Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 42570 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 42570 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/10/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a BARI il DATA_NASCITA
NOME COGNOME nato a BARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/09/2023 della CORTE APPELLO di BARI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME
il Procuratore Generale, riportandosi alla requisitoria in atti, conclude per l’inammissibil ricorsi.
uditi i difensori
dato atto che i difensori hanno regolarmente ricevuto la requisitoria predisposta Procuratore Generale, prendono la parola:
lAVV_NOTAIO COGNOME discute i motivi di ricorso chiedendo il loro accoglimento;
l’AVV_NOTAIO COGNOME si riporta integralmente a quanto già esposto in atti e chied
l’accoglimento del ricorso.
Ritenuto in fatto
1.COGNOME NOME e COGNOME NOME, con distinti atti e tramite difensori abilitali proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Bari del settembre 2023, che, previa rideterminazione della durata delle pene accessorie fallimentar ne ha confermato l’affermazione di responsabilità, deliberata in primo grado, in ordin delitto di cui agli artt. 81, 110 cod. pen., 223 comma 1, 216 comma 1 n. 1 R.D. n. 267/4 capo a) – loro ascritto nelle rispettive qualità, il COGNOME, di direttore amministr RAGIONE_SOCIALE e di amministratore unico della RAGIONE_SOCIALE, e – il COGNOME – di amministratore unico della RAGIONE_SOCIALE, dichiarata fallita dal Tribunale di Bari il 2 settembre 2011, in relazione a finanziamenti effettuati a favore della RAGIONE_SOCIALE, giudicati distrattivi; ed ancora, il solo COGNOME sempre in qualità di amministratore RAGIONE_SOCIALE, in ordine al delitto di cui agli artt. 223 e 216 comma 1 n. 1 R.D. n. 267/42 – capo b) – in relazione a finanziamenti, giudicati dissipativi, in favore della RAGIONE_SOCIALE
2.L’atto d’impugnazione del COGNOME si è affidato a tre motivi, richiamati nei limiti necessità di cui all’art. 173 comma 1 disp. att. cod. proc. pen..
2.1. Il primo motivo ha denunciato i vizi di cui all’art. 606 comma 1 lett. b) e lett proc. pen., anche per travisamento della prova, in quanto la Corte d’appello, nell’ometter dare risposta alle ragioni di gravame, avrebbe desunto la condotta distrattiva dalla creazion un prospetto extracontabile relativo ad inesistenti prestazioni di servizio eseguite da RAGIONE_SOCIALE a vantaggio della fallita tra il gennaio 2009 e il marzo 2010 per un importo di e 1.764.729, attraverso il quale sarebbe stata falsamente rappresentata la pendenza di un rilevante credito (circa 400.000 euro), anziché di un debito, della RAGIONE_SOCIALE nei confronti d RAGIONE_SOCIALE, al precipuo scopo di influire sulla maggioranza del voto dei creditori nell’ambit della originaria procedura di concordato preventivo. Tale prospetto extracontabile non sarebb riferibile a COGNOMECOGNOME perché non allegato alla sua relazione di attestazione ex art. 161 c 3 L.F. , presentata prima che venisse sostituito dal dr. COGNOME perché non in possesso de requisiti previsti dalla legge per il professionista attestatore; è solo nella relazion COGNOME – depositata dopo il decreto di ammissione della società alla procedura di concordato preventivo – che si sarebbe fatta menzione del citato prospetto, con la precisazione c:he ne redazione della relazione tale professionista si sarebbe avvalso della collaborazione d società RAGIONE_SOCIALE e del dr. NOME COGNOMECOGNOME il quale, sia pure ignorato dalla Corte d’appello di B avrebbe ammesso di averlo predisposto personalmente dopo essersi recato nello studio del dr. COGNOME, ma solo in quanto quest’ultimo era stato ritenuto in possesso dei saldi cont necessari. Lo stesso COGNOME avrebbe aggiunto, nella sua deposizione, che l’imputato non ha mai partecipato a riunioni attinenti alla procedura concorsuale. Eventualmente altri, a
