Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 40971 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 40971 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/06/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a VERONA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/04/2022 della CORTE APPELLO di TRIESTE
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo
Il Proc. AVV_NOTAIO. conclude per il rigetto del ricorso.
udito il difensore
AVV_NOTAIO insiste per l’accoglimento dei motivi di ricorso ai quali si riporta.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata la Corte d’Appello di Trieste ha parzialmente riformato la pronunzia di primo grado di condanna alla pena di giustizia nei confronti dell’imputato COGNOMECOGNOME in qualità amministratore di fatto di RAGIONE_SOCIALE, per il delitto di bancarotta impropria da operazi dolose, per aver sottoscritto o dichiarato di sottoscrivere un aumento di capitale per qua 800mila euro e sovrapprezzo di oltre 4mln di euro, mai versato e tuttavia impiegato come argomento nei rapporti con fornitori, banche e clienti, determinandosi un aumento dell’esposizione debitoria e ritardando per questo l’adozione di decisioni volte a salvaguardare continuità aziendale.
Il Giudice di appello ha così qualificato il fatto originariamente contestato anche in alternativa ai sensi degli artt 223/2 nr 1 LE in relazione all’art 2632 cc ed ha revocat condanna al pagamento della provvisionale. Sentenza di fallimento del 12 Dicembre 2014.
Avverso la pronunzia ha proposto ricorso l’imputato tramite i difensori fiduciari, articol quattro motivi, qui enunciati nei limiti di cui all’art 173 disp att cpp.
1.Col primo motivo, si è lamentata la violazione di legge quanto alla ritenuta bancarott impropria per operazioni dolose e vizio di motivazione illogica. La difesa assume che i Giudici appello avrebbero condanNOME l’imputato per non aver mantenuto l’impegno di versare il capitale in relazione all’aumento deciso dall’assemblea dei soci ed osserva che la condotta è estranea alla norma incriminatrice speciale applicata ed all’interpretazione fornitane da quest Corte regolatrice, citando sul punto più pronunzie. Si deduce che il comportamento addebitato non avrebbe cagioNOME il dissesto in quanto già esistente, se pure mascherato tramite la redazione di bilanci falsi, mancando quindi il nesso causale tra l’omesso versamento ed i verificarsi del dissesto e si sottolinea che l’imputato era soggetto terzo rispetto alla so privo di ogni potere sociale.
Nel secondo motivo è stata dedotta la violazione di legge in relazione agli artt 2482 bi 2379 cc e vizio di illogicità motivazionale. Nell’atto di appello i difensori COGNOMEno eccep nullità della delibera di aumento del capitale sociale, poiché fondata su una fal rappresentazione della situazione patrimoniale e, di conseguenza, non sarebbe possibile ravvisare la responsabilità dell’imputato per il mancato adempimento dell’aumento di capitale deciso in base ad una delibera nulla. La Corte si era limitata sul punto a rilevare che la deli non era stata impugnata ed era formalmente valida.
2.1. Con l’attuale motivo la difesa osserva che al Giudice penale è attribuito il poter disapplicare i provvedimenti amministrativi che incidano su un illecito penale, pur senza che sia una impugnativa nelle competenti sedi. A sostegno della deduzione si riportano ampi passaggi della relazione del revisore dei conti riguardanti il bilancio al 31.12.2013, dalla emerge la sostanziale inaffidabilità dei bilanci per l’appostazione di crediti inesigibili, importo superiore al milione di euro, a causa di una enorme esposizione bancaria, per la presenza di un debito verso le dogane per tre milioni di euro ed altre anomalie indicate nell’a di ricorso. Nonostante tali rilievi l’assemblea dei soci nel Febbraio 2014 COGNOME approva
l’aumento di capitale, senza che vi fosse un dato obbiettivo circa l’entità del sovrapprezzo d pagare. La difesa evidenzia che il curatore fallimentare COGNOME accertato che la società COGNOME operato in una situazione di deficit patrimoniale almeno a partire dal 2008 e che nel 2014 patrimonio della fallita era negativo per almeno 630mila euro. Si ribadisce, quindi, la deduzion di nullità della delibera societaria anche alla luce di giurisprudenza della Cassazione civile cit
3.Tramite il terzo motivo si lamenta la violazione dell’art 2639 cc ed ancora vizi motivazion quanto alla ritenuta qualifica dell’imputato come amministratore di fatto. Dopo aver rammentato alcuni arresti giurisprudenziali in proposito, il ricorrente passa rapidamente in rassegna dichiarazioni dei dipendenti della fallita e dei funzionari bancari, dalle quali emergerebbe COGNOME COGNOME agito solo in veste di direttore finanziario, non avendo alcuna autonomia gestionale, e sviluppato solo attività finalizzate a prendere cognizione della situazione di impr in vista del futuro investimento. Tali attività, coerenti col ruolo ricoperto,portarono a scopr falsità dei bilanci precedenti a quello del 2013 e le rettifiche apportate al bilancio di quell La difesa conclude sottolineando che nel periodo di riferimento era presente l’amministratore d diritto COGNOMECOGNOME COGNOME COGNOME COGNOME l’azienda sino al fallimento, con la massima dedizione, come da egli stesso dichiarato in interrogatorio.
