Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 30230 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30230 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a MILANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/03/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
,.,
RITENUTO IN FATTO
che COGNOME NOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Milano in data 12 marzo 2024, che ha confermato la condanna inflittagli per il delit di cui agli artt. 99 cod. pen., 216, comma 1, n. 2 e 223, comma 1 e 2, n. 2 L.F. (fatto commesso in Milano il 13 luglio 2015);
che l’impugnativa sottoscritta dal difensore consta di tre motivi;
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il primo motivo, che denuncia la violazione degli artt. 216, comma 1, n. 2 e 223, commi 1 e 2, n.2 L.F., è generico, non consentito in questa sede e manifestamente infondato, posto che, quanto alla fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale contestata e ritenuta, ossia quella di tenuta delle scritture contabili in guisa da non consentire la ricostruzione del patrimo e del movimento degli affari (art. 216, comma 1, n. 2, seconda parte L.F.), la sussistenza de previsto dolo generico è stata motivata dalla Corte territoriale in maniera tutt’altro che ill (vedasi pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata), e che, quanto alla bancarotta impropria da inadempimento degli obblighi tributari (art. 223, comma 2, n. 2, cod. pen.), esclusa ogn rilevanza eziologica della controversia allegata dal ricorrente (cfr. pag. 3, ultimo capoverso n della sentenza impugnata), l’integrazione degli elementi costitutivi della fattispecie di causazio del fallimento per effetto di operazioni dolose è stata parimenti congruamente giustificat risultando corretta in diritto, in particolare, la motivazione rassegnata a sostegno dell’eleme soggettivo del reato: infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte, ai fini della configurab della bancarotta impropria da operazioni dolose non deve risultare dimostrato il dolo specific diretto alla causazione del fallimento, ma solo il dolo generico, ossia la coscienza e volontà del singole operazioni e la prevedibilità del dissesto come conseguenza della condotta antidoverosa (come proprio nel caso, sovrapponibile a quello al vaglio, di sistematico e protrat inadempimento delle obbligazioni fiscali e previdenziali frutto di una consapevole scelt gestionale) (Sez. 5, n. 16111 del 08/02/2024, Rv. 286349) (cfr. pag. 3, ultimo capoverso, punto c, della sentenza impugnata);
che il secondo motivo, che eccepisce l’erronea qualificazione giuridica dei fatti, sotto il pro della mancata derubricazione della bancarotta fraudolenta documentale in bancarotta semplice documentale e della bancarotta impropria da causazione del fallimento per operazioni dolose in bancarotta semplice patrimoniale da aggravamento del dissesto di cui all’art. 217, comma 1, n. 4 L.F., è affidato a doglianze generiche, non consentite in questa sede e, comunque manifestamente infondate, posto che, quanto alla bancarotta fraudolenta documentale, la spiegazione offerta dalla Corte territoriale in ordine al mancato aggiornamento delle scrittu contabili societarie – ossia, il continuare, il gerente della società, a percepire pagamen contanti senza lasciarne traccia contabile – è tale da dare sufficientemente conto dell realizzazione dell’evento dell’impedimento della ricostruzione del patrimonio della fallita e movimenti degli affari, quale elemento estraneo, già sul piano oggettivo, alla fattispecie di all’art. 217, comma 2, L.F.; e considerato che anche l’accertata deliberata omissione sistematica delle obbligazioni tributarie e previdenziali si pone – secondo quanto già correttament evidenziato dal giudice di appello (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata, punto 4.2.) – in ne contrasto con il mero aggravamento del dissesto, punito dagli artt. 217, comma primo, n. 4 e 224 L.F., che deve consistere nel deterioramento, provocato per colpa grave o per la mancata richiesta di fallimento, della complessiva situazione economico-finanziaria dell’impresa fall (Sez. 5, n. 27634 del 30/05/2019, Rv. 276920);
– che anche il terzo motivo, che denuncia il vizio di motivazione da travisamento delle prove, è affidato a doglianze generiche, in quanto meramente riproduttive di censure già
adeguatamente vagliate e correttamente disattese dai giudici di merito (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Rv. 231708) – tanto è a dirsi per i rilievi in punto di valutazione delle ragioni della crisi della società, in punto di tenu · scritture contabili e di comportamento tenuto dall’imputato per gestire la situazione d’insolve (cfr., pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata) -, ed unicamente dirette a sollecitare una non consentita rivalutazione e/o alternativa rilettura delle prove, al di fuori dell’allegazi specifici, inopinabili e decisivi loro travisamenti (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944) ed in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che, nel suo complesso, non si espone a rilievi di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n 24 del 24/11/1999, Rv. 214794);
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso 1’8 luglio 2024