concedere, avrebbero dovuto essere i reati contestati, come quello ex art. 236 L.F incompatibile con l’illecito di cui all’art. 223 L.F., riguardante gli amministratori del fallite e non in concordato e, COGNOME, riguardante una condotta diversa da qu dell’imprenditore che, per essere ammesso al concordato, siasi attribuito attività inesist simulato crediti per influire sulle maggioranze in sede di adunanza dei creditori – opp delitto di truffa. Ancora, non sarebbe stato considerato che la fallita possedesse 1’80% d quote del capitale sociale della RAGIONE_SOCIALE, che faceva parte del “RAGIONE_SOCIALE“, che i finanziamenti avrebbero riguardato operazioni infraRAGIONE_SOCIALE, produttive di vantag compensativi. In sostanza, le somme di denaro sarebbero state versate a titolo “finanziamento soci” nella ragionevole previsione di vantaggi a favore della soci finanziatrice; i conferimenti “rispondevano a precisi interessi aziendali e finanziari del Gruppo societario”; erano denari utilizzati “per pagare le spese ed i servizi che la NOME sosteneva” e che sarebbero stati riferibili “alla sola attività svolta in favore della RAGIONE_SOCIALE“; i versamenti in denaro sarebbero stati necessari all’acquisto di veicoli da parte NOME, che poi “li noleggiava presso i punti di noleggio”. Nel 2009 la societ RAGIONE_SOCIALE avrebbe patito una crisi di liquidità, accertata anche dai Commissari giudiziali della procedura di concordato, con deterioramento del rapporto di fiducia instaurato con Banche, che sarebbe stata contenuta solo grazie alle iniezioni di denaro effettuate attravers conti correnti della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, i cui assegni, secondo quanto precisato dal COGNOME g nella fase delle indagini preliminari, sarebbero stati utilizzati per ritirare i c conformità delle auto vendute da RAGIONE_SOCIALE. E tanto dimostrerebbe la realizzazione dei vantaggi compensativi.
2.2. Il secondo motivo si è appuntato sul vizio di cui all’art. 606 comma 1 lett. c) cod pen. a cagione dell’assoluta mancanza di motivazione della sentenza impugnata, che avrebbe semplicemente confermato il percorso seguito dal giudice di primo grado, senza valutare dettagliati motivi di appello, perché il giudizio di secondo grado è funzionale ad un riesame merito delle ragioni esposte nella decisione appellata.
2.3. Il terzo motivo ha dedotto i vizi di cui all’art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., perché la motivazione della sentenza impugnata non sarebbe appagante a riguardo della :sussistenza dell’elemento soggettivo del reato, riqualificabile in bancarotta sempl mancherebbe la prova della consapevolezza di mettere in pericolo il ,bene protetto e d cagionare un danno ai creditori, il cui interesse è al centro della tutela assicurata dai bancarotta. Come già diffusamente esposto nel primo motivo, la strategia aziendale sarebbe stata quella di incrementare e sostenere l’attività della capo-RAGIONE_SOCIALE, la società poi fal più, avrebbe potuto ravvisarsi il reato di bancarotta semplice di cui all’art. 217 comma 1 L.F., a riguardo del compimento di operazioni manifestamente imprudenti, punibile a titolo colpa, anche perché la stessa polizia giudiziaria aveva accertato che fino al settembre 200 finanziamenti eseguiti dalla controllante sarebbero stati regolarmente restituiti dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Il ricorso del COGNOME consta di due motivi, il primo fondato sui vizi di cui all comma 1 lett. b), c) ed e) cod. proc. pen.., il secondo sui vizi di cui all’art. 606 comma b), d) ed e) cod. proc. pen..
3.1. Il primo motivo si è soffermato sull’affermazione di reità per il delitto di bancar distrazione di cui al capo a) dell’imputazione, perché la Corte d’appello avrebbe individuato COGNOME NOME protagonista delle operazioni contestate, senza nemmeno nominare il ricorren ingiustamente condannato quale concorrente nel reato. La sentenza impugnata avrebbe erroneamente confuso COGNOME NOME con il di lui padre, NOMENOME vero dominus dell’attività della fallita. Sarebbero state utilizzate prove presuntive che non possono t ingresso nel processo penale e non sarebbero stati applicati i principi fissati giurisprudenza di legittimità in tema di bancarotta preferenziale.
3.2. Il secondo motivo, riguardante la condanna per il capo b), ha lamentato che la Cor d’appello non avrebbe tenuto conto del fatto che nel periodo di amministrazione del ricorrent a fronte di somme elargite alla RAGIONE_SOCIALE per circa 3 milioni di euro, l’importo dist sarebbe stato ridotto a poco più di 2 milioni e che l’imputato aveva consentito l’iscrizi ipoteca su bene proprio a garanzia dei creditori, circostanza influente quantomeno sul sussistenza dell’elemento soggettivo del reato. Infine, il valore dell’immobile ceduto in per dalla RAGIONE_SOCIALE alla fallita a copertura del proprio debito è stato desunto da una peri di stima commissionata dagli organi fallimentari, senza debito raffronto con l’altra, gi facente fede fino a querela di falso, redatta all’epoca di compimento dell’atto.
