Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 20006 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 20006 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 19/01/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SEREGNO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/12/2021 della CORTE APPELLO di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME NOME COGNOME;
letta la requisitoria del AVV_NOTAIO Procuratore NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo di dichiarare l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 13 dicembre 2021, la Corte di appello di Milano ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale NOME NOME era stato condannato per il reato di bancarotta impropria ascrittogli, in relazione al fallimento della società RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, già RAGIONE_SOCIALE (dichiarata fallita in data 21 marzo 2011). Il reato è stato contestato al COGNOME nella sua qualità di presidente del consigli amministrazione sino al 1 agosto 2008 e amministratore di fatto sino alla data del fallimento.
Avverso la suindicata sentenza ha proposto ricorso l’imputato, con atto sottoscritto dal difensore e articolato nei motivi qui di seguito sintetizzati.
2.1. Con il primo motivo si denunzia violazione della legge penale con riferimento all’art 2621 cod. civ. in relazione all’art. 223 legge fallimentare e al principio della successione d leggi penali ex art. 2 cod. pen.
La Corte di appello e il Tribunale non hanno considerato che le fattispecie di reato presupposto, tipicizzate sotto la rubrica dell’art. 2621 cod. civ, nel periodo in contestazione prevedevano u formulazione normativa differente rispetto a quella contestata, in quanto i fatti sono sussumib nel periodo antecedente la riforma del 2015 ma successiva a quella del 2002.
2.2. Con il secondo motivo si denunziano vizi motivazionali in relazione alla idoneit della falsa comunicazione sociale a costituire elemento oggettivo dell’aggravamento del dissesto.
2.3. Con il terzo motivo si denunziano vizi motivazionali sull’attribuzione della condot di cui all’art. 2632 cod. civ. e sulla sussistenza del ruolo di amministratore di fatto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Il primo motivo di ricorso è nuovo, perché non risulta proposto con l’atto di appell e, quindi, è da ritenersi dedotto in violazione dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen..
Esso, peraltro, risulta formulato in maniera aspecifica, non confrontandosi con le puntuali argomentazioni dei giudici di merito, i quali, con motivazione congrua ed esente da vizi di manifesta illogicità, hanno evidenziato «l’emblematica situazione dei passivi non iscritti al bilancio, derivanti da sanzioni e interessi dei debiti con l’Erario: in tal modo la RAGIONE_SOCIALE si autofinanziava e l’apparente attivo risultante dal bila dissimulava l’insolvenza realizzata, appunto, con la condotta descritta dall’art. 2621 c. Attraverso tale artifizio, si ostacolava la conoscenza della reale situazione e, di conseguenza, determinava l’aggravamento dello squilibrio finanziario. Allo stesso fine si operava attravers la sopravvalutazione della previsione di rientro delle poste creditorie, rispetto alle qua imputati erano consapevoli dell’assoluta improbabilità di soddisfacimento» (pag. 3 della sentenza impugnata).
Va qui ricordato che integra il reato di bancarotta impropria da reato societario condotta dell’amministratore che, esponendo nel bilancio dati non corrispondenti al vero, evit che si manifesti la necessità di procedere ad interventi di rifinanziamento o di liquidazione, tal modo consentendo alla fallita la prosecuzione dell’attività di impresa con accumulo d ulteriori perdite negli esercizi successivi (Sez. 5, n. 1754 del 20/09/2021 -dep. 17/01/202 Rv. 282537; conformi n. 28508 del 2013 rv. 255575 – 01, n. 42272 del 2014 rv. 260394 – 01, n. 17021 del 2013 rv. 255089 – 01, n. 42811 del 2014 rv. 261759 – 01).
