Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 6534 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 5 Num. 6534 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: SCORDAMAGLIA IRENE
Data Udienza: 16/12/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da COGNOME NOME nato a Vicenza il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a Lonigo il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/12/2024 della CORTE DI APPELLO DI TRIESTE
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi; udito l’avvocato NOME AVV_NOTAIO COGNOME, difensore di fiducia dell’imputato NOME COGNOME, che si è riportato ai motivi di ricorso e ha insistito per l’accoglimento dello stesso; udito l’AVV_NOTAIO, sostituto processuale dell’AVV_NOTAIO difensore di fiducia di NOME COGNOME, che si è riportato ai motivi di ricorso e ne ha chiesto l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Trieste ha confermato la condanna inflitta, anche agli effetti civili, a NOME COGNOME e a NOME COGNOME per i delitti di bancarotta fraudolenta, patrimoniale e documentale, e di bancarotta
semplice da aggravamento del dissesto, commessi, in concorso tra loro, da amministratori, l’uno di fatto e l’altro di diritto, della RAGIONE_SOCIALE, dichiarata fallita il 26 ottobre 2018, nonché per i delitti di frode fiscale realizzati mediante l’emissione e l’utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti.
In particolare, COGNOME e COGNOME sono stati riconosciuti colpevoli: della distrazione in favore della RAGIONE_SOCIALE e di altre società loro riconducibili di risorse patrimoniali della fallita realizzate attraverso il pagamento di prestazioni inesistenti; della tenuta della contabilità aziendale in modo tale da impedire la ricostruzione del patrimonio e del volume di affari della RAGIONE_SOCIALE e dell’aggravamento del dissesto di essa, nella misura di oltre tre milioni di euro, per effetto del ritardo nell’avanzare richiesta di fallimento.
2. Hanno proposto ricorso per cassazione entrambi gli imputati.
2.1. NOME COGNOME ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata sulla base di nove motivi.
-Con il primo motivo ha denunciato la violazione dell’art. 2639 cod. civ. e dell’art. 63 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione in riferimento alla qualifica di amministratore di fatto della società fallita riconosciuta a suo carico.
Gli elementi valorizzati dai giudici di merito (ossia, che egli avesse consegnato a terzi assegni tratti dal conto corrente della RAGIONE_SOCIALE oppure che si fosse interessato delle attività immobiliari svolte da questa) non costituivano prova di una sua gestione continuativa e significativa della società fallita. Né potevano dirsi univocamente indicative dell’esercizio da parte sua di tale funzione gestoria la circostanza che egli fosse l’amministratore delle società che avevano intrattenuto rapporti negoziali con la RAGIONE_SOCIALE nonché il contenuto delle dichiarazioni della coimputata COGNOME, delle quali, oltretutto, si era eccepita l’inutilizzabilità.
Con il secondo motivo ha denunciato la violazione degli artt. 192, comma 2, cod. proc. pen., 216 e 223 legge fall. e il vizio di motivazione in riferimento all’affermazione di sua responsabilità per il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale
Ha dedotto, con riguardo a ciascuna delle condotte qualificate come distrattive:
I.) che le operazioni di giroconto tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE non sarebbero state altro che mere compensazioni contabili tra i rispettivi crediti, senza alcuna effettiva fuoriuscita di risorse patrimoniali;
II.) che la RAGIONE_SOCIALE non aveva incamerato il corrispettivo della cessione in data 4 aprile 2016 alla RAGIONE_SOCIALE del complesso immobiliare di Fontanafredda di Aviano, la quale, secondo quanto pattuito con scrittura del 23
marzo 2016, aveva diritto ad una caparra di euro 1.589.294,00 per l’appalto ricevuto dalla RAGIONE_SOCIALE avente ad oggetto la costruzione di un altro complesso immobiliare stipulato; caparra che sarebbe stata pagata dalla RAGIONE_SOCIALE «con terreni di proprietà della committente volturati con rogito notarile entro trenta giorni dalla data della scrittura», non perché il contratto di appalto era simulato, ma perché la RAGIONE_SOCIALE non vi aveva adempiuto; donde, per ritenere raggiunta la prova della simulazione del contratto di appalto, sarebbe stato necessario verificare quale fosse stata effettivamente la volontà delle parti;
III.) che i pagamenti da parte di RAGIONE_SOCIALE dei consumi sulle utenze del ristorante ‘RAGIONE_SOCIALE‘, gestito da RAGIONE_SOCIALE, trovavano spiegazione nell’anticipazione di somme corrisposte dalla RAGIONE_SOCIALE alla RAGIONE_SOCIALE, come dimostrato dai documenti prodotti dalla difesa;
IV.) che i pagamenti da parte di RAGIONE_SOCIALE di fatture emesse nei suoi confronti da RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE sarebbero stati tali da integrare operazioni atte a far fuoriuscire risorse dal patrimonio di RAGIONE_SOCIALE soltanto se si fosse dimostrata la mancata esecuzione dei lavori riportati nelle dette fatture, non anche, come invece opinato dalla Corte territoriale, assegnando valore decisivo alla mancanza di una struttura imprenditoriale in capo alle società emittenti: infatti, queste ultime ben avrebbero potuto avvalersi di altre imprese per eseguire le opere loro commesse dalla RAGIONE_SOCIALE;
V.) che i pagamenti da parte di RAGIONE_SOCIALE degli onorari dei professionisti che avevano erogato le loro prestazioni a società riferibili al ricorrente, dovevano essere compensati con gli emolumenti dovutigli per l’attività gestoria di fatto della società fallita.
