Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 1355 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 1355 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/10/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME SANTA VITTORIA IN MATENANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/06/2020 della CORTE APPELLO di ANCONA
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale presso la Corte di RAGIONE_SOCIALEzione PASQUALE SERRAO d’AQUINO che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza del 30 giugno 2020, la Corte di appello di Ancona ha parzialmente riformato la sentenza pronunciata in data 17 maggio 2018 dal Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Fermo nei confronti di COGNOME NOME, dichiarando non doversi procedere in relazione ai capi C), D), E), (bancarotte preferenziali e ricorso abusivo al credito) in quanto estinti per prescrizione e, concesse le circostanze attenuante generiche equivalenti alla contestata aggravante di cui all’art. 219 I.fall, ha ridetermiNOME la pena nella misura di anni 2 e mesi 2 di reclusione, rideterminando per la stessa durata le pene accessorie, confermando nel resto.
La sentenza di primo grado aveva condanNOME il COGNOME per avere, in qualità di amministratore della società RAGIONE_SOCIALE, dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Fermo del 6 settembre 2012, nonché di amministratore dal 25 marzo 2011 della RAGIONE_SOCIALE, compiuto plurime condotte distrattive in concorso con COGNOME NOME NOME, nonché condotte di bancarotte preferenziali e di ricorso abusivo al credito dichiarattestint per prescrizione.
Avverso la decisione della Corte di appello ha proposto ricorso l’imputato, attraverso il difensore di fiducia, articolando i motivi di censura di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
2.1.Con il primo motivo, è stata dedotta la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza della condotta distrattiva in relazione al capo F).
La condotta di cui al capo F) individua il carattere distrattivo nella fideiussione rilasciata dalla società fallita a garanzia RAGIONE_SOCIALE obbligazioni assunte dalla società controllata RAGIONE_SOCIALE senza alcun corrispettivo in favore di RAGIONE_SOCIALE allorquando la fallita registrava già gravi perdite.
Al riguardo la Corte territoriale, ed ancor prima il giudice di primo grado, avevano ravvisato la responsabilità penale in capo al ricorrente respingendo le eccezioni difensive che valorizzavano la natura fisiologica della prestazione di garanzie tra società controllante e controllata e la complessiva utilità dell’operazione in ragione dei vantaggi compensativi. La Corte ha invece evidenziato che il rilascio di fideiussioni non avrebbe in alcun modo creato vantaggi alla controllata dal momento che anche essa versava in condizioni di dissesto.
Lamenta il ricorrente che la Corte territoriale è incorsa nell’errore di travisamento RAGIONE_SOCIALE risultanze processuali dimenticando la consolidata giurisprudenza in tema di operazioni distrattive infragruppo.
In questi casi, infatti, l’atto di depauperamento compiuto in danno di una società non necessariamente determina un danno nel ceto creditorio in quanto, proprio per l’esistenza di un collegamento tra le società, la perdita può essere compensata da vantaggi che si producono sul gruppo o sulla singola società collegata annullando qualsivoglia pregiudizio per i creditori ed escludendo la sussistenza di condotte penalmente rilevanti.
Siffatte argomentazioni trovano conforto nella esistenza del principio di offensività nonché ktfl h N’art. 2634 cod. civile il quale in tema di infedeltà patrimoniale dell’amministratore esclude la rilevanza penale dell’atto depauperatorio in presenza di vantaggi compensativi in ragione dell’appartenenza ad un gruppo societario.
Quindi nel caso di specie sussiste in primo luogo la possibilità di applicare il principio compensativo di cui all’art. 2643 cod. civ. tra il soggetto fideiussore e i beneficiario della garanzia.
La valutazione dei benefici della controllata deve essere valutata ex ante e quindi anche con riferimento ai fondatamente prevedibili benefici: la concessione di fideiussione per consentire alla controllata l’acquisto di automezzi avrebbe consentito il rilancio di quest’ultimo L e il beneficio indiretto per la controllante.
Del resto all’epoca la controllata RAGIONE_SOCIALE deteneva tutti i titoli abilitati per lo svolgimento di attività di trasporto e avrebbe consentito un complessivo rilancio.
La Corte territoriale non ha motivato sullo specifico punto.
2.2. Con il secondo motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata prevalenza RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche sulla circostanza aggravante di cui all’art. 219 legge fallimentare richiamando i precedenti penali del ricorrente rappresentati unicamente da due ipotesi contravvenzionali e da un delitto successivamente depenalizzato.