4.11 Sostituto Procuratore Generale presso la Corte di RAGIONE_SOCIALEzione, dr. NOME COGNOME, anticipato le conclusioni per iscritto ed ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi.
Considerato in diritto
I ricorsi sono inammissibili.
1.E’ necessario premettere, in vista della delibazione dei ricorsi, che la giurispruden questa Corte, nell’ipotesi di doppia conforme, è radicata nel riconoscere il principio reciproca integrazione motivazionale delle sentenze di primo e di secondo grado ammettendosi cioè che la sentenza di appello si saldi con quella precedente, per formare u unico complessivo corpo argomentativo, quando le due decisioni di merito concordino nell’analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle risp decisioni e, ancor più, quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma siano limitati a prospettare circostanze già esaminate e ampiamente chiarite nella sentenza primo grado (Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, COGNOME, Rv. 191229; Sez. 2, n. 37295 del
12/06/2019, NOME, Rv. 277218; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, COGNOME, Rv. 257595; Sez. 3 n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, NOME, Rv. 252615; da ultimo v. Sez. 6, n. 8309 d 14/01/2021, COGNOME, non mass.). Inoltre, specie in presenza di una “doppia conforme”, com nel caso di specie, il giudice di appello, nella motivazione della sentenza, non è 1:en compiere un’analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in es dettagliatamente ogni risultanza processuale, essendo invece sufficiente che, anche attravers una valutazione globale, egli spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del convincimento, dimostrando di aver tenuto presente i fatti decisivi che compendiano la ratio decidendi della sentenza medesima (Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, Cammi, Rv. 277593 01; Sez. 5, n. 5123 del 16/01/2024); così come la sentenza di merito non è tenuta a c:ompiere un’analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatam tutte le risultanze processuali, essendo sufficiente che, anche attraverso una valutazi globale di quelle deduzioni e risultanze, spieghi, in modo logico ed adeguato, le ragioni convincimento, dimostrando che ogni fatto decisivo è stato tenuto presente, sì da poter considerare implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (ex multis, sez. 4, n. 26660 del 13/05/2011, Caruso, Rv.250900). Va ricordato, inoltre, che i motivi di impugnazione sono inammissibili quando risultano intrinsecamente indeterminati, risolvendos sostanzialmente in formule di stile, come pure quando difettino della necessaria correlazio con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (nel primo caso, si parla di “genericità intrinseca”; nel caso di mancata correlazione con le ragioni della decis impugnata, si tratta di “genericità estrinseca”: Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 20 COGNOME, in motivazione). In tale ottica, deve essere ritenuto inammissibile il ric cassazione che si risolva nella pedissequa reiterazione dei motivi già dedotti in appel motivatamente disattesi dal giudice di merito: esso, infatti, non assolve la funzione tip critica puntuale avverso la sentenza oggetto di impugnazione in sede di legittimità (Sez. 5 3337 del 22/11/2022, dep. 2023, COGNOME, n.nn.; Sez. 5, n. 21469 del 08/03/2022, COGNOME, n.m.; Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, COGNOME, Rv. 244181; Sez. 5, n. 11933 de 27/01/2005, COGNOME, Rv. 231708). Corte di RAGIONE_SOCIALEzione – copia non ufficiale
D’altra parte, quando si censuri la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione, ai dell’art. 606, lett. e) cod. proc. pen. o si lamenti una violazione di legge penale, occor tali vizi risultino dal testo del provvedimento impugnato, ovvero che il testo del provvedim si presenti manifestamente carente di motivazione e/o di logica, e comunque che il loro esame non comporti una rivisitazione nel merito delle argomentazioni illustrate dalle pronunce dei gradi di giudizio, perché rimane esclusa, in sede di legittimità, la possibilità di oppo logica valutazione degli atti effettuata dal giudice di merito una diversa ricostruzione,, altrettanto logica (Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, COGNOME NOME, Rv. 205621-01).