Con il terzo motivo ha denunciato la violazione degli artt. 217 e 224 legge fall. e il vizio di motivazione in riferimento all’affermazione di sua responsabilità per il delitto di bancarotta semplice da aggravamento del dissesto .
Ha dedotto che, poiché la RAGIONE_SOCIALE versava in stato di forte squilibrio finanziario già prima che egli vi si ingerisse, il delitto contestatogli si sarebbe potuto dire provato solo a condizione che fosse stato dimostrato il nesso causale tra il ritardo nella richiesta di fallimento e l’aggravamento del dissesto, nesso della cui esistenza si poteva fondatamente dubitare alla luce della riduzione dell’indebitamento della società nel periodo del suo interessamento.
-Con il quarto motivo ha denunciato la violazione dell’art. 521 cod. proc. pen. e degli artt. 216 e 223 legge fall. e il vizio argomentativo in riferimento all’affermazione di sua responsabilità per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale.
Ha dedotto al riguardo:
I.) quanto alla violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, che la conferma della condanna inflittagli per il detto delitto era stata fondata sulla sopravvalutazione delle rimanenze nel 2016, ancorché si trattasse di condotta non contestatagli nel corrispondente capo di imputazione ;
II.) che la mancata approvazione dei bilanci del 2016 e del 2017 non poteva costituire condotta di bancarotta fraudolenta documentale, perché i bilanci non sono scritture contabili obbligatorie ma rielaborazioni delle scritture societarie;
III.) che le omissioni indicate come espressive di irregolare tenuta delle scritture contabili della RAGIONE_SOCIALE (inventari, scritture di assestamento e di chiusura, registrazione di costi del personale) riguardavano periodi posteriori alla data (il 21 dicembre 2016) in cui egli aveva dismesso la qualifica di amministratore di fatto della fallita;
IV.) che le condotte ‘sostanzialmente distrattive’ ascrittegli non avrebbero potuto, di per sé, determinare né la falsificazione delle scritture contabili, né l’impossibilità di ricostruire il patrimonio e il volume di affari della fallita, che, tra l’altr o, il Curatore fallimentare aveva dichiarato di aver potuto ricostruire, negli aspetti essenziali, sulla base della documentazione consegnatagli.
-Con il quinto motivo ha denunciato la violazione dell’art. 521 cod. proc. pen. in relazione all’affermazione di sua responsabilità per il delitto di utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti di cui al capo 1.l).
La dichiarazione delle imposte riferite all’annualità 2015 risultava essere stata presentata dalla RAGIONE_SOCIALE in data 29 dicembre 2016 e, quindi, dopo che egli aveva dismesso in data 21 dicembre 2016 la qualifica di amministratore di fatto della dichiaran te, di modo che il delitto di cui all’art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000, che è reato istantaneo, non poteva essergli ascritto, non avendo più nemmeno la legittimazione sostanziale per realizzarlo. Così facendo, oltretutto, i giudici di merito avevano operato una torsione radicale del fatto, contestatogli come da lui compiuto nella veste di amministratore di fatto della società dichiarante e, invece, riconosciuto a suo carico per averlo realizzato nella veste di concorrente extraneus.
-Con il sesto motivo ha denunciando la violazione dell’art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000 in riferimento all’affermazione di sua responsabilità per il delitto di emissione di fatture false di cui al capo 5).
Ha dedotto che la condotta ascrittagli, consistita nella emissione, nella qualità di amministratore unico della RAGIONE_SOCIALE, in favore della RAGIONE_SOCIALE della fattura n. NUMERO_DOCUMENTO per operazioni inesistenti, non era stata assistita dal dolo specifico di evasione, essendo servita soltanto per consentire alla RAGIONE_SOCIALE di trasferire all’RAGIONE_SOCIALE proprie risorse patrimoniali, da sottrarre ai creditori sociali.
Con il settimo motivo ha denunciato la violazione degli artt. 2 e 8 d.lgs. 74 del 2000 e 6 d.P.R 633 del 1972 nonché il vizio di motivazione in relazione
all’affermazione di sua responsabilità per il delitto di emissione di fattura per operazione inesistente di cui al capo 3) e per il delitto di utilizzazione della stessa fattura di cui al capo 1.l.).
Ha dedotto che la fattura n. 2 del 7 maggio 2015, emessa da RAGIONE_SOCIALE e utilizzata da RAGIONE_SOCIALE, attestante la corresponsione da parte di RAGIONE_SOCIALE alla RAGIONE_SOCIALE di un acconto di euro 1.450.000,00 per l’acquisto di terreni, ancorché riferita ad operazione oggettivamente inesistente, non era tale da integrare la materialità dei delitti contestati. Infatti, il versamento di un acconto in esecuzione di un preliminare di compravendita, cui non abbia fatto seguito il contratto definitivo, non prod uce in capo all’Erario il diritto all’esazione dell’IVA, di modo che non può essere portato in detrazione.
-Con l’ottavo motivo ha denunciato la violazione degli artt. 133 cod. pen. e 445 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione in riferimento all’entità del trattamento sanzionatorio applicatogli.
Ha dedotto che la conferma di quello irrogatogli dal Tribunale avrebbe avuto luogo senza nessuna considerazione delle allegazioni difensive aventi ad oggetto l’avvenuto indennizzo del ‘RAGIONE_SOCIALE‘, mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro, e, comunque, la non integrale riconducibilità dell’entità del passivo fallimentare alle sue condotte.