4.Col quarto motivo si deduce la violazione di legge in relazione all’art 546 cpp, per motivazione apparente resa dal Gup in sede di giudizio abbreviato, essendosi limitato a riportare in sentenza una annotazione della Polizia giudiziaria ed una memoria del PM, operando delle brevi chiose di nessun significato valutativo.
La Corte di appello, in risposta al relativo motivo, COGNOME osservato che la sentenza di prim grado non era viziata, essendo conoscibili le ragioni della condanna, tanto che la difesa COGNOME presentato un compiuto atto di impugnazione. Il ricorrente censura l’argomentazione, ribadendo la nullità della sentenza di primo grado e criticando sul punto la pronunzia impugnata.
A seguito di istanza per la trattazione orale formulata dal PG è stata fissata l’odierna udien nel corso della quale il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione, drssa COGNOME, ha concluso per il rigetto del ricorso e l’AVV_NOTAIO COGNOME p l’imputato ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito esposte.
1.0ccorre premettere e chiarire “in fatto” che all’esito del complessivo giudizio di me l’imputato è stato condanNOME per il delitto di cui all’art 223 comma 2 nr 2 LF per aver cagiona il fallimento della società mediante le operazioni dolose meglio descritte nel capo Dbi dell’imputazione, avendo il Giudice di appello optato per questa contestazione di reato, secondo la quale vi sarebbe stata da parte dell’attuale ricorrente una sottoscrizione o dichiarazione sottoscrizione di aumento di capitale attraverso l’apporto di risorse finanziarie di cui non a disponibilità e, quindi, mai versate, comportamento da cui sarebbe derivato il fallimento del società. Quest’ultima imputazione era originariamente formulata in alternativa a quella di c
al capo D), di bancarotta impropria ex art 223 comma 2 nr 1 LF,per aver concorso a cagionare il dissesto della società attraverso l’esposizione in bilancio di dati non veri, in relazione al aumento di capitale e le correlate condotte già descritti al capo Dbis, imputazione che COGNOME formato oggetto della diversa scelta operata dal Tribunale.
2.In diritto occorre ribadire che la fattispecie in esame è a forma libera, cioè comprensiva ogni modalità della condotta, essendosi precisato che le operazioni dolose di cui all’art 22 comma secondo n. 2, I. fall., attengono alla commissione di abusi di gestione o di infedeltà a doveri imposti dalla legge all’organo amministrativo nell’esercizio della carica ricoperta, ovv ad atti intrinsecamente pericolosi per la “salute” economico-finanziaria della impresa e postulan una modalità di pregiudizio patrimoniale discendente non già direttamente dall’azione dannosa del soggetto attivo (distrazione, dissipazione, occultamento, distruzione), bensì da un fatto maggiore complessità strutturale riscontrabile in qualsiasi iniziativa societaria implicante procedimento o, comunque, una pluralità di atti coordinati all’esito divisato. (Sez. 5, Sentenza
17408 GLYPH del GLYPH 12/12/2013 GLYPH Ud. (dep. 18/04/2014 GLYPH )Rv. GLYPH 259998. Conforme:Sez. 5, Sentenza n. 47621 del 25/09/2014 Ud. (dep. 18/11/2014 ) Rv. 261684.
2.1. Tra le condotte e l’evento fallimento vi deve essere un nesso di causalità material dovendo ritenersi causa del dissesto le condotte che abbiano avuto come risultato necessario effetti pregiudizievoli per il patrimonio e/o un’indebita diminuzione dell’attivo depauperamento non giustificabile in termini di interesse per l’impresa e dalle quali sia derivato causalmente il fallimento. La giurisprudenza di questa Corte regolatrice ha chiarit altresì, che il reato di bancarotta impropria da reato societario sussiste anche quando condotta illecita abbia concorso a determinare solo un aggravamento del dissesto già in atto della società.Sez. 5, Sentenza n. 29885 del 09/05/2017 Ud. (dep. 15/06/2017 ) Rv. 270877. Massime precedenti conformi: N. 16259 del 2010 Rv. 247254 – 01, N. 17021 del 2013 Rv. 255090. N. 15613 del 2015 Rv. 263803.
3.Alla luce dei suindicati principi va osservato che le censure avanzate dalla difesa colgono n segno nella parte in cui, con gli argomenti esposti nel primo motivo ed in parte anche ne secondo, hanno criticato la mancata dimostrazione del nesso causale tra le operazioni dolose ritenute integrate, cioè la mancata sottoscrizione dell’aumento di capitale, l’impiego di proposito nelle relazioni commerciali e bancarie con i terzi ed il dissesto o l’aggravamento d dissesto ed il conseguente fallimento della società.