2.Così tracciati i termini delle questioni devolute e devolvibili, i motivi del ricorso del ed il primo motivo del ricorso del COGNOME, che possono essere affrontati congiuntament anche perché attinenti ad una imputazione concorsuale, sono a vario titolo generici — perc reiterativi delle lagnanze proposte in sede di gravame, alle quali il giudice di seconda is ha fornito globale ed appagante risposta – non consentiti in sede di legittim manifestamente infondati.
2.1. Va posto in evidenza che il tema di interesse è quello del c.d. RAGIONE_SOCIALE di imprese, assetto generale rinviene risalente descrizione nell’art. 2359 cod. civ. (cfr. arrplius in motivazione, sez. 5, n. 8253 del 26/06/2015, COGNOME), connotato dalla presenza di una societ in posizione di supremazia rispetto ad altre, in quanto titolare di rilevanti partecipa detentrice di interessi, anche attraverso l’attribuzione della gestione amministrativa singole società alle medesime persone fisiche riconducibili ad una regia unitaria, in altre e imprenditoriali. Con la riforma del diritto societario introdotta dal D. Lgs. n. 6 de legislatore ha inteso disciplinare il RAGIONE_SOCIALE societario affidando alla responsabilità “capoRAGIONE_SOCIALE” l’attività di direzione e di coordinamento delle altre persone giuridiche, a cui testualmente dedicati gli artt. 2497 e segg. cod. civ.. Ogni singola società del gr costituisce soggetto giuridico autonomo e distinto dalle altre e risponde solo dei propri d ma può essere coinvolta in un progetto economico collettivo od in comuni piani strategici sviluppo. In ambito penale, l’esame del fenomeno del RAGIONE_SOCIALE societario si è evol’uto co tendenziale riferimento alla materia dei reati fallimentari, patologicamente immanenti degenerazione delle tensioni e delle interferenze tra gli interessi delle singole socie RAGIONE_SOCIALE, che possono determinare il ricorso ad una illecita distribuzione del rischio d’impre all’accentramento o al riversamento delle perdite sull’una o l’altra delle entità che ne parte attraverso il drenaggio di risorse finanziarie che pregiudichino le ragioni delle ri masse creditorie. In tale peculiare contesto, hanno assunto rilievo le operazioni infragru potenzialmente riconducibili alla fattispecie della bancarotta fraudolenta patrimoniale distrazione, di natura prefallimentare. In passato, ed essenzialmente prima della riforma diritto societario, la giurisprudenza penale di legittimità era orientata ad attribuire distrattiva, integrativa della responsabilità ai sensi dell’art. 216 comma 1 n. 1 L.F., trasferimenti di denaro da una società ad un’altra, a prescindere dalla considerazione de logica economica di RAGIONE_SOCIALE, nel complesso trascurata e recessiva, che non fossero assistiti d idonea contropartita per l’impresa erogante, stante la prevalenza del principio dell’autono della singola persona giuridica (sez.5, n. 29896 del 01/07/2022, Rv. 222387). Con l riformulazione dell’art. 2634 cod. civ., che esclude l’ingiustizia del profitto della singola del RAGIONE_SOCIALE se compensato da vantaggi, conseguiti o fondatamente prevedibili (terzo comma), derivanti dal collegamento o dall’appartenenza al RAGIONE_SOCIALE, è stata tratteggiat progressivamente delineata la teoria dei cc.dd. vantaggi compensativi, tali da influire rilevanza penale dell’erosione delle risorse finanziarie di una società in favore di altra qua prima, inizialmente privata delle disponibilità, abbia beneficiato o sia in grado di benefic Corte di RAGIONE_SOCIALEzione – copia non ufficiale
corrispondenti utilità derivanti dall’appartenenza al medesimo RAGIONE_SOCIALE. Si tratta di previs normativa che ha dato riconoscimento al principio di offensività, che costituisce fondame della punibilità delle condotte sanzionate dal diritto penale fallimentare e, in partic quelle integrative di distrazione o dissipazione. Pertanto, ove si accerti che l’atto co dall’amministratore non risponda all’interesse della società ed abbia determinato un danno patrimonio sociale, è onere dello stesso amministratore dimostrare l’esistenza di una prob realtà di RAGIONE_SOCIALE, alla luce della quale quell’atto assuma un significato diverso, sicchè i b indiretti della società fallita risultino non solo effettivamente connessi ad un va complessivo del RAGIONE_SOCIALE, ma altresì idonei a compensare efficacemente gli effetti immediat negativi dell’operazione compiuta, di guisa che nella ragionevole previsione dell’agente non capace di incidere sulle ragioni dei creditori della società (sez.5, n. 49787 del 05/06/ Bellemans, Rv. 257562; sez.5, n. 16206 del 02/03/2017, Magno, Rv. 269702). Insomma, la natura distrattiva di un’operazione infraRAGIONE_SOCIALE, apparentemente lesiva degli interessi del c creditorio della singola entità d’impresa, può essere esclusa ove sia dimostrato c:he es corrisponda al soddisfacimento degli interessi del RAGIONE_SOCIALE, dunque in presenza di vantagg compensativi che riequilibrino gli effetti immediatamente negativi per la società fal neutralizzino gli svantaggi per i creditori sociali (sez.1, n. 18333 del 01/12/2022, Carrozza 284537; sul punto, cfr. anche sez.5, n. 33809 del 26/05/2023, P.G., COGNOME e altri, n.m.).
