Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 11738 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 11738 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/01/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: NOME COGNOME nato a MONTESCAGLIOSO il 15/03/1948 COGNOME NOME nato a MONTESCAGLIOSO il 25/07/1940 NOME nato a MONTESCAGLIOSO il 04/03/1965 NOME COGNOME nato a MONTESCAGLIOSO il 29/05/1940 NOME nato a MATERA il 18/02/1943
avverso la sentenza del 14/03/2024 della CORTE APPELLO di CATANZARO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME.’ O che ha concluso chiedendo
Il Proc. Gen. articola nel modo seguente le proprie conclusioni:
1) Relativamente al ricorso di RAGIONE_SOCIALE VENEZIA conclude, in parziale accoglinnent), per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata nella parte relativa alla responsabilità della stessa imputata per la condotta di distrazione del denaro il i data
31.12.2004, nonchè alla conseguente determinazione della pena. Rigetto del rici:rso nel resto;
Relativamente ai ricorsi di NOME e NOME conclude per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata nella parte relativa alla responsabilità dei medesimi imputati;
Relativamente alla posizione di COGNOME conclud2 per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata nella parte relativa alla responsabilità dello stesso imputato per la condotta di distrazione del denaro in lata 31.12.2004, nonchè alla conseguente determinazione della pena. Rigetto del ric )rso nel resto;
Relativamente al ricorso di NOME COGNOME conclude per il rigetto del ricorso,
uditi i difensori
L’avv. NOME COGNOME in qualità di sostituto processuale così come s..)pra rappresentato, insiste per la dichiarazione di inammissibilità. Deposita conc u ;ioni scritte unitamente alle note spese.
L’avv. NOME COGNOME in qualità di sostituto processuale così come sopra rappresentato, deposita conclusioni scritte unitamente alla nota spese; L’avv. NOME COGNOME insiste nell’accoglimento dei ricorsi.
L’avv. NOME COGNOME insiste nell’accoglimento dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1.La Corte di appello di Catanzaro ha confermato la decisione del Tribunale di quella stes città, che, nel giudizio ordinario, ha dichiarato NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, colpevoli, in concorso :unitamente ad altri, per cui si procede separatamente), di più fatti di bancarotta fraudolenti: dis come contestati ai capi A) e B), nelle qualità rispettivamente rivestite nella soc. RAGIONE_SOCIALE op. RAGIONE_SOCIALE, posta in liquidazione coatta amministrativa con decreto de vl.I.P. 18/11/2004, e di cui era dichiarato lo stato d’insolvenza con sentenza del 21/12/2C05.
– GLYPH In particolare:
il capo A) è ascritto a Venezia e COGNOME, la prima quale componente del CDA dal 1,704/2001 a 29/07/2003 (data di messa in liquidazione); COGNOME, quale componente del Collegio sindac dal 27/04/2011 al 29/07/2003 (data di messa in liquidazione), per avere concorso nel distrazione/dissipazione di tutti i beni strumentali della società, alienandoli – pre li: d C.D.A. del 29/01/2003, senza informare l’assemblea dei soci – al socio NOME COGNOME: to, al pr di euro 11.000 a fronte di un valore stimato di euro 90.000, nonché dell’inter ) patri immobiliare della società, alienato al socio NOME COGNOME al prezzo di euro 970,000 a fr di un valore stimato compreso tra 2.089.080,37 a 2.515.713,00, e, inoltre, per ere distr denaro dalla cassa contanti della società, interamente azzerata, registrando sul litro giorn data 31/12/2004 un pagamento di lodi arbitrali per euro 17.000, pagamento inai in real effettuato, essendo stato il relativo credito ammesso per intero nello stato Rassivo procedura concorsuale.
il capo B) è ascritto a tutti i ricorrenti: Venezia e COGNOME, nelle predette qualità; COGNOME e COGNOME NOME, quali soci rispettivamente dal febbraio 1989 e dall’agosti) 1995 d cooperativa, COGNOME, quale prestanome di NOME COGNOME, per avere distratto e dissipato, con atto di compravendita del 29/01/2003 ( capo A), l’intero patrimoni’) immobi della società alienandolo al socio NOME COGNOME il quale a sua volta lo rendeva formalmente al prezzo di euro 2.000.000 con atto pubblico del 04/07/2006 a la società RAGIONE_SOCIALE con sede in Roma, costituita il 14/06/2006, della quale il cedente NOME COGNOME era amministratore e tr. mentre COGNOME ne era socio unico fino alla data 20/02/2008, allorquando cedeva l’intera quota sociale al valore nominale di curo 10.000 NOME COGNOME che ne diveniva socio unico.
2. Hanno proposto ricorso per cassazione – per il tramite dei medesimi difensori di klucia, E NOME COGNOME e avv. NOME COGNOME COGNOME, NOME COGNOME ed NOME COGNOME, i quali svolgono 5 motivi, enunciati nei limiti richiesti per la moti,,: zion dell’art. 173 disp.att. cod.proc.pen..
2.1. Il primo motivo denuncia motivazione mancante o apparente con riguardo i motivi nuov di appello con i quali si deduceva, ex novo, che, una volta esteriorizzatosi lo stati) di decozion della società, l’eventuale liquidazione per equivalente delle quote sociali di titola -ilà degli ex soci
NOME COGNOME e NOME COGNOME avrebbe integrato il delitto di bancarotta impropria di combinato disposto degli artt. 223 co. 2 n. 1 L. F. e 2626 cod.civ.; si deduce, n Dltre, sentenza impugnata non ha dato risposta all’ulteriore rilievo incentrato sull’assenzi: di dan pregiudizio delle predette pp.00. costituite pp.cc ., atteso che, all’epoca in cui ve -me attuata la complessa negoziazione di cui alle imputazioni, esse non vantavano diritti di cm(:ito dive ulteriori dal controvalore economico della loro rispettiva quota di partecipazione sociale. La territoriale avrebbe dovuto dedicare approfondita considerazione al tema della I( gittimaz sussidiaria dei creditori rispetto all’azione del curatore nell’esercizio dell’azioni: p processo penale per bancarotta fraudolenta.
2. Il secondo motivo ha riguardo alla sola posizione di NOME Venezia, amministratore 3enza dele della cooperativa Fiumicello, (e moglie di NOME COGNOME, concorrente non quali ‘il: ato) la si è limitata a partecipare alla deliberazione della vendita delle quote della cooperialva; l di appello non ha chiarito la rilevanza causale del ruolo e della condotta della RAGIONE_SOCIALE, piut addebitando alla ricorrente di non avere richiesto l’intervento dell’autorità governati riconoscendo la natura oggettivamente marginale del concorso prestato, in quant) entrata ne c.d.a. il 27/04/2001, quando l’alienazione si era già sostanzialmente e formalmerti incardin Viene richiamato il verbale del 29/01/2003 che legittima, nell’ottica difensiva, la cor .ettezza della condotta della Venezia alla luce delle spiegazioni fornite, preliminarmente al voto, dal presi e dal vice presidente con riferimento alle traversie giudiziarie e all’argomentalo pare presidente del collegio sindacale, ora deceduto, in cui si sottolineava l’urgenza di pi?rfezion vendita dell’intero comprensorio, peraltro, già deliberata dall’assemblea prima :11,Al’assunz dell’incarico sociale da parte della Venezia. Manca, nella sentenza, il giudizio ,:’ontrofattuale necessario a certificare il nesso eziologico della condotta omissiva contestata all’air nminist senza delega del c.d.a. rispetto all’impedimento dell’evento delittuoso dell’amministratore delega.
2.2.1. Sotto il profilo soggettivo la sentenza impugnata non ha provato la preser za di segn allarme che sarebbero stati percepiti concretamente dalla Venezia, da cui dEsimere il do eventuale in capo all’amministratore senza delega. Poiché si contesta alla ricorrente di a concorso nel reato proprio degli amministratori, per non avere informato l’assemblea dei s della situazione di irreversibile insolvenza della società, il reato ascrivibile dovrebbe esser di bancarotta semplice ai sensi degli artt. 227 co. 1 n. 4 e 224 L.F.., per avere 01-112! so di attivarsi rimediando all’inerzia dell’amministratore chiedendo il fallimento in proprio de Mi: società aggravandone il dissesto.