-Con il nono motivo ha denunciato la violazione dell’art. 12 -bis d.lgs. 74 del 2000.
Ha dedotto che la confisca obbligatoria in forma diretta del profitto dei reati fiscali contestati non poteva essere disposta nei suoi confronti perché egli non l’aveva conseguito.
2.2. NOME COGNOME ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata sulla base di cinque motivi.
Con il primo motivo ha denunciato la violazione degli artt. 40, comma 2, cod. pen. e 216, 217, 223 e 224 legge fall. e il vizio di motivazione in riferimento alla riconosciutagli qualifica di amministratore di diritto della RAGIONE_SOCIALE
Ha dedotto che i giudici di merito si sarebbero valsi di una mera presunzione, basata su un inaccettabile automatismo tra l’accettazione della carica di amministratore di diritto della società fallita e l’effettivo esercizio da parte sua dei poteri connessi alla carica formalmente rivestita.
Con il secondo motivo ha denunciato la violazione degli artt. 217 e 224 legge fall. e il vizio di motivazione in riferimento all’affermazione di sua responsabilità per il delitto di bancarotta semplice di cui al capo 1.e).
Ha dedotto che non vi sarebbe prova dell’elemento soggettivo del delitto ascrittogli, perché egli non avrebbe potuto sapere della condizione di dissesto in
cui versava la RAGIONE_SOCIALE dal momento che il bilancio del 2016 era stato redatto, approvato e depositato solo il 15 giugno 2017, quindi ben quattro mesi dopo la cessazione in data 1 febbraio 2017 dalla carica di amministratore di diritto della fallita.
Con il terzo motivo ha denunciato la violazione degli artt. 216 e 223 legge fall. e il vizio di motivazione in riferimento all’affermazione di sua responsabilità per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale di cui al capo 1.f).
Ha dedotto che le condotte contestategli (mancata approvazione dei bilanci, mancata redazione degli inventari e delle scritture di assestamento, ecc.) si riferivano a periodi successivi alla cessazione (in data 1 febbraio 2017) dalla carica di amministratore di diritto della RAGIONE_SOCIALE e che sul relativo motivo di gravame la Corte di appello aveva reso una motivazione inappagante soprattutto sul versante dell’elemento soggettivo del reato.
Con il quarto motivo ha denunciato la violazione degli artt. 2 e 8 d.lgs. 74 del 2000 e il vizio argomentativo in riferimento ai reati fiscali ascrittigli al capo 1.l.) – per avere, in concorso con NOME COGNOME, indicato nella dichiarazione annuale della RAGIONE_SOCIALE per il 2015 elementi passivi fittizi, avvalendosi di fatture emesse da altre società nel 2015 (nn. 2, 59, 87, 4 e 5A) per operazioni inesistenti -e al capo 4) – per avere, nella qualità di amministratore della RAGIONE_SOCIALE, emesso nei confronti della RAGIONE_SOCIALE le fatture nn. 59, 87, 313 per operazioni oggettivamente inesistenti -sui rilievi:
quanto al capo 1.l.), che la dichiarazione fiscale presentata da RAGIONE_SOCIALE per l’annualità 2015 non fu redatta né sottoscritta dal ricorrente, ma trasmesse da un intermediario (il AVV_NOTAIO COGNOME), senza che vi fosse prova che egli avesse conferito a costui uno specifico incarico professionale, e che non era stato dimostrato che egli fosse consapevole della falsità delle fatture emesse da RAGIONE_SOCIALE, da RAGIONE_SOCIALE e da RAGIONE_SOCIALE, in quanto emesse prima che egli avesse acquisito, in data 11 maggio 2015, la carica di amministratore della RAGIONE_SOCIALE e senza avere avuto alcuna interessenza con le società emittenti;
quanto al capo 4), che egli era del tutto estraneo alla gestione della RAGIONE_SOCIALE e che non poteva avere consapevolezza della falsità delle fatture da questa emesse a favore della RAGIONE_SOCIALE perché in esse erano riportati lavori rientranti nell’oggetto sociale dell’emittenti e registrati nei conti di costo per cantieri.
Con il quinto motivo ha denunciato la violazione degli artt. 132, 133 e 69 cod. pen. e il vizio di motivazione in riferimento all’eccessività del trattamento sanzionatorio applicatogli.
Ha dedotto che la pena assunta a base del relativo calcolo sarebbe stata determinata oltre il minimo edittale senza adeguata illustrazione delle ragioni per le quali gli elementi allegati a suo favore (segnatamente, l’incensuratezza e il ruolo
marginale avuto nella vicenda) non fossero stati considerati almeno ai fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza.
La trattazione dei ricorsi ha avuto luogo oralmente, mediante discussione in pubblica udienza, avendone avanzato i difensori dei ricorrenti tempestiva richiesta.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La sentenza deve essere annullata per le ragioni di seguito indicate.
Il ricorso nell’interesse di NOME COGNOME è solo parzialmente fondato.
1.1. È infondato il motivo (il primo) con il quale si censura il riconoscimento in capo al ricorrente della qualifica di amministratore di fatto della società fallita.
