Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 42416 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 42416 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/10/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: NOME COGNOME nato a TORREMAGGIORE il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a SAN SEVERO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/01/2023 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo
Il Proc. Gen. conclude per l’inammissibilita in subordine il rigetto dei ricorsi.
Il difensore della parte civile AVV_NOTAIO COGNOME, si associa alla richiesta del Procuratore Generale; deposita conclusioni e nota spese.
L’AVV_NOTAIO COGNOME ,per il ricorrente COGNOME, insiste per l’accoglimento del ricorso.
Per il ricorrente NOME, l’AVV_NOTAIO COGNOME riportandosi ai motivi di ricorso ne chiede l’integrale accoglimento.
L’AVV_NOTAIO, nell’interesse di NOME, insiste per l’accoglimento del ricorso.
Ritenuto in fatto
La sentenza impugnata è della Corte d’appello dell’Aquila del 13 gennaio 2023, che, previa rideterminazione RAGIONE_SOCIALE pene principali ed accessorie, ha confermato l’affermazione di responsabilità di COGNOME NOME e NOME statuita in primo grado dal Tribunale di Vasto in composizione collegiale per il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale – in relazione una serie cospicua di distrazioni di merci, denaro e beni strumentali – e di bancarotta fraudolenta documentale, in relazione alla tenuta RAGIONE_SOCIALE scritture contabili in modo cia rendere impossibile ricostruzione del patrimonio e del volume degli affari, con le circostanze aggravanti di cui all 219 primo comma e secondo comma n. 2 del R.D. n. 267/42, commessi in qualità, rispettivamente, di amministratore unico e di co-amministratore di fatto della RAGIONE_SOCIALE, dichiarata fallita il 27 luglio 2006.
1.Hanno promosso ricorso per cassazione i due imputati, con distinti atti, nei quali hann articolato, rispettivamente, due e quattro motivi, qui enunciati nei limiti di cui all’art. 1 att. cod. proc. pen..
1.1.11 primo motivo dello COGNOME ha dedotto nullità assoluta RAGIONE_SOCIALE sentenze di primo e secondo grado per omessa notifica all’imputato, dichiarato contumace all’udienza preliminare, del decreto che dispone il giudizio.
1.2.11 secondo motivo ha lamentato vizio di mancanza e manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell’art. 606 lett. e) cod. proc. pen. in considerazione della ritenuta veste di amministra della società, in realtà gestita esclusivamente da NOME; mentre, a riguardo dell’affermazione di reità per il delitto di bancarotta documentale, la condotta del prevenu avrebbe potuto, al più, farsi rientrare nel paradigma del reato di bancarotta semplice, sulla c non configurabilità la Corte di merito si sarebbe espressa in modo apodittico.
2.1. Il primo motivo del ricorso dell’COGNOME ha denunciato i vizi di cui all’art. 606 comma 1 b) ed e) cod. proc. pen., perché la Corte d’appello avrebbe illeg[ttimamente optato per l’inutilizzabilità RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni rese da COGNOME NOME NOME altro procedimento penale, nel qu egli, persona offesa dal reato, aveva dichiarato in qualità di testimone, sotto giuramento, essere stato l’unico ed effettivo amministratore della ,RAGIONE_SOCIALE
2.2.11 secondo motivo si è soffermato sui vizi di inosservanza della legge penale e carenza di motivazione in relazione all’interpretazione e valorizzazione RAGIONE_SOCIALE testimonianze, sul medesimo tema, di alcuni fornitori della fallita, che sarebbero state erroneamente interpretate e comunque non correttamente vagliate, perché interessate ad indicare in NOME, soggetto capiente, il “dominus” dell’impresa.
2.3. Il terzo motivo ha denunciato vizio di motivazione per “travisamento della prova”, desunto dall’errato inquadramento della presenza dell’COGNOME, mero consulente, nella sede operativa della RAGIONE_SOCIALE SUD, che aveva semplicemente stipulato un contratto di affitto di ramo di azienda con la RAGIONE_SOCIALE, amministrata dalla moglie del ricorrente, proseguendo ad esercitare il commercio del grano e di prodotti alimentari; solo una modesta percentuale di essi sarebbe stata
alienata alla RAGIONE_SOCIALE e, in ogni caso, gli acquisti di merce sarebbero stati regolarmente pagati da quest’ultima, come affermato dal consulente della difesa COGNOME ed emergente dalle appostazioni contabili, a confutazione degli apporti del curatore del fallimento e del consulen tecnico del pubblico ministero AVV_NOTAIO, i cui accertamenti sarebbero stati parzia perché effettuati solo sulla contabilità della RAGIONE_SOCIALE.
2.4.11 quarto motivo di ricorso si è doluto di una mancanza o di un vizio di “manifest contraddittorietà” di motivazione per quanto concerne la mancata concessione RAGIONE_SOCIALE attenuanti generiche, negate sulla scorta della mera valutazione del comportamento processuale dell’imputato.
Considerato in diritto
Il ricorso dello COGNOME è inammissibile.
1.11 primo motivo, all’esito della consultazione degli atti del fascicolo, consentita al colle ragione della reiterata deduzione di un “error in procedendo” è manifestamente infondato e, sul punto, si osserva quanto segue:
non sono stati rinvenuti, nell’incarto procedimentale originariamente trasmesso alla Corte d RAGIONE_SOCIALEzione, il decreto dispositivo del giudizio, emesso dal giudice per l’udienza preliminare e g atti relativi alla sua notificazione, pure testualmente elencati nell’indice degli atti del f per il dibattimento, formato ai sensi dell’art. 431 cod. proc. pen. dall’ufficio del g.u.p. e tras al giudice del dibattimento;
nel corso del dibattimento di primo grado il difensore di fiducia, presente anche all’udien preliminare, nulla ha eccepito quanto alla mancata notificazione del decreto che dispone il giudizio all’imputato, rimasto contumace, all’assenza di esso o RAGIONE_SOCIALE relate di notifica.
Il collegio, tramite articolazione interna all’Ufficio, ha ottenuto dalla Procura della Repub competente la trasmissione del fascicolo del pubblico ministero ed ha riscontrato l’esistenza, ne fascicolo, della documentazione comprovante la rituale esecuzione della notificazione del decreto che dispone il giudizio di primo grado all’imputato COGNOMECOGNOME che non aveva dichiarato od eletto domicilio, presso lo studio del difensore di fiducia AVV_NOTAIO – il medesimo che sollevato la questione di nullità, che appare peraltro sottoscrittore della relata di notifi sensi dell’art. 157 comma 8 bis cod. proc. pen..
2.11 residuo motivo di impugnazione non si cura del consolidato principio giurisprudenziale secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongano le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultino carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’irnpugnazione (Cass. sez.
4, n. 18826 del 9/2/12; sez. 6, n. 13449 del 12/02/2014, COGNOME,Rv. 259456 e, più recentemente, con riferimento alla decisività di tale patologìa e alla sua estensione anche a giudizio d’appello, sez. U n. 8825 del 27/10/2016, COGNOME, Rv. 268882).
Nel ricorso in esame si reiterano, nel complesso, i motivi già disattesi in appello e formalmente essi si confrontano con la motivazione impugnata, perché si limitano a contestarne le argomentazioni che hanno condotto alla conferma del giudizio di responsabilità di primo grado.
Come correttamente rimarcato dalla sentenza di secondo grado con argomentazioni tutt’altro che illogiche (pag.5), la lettura della pronuncia di primo grado non consente di enuclear elemento alcuno della veste di prestanome del ricorrente, invocata, in assenza di valido sostrato probatorio, solo con i motivi di appello; COGNOME è stato amministratore della società dal 1999 al data di fallimento ed ha compiuto vari atti di gestione tipica, come il trasferimento della se Vasto e l’acquisizione di un’azienda dal fallimento della RAGIONE_SOCIALE, riconducibi all’NOME (pag.2 e 3 dei motivi della decisione della sentenza di primo grado),ha sottoscrit i contratti strategici, emesso assegni, presentato istanza di ammissione al concordato preventivo della società.
Il coesistente e preminente ruolo dell’COGNOME, amministratore di fatto – profilo che tra br sarà esaminato – non svilisce di per sè, naturalmente, il contributo concorsual dell’amministratore di diritto, stante il qui condiviso principio di diritto, già affermato da Corte, secondo il quale “in tema di reati fallimentari, la previsione di cui all’art. 2639 cod. non esclude che l’esercizio dei poteri o RAGIONE_SOCIALE funzioni dell’amministratore di fatto possa verifi in concomitanza con l’esplicazione dell’attività di altri soggetti di diritto, i quali successivi o anche contemporaneamente – esercitino in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione” (sez. 5, n. 12912 del 06/02/2020, Pauselli, Rv. 279040).
Quanto alla configurabilità del reato di bancarotta documentale semplice, le critiche, puramente contestative, del motivo di ricorso in nulla si confrontano con le puntualizzazioni della sente della Corte territoriale, che hanno evidenziato gli indici di fraudolenza della tenuta RAGIONE_SOCIALE scri funzionale all’occultamento RAGIONE_SOCIALE significative e variegate operazioni spoliative della di poi fa in armonia con l’insindacabile valutazione di inattendibilità dell’impianto contabile già espre dal primo giudice (pag. 6 motivi della decisione di primo grado).
Il ricorso dell’COGNOME è inammissibile.
