Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 27247 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 27247 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 15/05/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nata a Napoli il 20/04/1988
avverso la sentenza del 13/09/2024 della Corte d’appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; uditi i difensori, avv.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME che hanno concluso insistendo nel ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di Napoli del 4 aprile 2023, che condannava NOME COGNOME in qualità di amministratrice della RAGIONE_SOCIALE, in concorso con NOME COGNOME in qualità di amministratore di fatto della RAGIONE_SOCIALE, dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Napoli del 12.12.2014, e dell’RAGIONE_SOCIALE , e NOME COGNOME in qualità di amministratrice della fallita sino al 29 ottobre 2012, ed amministratrice di fatto dell’RAGIONE_SOCIALE alla pena ritenuta di giustizia, per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, per avere distratto beni facenti parte del
patrimonio sociale, ed in particolare i beni o il ricavato della loro vendita di cui ai debiti per forniture e, comunque, l’intero complesso aziendale della fallita in favore della società RAGIONE_SOCIALE e per il reato di bancarotta fraudolenta documentale, per avere sottratto le scritture contabili obbligatorie della società.
Contro l’anzidetta sentenza, l ‘ imputata propone ricorso, affidato ad un unico motivo, con il quale lamenta inosservanza ed erronea applicazione di legge e vizi motivazionali, in relazione ai reati di bancarotta fraudolenta, distrattiva e documentale. Si deduce che la Corte territoriale non avrebbe motivato sulle specifiche condotte distrattive, contestate nella imputazione, e sulla attribuibilità delle stesse all’imputata , anche in relazione a ll’avviamento commerciale dell’azienda fallita , richiamando ed allegando, ai fini della autosufficienza del ricorso, le dichiarazioni del consulente tecnico della difesa, dott. NOME COGNOME Quanto alla condotta distrattiva relativa a n.6 autoveicoli, riportati nel capo di imputazione, si deduce che tali mezzi venivano ceduti dall’amministratore della RAGIONE_SOCIALE e non dalla ricorrente, e che non venivano acquisiti dalla società RAGIONE_SOCIALE , di cui l’imputata era legale rappresentante. Quanto alla bancarotta fraudolenta documentale, si deduce che non può essere addebitata alla ricorrente, che non aveva ruoli gestori, nell’ambito della società fallita, la condotta di sottrazione delle scritture contabili obbligatorie della società RAGIONE_SOCIALE e si allega la relazione ex art.33 L.F.
Con riguardo alla condotta di distrazione de ll’avviamento dell’azienda fallita , in favore della nuova società, RAGIONE_SOCIALE, di cui l’imputata era amministratrice, si richiama l’orientamento della giurisprudenza di legittimità, in relazione all ‘ insuscettibilità di costituire oggetto della bancarotta fraudolenta patrimoniale, eccetto quando realizzi un atto di ingiustificata disposizione dei rapporti giuridici suscettibili di valutazione economica. Si deduce che la Corte territoriale non avrebbe motivato su quali contratti sarebbero stati oggetto di cessione (con clienti e/o con fornitori), sulle ragioni della distrazione dei contratti di fornitura, sulla natura simulata della cessione di un ramo d’azienda in favore della società RAGIONE_SOCIALE , desumibile solo dal sequestro della società RAGIONE_SOCIALE , disposto nel corso del giudizio fallimentare, e dalla transazione sottoscritta dalla ricorrente, e che non è stata acquisita la prova che i beni strumentali della società fallita non erano stati acquisiti dalla nuova società, RAGIONE_SOCIALE Si deduce che la tipologia di commercio delle due società era differente , l’una , rivolta ai clienti commercianti e titolari di partita IVA, l’altra , ai dettaglianti; che i locali, dove le società esercitavano le attività, erano diversi, un capannone , l’una, un locale con affaccio sulla strada , l’altra ; che nessun
rapporto giuridico suscettibile di valutazione economica intrattenuto con la precedente società è traslato in capo alla nuova.
Si deduce che la Corte d’appello non avrebbe analizzato la specifica posizione della ricorrente in relazione alle singole condotte distrattive di beni e di scritture contabili della società fallita e che avrebbe fondato la responsabilità della COGNOME sulla qualifica di legale rappresentante della società RAGIONE_SOCIALE
Le parti hanno concluso come indicato in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
La ricorrente si duole della mancanza di motivazione della sentenza impugnata in relazione alla posizione di NOME, amministratrice de RAGIONE_SOCIALE , riguardo alle specifiche condotte distrattive di beni e di sottrazione delle scritture contabili della società fallita, RAGIONE_SOCIALE
Riguardo ad entrambe le fattispecie di bancarotta fraudolenta, distrattiva e documentale, contestate ai tre imputati, tutti appartenenti ad un medesimo nucleo familiare, la Corte territoriale, ha effettuato un unico ragionamento, salvo alcune precisazioni in relazione alle singole posizioni, che però sono del tutto carenti sul ruolo della ricorrente in quanto basate solo sulla qualità di figlia dei coimputati.
2.1 Invero, se riguardo alla posizione di questi ultimi, COGNOME Maria e COGNOME Salvatore, come si è detto rispettivamente, madre e padre della ricorrente, la sentenza con motivazione congrua ed immune da vizi di manifesta illogicità, individua, riguardo ad entrambe le fattispecie di bancarotta fraudolenta contestate, condotte specifiche nei loro confronti, diversamente avviene con riferimento alla posizione della ricorrente.