La prova di tale qualifica è stata desunta dai giudici di merito dall’esercizio continuativo da parte di COGNOME di funzioni gestorie della RAGIONE_SOCIALE, consistite nell’assumere per essa decisioni operative strategiche: secondo quanto riferito in maniera convergente da plurime fonti dichiarative, egli, infatti, dopo averne acquistato le quote tramite la RAGIONE_SOCIALE (significative in tal senso le dichiarazioni di COGNOME, pag. 15 della sentenza impugnata), poi transitata nella RAGIONE_SOCIALE da lui amministrata, in maniera assolutamente disinvolta, ne aveva impiegato risorse patrimoniali e gestito beni mobili immobili, dando incarichi di progettazione di fabbricati su aree di proprietà della società (dichiarazioni AVV_NOTAIO) e pagando con denaro di questa prestazioni professionali rese a suo beneficio (dichiarazioni COGNOME).
Si tratta di elementi univoci di gestione sostanziale della società fallita, il cui svolgimento è stato ricondotto al ricorrente con motivazione non manifestamente illogica e sulla base delle indicazioni direttive impartite in materia dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la qualifica di amministratore di fatto di una società non richiede l’esercizio di tutti i poteri tipici dell’organo gestorio, essendo sufficiente una significativa e continuativa attività di gestione o cogestione, svolta in mo do non episodico, tale da evidenziare l’inserimento organico del soggetto nell’assetto societario. Tale accertamento si fonda su indicatori sintomatici, quali la diretta partecipazione alla vita societaria, la gestione dei rapporti con dipendenti, fornitor i e clienti, nonché l’intervento nelle scelte strategiche e nelle fasi nevralgiche dell’impresa ed è espressione di una valutazione in fatto insindacabile in sede di legittimità, ove sostenuta da congrua e logica motivazione (Sez. 5, n. 45134 del 27/06/2019, COGNOME, Rv. 277540 -01;
Sez. 5, n. 8479 del 28/11/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 269101 -01; Sez. 5, n. 35346 del 20/06/2013, COGNOME, Rv. 256534 -01).
È, poi, generica l’eccezione di inutilizzabilità delle dichiarazioni della segretaria NOME COGNOME, poiché con il ricorso per cassazione non si è adempiuto all’onere della prova di resistenza. Secondo il diritto vivente, infatti, è onere della parte che eccepisce l’inutilizzabilità di atti processuali indicare, pena l’inammissibilità del ricorso per genericità del motivo, gli atti specificamente affetti dal vizio e chiarirne altresì la incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato (Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416 – 01).
1.2. È parimenti infondato il motivo (il secondo) che attinge l’affermazione di responsabilità del ricorrente per la bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione di cui al capo 1.a) e b) della rubrica.
1.2.1 Priva di fondamento è la censura secondo la quale la compensazione del credito vantato da RAGIONE_SOCIALE nei confronti di RAGIONE_SOCIALE e del credito vantato da RAGIONE_SOCIALE verso RAGIONE_SOCIALE in relazione ai lavori, ritenuti inesistenti, di cui alla fattura n. NUMERO_DOCUMENTO, sarebbe stata effettuata mediante una mera operazione contabile di ‘giroconto’, riportando sul conto fornitore RAGIONE_SOCIALE la fattura predetta. Infatti, al di là della materiale fuoriuscita di risorse patrimoniali della RAGIONE_SOCIALE, la descritta operazione ha determinato la decurtazione dell’ammontare dei crediti vantati da RAGIONE_SOCIALE nei confronti di RAGIONE_SOCIALE e, quindi, la riduzione di elementi attivi del patrimonio sociale.
1.2.2 Generica e versata in fatto è la censura che pretende di mettere in discussione la valutazione relativa al carattere simulato del contratto di appalto stipulato tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE con scrittura privata in data 23 marzo 2016, in riferiment o al quale era stato previsto l’impegno della committente RAGIONE_SOCIALE di versare all’appaltatrice RAGIONE_SOCIALE una caparra di euro 1.589.294,00 che sarebbe stata pagata «con terreni di proprietà della committente volturati con rogito notarile entro 30 giorni dalla data della scrittura»; pagamento che aveva avuto luogo con la cessione alla RAGIONE_SOCIALE, con rogito notarile del 4 aprile 2016, del complesso immobiliare della RAGIONE_SOCIALE di Fontanafredda di Aviano del valore di Euro 1.589.294,00. Si tratta apprezzamento che, in quanto fondato su indici significativi del carattere simulato dell’appalto -quali l’assenza di documentazione progettuale e di titoli edilizi e l’esercizio da parte di RAGIONE_SOCIALE di una attività, quella di ristorazione, diversa da quella di costruzioni edilizie – non può essere sindacato in questa sede. Incongruente con la prospettazione difensiva è, inoltre, il dato che, alla data del rogito, le due società si fossero scambiate due assegni di pari importo, l’uno per la vendita dei terreni e l’altro per il pagamento della caparra
per l’appalto: tale scambio di assegni depone ulteriormente per l’artificiosità dell’intera operazione negoziale, volta unicamente a sottrarre a RAGIONE_SOCIALE il complesso immobiliare di Fontanafredda di Aviano.
1.2.3 Infondati sono i rilievi con i quali si contesta il carattere depauperativo del patrimonio di RAGIONE_SOCIALE del pagamento da parte di questa di costi relativi alle utenze del ristorante ‘RAGIONE_SOCIALE‘ gestito da RAGIONE_SOCIALE Registrata l’assenza di prova di rimborsi o di compensazioni da parte di RAGIONE_SOCIALE, il giudice di appello ha correttamente qualificato i detti esborsi monetari come condotte rilevanti ai sensi dell’art. 216, comma 1, n. 1 legge fall., in quanto estranei all’interesse soc iale e, come tali, comportanti un impiego di risorse della fallita che già dal 2014 versava in una situazione di squilibrio finanziario – per attività di terzi senza riceverne contropartita economica (Sez. 5, n. 13299 del 13/02/2025, Tarquinio, Rv. 287908 -01).
