Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 46399 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 46399 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Lecco il DATA_NASCITA;
avverso la sentenza del 20 febbraio 2023 dalla Corte d’appello di Milano;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, COGNOME, che ha chiesto annullarsi con rinvio la sentenza impugnata limitatamente all’omessa motivazione in ordine alla richiesta di conversione della pena detentiva nel lavoro di pubblica utilità sostitutivo, dichiarando inammissibile il ricorso nel resto
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 20 febbraio 2023, confermando la condanna pronunciata in primo grado, la Corte d’appello di Milano dichiarava NOME COGNOME responsabile dei reati di cui agli artt. 223, 216, comma 1, nn. 1 e 2, I. fall. (bancarot fraudolenta patrimoniale e documentale) e 223, comma 2 n 2, I. fall. (causazione dolosa del fallimento), perché, nella sua qualità di amministratore della RAGIONE_SOCIALE (dichiarata fallita 1’8 giugno 2017), avrebbe distratto le somme di denaro analiticamente indicate nel capo d’imputazione, tenuto i libri e le altre scritture contabili in modo tale da non rendere possibile la ricost zione del patrimonio e del movimento degli affari della società fallita e, attraverso la stipula di due fideiussioni di rilevante importo, concorso a cagionare il dissesto della predetta società.
Propone ricorso per cassazione l’imputato articolando tre motivi di censura.
Il primo, formulato sotto i profili della violazione di legge e del vizio di mot vazione, attiene alla qualificazione dei fatti contestati e deduce che la Corte territoriale avrebbe erroneamente sostenuto che la doppia qualifica di socio e amministratore rendesse applicabile indistintamente la previsione di cui all’art. 222 e quella di cui al successivo art. 2231. fall., laddove dovrebbe invece aversi riguardo alla carica, alle prerogative e ai poteri con i quali il soggetto ha posto in essere l condotte, quale socio o quale amministratore.
Il secondo, connesso al primo, ma formulato sotto il profilo dell’inosservanza di norma processuale, deduce che il giudice di prime cure, qualificando i fatti ai sensi dell’articolo 222 della legge fallimentare, avrebbe condannato il ricorrente per un fatto diverso rispetto a quello oggetto della contestazione, pacificamente formulata ai sensi dell’articolo 223 della stessa legge. E di tanto la Corte territorial non avrebbe tenuto conto.
Il terzo, in ultimo, deduce violazione dell’art. 95 della legge n. 199 del 2022 e connesso vizio di motivazione, nella parte in cui la Corte territoriale avrebbe omesso di valutare la richiesta ritualmente presentata dal ricorrente di conversione della pena detentiva irrogata in lavoro di pubblica utilità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo è manifestamente infondato.
Il Tribunale ha riqualificato l’imputazione di bancarotta fraudolenta patrimoniale ai sensi degli artt. 216, 222 I. fall. ritenendo che la sua qualità di socio ill
tatamente responsabile impedisca di sussumere le condotte all’interno della fattispecie di cui all’art. 223. Il ricorrente contesta tale qualificazione e censura l parallele giustificazioni offerte dalla Corte territoriale, asseritamente contradditto rie. Ma l’assunto, per come si è detto, è manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale ha legittimamente corretto l’errore in diritto commesso dal Tribunale.
Va premesso che, salvo patto contrario, il socio di una società in nome collettivo risponde delle obbligazioni sociali, solidalmente ed illimitatamente (seppur in via sussidiaria: artt. 2291 e 2304 cod. civ.), con tutto il suo patrimonio personale.
Cosicché, da un canto, la previsione di tale responsabilità giustifica l’estensione (rectius, la ripercussione) anche al socio medesimo della dichiarazione di fallimento pronunciata nei confronti della società (art. 147 I. fall.) e, dall’altro destinazione impressa al suo patrimonio personale impone in capo al socio, nella gestione del suo patrimonio, i medesimi doveri che incombono, in capo all’amministratore, in relazione al patrimonio societario.
Ebbene, su tali presupposti, si comprende come l’art. 222 I. fall. estenda la responsabilità dell’imprenditore (individuale), prevista dagli artt. da 216 a 220 I. fall., ai soci illimitatamente responsabili di società in nome collettivo (e di socie in accomandita semplice) dichiarati falliti in ripercussione.