Tuttavia, per escludere la natura distrattiva di un’operazione di trasferimento di somme da u società ad un’altra non è sufficiente allegare la partecipazione della società depauperata quella beneficiaria ad un medesimo “RAGIONE_SOCIALE“, dovendo, invece, l’interessato dimostrare, i maniera specifica, il saldo finale positivo delle operazioni compiute nella logica e nell’int di un RAGIONE_SOCIALE (sez.5, n. 8253 del 26/06/2015, COGNOME, Rv.271149; Sez. 5, n. 46689 del 30/6/2016, COGNOME, Rv. 268675; Sez. 5, n. 31997 del 06/03/2018, COGNOME, Rv. 273635), ovvero e quantomeno la concreta e fondata prevedibilità di vantaggi compensativi, secondo la previsione di cui all’ art. 2634 cod. civ., per la società apparentemente danneggiata (sez. 47216 del 10/06/2019, COGNOME, Rv. 277545; in motivazione, sez.5 n. 1137 del 17/12/2008, COGNOME).
2.2. In altri termini, è possibile trasferire ricchezza da una parte all’altra del grup condizione che vi siano vantaggi compensativi per quella entità d’impresa che viene privata una porzione di attivo e il “vantaggio” per la capoRAGIONE_SOCIALE che abbia impiegato propr disponibilità finanziarie in favore di altro ente collegato deve essere fondatamente c congruo, proporzionato, almeno equivalente al sacrificio economico inizialmente sopportato Non è indispensabile – affinchè il vantaggio elida la lesione – che vi sia prova aritmeti ragionieristica della compensazione, ma deve esserci dimostrazione che il risultato atte dall’amministratore al momento della realizzazione dell’operazione depauperatrice fosse prospetticamente ed oggettivamente assai probabile in una visuale di tutela degli interess RAGIONE_SOCIALE e sia successivamente, come tale, verificabile.
2.3.In particolare, qualora il compimento della operazione pregiudizievole sia contrastato comunque ex post giustificato dalla prospettazione di postumi vantaggi compensativi, l prevedibilità del loro verificarsi non può essere meramente dichiarata o rivendic dall’interessato, ma deve essere comprovata da attendibile documentazione (ad es. business plan, progetti industriali, relazioni sulla gestione degli amministratori, verbali del Cons amministrazione, evidenze contabili come i contratti o la corrispondenza) della holding e della società eterodiretta all’epoca del fatto lesivo.
Con ciò, si vuole dire che è possibile escludere la sussistenza del reato di bancarotta distrazione qualora, con valutazione ex ante, i benefici indiretti per la società fallit dimostrino idonei a compensare efficacemente gli effetti immediatamente negativi, sì d rendere l’operazione incapace di incidere sulle ragioni dei creditori della società (Sez. 36764 del 24/05/2006, COGNOME, Rv. 234606; conf. Sez. 5, n. 30333 del 12/01/2016, COGNOME, Rv. 267883; Sez. 5, n. 44963 del 27/09/2012, COGNOME, Rv. 254519) e tuttavia non è sufficiente, al fine di escludere corrispondentemente la responsabilità dell’amministratore p compimento dell’atto dannoso, la mera ipotesi della sussistenza dei detti vantaggi, l’amministratore ha l’onere di allegare e provare gli ipotizzati benefici indiretti, con vantaggio complessivo del RAGIONE_SOCIALE, e la loro idoneità a bilanciare efficacemente gli ef immediatamente negativi dell’operazione compiuta (cfr. Cass. civ. sez. 1, n. 16707 de 24/08/2004, Rv. 576187; in motivazione, sez.5, n. NUMERO_DOCUMENTO del 09/05/2012, COGNOME).
