Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 51196 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 51196 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 14/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a LIVORNO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/04/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 3 aprile 2023, la Corte di appello di Milano confermava la sentenza del locale Tribunale che aveva ritenuto NOME COGNOME colpevole del delitto di cui all’art. 223, comma 2 n. 2, legge fall., per avere cagionato – quale socio unico e quale amministratore unico, dalla costituzione del 9 febbraio 2015 al 18 novembre 2016, della RAGIONE_SOCIALE, dichiarata fallita il 23 luglio 2018 – il dissesto della stessa, mediante le operazioni dolose consistite nella sistematica omissione del pagamento delle imposte e delle ritenute previdenziali tanto da ingenerare un debito complessivo pari ad euro 5.683.990 (a fronte di una massa passiva di euro 5.908.845 complessivi), irrogando la pena indicata in dispositivo.
In prime cure l’imputato era stato assolto dai reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale (non essendovi prova della esistenza dei cespiti che sarebbero stati distratti) e documentale (non potendosi affermare che la stessa non fosse ascrivibile al nuovo amministratore).
In risposta ai dedotti motivi di appello, la Corte territoriale osservava quanto segue.
Rientra nel novero delle operazioni dolose punite ai sensi dell’art. 223, comma 2 n. 2, il sistematico inadempimento degli obblighi fiscali e contributivi.
Il curatore aveva riferito che la società aveva, negli anni, opposto crediti in compensazione che non avevano trovato fondamento alcuno, anche in assenza della documentazione contabile e fiscale della società.
Fra luglio 2015 e ottobre 2016, erano state 87 le operazioni di compensazione, e di tali crediti l’imputato non aveva fornito prova documentale o spiegazione alcuna.
Tale condotta non poteva essere riqualificata nel delitto di cui all’art. 10 quater d.lgs. n. 74 del 2000, posto che la stessa aveva, anche, cagionato il dissesto della società, così da doversi ascrivere all’imputato come delitto fallimentare.
L’artificiosità e la sistematicità delle condotte consumate non consentivano il riconoscimento al prevenuto delle circostanze attenuanti generiche.
Propone ricorso l’imputato, a mezzo del proprio difensore, articolando le proprie censure in due motivi.
2.1. Con il primo motivo deduce la violazione di legge.
Al momento del fallimento, la società era amministrata da un altro soggetto, tale NOME COGNOME, che non era mai stato ascoltato, né in indagini preliminari né in dibattimento, ed al quale erano state consegnate tutte le scritture contabili.
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Non essendo state reperite le suddette scritture, non era possibile imputare al prevenuto le pendenze fiscali che derivavano dalla assunta inesistenza dei crediti opposti in compensazione.
Si era poi erroneamente negata la riconducibilità della condotta contestata quale bancarotta impropria alla diversa ipotesi astratta punita dall’art. 10 quater d.lgs. n. 74 del 2000. Sul punto non si era fatta corretta applicazione dei principi che presiedono alla valutazione delle prove acquisite e non si era adeguatamente concluso sulla sussistenza degli elementi essenziali del ritenuto delitto di bancarotta.
2.2. Con il secondo motivo lamenta la violazione di legge ed il difetto di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche e ciò considerando le ragioni di nneritevolezza individuabili nel comportamento del ricorrente.
Il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, nella persona del sostituto NOME COGNOME, ha inviato nota scritta con la quale ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME è inammissibile.
Il primo motivo, sull’estraneità del ricorrente all’addebito di bancarotta impropria, in assenza di prova certa che le compensazioni operate durante il periodo di tempo in cui egli era stato l’amministratore unico della società fossero prive di qualsivoglia giustificazione, è inammissibile perché interamente versato in fatto e perché difetta di specificità, in quanto non affronta le ragioni esposte dalla Corte territoriale nel suo percorso argomentativo.
Si è, infatti, affermato che:
la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata anche per la mancata correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, COGNOME, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, COGNOME, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, COGNOME, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, COGNOME, Rv. 237596);
l’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione
essere limitato a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l’adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, COGNOME, Rv. 207944; ed ancora: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 – 06/02/2004, COGNOME, Rv. 229:369).
La Corte distrettuale, con motivazione non manifestamente illogica, aveva osservato come non fosse stata offerta documentazione alcuna a giustificazione di quelle compensazioni che era stata opposte all’erario e che si erano dimostrate prive di fondamento, tanto da far risorgere quei crediti che avevano determinato il dissesto della società (costituendo buona parte della massa passiva.
Vero è che la documentazione contabile poteva essere pervenuta al successivo amministratore della società ma era altrettanto vero che il ricorrente non aveva fornito, mai nel corso del processo, un’adeguata giustificazione del concreto fondamento di quelle compensazioni che egli aveva, durante la sua amministrazione, opposto ai debiti fiscali, evitando così di assolverli. E ciò, sistematicamente, per ben 87 volte.
A tale ultimo proposito, si è poi precisato che le operazioni dolose di cui all’art. 223, comma 2, n. 2, legge fall., possono consistere anche nella compensazione dell’ingente esposizione debitoria della società nei confronti del fisco con crediti inesistenti, in quanto siffatta operazione, comportando l’azzeramento meramente formale dei debiti, consente alla società di operare e cortribuisce, in modo prevedibile, ad aggravare il dissesto della stessa determinando il maturarsi di ulteriori debiti con il fisco (Sez. 5, n. 22488 del 15/02/2019, Apolloni, Rv. 276202).
Quanto all’invocata riqualificazione del delitto fallimentare nell’ipotizzato (dal medesimo ricorrente) delitto fiscale (l’art. 10 quater d.lgs. n. 74/2000, non contestato), occorre ricordare che la condotta dell’imputato non si era limitata alle indebite compensazioni ma aveva, anche, cagionato, mediante tali operazioni dolose, il dissesto della società, così da configurare proprio il delitto oggi contestato ai sensi dell’art. 223, comma 2 n. 2, legge fall..
Peraltro, si è anche avuto modo di precisare che il delitto di bancarotta impropria da operazioni dolose di cui all’art. 223, comma secondo, n. 2, legge fall. e quello di indebita compensazione di credito d’imposta, previsto dall’art.10quater, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (ovviamente quando sia stato contestato, come non risulta essere avvenuto nell’odierno processo), possono concorrere, non sussistendo tra le fattispecie un rapporto strutturale di specialità unilaterale ai sensi dell’art. 15 cod. pen. (Sez. 5, n. 6350 del 08/01/2021, Caruso, Rv. 280456).
Se ne deduce che, al più, il delitto fiscale si aggiunge a quello fallimentare e non certo, come invocato dalla difesa, lo assorbe o lo sostituisce.
Il secondo motivo è parimenti inammissibile posto che la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità (l’assenza di ragioni di meritevdezza ed il numero e l’importo delle ingiustificate compensazioni), che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessone delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimen a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, COGNOME, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244).
All’inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in Roma il 14 novembre 2023.