Il motivo è anche manifestamente infondato, giacché il reato di false comunicazioni sociali di cui all’art. 2621 cod.civ., nella formulazione introdotta dal D.L.vo 11 aprile 20 61, non presentava differenze strutturali rispetto alla fattispecie descritta nella preced
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formulazione della norma incriminatrice, identici essendo rimasti l’interesse protett l’indicazione dei soggetti attivi del reato e l’esigenza del dolo specifico, precedentemen espressa con la parola «fraudolentemente» ed attualmente con le parole «intenzione di ingannare i soci o il pubblico al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto» (d più puntuale e specifica rispetto al vecchio testo). Le differenze risultavano quindi limitate soglie di punibilità, all’intensità della pena ed a vari elementi circostanziali del reato, p essendovi continuità tra le due fattispecie, andava applicata, per i fatti pregressi, quella favorevole al reo, previa verifica che la concreta contestazione del fatto sia tale da integrar reato anche nella sua nuova formulazione (Sez. 5, sentenza n. 23449 del 19 giugno 2002, Rv. 221921; Sez. 5, sentenza n. 34622 del 08/10/2002, Rv. 222433; si veda anche Sez. U, sentenza n. 25887 del 26/03/2003, Rv. 224605).
Analoghe considerazioni vanno fatte anche con riferimento alle modifiche introdotte con la riforma introdotta dalla legge 27 maggio 2015, n. 69, con la quale il legislatore ha persegui il dichiarato fine di tendere al ripristino della “trasparenza societaria”, eliminando la preced bipartizione tra contravvenzione di pericolo (art. 2621 cod. civ. nella versione precedente) delitto di danno (art. 2622 cod. civ.) e sostituendola con la previsione di una fattisp “generale” delittuosa (di pericolo) per le società non quotate (art. 2621 cod. civ.), e co introduzione di una ipotesi “speciale” (sempre delittuosa), concernente le false comunicazioni sociali delle società quotate, punita più severamente (art. 2622 cod. civ.).
Sono stati così rideterminati tanto la condotta punibile, quanto l’elemento psicologic che deve sostenerla; è stata poi ripristinata la procedibilità d’ufficio (salvo che per le minori, realizzate in seno a «società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell’articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267», che, ai sensi dell’art. 2621-b secondo comma, cod. civ., sono rimasti procedibili a querela). Sono state inoltre eliminate l “soglie di rilevanza” ed è stata, infine, inasprita la risposta sanzionatoria (con consegue applicabilità di misure cautelari – coercitive ed interdittive – ed adottabilità di mezzi di della prova particolarmente penetranti, quali le intercettazioni telefoniche e ambientali).
All’esito dell’intervento riformatore, la condotta, pertanto, risulta essere quella di (amministratore, direttore generale, dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, sindaco o liquidatore) il quale, «nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunic sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge», espone «fatti materiali rilevanti rispondenti al vero», ovvero omette «fatti materiali rilevanti, la cui comunicazione è impos dalla legge, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo a quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore».
Il secondo e il terzo motivo sono pedissequamente reiterativi di doglianze proposte con l’atto di appello, disattese con corrette e congrue argomentazioni dalla Corte territoriale
Essi, inoltre, sono manifestamente infondati.
In primo luogo, va ricordato che il reato di bancarotta impropria da reato societari sussiste anche quando la condotta illecita abbia concorso a determinare – come nella specie-
solo un aggravamento dell’evento costituito dal dissesto già in atto della società (tra le tan Sez. 5, Sentenza n. 15613 del 05/12/2014 -dep. 15/04/2015- Rv. 263803).
In ordine alla attribuibilità dei fatti al COGNOME, la Corte territoriale ha osservato mancata svalutazione di immobilizzazioni immateriali, la mancata svalutazione dei crediti inesigibili e la non corretta contabilizzazione di sanzioni ed interessi relativi ai debiti l’Erario risalgono all’epoca nella quale questo imputato rivestiva la carica dì Presidente consiglio di amministrazione. Poi, l’aumento di capitale del 20 novembre 2008, con il conferimento dei Petrobas da parte del coimputato COGNOME, rivelati n fi privi di qualsivoglia valore patrimoniale in quanto scaduti e inesigibili, ha realizzato una sopravvalutazione di crediti capa di integrare il reato di formazione fittizia del capitale previsto dall’art. 2632 cod richiamato dall’art. 223, comma 2, n. 1, If. (pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata).
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente a pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 19 gennaio 2023
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