Tale responsabilità, tuttavia, attiene esclusivamente alle condotte commesse dai soci sul proprio patrimonio personale: quelle relative alla gestione del patrimonio societario (commesse dall’amministratore, sia esso di fatto che di diritto) sono, invece, sanzionate dall’art. 223, che, quindi, si differenzia, rispetto alla pre cedente disposizione normativa, per l’oggetto (il diverso compendio patrimoniale: personale o societario) e per la posizione soggettiva (socio o amministratore).
In concreto, è circostanza di fatto incontrovertibile, e non contestata, che il ricorrente abbia commesso le condotte contestate nella sua qualità di amministratore e che queste abbiano avuto per oggetto i beni rientranti nel patrimonio societario. Cosicché, non è venuta in discussione la sua qualità di socio, ma la sua qualità di amministratore della società, per cui correttamente la Corte territoriale, correggendo la qualificazione prospettata in primo grado, ha ritenuto la responsabilità affermata in applicazione dell’art. 223 della legge fallimentare.
Rispetto a tale differente qualificazione, l’attività ermeneutica e qualificativ svolta dalla Corte d’appello, non solo è legittima, ma non impone alcuno specifico obbligo di motivazione rafforzata (Sez. 2, n. 38277 del 07/06/2019, Nuzzi, Rv. 276954).
2. Manifestamente infondato è anche il secondo motivo.
In linea generale, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si rias sume l’ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un’incertezza sull’oggetto dell’imputazione e scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della d fesa. Cosicché l’indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l’imputato, attraverso l’iter processuale, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all’oggetto dell’imputazione (Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051).
In applicazione di tali principi è, così, stata esclusa la violazione del principi di correlazione, non solo quando, rimasta immutata l’azione distrattiva ascritta, la responsabilità è stata ritenuta a titolo di concorso esterno e non quale amministratore di fatto (Sez. 5, n. 18770 di 22/12/2014, dep. 2015, COGNOME, Rv. 264073; Sez. 5, n. 4117 del 9/12/2009, dep, 2010, COGNOME, Rv. 246100; nello stesso senso, v. già Sez. 5, n. 13595 del 19/02/2003, COGNOME, Rv. 224842), ma anche quando il fatto sia stato effettivamente addebitato all’imputato non quale formale titolare di una delle cariche indicata nell’art. 223, I. fall., ma in ragione dell’e cizio sostanziale, in fatto, delle funzioni connesse alla qualifica formale ritenuta ne capo d’imputazione (Sez. 5, n. 36155 del 30/04/2019, Rv. 276779)
Ebbene, è circostanza anch’essa incontestata che gli elementi fattuali e giuridici della fattispecie non siano mutati: mutata è solo la riconducibilità della stessa all’interno dell’alveo della previsione normativa applicata (art. 223 e non 222 I. fall.). Tanto, all’evidenza, non solo non ha mutato il titolo della responsabilità, ma non ha neanche, in alcun modo, pregiudicato il concreto esercizio del diritto di difesa (circostanza, peraltro, neanche allegata dal ricorrente).
3. Fondato è, invece, il terzo motivo.
Il ricorrente ha richiesto, in sede di conclusioni scritte, la conversione della pena detentiva nel lavoro di pubblica utilità sostitutivo; richiesta che non poteva essere avanzata in tempi antecedenti in quanto connessa alla modifica normativa introdotta con il cl. Igs. n. 150 del 2022 (applicabile, alla luce della disciplina tr sitoria dettata in tale disposizione, anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della disciplina) e che legittimamente fonda il relativo motivo di ricorso per cassazione (Sez. 2, n. 31124 del 05/10/2023, Atzori, informazione provvisoria).
La Corte territoriale ha del tutto pretermesso tale richiesta. Si impone, quindi, l’annullamento della sentenza impugnata, seppur limitatamente a questo aspetto,
con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra sezione della Corte d’appello Milano.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al mancato esame della richiesta di applicazione delle sanzioni sostitutive di cui all’art. 94 d. Igs, 150/2 rinvio, per nuovo esame sul punto, ad altra sezione della Corte d’appello di Mil Dichiara il ricorso inammissibile nel resto.
Così deciso il 16 ottobre 2023
Il Co • liere estensore