1.2.4 Generica e versata in fatto è la doglianza che attinge la valutazione di artificiosità del pagamento da parte di RAGIONE_SOCIALE di fatture emesse da RAGIONE_SOCIALE, da RAGIONE_SOCIALE e da RAGIONE_SOCIALE in relazione a lavori mai eseguiti. I pagamenti in questione sono stati ritenuti operazioni volte a dissimulare la fuoriuscita senza titolo giustificativo di risorse patrimoniali della RAGIONE_SOCIALE, perché nulla comprovava l’effettiva esecuzione dei lavori fatturati da parte delle società emitt enti, le quali, tra l’altro, o non avevano dipendenti nel 2015 (per l’RAGIONE_SOCIALE, ad esempio, la posizione RAGIONE_SOCIALE era cessata nel 2014) o non contemplavano nel proprio oggetto sociale lavori edili.
Consegue che, in assenza di specifica allegazione difensiva, debitamente documentata, atta a dimostrare che le dette società si erano valse, per l’esecuzione di quei lavori, di un’altra struttura imprenditoriale, le deduzioni difensive sul punto sono meramente esplorative e non consentite nel giudizio di legittimità.
1.2.5 Inammissibili sono i rilievi con i quali si intende sostenere che i pagamenti delle parcelle relative a prestazioni d’opera professionale (ad esempio, tramite assegno di euro 5.000,00 a RAGIONE_SOCIALE e tramite bonifici per euro 14.608 al AVV_NOTAIO COGNOME), rese in favore di altre società riconducibili al ricorrente (RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE), effettuati con moneta della RAGIONE_SOCIALE, non avrebbero determinato un depauperamento del suo patrimonio, perché il credito in tal modo vantato dalla RAGIONE_SOCIALE nei confronti di COGNOME sarebbe stato compensato con il credito da lui vantato verso la RAGIONE_SOCIALE per il compenso dovutogli per la gestione di fatto espletata. I suddetti rilievi omettono di considerare un dato decisivo: la prospettata compensazione di crediti è anche in astratto priva di fondamento, perché debitrici della RAGIONE_SOCIALE, che aveva
anticipato il pagamento delle dette parcelle, erano le società di capitali che se ne erano giovate e non COGNOME a titolo personale.
1.3. Infondato è il motivo (il terzo) che attinge l’affermazione di responsabilità del ricorrente per la bancarotta semplice di cui al capo 1.e).
Secondo la giurisprudenza di questa Corte nel reato di bancarotta semplice per mancata tempestiva richiesta di fallimento, oggetto di punizione è l’aggravamento del dissesto dipendente dal semplice ritardo nell’instaurare la concorsualità, non essendo richiesti ulteriori comportamenti concorrenti (Sez. 5, n. 28609 del 21/04/2017, COGNOME, Rv. 270874 -01; Sez. 5, Sentenza n. 13318 del 14/02/2013, Viale, Rv. 254986 – 01). Ciò sta a significare che la contestata fattispecie di cui all’art. 217, primo comma, n. 4, legge fall. mira ad evitare che l’esercizio dell’impresa possa prolungare lo stato di perdita: in altri termini, per la sussistenza del reato non è richiesto che l’imprenditore abbia colpevolmente determinato tale aggravamento anche in modo diverso, essendo sufficiente che lo stesso aggravamento costituisca il naturale esito del prolungamento dell’attività dell’impresa, di per sé considerato idoneo dalla norma incriminatrice a produrre tale esito anche solo, ad esempio, attraverso l’ulteriore accumulo dei costi ordinari di gestione (Sez. 5, n. 13318/2013, Viale, in motivazione).
Alla stregua di tale principio, sono, dunque, inconferenti le deduzioni difensive con le quali si è inteso sostenere che, per ritenere integrato il reato rubricato, non sarebbe stato sufficiente accertare il ritardo nell’accesso alla procedura concorsuale.
Le stesse deduzioni sono oltretutto generiche nella misura in cui non si confrontano con la sentenza impugnata, nella parte in cui ha dato atto di come, pacifico lo stato di grave tensione finanziaria in cui versava la RAGIONE_SOCIALE fin dal 2014 (stato che aveva indotto i soci a intraprendere il percorso del concordato preventivo), il curatore fallimentare avesse accertato che nel 2015, quando amministratore di fatto della fallita era NOME COGNOME, le rimanenze erano state ingiustificatamente rivalutate per occultare una perdita di esercizio e che, nonostante la situazione di crisi, erano state compiute operazioni atte ad ulteriormente ridurne il patrimonio (come la vendita di immobili senza corrispettivo, il pagamento di spese altrui e la decurtazione di crediti vantati verso altre società).
Corretta in diritto e non manifestamente illogica è, dunque, la conclusione della Corte territoriale secondo cui, se lo scenario era questo, dalla prosecuzione dell’attività della RAGIONE_SOCIALE erano certamente derivati un incremento del passivo e un pregiudizio per i creditori (pag. 18 e 19).
1.4. Coglie, invece, nel segno, il motivo (il quarto) che attinge l’affermazione di responsabilità del ricorrente per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale di cui al capo 1.f).
