Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 6026 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 5 Num. 6026 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/10/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME nato a Vaprio D’Adda il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a Bergamo il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/04/2025 della Corte d’appello di Milano
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale presso questa Corte di cassazione, NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 7 aprile 2025 la Corte di appello di Milano, a seguito del gravame interposto da NOME COGNOME ed NOME COGNOME, in parziale riforma della pronuncia in data 17 aprile 2024 del G.u.p. del Tribunale di Milano (all’esito di giudizio abbreviato), ha concesso al COGNOME le circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza, rideterminando in mitius la pena a lui inflitta; e ha confermato nel resto la prima decisione che – per quel che qui rileva – aveva affermato la responsabilità:
di NOME COGNOME per bancarotta documentale semplice (così qualificato il fatto di cui al capo A.1, contestato come bancarotta fraudolenta documentale) e bancarotta fraudolenta impropria da operazioni dolose (A.3 della rubrica);
di NOME COGNOME per bancarotta fraudolenta impropria da operazioni dolose (capo A.3).
Avverso la sentenza di appello il difensore degli imputati ha proposto ricorso per cassazione, con un unico atto, articolando due motivi (di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, d. att. cod. proc. pen.).
2.1. Con il primo motivo ha denunciato la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine all’attribuzione agli imputati dell’elemento soggettivo del delitto di bancarotta impropria da operazioni dolose (nella specie per l’omesso adempimento delle obbligazioni tributarie della società fallita; art. 223, comma 2, n. 2, legge fall.), potendosi al più ravvisare un fatto colposo e, dunque, in vi subordinata il delitto di bancarotta semplice (per avere aggravato il dissesto astenendosi dal richiedere la dichiarazione di fallimento ex art. 217, comma 1, n. 4, legge fall.). La Corte di merito – recependo quanto affermato dal primo Giudice, che peraltro aveva assolto i ricorrenti dalle imputazioni di bancarotta fraudolenta patrimoniale e bancarotta fraudolenta impropria per aver cagionato il dissesto della fallita (capi 2 e 4 della rubrica), condotte cui dovrebbe essere connessa l’ingravescenza del debito verso l’amministrazione finanziaria – avrebbe omesso la valutazione di elementi probatori dimostrativi dell’assenza del dolo (constando, infatti, che i due imputati negli anni abbiano effettuato ingenti finanziamenti, confidando nella ripresa dell’attività, concedendo in garanzia il proprio patrimonio personale; che fosse in corso la rateizzazione delle debenze fiscali e previdenziali, non avendo dunque gli imputati – i quali avevano incaricato un professionista elementi per sospettare dell’esistenza di un debito più elevato; che gli imputati si siano impegnati personalmente per corrispondere le retribuzioni arretrate ai dipendenti, come dimostrato dall’esiguità delle insinuazioni al passivo).
Inoltre, perché possa ravvisarsi un’operazione dolosa occorrerebbe, come affermato pure dalla dottrina, una condotta attiva e non meramente omissiva (come dovrebbe trarsi dal riferimento del Legislatore alla nozione di operazione a proposito della frode fiscale; nonché dalla previsione della bancarotta semplice per consumazione del patrimonio in operazioni di pura sorte o manifestamente imprudenti; nonché dalla stessa individuazione, da parte della giurisprudenza di legittimità, di un’operazione dolosa negli abusi di gestione o nell’infedeltà ai dover imposti all’organo gestorio).
2.2. Con il secondo motivo sono stati dedotti la violazione della legge penale e il vizio di motivazione con riguardo all’affermazione della responsabilità di NOME COGNOME per bancarotta documentale semplice, per l’irregolare o incompleta tenuta della contabilità nei tre anni precedenti alla dichiarazione di fallimento. Quanto rassegnato nella relazione del curatore e dal consulente della difesa dimostrerebbe l’assenza di una lesione, anche solo potenziale, del bene giuridico protetto dall’incriminazione, tanto che sia il curatore sia il consulente son riusciti a ricostruire precisamente il movimento degli affari e il passivo fallimentar della società sulla base della documentazione messa a disposizione dell’imputato; le discrasie evidenziate dal curatore, come chiarito dal consulente di parte,
sarebbero state giustificare dalla particolare modalità di gestione della società (che svolgeva attività di bar e ristorante) e alla necessità di raccordare le giacenze di cassa con i versamenti in contanti in favore dei creditori); l’imputato avrebbe tenuto in maniera completa le scritture obbligatorie (e nel libro degli inventari non ci sarebbero omissioni ma solo la «mancata riconciliazione di dati già presenti», agevolmente superata dagli esperti); i registri previsti dalla normativa tributaria non sarebbero scritture obbligatorie e la società fallita rientrava tra i contribuen minimi ed era obbligata alla sola tenuta dei registri IVA (regolarmente consegnati al curatore). Difetterebbe, pertanto, l’elemento oggettivo del reato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono nel complesso infondati.
