Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39395 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39395 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a PARMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/03/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rg. 16334/2024 Rel. Borrelli – Ud. 25.09.2024
Rilevato che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano, che ha confermato la senténza del 13 giugno 2023 del Tribunale di Milano che aveva affermato la penale responsabilità dell’imputato per il reato di bancarotta impropria da operazioni dolose e, concesse le circostanze attenuanti generiche, l’aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia;
Preso atto della memoria presentata nell’interesse della parte civile.
Considerato che il primo motivo di ricorso – con il quale il ricorrente si duole dell inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e del vizio di motivazione in relazione all’affermazione di responsabilità per il reato di bancarotta impropria operazioni dolose e, in particolare, circa la sussistenza dell’elemento oggettivo del reat – è inammissibile in quanto è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corrette argomentazioni giuridiche dai giudici di merito e n scanditi da specifica critica; i decidenti, infatti, hanno evidenziato come la sistemati delle condotte poste in essere e l’ingente passivo che ne è derivato a causa dei debiti nei confronti dell’Erario per capitale, interessi e sanzioni, costituiscono, senza dubb operazioni dolose causalmente incidenti sul dissesto e sul successivo fallimento ed hanno compiutamente affrontato il tema dell’impugnativa all’avviso di accertamento concernente l’anno 2009, (si vedano, in particolare, pagina 18-21 della sentenza impugnata), con argomentazioni affrontate con doglianze prive della dovuta specificità. A questo riguardo, viene in gioco il principio a lume del quale vanno ritenut inammissibili i motivi di ricorso per cassazione non solo quando essi risultin intrinsecamente indeterminati, ma altresì allorché difettino della necessaria correlazion con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (principio ribadito da Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823). ; Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Considerato che il secondo motivo di ricorso – con il quale il ricorrente si duole dell inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e del vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell’elemento soggettivo del reato contestato – è inammissibile in quanto, oltre ad essere caratterizzato da generiche censure in punto di fatto, è anch’esso reiterativo di censure già adeguatamente vagliate e correttamente disattese dalla Corte di appello, la quale ha specificato che non è necessaria la volontà diretta a provocare il dissesto, ma risulta sufficiente la consapevolezza di porre essere un’operazione che determini l’astratta possibilità della decozione dell’attivit Circostanza, questa, pienamente provata nel caso di specie, ove non vi sono dubbi che le dimensioni del progressivo accumularsi del debito erariale rendessero concretamente
prevedibili le conseguenze negative che tale consapevole scelta di autofinanziamento comportava sulle già precarie condizioni economico-finanziarie della società (si vedano, in particolare, pagg. 21 e ss. del provvedimento impugnato);
Considerato che il terzo motivo del ricorso – con cui il ricorrente si duole dell’erronea applicazione della legge e del vizio di motivazione con riferimento alla sussistenza dell’elemento soggettivo e alla mancata qualificazione del reato nella fattispecie di cui all’art. 224, comma 2, I. fall. – è anch’esso inammissibile poiché si presenta particolarmente generico, privo delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggo le richieste avanzate;
Considerato che il quarto motivo del ricorso – con cui il ricorrente si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione alla commisurazione delle pene accessorie di cui all’art. 216, uc, legge fall. – non è ammesso in questa sede di legittimità in quanto motivo inedito, inerente a violazioni di legge deducibili e n dedotte in precedenza;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. All’esito odierno del giudizio non consegue, invece, la condanna della parte ricorrente alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, giacché il difensore di quest’ultima non ha svolto alcuna utile attività difensiv cJe.0 1 / 4 -1 limitandosirche rfón hanno apportato un contributo alla decisione. A questo riguardo, il Collegio intende dare seguito agli insegnamenti di Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886 (non nnassinnata sul punto), secondo cui, con riferimento al giudizio di legittimità celebrato con rito camerale non partecipato, anche laddove previsto dalla normativa introdotta per contrastare l’emergenza epidemiologica da Covid19, la parte civile, pur in difetto di richiesta di trattazione orale, ha diritto di ott liquidazione delle spese processuali purché abbia effettivamente esplicato, anche solo attraverso memorie scritte, un’attività diretta a contrastare l’avversa pretesa a tutela de propri interessi di natura civile risarcitoria, fornendo un utile contributo alla decisione.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Nulla sulle spese di parte civile.
Così deciso il 25 settembre 2024
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