Se, invero, dal capo d’imputazione risulta che NOME COGNOME è stato amministratore di fatto della RAGIONE_SOCIALE dal 2 marzo 2015 al 21 dicembre 2016, non è dato comprendere come egli possa essere chiamato a rispondere delle condotte di mancata approvazione dei bilanci del 2016 e del 2017, della mancata redazione del libro inventari e delle scritture di assestamento/chiusura del 2017 e del 2018, nonché del mancato aggiornamento del registro dei beni ammortizzabili e della mancata annotazione in contabilità dei costi del personale per gli anni 2017 e 2018.
A ciò deve aggiungersi che, per consolidata giurisprudenza, il reato di bancarotta fraudolenta documentale non può avere ad oggetto il bilancio, non rientrando quest’ultimo nella nozione di “libri” e “scritture contabili” prevista dalla norma di cui all’art. 216, primo comma, n. 2, legge fall. (Sez. 5, n. 42568 del 19/06/2018, E., Rv. 273925 – 03Sez. 5, n. 47683 del 04/10/2016, Robusti, Rv. 268503 – 01).
Ne viene che la motivazione rassegnata nella sentenza impugnata a sostegno della conferma della condanna di NOME COGNOME per il delitto di cui al capo indicato (cfr. pag. 20) è manifestamente carente, perché non spiega quali siano state le specifiche irregolarità nella tenuta della contabilità aziendale -come emergenti dalle prove raccolte – ascrivibili al ricorrente e in che termini le stesse siano state tali da impedire agli organi fallimentari la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari della fallita RAGIONE_SOCIALE o da renderla significativamente difficoltosa.
Tanto comporta l’annullamento in parte qua della sentenza impugnata, affinché il giudice del rinvio ponga rimedio alle rilevate insufficienze motivazionali.
1.5. Sono, invece, infondati i motivi (il quinto, il sesto e il settimo) che censurano l’affermazione di responsabilità del ricorrente per i delitti di frode fiscale di cui ai capi 1.l), 3) e 5).
1.5.1 Non può essere esclusa la responsabilità di NOME COGNOME per il delitto di utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti di cui al capo 1.l.), perché egli alla data di presentazione della dichiarazione fiscale della RAGIONE_SOCIALE relativa all’ann ualità 2015, ossia il 29 dicembre 2016, non ne era più amministratore di fatto dal 21 dicembre 2016. È stato, infatti, affermato da questa Corte che è configurabile il concorso nel reato di cui all’art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000 di coloro che – pur essendo estranei e non rivestendo cariche nella società a cui si riferisce la dichiarazione fraudolenta – abbiano, in qualsivoglia modo, partecipato
a creare il meccanismo fraudolento che ha consentito all’amministratore della società, sottoscrittore della predetta dichiarazione, di avvalersi della documentazione fiscale fittizia, non ostando a ciò la natura istantanea del reato (Sez. 3, n. 14497 del 18/10/2016, dep. 2017, Miccini, Rv. 269392 – 01).
Plurimi sono gli elementi in fatto richiamati nella sentenza impugnata, e non adeguatamente contestati dal ricorrente, atti a dar conto di come le fatture utilizzate nella dichiarazione fiscale di cui si discute fossero state tutte emesse nel corso del 2015, quando egli era amministratore di fatto della fallita, e da società la RAGIONE_SOCIALE, la RAGIONE_SOCIALE, la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE -da lui amministrate o a lui, comunque, riconducibili.
Non viola, inoltre, il principio di correlazione tra accusa e sentenza la condanna dell’imputato quale concorrente esterno nel reato oggetto di addebito, anziché quale amministratore di fatto, come originariamente contestato, posto che tale modifica, non comportando una trasformazione essenziale del fatto addebitato, non lede i diritti di difesa (Sez. 5, n. 25506 del 26/03/2025, COGNOME, Rv. 288211 -01; Sez. 5, n. 18770 del 22/12/2014, dep. 2015, COGNOME, Rv. 264073 – 01).
1.5.2 Inammissibile è la censura protesa a negare l’integrazione del delitto di cui all’art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000 in riferimento all’emissione da parte di NOME COGNOME, quale amministratore unico della RAGIONE_SOCIALE, della fattura n. 4/NUMERO_DOCUMENTO in favore della RAGIONE_SOCIALE per operazioni inesistenti, perché la stessa non sarebbe stata assistita dal dolo specifico di evasione, essendo servita soltanto per consentire alla RAGIONE_SOCIALE di trasferire all’RAGIONE_SOCIALE proprie risorse patrimoniali per sottrarle ai creditori sociali.
L’utilizzazione da parte di COGNOME, questa volta nella veste di amministratore di fatto della RAGIONE_SOCIALE, della citata fattura nella dichiarazione fiscale della RAGIONE_SOCIALE per l’annualità 2015, per far figurare elementi passivi fittizi ed ottenere cos ì una riduzione dell’IVA, sta a dimostrare che già quando egli l’aveva emessa aveva inteso perseguire il fine di consentire alla RAGIONE_SOCIALE di evadere il pagamento della detta imposta.