2.2.2. Con ulteriore deduzione si censura l’omessa motivazione della sentenza impugnata in ordine alla contestata responsabilità con riguardo sia ai fatti di cui al n. 3 del capo A) ( distrazione della cassa contanti) che al delitto sub B), relativo alla vendita alla società RAGIONE_SOCIALE, in atti successivi alla messa in liquidazione della cooperativa, quando la Venezia avevi] già disme la carica sociale e soprattutto con una società, ‘RAGIONE_SOCIALE‘, inesistente nel 2003. La condotta – consistita nel voto favorevole espresso alla vendita del compendio irni nobiliare
società – integra un post factum irrilevante. E’ dedotto, inoltre, un travisamento ce la prova p avere la Corte territoriale introdotto, per la prima volta, rilievi concernenti la incon prezzo di vendita dell’atto distrattivo sub A), sebbene nella delibera manchi alcun dieriment c.d.a. agli aspetti economico-patrimoniali della vicenda.
2.3. Il terzo motivo ha riferimento alle posizioni di NOME COGNOME (socio della cocii: . Fi ed NOME COGNOME ( socio unico de ‘RAGIONE_SOCIALE‘, che traferì la intera qucta societar ad NOME COGNOME), e deduce erronea applicazione degli artt. 110 e 117 cod. p ,i . g . e vizi della motivazione in relazione ai fatti ascritti al capo B).
Si sostiene che la cessione delle quote sociali della società ‘RAGIONE_SOCIALE‘ da NOME NOME COGNOME, contestata sub B), avvenuta il 20/02/2008, è temporalmente :st.ccessiva all dichiarazione di insolvenza e integra un post factum non punibile. Cita Sez. 5 n. .1-499/2018, e n. 30412/2011, e su tale aspetto la Corte di appello ha glissato, in spregio al principio d affermato da Sez. Un. ‘COGNOME‘ ( n. 36551/2010), secondo cui la condotta alla qu Elle. dare r in tema di bancarotta fraudolenta prefallimentare, è quella esauritasi anterbrmente dichiarazione di fallimento, in quanto solo all’atto della dichiarazione di insolve -i2a è possibile accertare la lesione dei diritti dei creditori, e in tale momento si consuma la flittis condotta successiva dell’extraneus in tanto può assumere rilievo in quanto sia pro vato il previ concerto con l’intraneus al compimento dell’atto anti-doveroso antecedente alla clii:hiarazione insolvenza. Ci si duole che non sia stato provato né il contributo causale di NOME o COGNOME né l’elemento soggettivo, ravvisati dai giudici di merito in ragione dei vincoli familia amministratori della cooperativa Fiumicello ( quale coniuge della Venezia) e per ater rilasc quale socio della cooperativa ‘RAGIONE_SOCIALE‘, fidejussione nel contratto di mutuo del 15/05/2003 con cui era concesso finanziamento bancario in favore di NOME COGNOME, a:quirente d complesso immobiliare della coop. Fiumicello. Trattasi, però, di presi’ izioni contraddittoriamente valutate. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Quanto alla fittizietà del prezzo della prima cessione, si evidenzia come NOME: COGNOME rimasto del tutto estraneo al negozio, e come sia stata accolta la domanda (li revocat proposta dal liquidatore nei confronti di NOME COGNOME con riguardo all’atto distra’tivo de ‘Le Cognare’, ma è stata disattesa la domanda principale per simulazione ass)luta dell’a distrattivo sub B), quello relativo alla cessione alla società ‘RAGIONE_SOCIALE‘, da p3rte d COGNOME, del compendio immobiliare acquistato dalla Fiumicello. Le ragioni cpeditorie so state, dunque, soddisfatte con l’accoglimento della domanda revocatori é spiegata dal commissario liquidatore. Dunque, in sintesi, si sostiene che, se gli atti d spositivi non costituiscono un post factum penalmente irrilevante, trattandosi, nella prospe1azione fatt propria dai giudici di merito, di un segmento di una più complessa operazione distrattiva, può valorizzarsi il diverso ammontare del prezzo pattuito negli anni successivi alla dichiara di insolvenza, per stigmatizzare la viltà del corrispettivo pagato per l’atto concluso i anteriore. NOME COGNOME è subentrato a NOME a distanza di due anni c a l’acquisto. Corte di appello non ha indicato in cosa sia consistito il contributo causale e i dolo di
Disabato e di NOME offerto alla condotta degli intranei, se non con notivazi apparente.
2.4. Con il quarto motivo è dedotta erronea applicazione della legge fallimentare c:)n rigu alla qualificazione del fatto sub B) in ricettazione fallimentare ai sensi dell’art. 2.2:: L.F..
2.5. Con il quinto motivo sono denunciati violazione di legge e correlati vizi della m( tivaz punto di trattamento sanzionatorio, con riguardo:
alla dosimetria della pena, commisurata indistintamente tra le diverse posizioni c egli impu
alla ravvisata circostanza aggravante di cui all’art. 219 L.F., di cui manca una spe contestazione in fatto, e comunque si lamenta che sarebbe stata ravvisata n( nostante condotta irrilevante di cui al capo B), e senza considerare che, dall’atto di disposizionb! dist è conseguito che la cooperativa Fiumicello è stata esonerata dal pagamento dei ce D iti contratti con le banche, con conseguente notevole risparmio di spesa: senza cioè considerale i vantaggi compensativi ritratti alla cooperativa dall’accollo dei debiti bancari;
al dinego delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza.
Hanno proposto ricorso per cassazione – per il tramite dei medesimi difensori di fiducia, NOME COGNOME e avv. NOME COGNOME , NOME COGNOME e NOME COGNOME i quali svo 4 motivi, enunciati nei limiti richiesti per la motivazione ai sensi dell’art. 17 cod.proc.pen..
3.1. Con il primo motivo è denunciata motivazione mancante o apparente con riguz: rdo ai motiv nuovi di appello con argomenti analoghi a quelli già spesi dagli altri anche a – nentando la mancanza di replica in merito al rilievo incentrato sulla inconfigurabilità della bani:arot al capo B), in capo ai sindaci, come il COGNOME, per essersi consumata la con :11:itta in successiva allo scioglimento della società e alla dismissione di ogni carica, nonché dopo la ste dichiarazione di insolvenza.
3.1.1. Sotto altro profilo, è dedotta violazione del principio di corpelazi contestazione e sentenza, dal momento che, a fronte della affermazione di respunsabilità pe avere posto in essere una serie di condotte in danno dei creditori della società, la 1:ontesta aveva avuto riguardo all’avere concorso con gli amministratori nell’ometter( di avvi l’assemblea dei soci della situazione di irreversibile insolvenza della società. Di q.ii la le diritti della Difesa.
3.2. Il secondo motivo lamenta erronea applicazione della legge e correlati vizi ci motivaz nella affermazione di responsabilità di NOME COGNOME di cui non è stato chiarito ir cosa s consistito l’affermato conflitto di interessi nella vicenda distrattiva sub B) – per viol principio di correlazione tra accusa e sentenza. Si deduce l’incertezu sull’ogg dell’imputazione: se, come sembra, la condanna è intervenuta considerando gli imputati qual concorrenti esterni, per il contributo dato alla realizzazione della attività gestoria,, 3sser diretta al depauperamento del patrimonio sociale, ricorrerebbe la ricettazionE falliment
avendo la contestazione a oggetto beni pervenuti ai soci in epoca successiva alla dichiarazio di insolvenza.
3.3. Con il terzo motivo è denunciata violazione della legge fallimentare e pr:H: essuale omessa considerazione degli indubbi vantaggi compensativi tratti dalla fallita dalla vendit complesso immobiliare, affrancandosi dall’intera esposizione debitoria con il ceto )ancario Corte di appello avrebbe dovuto prendere atto della sussistenza di una ipotesi ch bancarott riparata.
3.3.1. Si deduce, inoltre, che la Corte di appello, che ha considerato – ai fini dell’i iffer di responsabilità degli imputati – gli atti dispositivi in contestazione alla stregua di tira e unitaria operazione distrattiva, ha però stigmatizzato la viltà del corrispettivo )rat primo atto dispositivo, antecedente alla declaratoria di insolvenza, mentre avrebbe dovu considerare, per congruità del ragionamento, il valore complessivo degli esborsi pacificamen sostenuti per effetto di successivi atti dispositivi facenti parte della stessa unitaria o negoziale.
3.3.2. Ancora, si evidenzia, quale ulteriore vizio logico della sentenza impugnata, che il della quota da liquidare alle parti civili, e delle altre quote di uguale valore spett ant sette soci, se sommate, risultano decisamente superiori al valore complessivo did patrimon sociale.
3.4. Il quarto motivo afferisce al trattamento sanzionatorio, incentrandosi a censur particolare, sulla ravvisata circostanza aggravante di cui all’art. 219 L.F., di cui man specifica contestazione in fatto, e comunque perché essa sarebbe stata ravvisatz lionostante condotta irrilevante di cui al capo B), e senza considerare che, dall’atto di disposizi ,y,e distrattivo, è conseguito che la cooperativa Fiumicello è stata esonerata dal pagamento dei debiti contrat con le banche con conseguente notevole risparmio di spesa: senza cioè consideri: re i vantagg compensativi ritratti alla cooperativa dall’accollo dei debiti bancari.