2. In relazione al primo motivo, deve osservarsi che, «le “operazioni dolose” possono anche non determinare un’immediata diminuzione dell’attivo e possono consistere nel compimento di qualunque atto intrinsecamente pericoloso per la salute economica e finanziaria dell’impresa e, quindi, anche in una condotta omissiva produttiva di un depauperamento non giustificabile in termini di interesse per l’impresa, sicché anche il protratto e sistematico omesso versamento di imposte e contributi previdenziali, da parte dell’amministratore, costituisce comportamento rilevante come scelta imprenditoriale dolosa, capace di determinare uno stato di gravissima e irrevocabile esposizione debitoria della società, tale da comportare il fallimento della società» (Sez. 5, n. 24692 del 17/06/2025, COGNOME, Rv. 288351 – 01; cfr. pure Sez. 5, n. 12426 del 29/11/2013, dep. 21014, COGNOME, Rv. 259997; Sez. 5, n. 29586 del 15/05/2014, COGNOME, Rv. 260492, in motivazione).
Inoltre, «in tema di bancarotta fraudolenta da operazioni dolose, ai fini dell’integrazione dell’elemento psicologico è necessario che l’agente abbia agito nella consapevolezza e volontà della complessa azione arrecante pregiudizio patrimoniale nei suoi elementi naturalistici e nel suo contrasto con i doveri connessi alla carica e che sussista la prevedibilità in concreto del dissesto quale effetto dell’azione antidoverosa, non essendo invece necessarie la rappresentazione e la volontà dell’evento fallimentare» (Sez. 5, n. 24692/2025, cit.).
Tanto premesso, la sentenza impugnata, per quel che attiene all’imputazione in discorso, ha preso le mosse dalla sistematicità dell’inadempimento degli obblighi tributari per un tempo significativo (pari al triennio 2015/2017), dando conto della misura elevata del debito non onorato, correlando tale inadempimento a una consapevole scelta di proseguirne l’attività con detto risparmio di spesa e rimarcando – sotto il profilo della prevedibilità dei suoi effetti – la fra finanziaria della società (poi fallita) già dal 2010. Inoltre, la Corte di appello
chiarito la ragione per cui non ha ritenuto che il prescritto elemento soggettivo difetti, non solo sottolineando che con il gravame tale allegazione era stata avanzata, in maniera assertiva, invocando i finanziamenti dei soci e il conferimento di una delega al commercialista e in ogni caso, affermando in maniera conforme al diritto, che tale delega non avrebbe potuto esonerare gli amministratori, ossia i ricorrenti, dalla responsabilità proprie della carica (cfr. Sez. 5, n. 24297 de 11/03/2015, COGNOME, Rv. 265138 – 01). Né tale più ampio iter può dirsi inciso dal fatto che la Corte di merito abbia dato atto dell’escussione da parte dei creditori del patrimonio dei ricorrenti, quale l’effetto delle garanzie prestate,,
Non ricorrono, dunque, i vizi denunciati ed anzi il ricorso non si confronta in toto con il piano argomentativo appena compendiato, segnatamente in ordine al deficit di prova di quanto dedotto al fine di dimostrare l’assenza del dolo, profilo rispetto al quale non è stato denunciato il travisamento della prova con la necessaria specificità (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 – 01).
Il secondo motivo, relativo all’affermazione della responsabilità di NOME COGNOME per bancarotta documentale semplice, è inammissibile.
Con esso è stata prospettata un’alternativa lettura del compendio probatorio, reiterando le allegazioni già disattese dalla Corte di appello con una motivazione congrua che ha indicato analiticamente, alla luce delle stesse notazioni contenute nella relazione del consulente tecnico della difesa, gli elementi sulla scorta dei quali, come già il Tribunale, ha ritenuto inattendibile la contabilità in ragione, particolare, di una discrasia tra la sostanza della gestione e della sua rappresentazione contabile. Con la conseguenza che il motivo in esame è manifestante infondato nella parte in cui assume il difetto di offensività, atteso che, «in tema di bancarotta semplice documentale, il bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice è leso ogniqualvolta l’irregolare tenuta delle scritture contabili impedisca alle stesse di assolvere alla loro tipica funzione di accertamento», poiché «a venire in rilievo ai fini del delitto in oggetto è l’autosufficienza della speci scrittura contabile nello svolgere la funzione di accertamento alla quale è destinata» (Sez. 5, n. 18482 del 22/03/2023, Fanti, Rv. 284514 – 01).
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. deve disporsi la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 16/10/2025.