1.5.3 Non vale ad escludere la responsabilità del ricorrente per i delitti di cui agli artt. 2 e 8 d.lgs. 74 del 2000 e 6 d.P.R 633 del 1972 la circostanza che la fattura n. 2 del 7 maggio 2015, emessa da RAGIONE_SOCIALE e utilizzata da RAGIONE_SOCIALE, fosse riferita ad un acconto di euro 1.450.000,00 versato da RAGIONE_SOCIALE alla RAGIONE_SOCIALE al momento di un preliminare di compravendita di terreni cui non aveva fatto seguito la stipula del definitivo; acconto che, sebbene non versato, in quanto riportato nella fattura indicata, aveva messo la RAGIONE_SOCIALE nelle condizioni di portare in detrazione l’IVA esposta, generando così un credito d’imposta indebito.
In senso contrario rispetto a quanto opinato dal ricorrente, questa Corte ha da sempre affermato che tra le “operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte” di cui all’art. 1, comma 1, lett. a ), d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, qualificate come “inesistenti” ai fini della configurabilità dei reati di cui agli artt. 2 ed 8 del citato decreto, devono intendersi anche quelle “giuridicamente” inesistenti, ovvero quelle aventi una qualificazione giuridica diversa» ed ha, perciò, ritenuto che hanno natura di operazioni inesistenti anche le operazioni di finanziamento dissimulato da acconti su forniture oggetto di false fatturazioni (Sez. 3, n. 13975 del 06/03/2008, COGNOME e altro, Rv. 239910 -01).
1.6. La necessità di nuovo giudizio, quanto alla posizione di NOME COGNOME, in ordine al delitto di bancarotta documentale di cui al capo 1.f) esime la Corte dall’esame del motivo (l’ottavo) sul trattamento sanzionatorio, che rimane, pertanto assorbito.
1.7. Coglie nel segno, infine, il motivo (il nono) che censura la confisca del profitto del reato di cui al capo 1.l), come disposta nei confronti del ricorrente.
È dedotto, in particolare, che a NOME sarebbe stata applicata la confisca diretta di quel profitto ancorché non vi fosse prova che egli l’avesse effettivamente conseguito, avendo la sentenza impugnata confuso la confisca diretta e la confisca per equivalente.
Va dato atto che la motivazione rassegnata sul punto dalla sentenza impugnata (pagg. 23 e 24, punto 4.8.) non consente di comprendere se la misura applicata al ricorrente sia quella della confisca diretta del profitto del reato o quella della confisca per equivalente.
Ciò posta, giova chiarire:
che il profitto del reato tributario è rappresentato dal risparmio di imposta conseguente all’omissione di versamento del quantum corrispondente (Sez. 3, n. 6348 del 04/10/2018, dep. 2019, Torelli, Rv. 274859 -01);
-che la confisca diretta consiste nell’ablazione di beni dei quali sia stato accertato il nesso di pertinenzialità rispetto al reato oppure che ne costituiscano l’immediato reinvestimento o l’immediata trasformazione;
-che la confisca per equivalente consiste nell’ablazione di beni di valore corrispondente all’ammontare del profitto del reato;
che la confisca di somme di danaro ha natura diretta soltanto in presenza della prova della derivazione causale del bene rispetto al reato, mentre, qualora tale nesso di pertinenzialità non sussista, la stessa deve essere considerata come confisca per equivalente, non potendosi far discendere la qualificazione
dell’ablazione dalla natura del bene che ne costituisce l’oggetto (Sez. U, n. 13783 del 26/09/2024, dep. 2025, COGNOME, Rv. 287756 – 02);
– che la confisca del profitto di reato è possibile anche nei confronti di una persona giuridica per i reati commessi dal legale rappresentante o da altro organo della persona giuridica e, in particolare, che in tema di reati tributari commessi dal legale rappresentante di una persona giuridica, il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente prevista dagli artt. 1, comma 143, della l. n. 244 del 2007 e 322ter cod. pen. non può essere disposto sui beni dell’ente, ad eccezione del caso in cui questo sia privo di autonomia e rappresenti solo uno schermo attraverso il quale il reo agisca come effettivo titolare dei beni, mentre è legittimo il sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta del profitto rimasto nella disponibilità di una persona giuridica, derivante dal reato tributario commesso dal suo legale rappresentante, non potendo considerarsi l’ente una persona estranea al detto reato (Sez. U, n. 10561 del 30/01/2014, Gubert, Rv. 258646 – Rv. 258647).
Alla luce di tali principi, va osservato che, nell’ipotesi in cui il profitto del reato di cui all’art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000 , inteso come risparmio dell’IVA conseguente all’omissione di versamento del quantum corrispondente, sia rimasto nel patrimonio della RAGIONE_SOCIALE, non ne è consentita la confisca diretta nei confronti dell’amministratore di fatto NOME COGNOME: questo perché il denaro risparmiato dalla società, non essendo entrato nella sfera economico patrimoniale di questi, non può averla incrementata (Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, COGNOME, Rv. 264436 -01).
All’eventuale confisca per equivalente del profitto del reato concorsuale indicato, che assolve, così come la confisca diretta, ad una funzione recuperatoria e ha funzione sanzionatoria in quanto avente ad oggetto beni privi del rapporto di derivazione dal reato (Sez. U, n. 13783 del 26/09/2024, dep. 2025, COGNOME, Rv. 287756 – 03), si potrà procedere nei confronti di NOME COGNOME nei limiti di quanto dal medesimo conseguito, il cui accertamento costituisce oggetto di prova nel contraddittorio fra le parti, solo in caso di mancata individuazione della quota di arricchimento del singolo concorrente, essendo legittima la ripartizione in parti uguali (Sez. U, n. 13783 del 26/09/2024, dep. 2025, COGNOME, Rv. 287756 – 01).