In questa ottica, un’operazione distrattiva infraRAGIONE_SOCIALE tra società che versino in condi finanziarie di dissesto – di per sé indicative, quindi, di un trasferimento di valori conno “fraudolenza” – trova collocazione nella fattispecie di cui al comma primo dell’art. 223 L (Sez. 5, n. 29036 del 09/05/2012, COGNOME, Rv. 253032; Sez. 5, n. 33306 del 23/05/2016, COGNOME, Rv. 268023; sez.5, n. 2517 del 04/12/2020, COGNOME, Rv.280254), sicché, integra la distrazione rilevante ai fini della bancarotta fraudolenta patrimoniale il trasferimento di tra società appartenenti allo stesso RAGIONE_SOCIALE, eseguito, senza alcuna contropartita economica, d società che versi in gravi difficoltà finanziarie a vantaggio di società in difficoltà econ posto che, in tal caso, nessuna prognosi fausta dell’operazione può essere consentita (Sez. 5 n. 37370 del 07/06/2011, COGNOME, Rv. 250492; conf., ex plurimis, Sez. 5, n. 20039 del 21/02/2013, COGNOME, Rv. 255646).
2.4. Ebbene, nel caso in scrutinio dalle convergenti, logiche e persuasive inferenze de doppia conforme – con le quali la lunga dissertazione del primo e del secondo motivo de ricorso COGNOME, tendenzialmente assestata su richiami di ordine teorico sganciati d vicenda de qua, non si confronta GLYPH risalta di tutta evidenza l’inappropriata evocazione della teoria dei “vantaggi compensativi”, solo a considerare che le operazioni consistite nel dista dal patrimonio dell’RAGIONE_SOCIALE di ingente liquidità in favore delle casse dell’RAGIONE_SOCIALE anch’essa, su istanza presentata in proprio, successivamente fallita (pag.6 sentenza d’appello – si è collocata in fase di conclamato dissesto della capoRAGIONE_SOCIALE e di languente liquidità controllata; aveva come finalità non il conseguimento di virtuosi obbiettivi infra-RAGIONE_SOCIALE,
prospettiva di complessivo e sinergico incremento produttivo ed economico, ma – come candidamente riconosciuto dal COGNOME (pag.8 sent. di primo grado) – quella di eludere profonde criticità determinate dalla dissoluzione del rapporto di fiducia della controllante istituti di credito e di “sfruttare” i conti correnti dell’RAGIONE_SOCIALE per l’operatività “cor prima in funzione della sua sopravvivenza, attraverso l’emissione di assegni da parte del controllata a supporto delle asfittiche finanze della capoRAGIONE_SOCIALE e la erogazione di boni contabilizzati come “finanziamento soci” da parte dell’RAGIONE_SOCIALE in capo all’RAGIONE_SOCIALE, in assenza comunque di effettiva compensazione ed in presenza di numerano finale totalmente squilibrato a favore della controllata. Tale meccanismo artificioso è valso anche – v. COGNOME e Meola, ricostruzione della Guardia di Finanza (pagg. 8-9, 13-14 sent. di prim grado, pagg. 5-7 sentenza di appello) – a “tamponare” la perdurante instabilità delle condizi di bilancio della di poi fallita, che acquistava veicoli anche se priva di un’effettiva commerciale, faceva figurare, con una sorta di negozio simulato, di concederli in leasi all’RAGIONE_SOCIALE e quest’ultima di sublocarli alla prima senza concreta, reciproca sopportazione costi; l’RAGIONE_SOCIALE li dava in uso a “personale che non pagava realmente l’autonoleggio”, “dissimulando” una loro dazione “sostitutiva” ai clienti dell’RAGIONE_SOCIALE in attesa del consegna dell’autovettura venduta, anche perché i veicoli “di cortesia”, effettivame consegnati ai clienti dell’RAGIONE_SOCIALE, erano di proprietà di quest’ultima (teste COGNOME, pa 9 sentenza di primo grado). In tale contesto, la predisposizione del “prospetto extracontab – la cui falsità ideologica non è contestata dalle ragioni dei ricorsi – strument presentazione della proposta di concordato e alla ostentazione di un credito inesistente titolarità dell’RAGIONE_SOCIALE, era funzionale a fornire una giustificazione sottostante ai co trasferimenti di denaro dall’RAGIONE_SOCIALE alla controllata, di cui gli imputati – per il sol f aver contribuito alla sua precostituzione, l’uno, COGNOMECOGNOME per averlo ordinato ed aval l’altro, COGNOMECOGNOME COGNOME amministratore unico della beneficiaria del documento artefatt averne ispirato e dettato a COGNOME, nel dettaglio, il confezionamento – erano di tutta evi pienamente consapevoli. E in proposito, mette conto puntualizzare che la sentenza impugnata non ha tratto la prova della condotta distrattiva dall’approntamento del documen manipolativo dei dati contabili – come sostenuto nel primo motivo del ricorso del COGNOME argomentazioni inconferenti e fuori fuoco – ma, senza incorrere in travisamento alcuno dall’ingiustificato dirottamento “della somma di euro 1.333.891,96 versata a titol finanziamento in favore della RAGIONE_SOCIALE, facente parte del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e di cui il COGNOME era amministratore unico”, la cui impossibilità di recupero si è rivelata irre sin dall’allegazione alla domanda di concordato preventivo dell’ ingannevole prospetto; decisione impugnata (pag.5-7) ha rimarcato la duplice, nevralgica veste di responsabili acquisita da COGNOME nella compagine delle due imprese – direttore amministrativo dell’u amministratore unico dell’altra – e ha dato conto, in sintonia con l’articolato di primo gra contributo da lui fornito alla indebita sottrazione di risorse al patrimonio della Corte di RAGIONE_SOCIALEzione – copia non ufficiale controllante a beneficio della controllata.
Sotto tali profili, devono reputarsi assertive, aspecifiche e prive di pregio critico doglianze della difesa COGNOME quanto ad una presunta “confusione” dell’identificazione de responsabile dei fatti di bancarotta di cui al capo a), poiché le pronunce di merito h correttamente valutato il compendio probatorio ed attribuito all’amministratore della fal dominus del RAGIONE_SOCIALE COGNOME NOMENOME in concorso con COGNOMECOGNOME il ruolo di protagonista del operazioni spoliative del patrimonio aziendale (cfr. gli accertamenti della guardia finanza, 11 sentenza di primo grado; testimonianze COGNOME, pag. 7-8 sentenza di primo grado, e COGNOME, pag.12 sentenza di primo grado; pagg. 5-7 sentenza di appello).
2.5. Vengono in rilievo, in definitiva, gli elementi costitutivi della bancarotta fra impropria per distrazione ascrivibile agli amministratori delle società ed ai loro conco “estranei”, nel caso specifico ricavabili dalle condotte di depauperamento patrimoniale, sen adeguata contropartita, tenute prima del deposito del ricorso per concordato preventivo prima del fallimento (sez.5, n. 26435 del 08/06/2022, Rea, Rv. 283402), rispetto alle qu altra e ben diversa è la condotta sanzionata dalla norma incriminatrice di cui all’art comma 1 L.F., inesattamente richiamata, in ottica di riqualificazione, dal primo motivo ricorso del COGNOME e per costante giurisprudenza di legittimità circoscritta, del r comportamento tenuto dall’imprenditore individuale (sez.5, n. 42591 del 10/07/2018, M., Rv 274175; Sez. 5, n. 14773 del 2 giugno 1989, Danesi, Rv. 18242).
2.6.Le riflessioni esposte influiscono sulle osservazioni che investono le censure avanzate c il terzo motivo di ricorso del COGNOME, dal momento che – in tema di prova del coeffic psicologico – l’elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazi costituito dal dolo generico, per la cui sussistenza non è necessaria la consapevolezza de stato di insolvenza dell’impresa, né lo scopo di recare pregiudizio ai creditori, es sufficiente la consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa quella di garanzia delle obbligazioni contratte e di compiere atti che cagionino, o poss cagionare – e da qui la sua declinazione anche in forma eventuale – un nocumento ai creditor (sez. U n. 22474 del 31/03/2016, COGNOME, Rv. 266805; sez.5, n. 35093 del 04/06/2014, Sistro, Rv. 261446; sez. 1, n. 4472 del 27/02/1997, COGNOME, Rv. 207480; sez. 5, n. 12897 06/10/1999, Rv. 214863; sez. 5, n. 29896 del 01/07/2002, Rv. 222388; sez. 5, n. 7555 del 30/01/2006, Rv. 233413; sez. 5, n. 1325 del 13/12/1985, Rv. 171871). Si enuclea dalle congrue e concordanti proposizioni del doppio grado di merito la considerevole entità, duratu nel tempo, delle erogazioni in denaro dalla fallita all’RAGIONE_SOCIALE (già gravata, all’iniz 2009, di un debito di euro 554.501,33), la quale ha provveduto, parzialmente, alle restituz sino a febbraio 2009 (pag.7 sentenza di primo grado), come convalidato dalle allegazioni documentali al ricorso per cassazione, per poi interromperle – salvo sporadica e nel complesso insignificante retrocessione di importi – sino alla fine del 2009; le traslazioni di risorse all’altra – e in un periodo di ingravescente squilibrio economico-finanziario della finanzi sfociato nella richiesta di apertura della procedura di concordato preventivo nel luglio 2010 insolvenza manifesta – sono invece proseguite per l’intero arco dell’anno con impressionant
regolarità e disinvoltura, sino a raggiungere l’ingente esposizione contestata nell’imputazi che costituisce ragionevole, univoco indicatore di cosciente deprivazione economica della fall a potenziale detrimento delle ragioni dei suoi creditori, avvalorata dalla callida elaborazio prospetto extraconta bile, inteso ad occultarla.