3.1. Secondo la tesi presentata ai Giudici del merito – qui riproposta sotto GLYPH tspecie del vizio di motivazione carente – infatti, la situazione di dissesto sarebbe preesistita rispetto all’ing nella fallita dell’imputato, risalente al Dicembre 2013, come emergerebbe dalla relazione de revisore dei conti riguardante il bilancio al 31.12.2013, dalla quale si evidenzierebbe sostanziale inaffidabilità dei bilanci per l’appostazione di crediti inesigibili, per un superiore al milione di euro; una enorme esposizione bancaria; la presenza di un debito verso le dogane per tre milioni di euro. Sostiene la difesa che nonostante tali rilievi l’assemblea dei nel Febbraio 2014 COGNOME approvato l’aumento di capitale, senza che vi fosse un dato obbiettivo
circa l’entità del sovrapprezzo da pagare. Inoltre, si pone in evidenza che il curatore falliment COGNOME accertato che la società COGNOME operato in una situazione di deficit patrimoniale almeno a partire dal 2008 e che nel 2014 il patrimonio della fallita era negativo per almeno 630mila euro Deduce ancora il ricorrente che a seguito del suo ingresso in società – avvenuto a Dicembre 2013 – sarebbe emersa la non veridicità dei bilanci e quest’ultimo assunto appare perlomeno coerente con i contenuti della relazione del revisore al 31.12.2013, che sembra aver denunziato l’inattendibilità dei dati di bilancio per la prima volta nella vita societaria. “IPA-re
3.2. A fronte di tali specifici motivi di appello – della cui deduzione si dà atto nella sen impugnata tra le pagine quattro e cinque – la Corte di Appello ha fornito una risposta generica e soprattutto manchevole riguardo alla necessità di individuare un rapporto di causa effetto, ne senso chiarito dalla lezione esegetica di questa Corte, tra le condotte individuate ed dissesto/fallimento.
Infatti, la motivazione si limita a porre in rilievo – pagina 12 – che l’imputato ha realizzato un sostrato documentale idoneo a rappresentare l’intervenuta sottoscrizione dell’aumento di capitale e nei colloqui con i funzionari bancari e con i creditori, oltre che con i dipen divulgava intenti di finanziamento e ricapitalizzazione, in un quadro di risanamento societari che non faceva altro che ritardare l’adozione di misure più rigorose o comunque di iniziative tutela della continuità aziendale e dei creditori.
Si sono così illustrati i comportamenti tenuti dall’imputato senza occuparsi di definire le rag per le quali le condotte descritte abbiano inciso sul dissesto della società oppure lo abbia aggravato, cioè senza individuare eventuali effetti pregiudizievoli sul patrimonio sociale, da e discendenti, se non vagamente indicandoli, in termini di ritardo nella realizzazione di misure p rigorose e nell’adozione di iniziative a tutela dei creditori.
4. Le restanti doglianze inserite nel secondo motivo, oltre che quelle esposte nel quarto son assorbite dalla precedente statuizione mentre per desiderio di completezza può aggiungersi che appare inammissibile la critica circa la ritenuta qualità di amministratore di fatto di cui a motivo.
4.1. Sul punto la giustificazione resa dal Giudice di appello – pagine da nove a undici – sfug alle deduzioni di violazione di legge e di vizi motivazionali avendo ampiamente illustrato elementi considerati allo scopo, ponderandoli logicamente e concludendo in coerenza circa il ruolo di amministratore di fatto svolto dal ricorrente con riguardo alla gestione dei rapporti le banche ed i principali creditori. La Corte territoriale ha, nel contempo, confu adeguatamente la versione della difesa, secondo la quale le iniziative di COGNOME erano sol espressione della carica di direttore finanziario, puntualizzando che questi COGNOME continuato gestire i rapporti con le banche anche dopo aver dato le dimissioni da direttore finanziario.
Con l’attuale impugnazione la difesa si limita a riproporre una interpretazione alternativ favorevole alla sua versione delle prove testimoniali prese in esame nella sentenza per cui è ricorso / come dimostrative della gestione di fatto della società ad opera dell’ imputato. Ed noto che esula dai poteri del giudice di legittimità quello di una “rilettura” degli elementi
posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30 2/7/1997, n. 6402, COGNOME, riv. 207944; tra le più recenti: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 06/02/2004, Elia, Rv. 229369).
Alla luce dei principi e delle considerazioni che precedono la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo esame alla Corte di Appello di Venezia.
PQM
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di Appello di Venezia.
Deciso il 21.6.2023
Il consigliere estensore dr NOME COGNOME
CORTE DI CASSAZIONE V SEZIONE PENALE