Inoltre, le condotte poste in essere non erano poste in essere a vantaggio dei singoli amministratori ma erano volte a garantire la continuità aziendale.
2.3. Con il terzo motivo è stato dedotto vizio di motivazione e violazione di legge in relazione alla determinazione della pena.
Il ricorrente riprende sostanzialmente le medesime argomentazioni poste a fondamento del secondo motivo di ricorso evidenziando la necessità di ridimensionare la entità RAGIONE_SOCIALE somme asseritamente distratte al di là del dato matematico e lo scopo che animava il ricorrente consistente nel tentativo di evitare il fallimento risollevando le sorti dell’azienda. Il giudice, trascurando questi dati ha applicato una pena eccessiva rispetto alle condotte contestate.
CONSIDERATO in DIRITTO
Il ricorso è inammissibile
Il primo motivo è manifestamente infondato non confrontandosi con i contenuti della sentenza e con la giurisprudenza di questa Corte sul punto circa il mancato riconoscimento dei vantaggi compensativi derivanti dal rilascio di fideiussioni dalla società controllante alla controllata ) onde escludere la condotta distrattiva di cui al capo F).
Secondo la giurisprudenza di questa Corte “è configurabile un “gruppo di imprese”, rilevante ai fini della ipotizzabilità di eventuali “vantaggi compensativi”, purché tra loro si instauri un rapporto di direzione nonché di coordinamento e controllo RAGIONE_SOCIALE rispettive attività facente capo al soggetto giuridico controllant (Sez. 5, n. 31997 del 06/03/2018, Rv. 273635), di modo che la cifra
caratterizzante il fenomeno economico – finanziario del gruppo societario civilisticamente inteso (ex artt. 2497 e seguenti cod.civ.) non è il profilo statico del controllo di una società su un’altra, ma quello funzionale dell’attività di direzione e di coordinamento, corredata da idonea pubblicità (art. 2497-bis cod. civ.) (Sez.5, del 01/07/2022 n. 33606).
E’ stato stabilito, altresì, che, in tema di reati fallimentari, la previsione di all’art. 2634 cod.civ., che esclude, relativamente alla fattispecie incriminatrice dell’infedeltà patrimoniale degli amministratori, la rilevanza penale dell’atto depauperatorio in presenza dei c.d. ‘vantaggi compensativi’ dei quali la società apparentemente danneggiata abbia fruito o sia in grado di fruire in ragione della sua appartenenza a un più ampio gruppo di società, conferisce valenza normativa a principi già desumibili dal sistema, in punto di necessaria considerazione della reale offensività j applicabili anche alle condotte sanzionate dalle norme fallimentari e, segnatamente, a fatti di disposizione patrimoniale contestati come distrattivi o dissipativi.
Ciò premesso “Si è chiarito, pertanto, che, ove si accerti che l’atto compiuto dall’amministratore non risponda all’interesse della società ed abbia determiNOME un danno al patrimonio sociale, è onere dello stesso amministratore dimostrare l’esistenza di una realtà di gruppo, alla luce della quale quell’atto assuma un significato diverso, sì che i benefici indiretti della società fallita risultino non effettivamente connessi ad un vantaggio complessivo del gruppo, ma altresì idonei a compensare efficacemente gli effetti immediati negativi dell’operazione compiuta, di guisa che nella ragionevole previsione dell’agente non sia capace di incidere sulle ragioni dei creditori della società (Sez. 5, n. 49787 del 05/06/2013, Rv. 257562); anche se, per escludere la natura distrattiva di un’operazione di trasferimento di somme da una società ad un’altra, non è sufficiente allegare la partecipazione della società depauperata e di quella beneficiaria ad un medesimo “gruppo”, dovendo, invece, l’interessato dimostrare, in maniera specifica, il saldo finale positivo RAGIONE_SOCIALE operazioni compiute nella logica e nell’interesse di un gruppo ovvero la concreta e fondata prevedibilità di vantaggi compensativi, ex art. 2634 c.c., per la società apparentemente danneggiata (Sez. 5, n. 47216 del 10/06/2019, Rv. 277545; Sez. 5, n. 46689 del 30/06/2016, Rv. 268675; Sez. 5, n. 8253 del 26/06/2015 – dep. 29/02/2016, Rv. 271149).