In definitiva, generiche e manifestamente infondate si palesano le argomentazioni relative a ipotizzabile sussunzione della condotta contestata nella fattispecie di cui all’art. 217 com n. 2 L.F..
3.Precipita nell’alveo dell’inammissibilità anche il secondo motivo di ricorso di COGNOME. 3.1. Il tessuto espositivo delle conformi decisioni di merito, razionale ed esaurient illustrato compiutamente gli elementi di fatto che inducono a ritenere di natura dissipati cessione del credito vantato dall’RAGIONE_SOCIALE nei confronti della collegata RAGIONE_SOCIALE, decisa ed effettuata dall’imputato, in qualità di amministratore della di poi fallita, in RAGIONE_SOCIALE , sempre riconducibile al “RAGIONE_SOCIALE COGNOME” – ed invero singolarmente convenuta ed accettata dalla cessionaria “pro soluto” – attraverso l’acquisizione in perm dell’immobile dove già la fallita esercitava l’attività, di valore di mercato cospicu inferiore rispetto all’entità del credito medesimo, maturato nuovamente a seguito di ing finanziamenti eseguiti dalla capoRAGIONE_SOCIALE, non restituiti dalla controllata. Come già sottolin il compito della Corte di RAGIONE_SOCIALEzione non è quello di stabilire se la decisione di merito prop la migliore, possibile ricostruzione della vicenda, né di condividerne i contenuti giustif ma è quello di limitarsi a verificare se il corredo della motivazione della senten compatibile con il senso comune e con gli estremi di una plausibile opinabilit apprezzamento. E sfugge, pertanto, a qualsiasi censura di manifesta illogicità un ragionamento espositivo che faccia leva sulla relazione di stima di un tecnico, disposta dal Tribunale civ sede concorsuale, piuttosto che sulla perizia giurata di un professionista incari dall’imputato ai fini del perfezionamento della compravendita del bene, redatta, tra l’alt prossimità della presentazione della domanda di ammissione alla medesima procedura di concordato preventivo, dunque ragionevolmente strumentale alla formulazione del piano ad essa collegato; come alcuna consistenza può essere riconosciuta alla pretesa riduzione del credito di RAGIONE_SOCIALE nei confronti di RAGIONE_SOCIALE nel corso della gestione di COGNOME NOME posto che il medesimo, assestato su valori oltremodo ragguardevoli, è stato comunque oggetto di anomala dismissione con l’operazione di sostanziale ed ingiustificata rinuncia alla esazione. Ed integra il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale di cui all’art. 216 com n. 1) r.d. 267/42 la mancata riscossione di un credito, poiché oggetto delle condott depauperamento è il patrimonio in senso lato, comprensivo non solo dei beni materiali ma anche di entità immateriali, fra cui rientrano le ragioni di credito che concorron formazione dell’attivo patrimoniale (sez.5, n. 49438 del 04/11/2019, Nieri, Rv. 277743; sez. Corte di RAGIONE_SOCIALEzione – copia non ufficiale
n. 32469 del 16/04/2013, COGNOME, Rv. 256252; sez. 5, n. 57153 del 15/11/2018, COGNOME Rv. 275232).
4.Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità dei conseguono la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e, non potendosi escludere profili di colpa nella formulazione dei motivi, anche al versamento de somma di euro 3000 a favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processua della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
Così deciso in Roma, 22/10/2024