3.4.1. Con specifico riferimento all’imputato NOME COGNOME si lamenta che egli sia destinatario di un trattamento sanzionatorio deteriore rispetto a tutti gli altri cprico essendosi accollato i debiti bancari della cooperativa in epoca anteriore alla claclarat insolvenza.
Sono costituite le parti civili COGNOME NOME, le due sorelle, e la cooperatila fal hanno concluso per il rigetto deli ricorsi e chiesto la liquidazione delle spese come da nota depositata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.E’ fondato il ricorso di NOME COGNOME nei cui confronti la sentenza impugnata d essere annullata con rinvio per nuovo giudizio. Sono parzialmente fondati i ricorsi di NOME COGNOME, limitatamente alla condotta distrattiva descritta nel capo 1 punto . rela distrazione di cassa, per cui la sentenza deve essere annullata con rinvio per nuovo esame
giudice di merito. Nel resto, i ricorsi di Venezia e COGNOME sono infondati. Sono infondati ricorsi di NOME COGNOME e NOME COGNOME.
Non è fondato il comune motivo, formulato nell’interesse di tutti i ricorrer ti, co censurata la omessa replica della Corte territoriale ai motivi nuovi di appello, al dell’orientamento giurisprudenziale secondo cui, nel giudizio di cassazione, non comport automatica GLYPH nullità GLYPH della GLYPH sentenza GLYPH di GLYPH appello GLYPH l’omessa GLYPH motivazione GLYPH in GLYPH ordine ai motivi nuovi ritualmente depositati dall’appellante, dovendo il giudice di legittin ità se non si tratti di motivi manifestamente infondati o altrimenti inammissibili o, ceri iunqu concernenti un punto decisivo, oppure se la motivazione della sentenza impugnata nn contenga argomentazioni e accertamenti che risultino incompatibili con tali motivi o siano tali da conse alla Corte stessa di procedere ad una integrazione della motivazione sulla base degli argoment posti GLYPH a GLYPH fondamento GLYPH delle GLYPH sentenze GLYPH di GLYPH primo GLYPH e GLYPH di GLYPH seconi lo GLYPH grado, (Sez. 2 n. 31278 del 15/05/2019, Rv. 276982). Nel caso di specie, la Corte di z p Dello ha ben condotto il ragionamento probatorio che l’ha portata a ravvisare i contestati fatil distr termini di fraudolenza, con ciò implicitamente, ma del tutto logicamente, disalltendend invocata riqualificazione in termini di bancarotta impropria.
2.1. D’altronde, vi è specifica argomentazione, in entrambe le sentenze di mento, in ordi alla circostanza aggravante del danno rilevante di cui all’art. 219 L.F. – pure oggellto di m nuovo in appello – facendo corretta applicazione del principio di diritto secondo cui, in t reati fallimentari, ai fini del riconoscimento della circostanza aggravante di cui all’ comma 1, legge fall., l’entità del danno provocato dai fatti configuranti bancarotta patrimo va commisurata al valore complessivo dei beni che sono stati sottratti all’esecuzione concorsual piuttosto che al pregiudizio sofferto da ciascun partecipante al piano di ripart ) del indipendentemente dalla relazione con l’importo globale del passivo. (Sez. 5 r . 49642 del 02/10/2009, Rv. 245822); Sez. 5, n. 13285 del 18/01/2013,Rv. 255063 ; Sez. I g. 28009 del 10/04/2024,Rv. 286675).
E’ opportuno premettere brevemente che, dalle sentenze di merito, emerge che le operazioni contestate agli imputati sono state poste in essere in presenza di una grave crisi eD: nomica d società ‘Fiumicello’, criticità risalente già al 1998, quando l’ente era stato destilata pignoramento immobiliare da parte del Banco di Napoli per mancato pagamento GLYPH Ile rate di un finanziamento; successivamente, il 17/03/2003, era stato notificato il decre 😮 ingiu richiesto e ottenuto dagli ex soci in forza di un lodo arbitrale, a cui seguiva i: ignoramen mobiliare in data 28 aprile 2003. A tanto si aggiungevano le perdite di esen:iio regis annualmente dalla cooperativa.
A fronte di tale situazione economica gli imputati qualificati, temendo una livalsa sui aziendali da parte dei creditori sociali, si erano attivati per privare la cooperativ disponibilità patrimoniale, cercando, al contempo, di mantenere il patrimonio medesimo ne possesso di taluno appartenente alla medesima compagine sociale.
Si è, quindi, stigmatizzato che – nelle rispettive qualità, la Venezia di socia e arriniin senza delega, e COGNOME come componente del collegio sindacale – non solo non avevano richiesto in via autonoma l’intervento dell’autorità governativa, per sottoporre la s all’amministrazione controllata, ma, dopo pochi giorni dalla notifica del predetto d.i.’ n co con i soci NOME e NOME COGNOME ( quest’ultimo coniuge della Venezia, e zio di NOME COGNOME avevano organizzato le operazioni societarie di cui all’imputazione, che – lungi dall’essere di a un risanamento economico della cooperativa, come deducono i ricorrenti – si prE sentavano, invece, come economicamente irrazionali, palesemente fittizie e volte unicament n : , a ledere i creditori (pg. 9 sentenza impugnata).
L’anomalia della complessa operazione societaria escogitata e messa in pralica è stata desunta dalla natura fittizia dei trasferimenti e dalla loro tempistica.
Giova anche ricordare che il complesso meccanismo negoziale individuato dagli amministratori della società fallita ha visto succedersi i seguenti atti, previa dela:vai . a del C.d.A. in data 29/01/2003, non comunicata alla assemblea dei soci:
un primo atto del 31/01/2003, con il quale, il socio della cooperativa NOME COGNOME acquistava tutti i beni strumentali della stessa nella qualità di titolare della )rop individuale ‘Il Tridente’, a un prezzo sottostimato rispetto al valore reale occasione, NOME COGNOME garantiva l’acquisto del nipote, NOMECOGNOME rilascia fidejussione a garanzia del mutuo bancario da questi stipulato;
un secondo atto del 23/04/2003, con il quale l’intero patrimonio GLYPH biliare della Fiumicello veniva acquistato, in proprio, e a un prezzo molto sottostimatb rispetto valore reale, dal medesimo socio NOME COGNOME a cui erano stati conces ;i in fitt dal 30/10/2000, i terreni della società, oggetto di un preliminare di vendila stipu 6.11.1999, in tal modo legittimandolo all’esercizio della prelazione, di fatto eser con l’acquisto perfezionatosi appena una settimana dopo la notifica alla té il ta del d. parte degli ex soci.
Un terzo atto del 04/07/2006, in cui lo stesso socio NOME COGNOME filurava co alienante in proprio e acquirente nella qualità di a.u. della società, appena imstituit RAGIONE_SOCIALE, di cui era amministratore unico NOME COGNOME;
Un ultimo negozio del 20/02/2008, allorquando COGNOME cedeva l’intera quota sociale, al valore nominale di euro 10.000, ad NOME COGNOME (coniuge di Venezia Vita, e zio di NOME COGNOME, oltre che, come loro, già socio della ‘Fiumicello’).
I Giudici di merito hanno concordemente ritenuto che tale meccanismo negoziale ha comportato la dismissione dell’intero patrimonio della cooperativa ‘Fiumicelle’ mediante contratto solo formalmente a prestazioni corrispettive – peraltro concordanco un prezzo sottostimato – dal momento la prima vendita immobiliare – quella distrattiva preHallimentare prevedeva, quale controprestazione, un accollo cumulativo dei debiti da parte dell’acquirente, ordine al quale, tuttavia, non risulta che, come previsto dall’art. 2560 co. 1 cod :iv., i abbiano acconsentito alla cessione, né è stato rinvenuto alcun atto ufficiale da cui risul
chiarezza e trasparenza quali debiti della cooperativa siano stati accollati dall’acquirionte, questi abbia adempiuto alla prestazione accollatasi. Per questo, i giudici di merito hanno escl che l’operazione economica di vendita fosse diretta a tutelare l’impresa, in quanto l’accoll realtà, non si è mai perfezionato.
Ulteriore strumento per frodare i creditori, rientrante nel complesso meccanism architettato dagli imputati, è la società RAGIONE_SOCIALE costituita un mese prima iell del contratto con cui NOME COGNOME – in epoca prossima alla proposizione dell’azione revocato avverso la prima vendita, non trascritta – ha posto in essere un secondo trasferimianto con ha ceduto alla predetta società il complesso immobiliare acquisito (al prezzo di CU ‘O 970.000) dalla Fiumicello, al prezzo concordato di due milioni di euro.