È fondato il ricorso di NOME COGNOME per le decisive censure di cui al primo e al quarto motivo.
La Corte territoriale ha respinto i rilievi di gravame articolati nell’interesse di COGNOME – protesi ad evidenziare il difetto di prova del suo contributo, anche nella forma del concorso omissivo, nella realizzazione delle condotte di bancarotta di cui ai capi 1.a), b), e), f) e di frode fiscale di cui ai capi 1.l) e 3), attesa la sua
estraneità alla gestione sia della RAGIONE_SOCIALE che della RAGIONE_SOCIALE, interamente poste nelle mani di NOME COGNOME, che ne deteneva, direttamente o indirettamente, le relative quote – valorizzando le seguenti evidenze fattuali:
che NOME COGNOME era stato amministratore unico della RAGIONE_SOCIALE dal maggio 2015 al febbraio 2017 e della RAGIONE_SOCIALE dal 14 novembre 2014 al 4 aprile 2018;
che, in tale duplice veste e in conflitto di interessi, egli aveva agevolato sia le condotte distrattive in danno di RAGIONE_SOCIALE – in particolare, la cessione di immobili della RAGIONE_SOCIALE a RAGIONE_SOCIALE senza corrispettivo, dissimulata dietro l’app arenza un contratto di appalto -sia le condotte di frode fiscale, mediante l’emissione di fatture per operazioni inesistenti;
che egli aveva sottoscritto la scrittura privata e presenziato al rogito notarile che avevano consentito il trasferimento dei beni della RAGIONE_SOCIALE alla RAGIONE_SOCIALE e si era prestato allo scambio di assegni tra le due società mediante il quale era stata realizzata l’operazione di cessione della proprietà immobiliare di RAGIONE_SOCIALE senza corrispettivo.
Tali evidenze, tuttavia, non depongono univocamente né per l’effettivo esercizio da parte del ricorrente dei poteri gestori connessi alle cariche formali rivestite, ossia, quelle di amministratore di diritto della RAGIONE_SOCIALE e della RAGIONE_SOCIALE, né per il doloso mancato esercizio dei poteri di gestione delle società e di quelli di controllo sull’operato dell’amministratore di fatto in modo tale da arrecare un contributo efficiente alla realizzazione della complessiva di spogliazione del patrimonio della RAGIONE_SOCIALE architettata da NOME COGNOME. Anzi la motivazione rassegnata al riguardo nella sentenza impugnata appare tautologica e, per questo apparente, non avendo dato conto – a fronte di plurimi elementi attestanti che NOME COGNOME era un mero ‘prestanome’ di NOME COGNOME (cfr. pagg. 15 e 16 della sentenza impugnata) – di quali specifici dati comprovassero la consapevolezza e la volontà di NOME COGNOME di svolgere il ruolo di amministratore ‘testa di legno’ della RAGIONE_SOCIALE e del la RAGIONE_SOCIALE per consentire a NOME COGNOME di gestire a suo piacimento e senza apparire la RAGIONE_SOCIALE, destinata ad essere utilizzata come un mero simulacro funzionale ad ottenere crediti di imposta. Non risultano decisive, in tal senso, né la sottoscrizione da parte di NOME COGNOME della scrittura privata avente ad oggetto l’appalto conferito dalla RAGIONE_SOCIALE alla RAGIONE_SOCIALE, né la sua presenza al rogito notarile del 4 aprile 2016, trattandosi di atti che richiedevano il necessar io ed esclusivo intervento dell’amministratore formale della società, ancorché ‘uomo di paglia’.
L’annullamento della sentenza impugnata comporta che il giudice del rinvio, nel nuovo esame da svolgere in ordine alla questione del contributo offerto da
NOME COGNOME ai fatti di bancarotta ascrittigli in concorso con NOME COGNOME al capo 1. a), b), e) ed f), nonché ai fatti di frode fiscale di cui ai capi 1.l) e 3), dovrà attenersi al principio di diritto secondo cui la prova del concorso dell’amministratore formale di società con l’amministratore di fatto delle stessa, nella realizzazione di condotte di reato attinenti alla gestione societaria, esige che sia data dimostrazione che l’abdicazione agli obblighi incombenti sull’amministratore di fatt o sia stata tale da arrecare un contributo alla realizzazione dei fatti tipici e che la stessa sia stata accompagnata dalla rappresentazione della significativa possibilità che, anche per effetto del mancato adempimento dei poteri-doveri di vigilanza e con trollo sull’operato dell’amministratore di fatto, le condotte illecite si verificassero.
Gli ulteriori motivi nell’interesse di NOME COGNOME devono considerarsi assorbiti.
Per le suesposte ragioni va disposto l’annullamento della sentenza impugnata nei confronti di NOME COGNOME limitatamente alla bancarotta fraudolenta documentale di cui al capi 1f) e alla confisca, con rinvio per nuovo esame ad altra Sezione della Corte di appello di Trieste. Nel resto il ricorso di COGNOME deve essere rigettato.
La medesima sentenza deve essere annullata nei confronti di NOME COGNOME con rinvio per nuovo esame ad altra Sezione della Corte di appello di Trieste. d insiste per l’accoglimento dello stesso.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata in relazione a COGNOME NOME limitatamente al reato di cui al capo 1f) ed alla confisca e in relazione a COGNOME NOME con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Trieste. Rigetta nel resto il ricorso del COGNOME.
Così è deciso, 16/12/2025
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME