Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 48483 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 48483 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME, nato a Roma il DATA_NASCITA
avverso la sentenza emessa il 07/02/2023 dalla Corte di Appello di Roma;
preso atto RAGIONE_SOCIALE conclusioni formulate dal Pubblico Ministero, nella persona del AVV_NOTAIO che ha concluso per l’inammissibilità del visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; ricorso;
lette le conclusioni formulate dal difensore dell’imputato, AVV_NOTAIO.
RITENUTO IN FATTO
Il difensore di NOME COGNOMECOGNOME AVV_NOTAIO, ricorre per cassazione avverso la sentenz della Corte d’Appello di Roma che ha dichiarato inammissibile il ricorso in appello propo avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Roma ha affermato la penale responsabilit dell’imputato in ordine al delitto cui agli artt. 216, comma 1, n. 2), e 223 legge fal dichiarato l’esecutività della stessa.
La difesa del ricorrente articola due motivi di ricorso.
2.1 Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c),cod. proc. pen violazione di norma processuale in relazione agli artt. 161, 171, comma 1, lett. d), e 178 proc. pen., eccepisce la nullità della sentenza di appello, in quanto il decreto di citazion giudizio dinanzi al Tribunale di Roma risultava notificato presso l’AVV_NOTAIO, indi come donniciliatario in occasione e solo ai fini dell’istanza di ammissione al patrocinio a s dello Stato, anziché presso il domicilio originariamente eletto.
2.2 Con il secondo motivo, proposto per violazione di legge e vizio di motivazione, lament che la corte territoriale ha dichiarato inammissibile il ricorso in appello in ragio genericità dei motivi di gravame proposti, là dove, invece, le critiche mosse alla motivazi della sentenza di primo grado erano specifiche e argomentate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I motivi di ricorso proposti presentano profili di inammissibilità.
Manifestamente infondato è il primo motivo.
Dagli atti del fascicolo, la cui consultazione è consentita in questa sede in ragione della n processuale della doglianza formulata, risulta che:
NOME COGNOME, in data 25 febbraio 2022, formulò istanza di ammissione al patrocinio a spes dello Stato, eleggendo domicilio, solo a tale fine, presso l’AVV_NOTAIO;
il decreto di citazione a giudizio dinanzi al Tribunale di Roma, in uno con l’avviso di udi venne notificato all’AVV_NOTAIO.
la sentenza di primo grado, emessa in data 01 marzo 2022 dal Tribunale di Roma, riportava come difensore di fiducia dell’imputato il nominativo dell’AVV_NOTAIO;
il motivo, non articolato nell’atto di appello, risultava eccepito all’udienza del 07 2023, celebratasi dinanzi alla corte territoriale.
v
2.1 E’ consolidata la giurisprudenza di legittimità secondo la quale la dichiarazio l’elezione di domicilio effettuate con la richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello producono effetti non solo ai fini RAGIONE_SOCIALE relative pronunzie incidentali, ma anche ai f procedimento principale (Sez. 1, n. 45785 del 2/12/2008, COGNOME, Rv. 242576; Sez. 1, n. 1841 del 18/12/2008, dep. Il 2009, COGNOME, Rv. 242713; Sez. 3, n. 14416 del 19/02/2013, COGNOME, Rv. 255029), a nulla rilevando l’eventuale espressa volontà dell’imputato di limitar effetti esclusivamente ai fini della pronuncia incidentale (Sez. 5, n. 29695 del 13/05/2 Chielli, Rv. 267501).; Sez. 5, n. 29695 del 13/05/2016, Chielli, Rv. 2675 Sez. 4, n. 12243 del 13/02/2018, COGNOME, Rv. 272246).
Ne deriva che la vocatio in ius dell’imputato, censurata come nulla, è stata, invece, ritualmente operata mediante la notifica del decreto di citazione in giudizio presso il domicilio eletto.
Manifestamente infondato è anche il secondo motivo.
3.1 Con l’atto di appello, il ricorrente aveva richiesto:
un approfondimento istruttorio in merito al dolo specifico, proprio dei reati tributari;
la riduzione della pena al minimo edittale, previa concessione RAGIONE_SOCIALE circostanze attenu generiche.
3.2 Nella motivazione della sentenza impugnata, correttamente la corte teritoriale evidenziato, per un verso, l’assenza di specificità del primo motivo articolato nel ricor quanto l’appellante, senza alcuna argomentazione specifica, si era limitato a enunciare generi rilievi critici alla decisione impugnata, operando agganci «ad un ipotetico reato tributari contestato all’COGNOME»; per altro verso, quanto al secondo motivo, che l’imputato, già in p grado, era stato condannato al minimo della pena, previa concessione RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche.
Ne deriva che i giudici di appello hanno fatto buon governo del principio di diritto second «l’appello, ai pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difeti:o di specificità de quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che t onere di specificità, a carico dell’impugnante, è direttamente proporzionale alla specificit cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato» (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822). Dunque, anche con i motiv di appello il ricorrente deve contrapporre, alle ragioni poste a fondamento della decis impugnata, argomentazioni che attengano agli specifici passaggi della motivazione dell sentenza, ovvero concreti elementi fattuali pertinenti a quelli considerati dal primo giud non può quindi limitarsi a confutare semplicemente il decisum del primo giudice con considerazioni generiche, astratte o, come nel caso di specie, anche inconferenti.
Dunque, non basta lamentare un asserito errore, ma è anche necessario indicare specificamente le ragioni idonee a confutare e sovvertire le valutazioni del primo giudice.
Dalle considerazioni esposte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 606 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento del spese di procedimento, nonché al versamento, in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro 3.000,00, in relazione alla entit RAGIONE_SOCIALE questioni trattate.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processua e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE Ammende.
Così deciso il 28/09/2023.