In tale operazione, NOME COGNOME ha ceduto in proprio e acquistato quele I.r. d acquirente, ed è emerso che ‘RAGIONE_SOCIALE‘, costituita due settimane prima del trasferimento co un capitale minimo di euro 10.000, non ha mai svolto altre attività al di fuori dell’acqui complesso immobiliare, e che la sede sociale in Roma era inesistente.
Ulteriore elemento indicativo dell’intento distrattivo perseguito con l’intera ( peraz stato individuato nella incongruità, sintomatica di irragionevolezza economico-fina iaria, s prezzo stabilito per la cessione dei beni strumentali della società fallita, che in quello con per la dismissione del patrimonio immobiliare.
Inoltre, sono state poste in rilievo significative criticità nelle modalità di pagamento nelle operazioni descritte, risultate non chiare né trasparenti.
Il consulente del P.M. ha rilevato come, dalla prima cessione, la cooperativa non avess incassato nulla, atteso che il corrispettivo era stato concordato nell’accollo dei detit dell che, tuttavia, risultano di dubbia esistenza e non verificabili e non v’è riscontro, dell’effettivo accollo; quanto alla seconda alienazione alla società ‘RAGIONE_SOCIALE‘, l iiatura dell’operazione è stata tratta dalle modalità dell’accordo, in cui il compratore COGNOME ro Di quale I.r. della acquirente, avrebbe pagato a sé stesso, quale cedente, il prez;:cii di acq finanziato in parte dallo stesso NOME COGNOME e in parte dall’a.u. NOME COGNOME pagamenti dei quali, tuttavia, non vi è traccia effettiva, se non in movimenti meram contabili, giungendo alla conclusione che si sia trattato di meri giri contabili, essendosi ver di fatto, che i debiti più rilevanti della cooperativa venivano meramente trasferiti da u all’altro, senza mai concretamente saldare alcunchè.
La fittizietà delle descritte operazioni ha trovato conferma anche in sede civili’, in c stati definitivamente revocati i due trasferimenti de quibus, in quanto palesemente pregiudizievoli per i creditori sociali.
In tale ottica fraudolenta è stato ricondotto anche lo svuotamento di casa, median azzeramento del saldo contabile, attuato con scrittura del 31/12/2004, a distanza di appena mese dalla messa in liquidazione della società ( avvenuta il 18/11/2004) , per i pagamento lodi arbitrali – in realtà mai avvenuto – in favore della ex socia NOME COGNOME coi;icc in tal caso, si è trattato di un artificio per azzerare contabilmente anche le dispy Abilit
della società prima della dichiarazione dello stato di insolvenza, anch’essa emblemaU:a del real intento degli imputati, in quanto priva di una ragionevole ratio imprenditoriale, rr a diretta a svuotare completamente la cooperativa anche del saldo di cassa.
Sotto il profilo soggettivo, i giudici di merito hanno tratto la consapevolezza del:, li quali soci, circa il reale valore dei beni, in quanto essi erano a conoscenza delle perizie effe nel corso degli anni per conto della stessa fallita, da ultimo, in occasione dei lodc ,:irbi marzo 2000 e poi all’atto della stipula del contratto di mutuo tra NOME COGNOME e l’ bancario concedente, nel maggio 2003, perizie che collocavano il valore reale del patrimoni immobiliare in un range compreso tra due milioni e due milioni e mezzo di euro. [ncongruenza del prezzo della prima cessione distrattiva confermata dal consulente del P.M. e dal le circostan che, all’atto della seconda vendita, seppure in modo apparente, il prezzo individualo era st appunto, corrispondente a quello stimato.
4.Prendendo le mosse dalla posizione di NOME Venezia, è opportuno, in primo luctp, dare at della insussistenza del dedotto travisamento della prova, per avere la Cor:e territor introdotto, per la prima volta, rilievi concernenti la incongruità del prezzo di vendita distrattivo sub A), sebbene nella delibera manchi alcun riferimento del c.d.2 agli as economico-patrimoniali della vicenda. Infatti, già il primo giudice ha motivato in merit incongruità del prezzo della cessione ( pg. 17 e ss.), e come è noto, in presenza di una “dop conforme”, la sentenza impugnata e quella di primo grado si integrano tra loro (SEz 2, n. 112 del 13/11/1997 – dep. 05/12/1997, COGNOME, Rv. 209145), cosicchè la motivazione deve essere apprezzata congiuntamente ( Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218). In presenza di una situazione di doppia conforme, nella giurisprudenza di questa Corte si è chiari il valore specifico di maggiore tenuta motivazionale in sede di legittimità, e indicale le con di proponibilità e ammissibilità di un eventuale ricorso che prospetti il vizio de l ravi della prova ( ex multis, Sez. 5 n. 1927 del 20/12/2017, Rv. 273224; Sez. 2 n. 5336 del 09/01/2018, Rv. 272018). La c.d. “doppia conforme” postula, infatti, che il vizio di motivaz deducibile e censurabile in sede di legittimità è soltanto quello che – a presidio del devolutum -discende dalla pretermissione dell’esame di temi probatori decisivi, ritualmi?nte ind come motivi di appello e trascurati in quella sede (Sez. 5, n. 1927 del 20/:/2017 – d 2018, COGNOME e altri, Rv. 272324; Sez. 2, n. 10758 del 29/1/2015, Giugliano, Rv. 2631 Sez. 5, n. 2916 del 13/12/2013 – dep. 2014, Dall’Agnola, Rv. 257967), o dal ro manifest travisamento in entrambi i gradi di giudizio ( Sez. 2, n. 5336 del 09/01/2018, Rv. 2720 Al di fuori di tali ristretti binari, resta precluso il rilievo del vizio di motive z la nuova espressione dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., nel cas adeguata valutazione conforme nei gradi di merito del medesimo compendio prl: batorio. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
4.1. Come premesso, RAGIONE_SOCIALE è stata chiamata a rispondere dei fatti sa:)ra sintetizza descritti ai capi A) e B), quale socia e componente del C.d.A. della RAGIONE_SOCIALE, i . TA periodo dal 27/04/2001 al 29/07/2003 (data di messa in liquidazione della società).
In particolare, le è contestato di avere, nella qualità indicata, concorso nei fatti cl ba patrimoniale commessi dagli amministratori operativi dell’anzidetta cooperativa, ex art. comma 2, cod. pen., per avere omesso di adempiere, in presenza di gravi segnali di pericolo per la garanzia patrimoniale dei creditori sociali, alla funzione di controllo assegnatale, assu le dovute informazioni e riferendo al consiglio di amministrazione delle evider ti anom riscontrate, nonché astenendosi dal sollecitare le necessarie iniziative volte a fare in mod venisse avanzata richiesta di intervento dell’autorità governativa, di modo che, cDr i il rim inerte, non solo non aveva impedito l’evento pregiudizievole, ossia l’altrui agire illecito aveva avallato in termini di dolo eventuale.
4.2. In merito alla posizione della Venezia, il percorso argomentativo segui:c:i dalla territoriale muove dal riscontro dell’omessa informativa all’ assemblea dei soci ir merit grave crisi finanziaria della società, dell’avere omesso di attivarsi per sottoporre la so controllo governativo, al fine di impedire al C.d.A. condotte funzionali a svuotare l’ente – e all’aggressione dei creditori sociali – di ogni sua consistenza economica, meliante f trasferimenti di tutti i beni in capo ad alcuni soci, e congiunti della ricorrente, in creditori, concorrendo ad approvare la delibera del C.D.A. che dava l’avvio al descr tuo comples meccanismo negoziale, che porterà al totale svuotamento della società, con passiggio di ogn attività aziendale al socio NOME COGNOME a prezzo affatto congruo.
4.3. Ad avviso del giudice di merito, risulta ininfluente, ai fini della configurazio le il minimo contributo concorsuale della Venezia, entrata nel c.d.a. quando l’aliena2ii: ne si er incardinata, rilevando come la ricorrente abbia comunque posto in essere dist -azioni di beni destinati all’attività della società, e, quindi, la circostanza non sarebbe stata tal€ da i controlli sull’andamento della gestione del consorzio, cui il componente non cperativo consiglio di amministrazione sarebbe stato tenuto. Questi, infatti, se avesse usato d alla dili minima afferente al mandato ricevuto, non avrebbe potuto non interrogarsi sulle incongruenz delle operazioni negoziali; in un assetto contabile che palesava in modo immediatr e manifes la anomalia e la sofferenza di gestione, il mancato esercizio dei poteri/doverm attribu consigliere privo di deleghe avrebbe impedito la consumazione dei fatti di banca -cita per cui si procede: fatti, dei quali, quindi, anche COGNOME COGNOME era chiamata a rispondere a tibl D di concorso omissivo improprio animato dal dolo eventuale, cioè dalla volontaria inerzia in vigilando, con consapevole assunzione del rischio di illeciti gestionali ad opera dei delegati.
4.4. Si deve, al riguardo, rilevare che la sentenza impugnata ha tenuto corto di qua affermato dalla giurisprudenza di legittimità, ossia che, in tema di reati societari, la pr di cui all’art. 2381 cod. civ. – introdotta con il d.lgs. n. 6 del 2003 che ha modific3I: D anche l’art. 2392 cod. civ. – riduce gli oneri e le responsabilità degli amministratori privi di delega; l’amministratore (con o senza delega) è penalmente responsabile, ex art. 40, cc:Imma 2, cod pen., per la commissione dell’evento che viene a conoscere (anche al di fuori dei prestabi mezzi informativi) e che, pur potendo, non provvede ad impedire, posto che, a tal r guardo, l’ 2932 cod. civ., nei limiti della nuova disciplina dell’art. 2381 cod. civ., risulta immutato
n. 23838 del 04/05/2007, Rv. 237251). E’ stato, in proposito, evidenziato come la r forma del disciplina delle società (di cui al d.lgs n. 6 del 2003) abbia posto a carico di c amministratore (con o senza delega) l’obbligo di agire informato (art. 2381, commi 5, cod. ci e del presidente del consiglio di amministrazione l’obbligo di ragguaglio informativo (art. 2 comma 1, cod. civ.: «Provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscrit re all’ordin del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri»), prevedendo, altresì, r – il:Hbligo degli amministratori delegati di riferire, con prestabilita periodicità, al consiglio di ammir ist al collegio sindacale «sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibi e evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristici, eff dalla società o dalle sue controllate» (art. 2381, comma 5, cod. civ.). Letta tale cisposizi combinato disposto con quella di cui al novellato art. 2392, comma 1, cod. civ., re viene anche gli amministratori privi di deleghe sono responsabili verso la società ma nei limiti attribuzioni loro proprie, quali stabilite dalla disciplina normativa: dunque, ncn so sottoposti ad un generale obbligo di vigilanza, tale da trasmodare di fatto in una responsabi oggettiva, per le condotte dannose degli altri amministratori, ma rispondono sol: quando non abbiano impedito fatti pregiudizievoli di quest’ultimi in virtù della conoscenza o dal a poss di conoscenza di elementi tali da sollecitare il loro intervento alla stregua della dilice iza dalla natura dell’incarico e dalle loro specifiche competenze (Cass. Civ., Sez. 1, r . 1744 31/08/2016, Rv. 641165), tanto in forza del loro dovere di agire informati ex art. :2.381, co 6, cod. civ., che implica la possibilità di chiedere agli organi delegati che in consigliò sian informazioni relative alla gestione della società, ma non riconosce loro un’autoncn . a potestà di indagine.
Così circoscritta la posizione di garanzia del consigliere non operativo, è EvAente ch configurabile a carico di NOME Venezia il concorso omissivo in fatti di bancarotta, ec artt 40, comma 2, cod. pen., per violazione del dovere di agire informato, nella misuri in cui i omesso intervento abbia avuto effettiva incidenza di contributo causale nella commissione de reato da parte dei consiglieri con delega. Ciò comporta che, compiuto il giudizio controfatt necessario ai fini dell’affermazione della responsabilità omissiva impropria, il giudica di me tenuto a verificare se, qualora fossero state compiute dal consigliere senza deleijí:! le dov attività di intervento, si sarebbero ugualmente realizzate le condotte integranti reato a agli amministratori con delega.
4.5. In ordine a tale profilo, la sentenza impugnata ha posto in risalto come a ricorr quale socia e componente del C.d.A., fosse stata in condizione di rendersi contc clei segnal allarme della risalente e, di anno in anno sempre più grave, crisi aziendale, pienamente esisten al tempo in cui si sono verificate le condotte distrattive, avendo, quale socio e a -n ministratore, piena consapevolezza dell’andamento dell’azienda, che si connotava per la conduzione familiare, nella quale era socio anche il proprio coniuge, e della illegittimità dei trasferiment attu amministratori operativi, dal momento che, in tale situazione economica, la VImezia aveva approvato, quale componente del C.d.A., la cessione integrale di tutti i beni mobili e immo
della società a un prezzo del tutto incongruo, e di fatto senza effettiva contropartita: l’affermazione che l’operazione di vendita è stata concepita e impostata, non )1: r soddis un’esigenza della società, ma per soddisfare l’interesse del socio NOME COGNOME. 1 ‘altro c anche la seconda cessione è avvenuta con modalità di pagamento poco trasparent , non essendo rimasta tracia se non meramente contabile, dei pagamenti concordati.
4.6.La Corte di appello si è, dunque, orientata coerentemente con il principio d iritto c tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, ai fini della configurabilità del concors( per om impedimento dell’amministratore privo di delega, reputa necessario che, nel quadro di una specifica contestualizzazione delle distrazioni in rapporto alle concrete modalità di funzioname del consiglio di amministrazione, emerga la prova della concreta ed effettiva cDnoscenza de fatto pregiudizievole per la società o, quanto meno, di “segnali di allarme” inecu vocabil quali è desumibile l’accettazione del rischio – secondo i criteri propri del dolo e n de ntuale – del verificarsi dell’evento illecito, nonché della volontaria omissione di a :tivarsi per scongiurarlo.(Sez. 5, n. 32352 del 07/03/2014, COGNOME e altri, Rv. 261938; Sez. 1, , 7. 14783 del 09/03/2018, COGNOME e altri, Rv. 272614; Sez. 5, n. 42568 del 19/06/2018, E., R i. 273925 04).
Per quanto si è evidenziato, non è ragionevole dubitare che la condotta :NOME COGNOME consistita nella consapevole mancata vigilanza e nella mancata attivazione p er impedir l’adozione di atti gestori dannosi per la società, si sia rivelata causalmente orientata al divisato, costituito dalla illegittima cessione, a un prezzo sottostimato, del patrinnor io so parte degli amministratori operativi, in favore del socio NOME COGNOME che, di ‘atto, faceva carico dei debiti accollatisi come contropartita della cessione, lasciando la coopera priva di qualsivoglia consistenza economica, il tutto con conseguente rilevante danno economico per i creditori sociali. (Sez. 5, n. 36764 del 24/05/2006, Rv. 234607).
Una doglianza comune è quella che censura la sussistenza della condotta distrativa sia sott il profilo oggettivo (in relazione alla configurabilità di una condotta distrattiva, quella con il passaggio del patrimonio della fallita dalle mani del socio NOME COGNOME alla soci RAGIONE_SOCIALE, e poi a NOME COGNOME, avente per oggetto beni già fuoriusciti dal patrimo dell’imprenditore), sia sotto quello soggettivo (in relazione alla ritenuta cplisapev dell’unitarietà dell’operazione).
5.1.L’assunto dal quale parte la difesa è corretto: la strutturazione del reato in ter concorso di persone, ai sensi dell’art. 110 cod. pen., è logicamente ipotizzat42 solo i momento antecedente (o coevo) alla consumazione del reato, mai in un momento successivo.
5.2. Cosicché, se è pur vero che la consumazione del delitto di bancarot:e fraudolen patrimoniale coincide con la dichiarazione di fallimento (dovendosi aver riguardo a tale momen e non a quello del compimento dell’atto distrattivo per la verifica dell’esistenza di un preg ai creditori), un comportamento del terzo postumo rispetto alla condotta distraiti va reali dall’intraneus, ancorché posto in essere in un momento anteriore al fallimento, rap presentando
tale dichiarazione un provvedimento giurisdizionale estraneo alla condotta dell’au .I ore dell’atto distrattivo, non integra, in sé, una condotta concorsuale.
5.3.Lo integra, però, ove risulti che l’atto del terzo sia stato posto in essere alla lu accordo intervenuto con l’intraneus in un momento anteriore al compimento della ndotta (Sez. 5, n. 49499 del 05/07/2018, V., Rv. 274184). Un accordo che, pur non richiedendi) la specifi conoscenza del dissesto della società (che può rilevare sul piano probatoric quale indi significativo della rappresentazione della pericolosità della condotta per gli intere creditori), deve comunque strutturarsi in termini di consapevolezza della valenza dilpauperat dell’operazione complessivamente posta in essere e della volontarietà di offri .e il proprio contributo all’intraneus (Sez. 5, n. 4710 del 14/10/2019, dep. 2020, COGNOME, Rv. :78156).