3.L’eccezione di nullità della notificazione del decreto dispositivo del giudizio, formulata pe prima volta, e in modo peraltro generico ed esplorativo – rilievo che già ne vulnererebbe l ricevibilità (Sez. U n. 119 del 27/10/2004, COGNOME, Rv. 229541) – dal difensore dell’imputato nel corso della discussione orale, è manifestamente infondata perché comunque tardivamente proposta.
Il collegio, a tali fini, ha compulsato gli atti del fascicolo del pubblico ministero ed ha rilev il decreto che dispone il giudizio è stato notificato all’COGNOME, indicato negli att elettivamente domiciliato in Torremaggiore INDIRIZZO, presso lo studio de difensore di fiducia AVV_NOTAIO, ai sensi dell’art. 157 comma 8 bis cod. proc. pen., in data febbraio 2011.
La notificazione della citazione a giudizio mediante consegna al difensore di fiducia ai sen dell’art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen. anziché presso il domicilio dichiarato o eletto, luogo ad una nullità di ordine generale a regime intermedio, che, pertanto, avrebbe dovuto essere eccepita entro e non oltre la deliberazione della sentenza di primo grado ai sensi dell’ar 180 cod. proc. pen. (Cass. sez. U n. 19602 del 27/03/2008, COGNOME, Rv. 239936; Cass. Sez. U n. 58120 del 22/06/2017, COGNOME, Rv. 271771; Cass. sez.5, n. 22413 del 23/04/2009, Messina, Rv. 243510).
4.Quanto alle censure di ricorso, è necessario rammentare, in premessa, che il contesto processuale è quello di una c.d. doppia conforme sulla responsabilità, nel quale le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente, costituendo un unico corpo decisionale e motivazionale, nel rispetto, in particolare, dei seguenti parametri:
la sentenza d’appello ripetutamente richiama la decisione del tribunale e la sua correttezza, facendovi espresso riferimento per quanto da essa non specificamente osservato in risposta alle argomentazioni della difesa;
le sentenze adottano gli stessi criteri di valutazione RAGIONE_SOCIALE prove (così Cass. sez.3, n. 444 del 16/7/13, COGNOME; Cass. sez.2, n.51192/19, Cassin e altro).
5.La prima doglianza del ricorso, che può essere scandagliata in intima connessione con la seconda e la terza critica dell’atto di impugnazione, è – per un verso – impropriamente dedotta perché il motivo di ricorso in concreto si lagna dell’inosservanza di norme processuali stabilit pena di inutilizzabilità, ed avrebbe dovuto perciò richiamare l’art. 606 primo comma 1 lett. cod. proc. pen., e non i vizi di violazione della legge penale sostanziale o della motivazione;
per altro verso, essa è manifestamente fondata, perché – anche a voler ritenere processualmente utilizzabile la testimonianza resa dallo COGNOME, in altro giudizio e a carico di altro imputato, veste di persona offesa – di cui il Tribunale di Vasto ha disposto l’acquisizione agli att fascicolo per il dibattimento – ed alle quali non è possibile applicare le disciplina di cui all cod. proc. pen., che riguarda soltanto la salvaguardia di colui che renda, senza assistenza difensiva, dichiarazioni “auto-indizianti” in relazione a fatti pregressi, tema estraneo al pres scrutinio – tali dichiarazioni non assumerebbero portata decisiva, perché ampiamente sovrastate dalle testimonianze assunte nel corso del giudizio di primo grado, esaminate dalla sentenza del Tribunale (pagg. 7 e 8 dei motivi della decisione), univocamente intese ad individuare in COGNOME, senza escludere il ruolo complementare del coimputato COGNOME, l’amministratore di fatto della società poi fallita (testi COGNOME, COGNOME, COGNOME, NOME, NOME, NOME, NOME
l’articolata struttura espositiva della motivazione di primo grado è stata razionalmente e c proposizioni logiche pienamente condivisa dalla sentenza impugnata (pag. 9 e 10), pacifica palesandosi la riconducibilità ad una posizione gestionale di colui che interloquiva con i forni e con i clienti per conto della società, che stabiliva i prezzi praticabili e dava disposizi personale dipendente; tale robusto quadro probatorio è poi ull:eriormente corroborato dall’esaltazione di una evidente commistione RAGIONE_SOCIALE attività svolte dalla RAGIONE_SOCIALE e dalla RAGIONE_SOCIALE, nel medesimo insediamento e con accertato dirottamento di merci e risorse fresche, senza contropartita, dall’una all’altra società.
E, su tale ultimo punto, vale la pena ricordare che è inammissibile il ricorso per cassazione ch deduca il vizio di manifesta illogicità della motivazione e, pur richiamando atti specificamen indicati, non contenga – come avvenuto nel caso in esame, nel quale il ricorrente ha estratto segmenti RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni dei testimoni, senza contestualizzarle – la loro integrale trascriz o allegazione, così da rendere lo stesso autosufficiente con riferimento alle relative doglian (Cass. sez. 2, n.26725 del 1/3/13, COGNOME e altri, Rv. 256723).
In tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili, per violazione del principio autosufficienza e per genericità, quei motivi che, deducendo il vizio di manifesta illogicità contraddittorietà della motivazione, riportano meri stralci di singoli brani di prove dichiara estrapolati dal complessivo contenuto dell’atto processuale al fine di trarre rafforzamen dall’indebita frantumazione dei contenuti probatori (Cass. sez.1, n. 23308 del 18/11/14, COGNOME e altri, Rv. 263601; nello stesso senso, Cass. sez. 4, n.46979 del 10/11/15, Bregamotti, Rv. 265053; Cass. sez. 2, n. 20677 del 11/4/17, Schioppo, Rv. 270071).
Del resto, nell’offrire uno scenario processuale così frammentato, il ricorso invita il collegi una rivisitazione complessiva del materiale probatorio, la cui ricostruzione è di attribuzio esclusiva del giudice di merito e, fra l’altro, si duole dell’apprezzamento dell’attendibilità deposizioni con la declinazione di mere congetture.
Ed invero, preme ancora una volta rammentare che, quanto all’ordinario vizio di mancanza o manifesta illogicità della motivazione, è giurisprudenza granitica quella secondo cui «l’illogi della motivazione, censurabile a norma dell’art. 606, comma 1, lett e), cod. proc. pen., è quell evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu ()culi, in quanto l’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un “orizzonte circoscritto”, dovendo il sinda demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrar l’esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenz della motivazione alle acquisizioni processuali» (così, per tutte, Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003 Petrella, Rv. 226074; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 21.4794) ; nel giudizio d cassazione sono precluse – a meno che non si rivelino fattori di manifesta illogicità de motivazione del provvedimento impugnato – la rilettura degli elementi di fatto posti fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o do di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr.,
più recenti, Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482).
Per analoghe ragioni, è travolto dal vizio dell’inammissibilità il terzo motivo, che – nel ten di apportare, richiamandole nel ricorso, porzioni di acquisizioni processuali “pro domo sua” -omette di considerare che il consulente di parte COGNOME, a precisa domanda della difesa dell parte civile, ha riferito di non aver rinvenuto prova appagante – certo non desumibile dall’esam RAGIONE_SOCIALE annotazioni contabili, monche se non convalidate dalla documentazione di supporto – degli effettivi transiti di denaro relativi ai presunti pagamenti RAGIONE_SOCIALE forniture, eseguite dalla CE SUD, da parte della RAGIONE_SOCIALE (pag. 22 e 23 trascrizioni allegate al ricorso).
E infatti, mentre la sentenza di primo grado ha sottolineato che la difesa dell’imputato non h dimostrato che gli assegni bancari e gli assegni circolari fossero stati effettivamente negozi (pag. 6 motivi della decisione), quella d’appello, nel formulare giudizio di piena adesione, valorizzato il contributo professionale del consulente del pubblico ministero, che ha confermato che “le somme non erano in effetti entrate in cassa” (pag.8).
Il quarto motivo, che contesta la mancata concessione RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche, è, sotto un primo profilo, generico e in definitiva meramente contestativo – in quanto no chiarisce le ragioni specifiche che avrebbero dovuto ispirare una decisione diversa – e, sotto alt profilo, manifestamente infondato, perché, secondo l’indirizzo consolidato della Corte di RAGIONE_SOCIALEzione – nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimen da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto n specie (si vedano, in particolare, pagg. 5 e 6 sentenza di secondo grado, a riguardo dell’insussistenza di indicatori favorevoli al relativo riconoscimento).
Tale interpretazione è ispirata alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il giudice, quand nega la concessione RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabi atti, ma può limitarsi a fare riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti (Sez. 28535 del 19/03/2014, COGNOME, Rv. 259899; Sez. 6, n. :34364 del 16/06/2010, COGNOME e altri, Rv. 248244).
7.Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità del ricorso conse la condanna dei ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del procedimento e, non potendosi escludere profili di colpa nella formulazione dei motivi, anche al versamento della somma di tremila euro a favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende.
Gli imputati devono essere infine condannati alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, il cui difensore, peraltro compars udienza pubblica, ha depositato conclusioni scritte, attraverso le quali ha contrastato la prete dell’imputato per la tutela dei propri interessi (cfr. Sez. U, n. 5466 del 28/01/2004, COGNOME,
226716 e Sez. U n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino); spese che, tenuto conto della natura del processo e dell’opera prestata (studio e partecipazione all’udienza odierna), possono liquidarsi in complessivi euro 3500, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali della somma di euro 3000 in favore della RAGIONE_SOCIALE. Condanna inoltre gli imputati alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla part civile che liquida in complessivi euro 3500, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 04/10/2023
Il consigliere estensore