La natura non distrattiva di un’operazione infragruppo può essere, in effetti, riconosciuta soltanto in presenza di vantaggi compensativi che riequilibrino gli effetti immediatamente negativi per la società fallita e neutralizzino gli svantaggi per i creditori sociali (Sez. 5, Sentenza n. 16206 del 02/03/2017, Rv. 269702) ovvero se, operando una valutazione “ex ante”, i benefici indiretti per la società fallita si dimostrino idonei a compensare efficacemente gli effetti immediatamente
negativi e siano tali da rendere il fatto incapace di incidere sulle ragioni dei creditori della società (Sez. 5, n. 30333 del 12/01/2016, Rv. 267883).”
Sulla scorta di tali argomentazioni, si è quindi concluso che “in tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, per escludere la natura distrattiva di un’operazione infragruppo non è sufficiente allegare tale natura intrinseca, dovendo invece l’interessato fornire l’ulteriore dimostrazione del vantaggio compensativo ritratto dalla società che subisce il depauperamento in favore degli interessi complessivi del gruppo societario cui essa appartiene (Sez.5, 01/07/2022, n. 33606, cit.)
Non è sufficiente, infatti, allegare la mera partecipazione al gruppo, ovvero l’esistenza di un vantaggio per la società controllante, dovendosi invece dimostrare il saldo finale positivo RAGIONE_SOCIALE operazioni compiute nella logica e nell’interesse del gruppo, elemento indispensabile per considerare lecita l’operazione temporaneamente svantaggiosa per la società depauperata (ex multis Sez. 5, n. 46689 del 30/6/2016, COGNOME, Rv. 268675; Sez. 5, n. 8253 del 26/6/2015, dep. 2016, COGNOME, Rv. 271149; Sez. 5, n. 44963 del 27/9/2012, Bozzano, Rv. 254519).
1.1.Tale dimostrazione, che rimane a carico del ricorrente, non è stata addotta in alcun modo concreto, nel caso di specie risolvendosi in una mera affermazione accompagnata al riferimento ad un generico rapporto di controllo ed al tentativo di “rianimare” la già compromessa situazione economica della controllata.
Attraverso la motivazione della sentenza emerge in modo chiaro (p.4) che sia la società controllante che la società controllata riconducibili alla famiglia COGNOME, versavano in condizioni finanziarie decisamente precarie sicché il rilascio di garanzie fideiussorie lungi dal costituire un tentativo di rilancio dell’ attiv d’ impresa comportava solo una deminutio del patrimonio aziendale nel definitivo rilievo che nessun vantaggio compensativo riequilibrante gli effetti negativi per la società fallita si può registrare o ipotizzare”.
2.11 secondo e il terzo motivo relativi entrambi al trattamento sanzioNOMErio appaiono generici.
2.1.11 secondo motivo censura gli argomenti in base ai quali la Corte di appello ha escluso un giudizio di prevalenza nel bilanciamento tra aggravanti ed attenuanti, richiamando i precedenti penali e la gravità del fatto come organizzato. Il ricorrente si limita a sminuire la forza RAGIONE_SOCIALE argomentazioni utilizzate dall sentenza impugnata, ma senza in realtà indicare e specificare con chiarezza quali sarebbero stati gli elementi che avrebbero condotto ad un giudizio di prevalenza e che la sentenza impugnata non ha considerato.
2.2.Analoghe argomentazioni possono utilizzarsi per il terzo motivo di censura in punto di eccessività della pena applicata dal momento che la Corte esprime un giudizio che tiene conto RAGIONE_SOCIALE particolari condizioni di fatto evidenziate dal ricorrente dal momento che chiarisce che la pena irrogata è” inferiore a quella del primo giudice, ma appena superiore al minimo edittale per l’entità RAGIONE_SOCIALE somme distratte e le già evidenziate modalità RAGIONE_SOCIALE condotte” esprimendo dunque un trattamento sanzioNOMErio poco distante dai limiti edittali, dopo avere comunque concesso in termini di equivalenza le circostanze attenuanti generiche.
3.Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali.
Consegue altresì, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen. l’onere del versamento di una somma, in favore della RAGIONE_SOCIALE, determinata, in considerazione RAGIONE_SOCIALE ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, nella misura di euro tremila.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende.
Così deciso in Roma in data 27 ottobre 2022
Il Con COGNOME ere COGNOME
ensore COGNOME Il Presidente