5.4. Ebbene, la Corte territoriale ha dato atto che la strategia perseguita dai soci della nel periodo intercorrente tra il 2003 e il 2008, sia quali concorrenti qualific,: ti consapevoli concorrenti non qualificati, – avesse quale unico fine quello di distrarre e/o dis l’intero patrimonio della società medesima, in danno dei creditori sociali.
La sentenza impugnata ha, invero, come già ricordato, evidenziato GLYPH ne l’accordo prevedesse:
la alienazione ( sulla base della delibera del C.d.A. del 29/01/2003 di cui non era s data informazione all’assemblea dei soci), a prezzo incongruo rispetto al valore reale, di beni della società, acquisiti dal socio NOME COGNOME privando la cooperativa di oc n dispon patrimoniale e, al contempo, mantenendo il patrimonio nel possesso della famiglia COGNOME;
la costituzione della società ‘RAGIONE_SOCIALE, a cui trasferire – solo formalmeriti) al pr euro 2 milioni di euro – l’intero patrimonio immobiliare, società costituita ad hcc,, e anch’essa facente capo a NOME COGNOME che ne era il I.r. e amministratore;
la successiva cessione da parte del socio unico de RAGIONE_SOCIALE, NOME COGNOMEmenichiello, dell’intera quota sociale, al valore nominale di euro 10.000 ad NOME COGNOME RAGIONE_SOCIALE> ne diveniva socio unico.
Una strategia unitaria la cui realizzazione si è sviluppata con il concorEA: sinerg coordinato di tutti i partecipanti all’operazione e che dà conto, nella sua unitarie:, del che avvince, sotto il profilo funzionale, le singole operazioni che si sono succedute nel t delibera da parte del C.d.A. in data 29.01.2003 della cessione dell’intero patrimonio cooperativa, senza darne informazione all’assemblea dei soci; cessione effettuErla il 23 ap 2003 in favore di un componente della famiglia, NOME COGNOME che ha provvedi. to all’acqui con il contributo di altro familiare e socio, NOME COGNOME che ha rilasciato rdejussione a garanzia del mutuo bancario contratto per l’intero importo del prezzo di vene da, comunqu sottostimato rispetto al valore reale, superiore ai due milioni di euro; success v) cessi 4.7.2006, da parte di NOME COGNOME al prezzo solo formale di 2 milioni di euro, del compe immobiliare acquisito della ‘Fiumicello’ alla società ‘RAGIONE_SOCIALE‘, amministrata dallo s cedente NOME COGNOME Sabato, e costituita il 14.06.2006, pochi giorni prima dell’ur il:a ope
effettuata nel tempo dalla predetta società; successiva cessione, da parte del socio unico de RAGIONE_SOCIALE, NOME COGNOME, dell’intera quota, al valore nominale di euro 10.000, al soc della Fiumicello, NOME COGNOME che così ne diveniva socio unico.
La sentenza impugnata ha ben spiegato da quali elementi abbia tratto 12 :onsapevole adesione degli imputati Venezia, COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME) all’acc fraudolento al quale ciascuno ha fornito un proprio effettivo contributo causale.
In particolare, si è sottolineato come la Fiumicello fosse una società a c:ipmposizi familiare, da sempre in situazione di grave criticità economica, avendo sperimentatc il freque ricorso a importanti finanziamenti, più volte aggredita dall’azione dei creditori, can presi ex soci con cui si era instaurato un contenzioso giudiziario definito con lodo arbitrale in danno cooperativa. Ciononostante, ha evidenziato la Corte di appello, gli imputati, p uttosto attivarsi per fronteggiare con gli strumenti giuridici previsti in tali casi la situazi avevano escogitato un articolato piano finalizzato a svuotare da tutte le sostanze I a società lasciandole nel possesso di un componente della famiglia.
6. In particolare, con riguardo ai coimputati NOME COGNOME e NOME COGNOME, la C di appello ha riferito della anomala posizione dei NOME COGNOME che, quale socio d cooperativa, nelle compravendite, di cui è stato primario protagonista, ha prorniscuament assunto il ruolo di cedente e acquirente, autofinanziando sé stesso, giustamente ;egnalandos come la ‘Fiumicello’ sia stata completamente svuotata a vantaggio del predettc, che ne h acquisito l’intero patrimonio a condizioni assolutamente vantaggiose, con grave (1nno del ce creditorio.
6.1. Allo stesso modo si è osservato come non potesse sfuggire al COGNOME, qua e componente del collegio sindacale, la delicatezza di tale situazione, foriera del rischio di abusi da NOME COGNOME appunto per assommare la duplice veste di socio /enditore contemporaneamente acquirente, situazione che avrebbe imposto penetranti controlli “vieppiù in occasione della deliberazione di vendita di beni strumentali a un prezzo irris rio”, da qui desumendo il consapevole contributo omissivo dei sindaci, che hanno concorsi a svuotare completamente la cooperativa a vantaggio di un unico socio.
6.2. Cosicchè, correttamente, è stata individuata la responsabilità dei predetti. in ragion dei poteri di amministrazione e di sindaco rispettivamente posseduti, sia per non avere, qu socio amministratore e quale sindaco, impedito la distrazione materiale posta in es ere in fav di un unico socio. Osservazioni e valutazioni del tutto coerenti con il materiali?. proba logicamente supportate, e non scalfite dalle generiche censure difensive.
7.Quanto, invece, ai concorrenti non qualificati, NOME COGNOME e NOME /sabato, pe i quali le difese hanno denunciato la mancanza di prova della consapevolezza da rte loro del stato di insolvenza in cui versava la cooperativa, e, quindi, l’assenza di consapeide contr alla distrazione, essi essendo intervenuti nella descritta dinamica multi-negoz a e solo secondo momento rispetto alla distrazione pre-fallimentare, occorre distinguere le posizioni.
7.1. Invero, la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione, in relazione all 5 posizione di NOME COGNOME, dei principi di diritto declinati in riferimento al contenuto concorrente esterno nel delitto di bancarotta fraudolenta distrattiva, incentrato sul della condotta di apporto a quella dell’intraneus con la consapevolezza che essa determina il depauperamento del patrimonio sociale ai danni del ceto creditorio, non esser d richiesta la specifica conoscenza del dissesto della società.
Con riferimento al predetto, i giudici di merito hanno evidenziato, ai fini della distrattivo, il legame familiare con gli amministratori della cooperativa Fiurnicello Venezia, e zio di COGNOME NOME), oltre che socio della cooperativa e fidejussore n 21 contratto di mutuo del 5.5.2003 stipulato dall’acquirente del complesso immobiliare della fa IiHa, Sabato. Egli infine, ha acquisto l’intero asse immobiliare della fallita, acquisendol ‘Le Cognare’, sempre facente capo a NOME COGNOME. Elementi che, del tutto ragiciln Giudici di merito hanno ritenuto deponenti per la conoscenza dell’imputato di: l decozione della società e per la sua consapevolezza di frodare i creditori ( sent. 21).
Come anticipato la posizione di COGNOME si presenta con diverse connotazioni.
8.1.All’interno della complessiva unitaria operazione distrattiva, mentre può aVe Venezia, COGNOME, NOME e NOME COGNOME ( i primi quali amministratore e sindai: quali soci della fallita) hanno partecipato a uno o più segmenti, nella piena cor dell’intero piano di azione, e, in particolare, dei segmenti di condotta posti in e imputati nella realizzazione dell’obbiettivo finale a base della intera operazione (lo della ‘Fiumicello’), non altrettanto può dirsi con riguardo a NOME COGNOME.
8.2. Costui, secondo la ricostruzione fattuale proveniente dalle conformi sente ne è stato individuato quale prestanome di NOME COGNOME, essendo intervenuto al mgment seconda cessione, del 4/7/2006, acquistando, quale a.u. della neocostituita societa ‘ amministrata da NOME COGNOME, il compendio immobiliare ab initio trasferito a que;t’ultimo, poi cedendo la sua quota ad NOME COGNOME, nelle cui mani si è, quindi, concEn :ra consistenza patrimoniale della Fiumicello.
8.3. Nondimeno, come denunciato dalla difesa ricorrente, i giudici di merlo n chiarito sulla base di quali elementi inferenziali sia stata tratta la consapevolezz – del tutto estraneo alla società fallita – del complesso meccanismo negoziale archit anni prima della costituzione della società ‘RAGIONE_SOCIALE‘, né la ragione per la qua ritenuto che egli sia stato cooptato solo successivamente alla vera distrazione pr? risalente al 2003.