Riguardo ai coimputati NOME COGNOME e NOME COGNOME, la Corte d’appello ha fondato il giudizio di penale responsabilità sulla base dei ruoli da ciascuno ricoperti, sia nella fallita RAGIONE_SOCIALE che nella società RAGIONE_SOCIALE, COGNOME, di amministratrice della società fallita sino al 29.12.2012, e comunque, di amministratrice di fatto di entrambe le società, COGNOME, di amministratore di fatto di entrambe le società, nonché ha spiegato le modalità della distrazione, consistita nel distacco dal patrimonio sociale della società RAGIONE_SOCIALE in epoca prossima al fallimento, in favore della società di nuova costituzione RAGIONE_SOCIALE , dell’intero complesso aziendale,
senza alcun corrispettivo, cui è stata attribuita una destinazione diversa da quella di garanzia dei creditori, con conseguente consapevole danno alla capacità di soddisfare le ragioni del ceto creditorio, nella prospettiva della procedura concorsuale.
Nella specie, la Corte di merito, ha ritenuto sussistere una cessione, di fatto, di azienda dalla società poi fallita alla società RAGIONE_SOCIALE, ritenuta una prosecuzione della prima, avente ad oggetto il trasferimento di tutte le attività, compreso l’avviamento , della fallita, che veniva condannata all ‘ inattività, ed ha attribuito rilievo ad alcuni elementi emersi dalla istruttoria (identità dell’attività commerciale svolta dalle due società , coincidenza del punto vendita), in esito agli accertamenti della curatela ed alle dichiarazioni testimoniali dei dipendenti della RAGIONE_SOCIALE che hanno smentito le dichiarazioni del consulente della difesa, nonché alla sottoposizione a sequestro giudiziario (6/07/2016) dell’azienda RAGIONE_SOCIALE ed alla proposta transattiva, avanzata dopo pochi giorni dalla esecuzione del sequestro, da NOME COGNOME e dal versamento alla curatela della somma di euro 40.000 a mezzo assegni circolari.
2.2. Con riguardo alla condotta concorsuale della ricorrente, a fronte delle deduzioni difensive, circa la estraneità della stessa rispetto alla compagine sociale della società fallita, alla quale l’imputata era legata da un rapporto lavorativo di carattere subordinato, la Corte d’appello ha argomentato richiamando il ruolo di legale rappresentante dalla stessa rivestito nella società cessionaria, RAGIONE_SOCIALE nonché di socia di maggioranza al 76% di tale società, ed il consenso dalla stessa p restato ai propri genitori di consumare la distrazione dell’attivo della società RAGIONE_SOCIALE anche in relazione all’avviamento della fallita , ritenendo sussistere la consapevolezza anche della Prisco della finalità distrattiva della operazione.
Sul punto, la motivazione non appare congrua in quanto la Corte d’appello non ha argomentato sulle specifiche condotte concorsuali distrattive imputabili alla ricorrente. Né argomentazioni posso trarsi dalla sentenza di primo grado, nella quale pure la motivazione sulla condotta concorsuale della ricorrente, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, non è chiarita secondo i parametri del principio dell’oltre ragionevole dubbio.
2.3. Quanto alla distrazione degli ulteriori beni della società fallita, n. 6 automezzi riportati nella imputazione, non consegnati alla curatela e non rinvenuti in sede di inventario, ceduti dalla RAGIONE_SOCIALE a terzi, ma non risultati acquisiti dalla società RAGIONE_SOCIALE, la Corte di merito non si è confrontata con il motivo di appello, omettendo di motivare sulla condotta concorsuale distrattiva della imputata.
La ricorrente, legale rappresentante de RAGIONE_SOCIALE, e dipendente della società fallita, invero, potrebbe rispondere della condotta distrattiva concorsuale solo ove fosse provato o il suo coinvolgimento nella distrazione degli automezzi, con la ricezione nella società dalla stessa amministrata, o la qualità di amministratrice di fatto della fallita, su cui la motivazione omette di pronunciare.
2.4. Parimenti, riguardo alla bancarotta fraudolenta documentale, relativa alla omessa tenuta delle scritture contabili, la Corte di merito non ha fornito adeguata motivazione, in quanto si è limitata a richiamare la complessiva condotta degli imputati volta a sottrarre la documentazione contabile obbligatoria della società fallita, non consegnata alla curatela e non rinvenuta, senza specificamente esaminare la posizione della ricorrente ed il suo specifico ruolo nella condotta concorsuale.
Nella specie, analogamente a quanto sopra esposto, la Corte d’appello avrebbe dovuto chiarire il ruolo svolto dalla COGNOME, con riferimento alla sottrazione delle scritture contabili obbligatorie della RAGIONE_SOCIALE e non solo inserendo tale condotta nell’ambito della più ampia attività distrattiva concorsuale.
Si impone, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio per un nuovo esame ad altra sezione della Corte di Appello di Napoli, che dovrà accertare, la compatibilità delle condotte contestate di distrazione e di omessa consegna delle scritture contabili obbligatorie, rispettivamente con quelle di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, nonché l’elemento soggettivo , richiesto per ciascuna delle due fattispecie.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, con rinvio per nuovo esame ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli.
Così deciso in Roma il 15/05/2025.