8.4. Di tale aporia argomentativa dovrà farsi carico la Corte di appello che, ‘n giudizio di merito, dovrà indicare gli elementi che ne consentono di affermarne a co adesione ab initio al fraudolento progetto distrattivo in danno dei creditori sociali della architettato degli altri imputati, ovvero, in quali termini, possa escludersi ricettazione fallimentare.
9. Come anticipato, le doglianze di NOME Vita colgono, in parte, nel segno, evidenzian omissioni argomentative che impongono un nuovo vaglio della re-giudicanda da pa ti del giudice di merito, con riguardo al concorso della stessa nella condotta descritta al punto n. 3 del capo di imputazione, ovvero con riguardo all’operazione di svuotamento del ceri:o cassa, quanto avvenuta dopo la dismissione della carica, essendo subentrato il liquidatore. Le sentenz di merito, infatti ; nulla dicono in merito alla consapevole partecipazione della Venezia a tal ultima operazione, posto che, come si è già ricordato, la contestazione ha riguardo a operazioni distrattive, due delle quali erano frutto della delibera del CdA assu -da nel 2003, quando Venezia figurava quale componente; la terza operazione, quella qui in esary e, costituit dallo svuotamento della cassa, è, invece, avvenuta nel dicembre 2004, quando l società era già nelle mani del liquidatore (nominato nel luglio 2003).
9.1.La sentenza impugnata non chiarisce perché sarebbe ravvisabile un contr bJto rilevante causalmente dell’amministratore senza delega, tenuto conto che si tratta di un fattp successi alla messa in liquidazione, quando, cioè, il ruolo della Venezia all’interno della sc , :ietà era già cessato da tempo, non risultando riconducibile siffatta cessione alla delibera de de gennaio 2003.
9.2.In effetti, quella che viene in rilievo è una autonoma e distinta condotta i banc distrattiva rispetto all’unica, più articolata, distrazione del patrimonio immobiliare, (he mosse nel periodo in cui la Venezia era titolare di una carica sociale con corrispor denti p obblighi, rilevanti in termini causali rispetto alla azione distrattiva del patrimonio im della fallita, ben spiegati in sentenza. Quella descritta al punto n. 3 del pr mo c imputazione, per quanto rilevabile dagli atti, si pone come una distinta condotta (li banca distrattiva, rispetto all’operazione più ‘complessa discendente dalla delibera d C.d. 29/01/2003, in quanto, “in generale, il reato di bancarotta fraudolenta patrimontde ha natur di reato a condotta eventualmente plurima, che può essere realizzato con uno o pii atti, se che la loro ripetizione, nell’ambito dello stesso fallimento, dia luogo ad una plur3rtà di continuazione, non venendo meno il carattere unitario del reato quando le concotte previs dall’art. 216 legge fa/I. siano tra loro omogenee, perché lesive del medesimo bEig.e giuridic temporalmente contigue (Sez. 5, n. 13382 del 03/11/2020 — dep. 09/04/2021, COGNOME, Rv. 28103101). Ora, è vero che l’art. 216 I. fa/I. contiene norme a più fattispeci alterna fungibili, le quali, se hanno ad oggetto lo stesso bene, sono, per così dire, fr rapporto di “alternatività formale”, di “alternatività di modi”, nel senso che le diverse condottelYescrí legge sono estrinsecazione di un unico fatto fondamentale e integrano un solo reaci; ma è altr vero che, in difetto, come nella specie (le operazioni sono avvenute in tempi dil’ersi e h riguardato anche beni disomogenei), della detta unitarietà d’azione con pluralità di atti, tra fattispecie alternative, si ha concorso ogniqualvolta le differenti azioni tipich n E ;l’ano distinte sul piano ontologico, psicologico e funzionale e abbiano ad oggetto beni specifici clifferenti. 5, n. 17799 del 01/04/2022, Rizzo, Rv. 283253).
9.3.Ne discende che la Corte di appello, nel rinnovato giudizio, dovrà chiaripe da qu elementi sia possibile trarre la consapevolezza dell’operazione e quale contri to caus avrebbe apportato Vita Venezia, atteso che, mentre le prime operazioni, compiute, l’una, ne gennaio 2003, di vendita dei beni strumentali, e l’altra, di poco successiva, nell’aprile del di cessione dell’intero compendio immobiliare, sono state deliberate quando la COGNOME era ancora amministratore senza delega, e costituiscono lo sviluppo dell’unica azione distratti compendiata nei capi A) e B), la distrazione delle somme presenti in cassa, sub caix A punto 3 contabilmente definita quale pagamento dei lodi arbitrali, in realtà non avv1: nuto, perfezionata quanto era da tempo cessata la carica amministrativa della ricorre Ite, ed subentrata la fase liquidatoria, oltre a non essere collegata alla delibera del C.D. 29/01/2003.
10. Analoghe osservazioni possono farsi anche con riguardo alla posizione di NOME NOME COGNOME che, nella società fallita, ha rivestito il ruolo di componente del collegio F.il periodo compreso tra il 27/04/2001 e il 29/07/2003 (data della messa in liquidazione del società). La Corte di appello ha speso ampie argomentazioni, con puntuali richig riii ai pri giurisprudenziali che costituiscono il parametro euristico di riferimento della resr o lsabi sindaci, per replicare specificamente alla prospettazione difensiva incentrata sulla i nancanz prova degli elementi dimostrativi della colpevolezza e della volontarietà dell’ome impedimento da parte dei sindaci e, in specie, dell’odierno ricorrente, degli atti c i disposizione del patrimonio aziendale, distrattivi, compiuti dagli amministratori.
10.1. Quanto poi alla censura difensiva con la quale si lamenta l’omessa indicnzione, nell sentenza impugnata, delle ragioni della affermata responsabilità del COGNOME anche in relaz alla seconda vendita distrattiva, quella in favore della società ‘RAGIONE_SOCIALE, in concorso co amministratori senza delega, soci t , e terzi estranei, i Giudici di merito hanno compiiit3mente dato conto ( pg. 21 e ss. ) del nesso causale tra la condotta omissiva dei sindaci e le condotte distrattive attuate dagli amministratori, dando atto della consapevolezza della gra va situaz di crisi economica della società, che avrebbe dovuto indurli a comprendere che, nella società, era determinata una situazione di insolvenza irreversibile, che avrebbe richiesto l’attiva delle procedure concorsuali in epoca antecedente alla vendita. Cosicchè – anno:a la sentenza impugnata – qualora i sindaci avessero adempiuto pienamente ai loro compiti d controllo l condotte distrattive non si sarebbero verificate, tanto più alla luce delle peculiari modalit quali esse sono state realizzate. Essi, invece, pur consapevoli della crisi finanziaria della s da diversi anni, hanno, prima, omesso di informarne l’assemblea dei soci e, poi li attivar fine di impedire al C.d.A di deliberare i trasferimenti lesivi degli interessi dei creditori.
10.2. Anche l’elemento soggettivo risulta puntualmente scrutinato, osservando la Corte d appello come risulti provata la consapevole inattività dei sindaci, nonostante h3 percezi effettiva della commissione di un fatto illecito, e ciò alla luce dell’importanza della ieli assembleare di trasferimento di beni aziendali, e della delicatezza della situazione che si creata in cui NOME COGNOME assommava la duplice veste di socio venditore e aciuirente, c
avrebbe imposto più penetranti controlli “vieppiù in occasione della deliberazione della vendita di beni strumentali a un prezzo irrisorio”, stante l’obbligo gravante sui sindaci di controllare periodicamente l’operato del Consiglio di amministrazione.
10.3. Le valutazioni dei giudici di merito sono coerenti con l’indirizzo giurispruienzi afferma come, nei reati di bancarotta, l’obbligo di vigilanza del sindaci e del colleilio s non è limitato al mero controllo contabile, ma deve anche estendersi al contenuto i:11: Ila gesti considerato che la previsione di cui all’art. 2403, comma primo, prima parte, civ. essere correlata con i commi terzo e quarto della stessa norma, che conferisconc ai sindaci potere-dovere di chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazDni (Sez. n. 17393 del 13/12/2006 t dep. 2007-2. Rv. 236630), e ritiene ammissibile il co -icorso di un componente del collegio sindacale con l’amministratore di una società, che può reali zzarsi anc attraverso un comportamento omissivo del controllo sindacale sull’operato dell’a niiministrat della società, il quale non si esaurisce in una mera verifica formale, quasi a ridursi i3C. un riscontro contabile nell’ambito della documentazione messa a disposizione dagli annnnm stratori, ma comprende il riscontro tra la realtà e la sua rappresentazione( Sez. 5, n. 8327 del 22/04/1998, Rv. 211368), o GLYPH di omessa attivazione dei poteri loro riconosciuti dalla legg sez. 5, n. 31163 del 01/07/2011, Rv. 250555, conf. Sez. 5, GLYPH n. 14045 del 22/03/2016, Rv. 266646). Invero, i poteri-doveri di controllo loro attribuiti dagli artt. 2403 coi. non si esauriscono nella mera verifica contabile della documentazione messa a disposizione dagli amministratori ma, pur non investendo in forma diretta !e scelte imprenditoriali, si estendo contenuto della gestione sociale, a tutela non solo dell’interesse dei soci ma aniThe di q concorrente dei creditori sociali,( Sez. 5, n. 18985 del 14/01/2016, Rv. 267009).
10.4. Dunque, correttamente, la sentenza impugnata ha affermato che i sindaci, tra i qua anche COGNOME, hanno contribuito con il loro consapevole comportamento omissivo a far sì c la Fiumicello venisse completamente svuotata a vantaggio del solo NOME COGNOME
10.5. Nondimeno, al pari di Venezia, anche per COGNOME deve darsi atto – Sull’assenza di motivazione, nelle sentenze di merito, in ordine al consapevole contributo a )portato condotta distrattiva di cui al punto n. 3 del primo capo, qui potendo richiamarsi le espl osservazioni. Per le medesime ragioni che si sono già dette, anche con riguardo a tale posizion la sentenza impugnata merita, pertanto, l’annullamento con rinvio per nuovo giudizio su ta specifico punto.
Non coglie nel segno la deduzione con la quale i difensori denunciano il vizio d motivazione nella parte in cui la Corte di appello non avrebbe dato conto della ravvisabilito di va compensativi nella compravendita iniziale, stipulata verso l’accollo dei debiti della società e, quindi, della configurabilità di una ipotesi di bancarotta riparata. La senter:za imp infatti, ha, in più passaggi della motivazione, evidenziato come, in realtà, di quell’accollo formalmente concordato non vi è riscontro di effettività, sia per la mancata individuazion debiti e della loro entità, sia per l’assenza di riscontri in merito alla estinzione deg i ;te
di NOME COGNOME tant’è che, si dice nella sentenza, da tale vendita la Fiumicello non tratto alcunchè.
11.1. Difettano, dunque, totalmente i presupposti per poter parlare di bancarotta “ripara in assenza di una precisa dimostrazione della intervenuta reintegrazione del patrimon societario prima della dichiarazione di fallimento. La bancarotta cosiddetta “riparat: ” dete l’insussistenza dell’elemento materiale del reato e si configura allorchè la sottra?:ii)ne d venga annullata da un’attività di segno contrario, che reintegri il patrimonio dell’in presa della soglia cronologica costituita dalla dichiarazione di fallimento, così annullando il preg per i creditori; è, quindi, onere dell’amministratore, che si è reso responsa Di e di distrazione e sul quale grava una posizione di garanzia rispetto al patrimonio seciale, prov l’esatta corrispondenza tra i versamenti compiuti e gli atti distrattivi precedentemente perp ( giurisprudenza costante, da ultimo Sez. 5, n. 57759 del 24/11/2017 Rv. 271922 – 01). Prov qui del tutto mancante.
12.Quanto alla deduzione, anch’essa comune, con la quale si invoca, rispetto Ila condott distrattiva sub B), la riqualificazione, per i concorrenti non qualificati, del fatto n ricettazione post- fallimentare, di cui all’art. 232, comma terzo n. 1, Legge fallimentare, che per la posizione di NOME COGNOME di cui si è già detto, deve rilevarsi che, si è visto, la Corte di appello ha ritenuto sussistente il concorso degli imputati i l b fraudolenta patrimoniale, ex artt. 216 comma primo e 223, comma primo, leggE 11311., e non la cosiddetta ricettazione prefallinnentare (art. 232, comma terzo n. 1), avendo riti: nuto base delle complessive considerazioni che si sono già ricordate – che la distrazione di beni so da parte di NOME e NOME COGNOME sia stata operata in accordo con gli amministratori d società fallita ( Sez. 5, Sentenza n. 32135 del 2013, n.m.).
Venendo alle doglianze relative al trattamento sanzionatorio, va in primo luog),, consider quanto alle posizioni di Venezia e COGNOME che il parziale annullamento della sentenz.a impugn nei loro confronti, comporta la necessità di rivedere il trattamento sanzionator o all’es rinnovato giudizio di merito.
12.1. L’annullamento della sentenza impugnata in punto di accertamento della responsabilità di NOME COGNOME assorbe le doglianze relative al trattamento sanzionai:o -io.
12.2. Quanto alle posizioni di NOME COGNOME e NOME COGNOME, le doglianze ‘ormulate rispettivi difensori sono infondate.
12.3. La Corte di appello ha dato conto delle ragioni della ritenuta sussi stenza circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità, per il valore dei beni sot con correlato danno per il ceto creditizio, facendo corretta applicazione di conscilidati giurisprudenziali, secondo cui l’entità del danno provocato dai fatti configuran :i banc patrimoniale va commisurata al valore complessivo dei beni che sono stati sottratti ill’esecuz concorsuale, piuttosto che al pregiudizio sofferto da ciascun partecipante al piano di ri dell’attivo, indipendentemente dalla relazione con l’importo globale del passivo. (Sez Sentenza n. 49642 del 02/10/2009, COGNOME, Rv. 245822 – 01) e che la circostanza aggravant
del danno patrimoniale di rilevante gravità di cui all’art. 219, primo comma, hgge fa configura se a un fatto di bancarotta di rilevante gravità, quanto al valore dei teni s all’esecuzione concorsuale, corrisponda un danno patrimoniale per i cmditori che complessivamente considerato, sia di entità altrettanto grave (Sez. 5 n. 48203 del 10/07/201 COGNOME e altri, Rv. 271274 – 01; Sez. 1, n. 12087 del 10/10/2000, COGNOME, Rv. 2174)03 – 0
12.4. Quanto alla dosimetria delle pena, e al giudizio di bilanciamento delle c rcostanz giudici di merito hanno argomentato la commisurazione della pena alla luce dei pari: metri lega facendo corretta applicazione di noti principi secondo cui le statuizioni relative i: I g comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto cF [nero o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo rite quella che per giustificare la soluzione dell’equivalenza si sia limitata a ritenerla iE3 più idonea a realizzare l’adeguatezza della pena irrogata in concreto.( Sez. U, n. 10713 dei 25/02/2010 Ud. (dep. 18/03/2010 ), COGNOME, Rv. 245931 – 01), dovendo ribadirsi, del resto, che graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, i: er as al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell’impiego dei criteri di c 133 cod. pen. con espressioni del tipo: “pena congrua”, “pena equa” o “congruo al n iento”, com pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, esse -do, inv ce, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, Sentenza n. 361 del 27/04/2017, Rv. 271243)
13. L’epilogo del presente scrutinio di legittimità, è l’annullamento della sentenza ir wugna confronti di COGNOME COGNOME con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte appello di Catanzaro, e nei confronti di COGNOME e COGNOME NOME COGNOME limitatame alla condotta di bancarotta per distrazione del denaro dalla cassa contanti, con ri io per esame sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro. Nel resto i rico .si di COGNOME e COGNOME NOME Tommaso risultano infondati e vanno rigettati. I ricorsi di COGNOME NOME e COGNOME NOME vanno rigettati ; con condanna dei medesimi al pagameli o delle spese processuali. NOME Vita, COGNOME NOME Tommaso, COGNOME NOME e COGNOME NOME NOME devono altresì essere condannati in solido tra loro alla rifusione delle spese sostem. te dall civili che hanno concluso, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di NOME COGNOME, ci)n rinvio pe nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro. Annulla la medesima sentenza nei confronti di Venezia Vita e COGNOME NOME limitatamente alla condotta di bancar per distrazione del denaro dalla cassa contanti, con rinvio per nuovo esame sul punto ad alt sezione della Corte di appello di Catanzaro. Rigetta nel resto i ricorsi di Venezia COGNOME e NOME COGNOME. Rigetta i ricorsi di Disabato NOME e NOME NOMECOGNOME condanna al
pagamento delle spese processuali. Condanna COGNOME, COGNOME NOME COGNOME, Disabato
NOME e COGNOME NOME NOME, in solido tra loro, alla rifusione delle spese s:)!, tenu parti civili che hanno concluso, liquidate in complessivi euro 4000,00, oltre access:E i di leg
favore di COGNOME NOME COGNOME NOME difese dall’avv. NOME COGNOME nonchè
in complessivi euro 3000,00, oltre accessori di legge, in favore della parte iile Dis
NOME e in complessivi euro 3000,00, oltre accessori di legge, in favore della soci
RAGIONE_SOCIALE
Così deciso in Roma, 22 gennaio 2025
Il Consigl, ere estensore