Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 5956 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 5 Num. 5956 Anno 2026
Presidente: SCORDAMAGLIA IRENE
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/01/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME nato a Catanzaro l’DATA_NASCITA;
avverso la sentenza del 20 dicembre 2024 della Corte d’appello di Firenze;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, nella persona del AVV_NOTAIO generale NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto il rigetto il ricorso;
udito il difensore, AVV_NOTAIO, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Oggetto dell’impugnazione è la sentenza con la quale la Corte d’appello di Firenze, in parziale riforma della condanna pronunciata in primo grado, ha confermato la responsabilità di NOME COGNOME per il reato di bancarotta contestato ai capi A1) e A4), ma lo ha assolto dal concorrente reato di bancarotta semplice patrimoniale, contestato al capo B).
Il ricorso, proposto nell’interesse d ell’imputato, si compone di quattro motivi d’impugnazione .
2.1. I primi due attengono al capo A1) e deducono, il primo, sotto il profilo dell’inosservanza di norma processuale, la violazione degli artt. 521 e 522 cod. proc. pen., nella parte in cui i giudici di merito avrebbero riqualificato la bancarotta contestata al capo A1) in bancarotta fraudolenta distrattiva; il secondo, sotto il profilo della violazione di legge (in relazione agli artt. 43, 110 e 216 l. fall.) e del connesso vizio di motivazione, l’insussistenza di una concreta pericolosità della condotta contestata e, comunque, di una consapevole volontà distrattiva.
La difesa sostiene, infatti, che al capo A1) sarebbe stato contestato il reato di bancarotta impropria da reato societario; e, in questi termini, deporrebbero sia l’esplicito riferimento, contenuto nel capo d’imputazione, al ‘danno patrimoniale’ procurato alla società e all’art. 2634 cod. civ., sia il necessario raccordo tra la descrizione della condotta descritta al capo A1) (aver cagionato -con l’operazione indicata – un danno patrimoniale alla società) e lo specifico riferimento (contenuto nello stesso capo d’imputazione) allo stato di dissesto in cui versava la società già antecedentemente al momento di consumazione della condotta medesima.
Sicché, stante la pacifica diversità – oggettiva e soggettiva -delle due fattispecie, la qualificazione dei fatti in termini di bancarotta distrattiva avrebbe sostanziato una violazione degli artt. 521 e 522 cod. proc. pen. e una connessa lesione dei diritti della difesa, non essendosi l’imputato mai difeso rispetto all’ esistenza di condotte distrattive e alla loro concreta pericolosità.
In ogni caso, anche a voler accedere a tale qualificazione, i giudici di merito non avrebbero dato conto né della concreta pericolosità della condotta, né dell’esistenza di una consapevole volontà distrattiva.
2.2. Il terzo e il quarto attengono al capo A4) e deducono, sotto i profili della violazione di legge (in relazione all’art. 216 l. fall., 2220 e 2700 cod. civ. e 14 d.m. 8 aprile 2004) e del connesso vizio di motivazione, che i giudici di merito non solo avrebbero contraddittoriamente condannato il COGNOME per il capo A4), pur assolvendolo per i residui capi A2), A3) e A5) (sostanzialmente sovrapponibili
al primo), ma avrebbero omesso di valutare: a) il limite temporale dell’obbligo di conservazione della documentazione contabile indicato da ll’art. 2220 cod. civ.; b) l’originaria esistenza (e legittimità) della documentazione contabile attestata nei verbali di verifica della Guardia di Finanza; c) la logica diversità delle spese indicate nelle ulteriori fatture richiamate dai giudici di merito, riconducibili al generico rimborso spese previsto da ll’art. 14 d.m. 8 aprile 2004.
Il 28 dicembre 2025, la difesa dell’ imputato ha depositato una memoria con la quale, anche in replica alle conclusioni rassegnate dal AVV_NOTAIO generale, ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è complessivamente infondato.
Il primo motivo di ricorso è infondato.
La difesa, per come si è detto, sostiene che vi sarebbe stata una violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, prevedendo l’i mputazione formulata al capo A1) un addebito per bancarotta impropria da reato societario ( l’infedeltà patrimoniale di cui all’art. 2634 cod. civ.) ed avendo il Tribunale, al contrario, ritenuto la penale responsabilità del COGNOME per bancarotta distrattiva.
Il principio dal quale muove la difesa è corretto, ma l’assunto è infondato.
I reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale (artt. 216 e 223, comma primo, l. fall.) e quello di bancarotta impropria di cui all’ art. 223 comma secondo, n. 1, l. fall. sono effettivamente strutturati in termini radicalmente differenti: il primo sanziona il compimento di atti di distrazione o dissipazione di beni societari, sanzionati non in quanto legati eziologicamente al successivo fallimento (essendo sufficiente che questo sia effettivamente intervenuto), ma in quanto potenzialmente idonei (in un’ottica concorsuale) a pregiudicare le ragioni creditorie; il secondo, invece, è strutturato in termini di reato complesso e concerne condotte illecite (i reati societari indicati nella stessa previsione normativa) che non costituiscono -necessariamente – distrazione o dissipazione di attività, ma cause (anche non esclusive) del successivo dissesto ed in quanto tali vengono sanzionate.
Ma, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, al COGNOME non è stato contestato di aver causato (o aggravato) il dissesto della società, ma solo di aver stipulato -in conflitto d’interessi (essendo egli stesso parte alienante e amministratore di fatto della società acquirente) – un contratto preliminare di
vendita di un immobile ad un prezzo chiaramente incongruo rispetto al valore, poi accertato, dell’immobile compravenduto; condotta, questa, pacificamente distrattiva (risolvendosi, in concreto, nel distacco, dal patrimonio sociale, di un bene -una considerevole somma di denaro – senza il parallelo ingresso del relativo corrispettivo: Sez. 5, n. 36850 del 06/10/2020, Piazzi, Rv. 280106) ed imputata al COGNOME non in quanto legata eziologicamente al successivo fallimento, ma in quanto, in sé, produttiva di un pregiudizio (il danno patrimoniale evocato nel capo d’imputazione) per le ragioni creditorie, evento giuridico nel quale si sostanzia la bancarotta distrattiva.
E tanto logicamente esclude ogni ipotizzato vulnus per le garanzie difensive; non solo perché, alla luce di quanto osservato in precedenza, il fatto per il quale il ricorrente è stato tratto a giudizio è identico, in tutti i suoi elementi, rispetto a quello per il quale è intervenuta condanna, ma anche perché la difesa, come correttamente rilevato dalla Corte territoriale, ha avuto modo di contraddire su tutti gli elementi costitutivi della fattispecie incriminatrice contestata (e correttamente ritenuta dai giudici di merito): tanto sulla -pacifica – esistenza della condotta ( l’alienazione dell’immobile ), quanto sulla sua natura distrattiva, in ragione dell’incongruità del prezzo pattuito.
Il secondo motivo è indeducibile, perché proposto, per la prima volta, in questa sede, e perché, comunque, manifestamente infondato.
L’assunto dal quale muove la difesa è corretto: il principio della necessaria offensività della condotta, senz’altro applicabile anche alle condotte sanzionate dalle norme fallimentari e, segnatamente, a fatti di disposizione patrimoniale contestati come distrattivi o dissipativi (Sez. 5, n. 49787 del 05/06/2013, COGNOME, Rv. 257562), impone di valutare se non la causazione di un effettivo pregiudizio ai creditori (dato che rileva esclusivamente ai fini della eventuale configurabilità dell’aggravante prevista dall’art. 219 l. fall.: Sez. 5, n. 3229 del 14/12/2012 Rv. 253933; Sez. 5, n. 11633 del 08/02/2012 Rv. 252307), la concreta idoneità dell’atto posto in essere ad esporre a pericolo il patrimonio della società (cfr. ex plurimis Sez. 5, n. 17819 del 24/03/2017, Rv. 269562). E la decisione di merito, nel ritenere la natura distrattiva della condotta, deve dar conto della connotazione del fatto in termini di pericolo concreto sulla base di una puntuale analisi della fattispecie concreta in tutte le sue peculiarità, ricercando possibili (positivi o negativi) ‘indici di fraudolenza’ necessari a dar corpo, da un lato, alla prognosi postuma di concreta messa in pericolo dell’integrità del patrimonio dell’impresa, funzionale ad assicurare la garanzia dei suoi creditori, e dall’altro, alla relativa proiezione soggettiva nella rappresentazione del soggetto agente.
Indici rinvenibili, ad esempio, nella condizione patrimoniale e finanziaria dell’impresa, nella congiuntura economica in cui la condotta pericolosa si è realizzata, nel contesto in cui l’impresa ha operato (avuto riguardo a cointeressenze dell’imprenditore o dell’amministratore rispetto ad altre imprese coinvolte nei fatti depauperativi), nella “distanza” (ai soli fini della valutazione dell’elemento soggettivo) del fatto generatore di uno squilibrio tra attività e passività rispetto a qualsiasi canone di ragionevolezza imprenditoriale (Sez. 5, n. 38396 del 23/06/2017, COGNOME, Rv. 270763, in motivazione).
Indici, tuttavia, che, permettendo di colorare un’operazione astrattamente lecita, presuppongono l’equivocità del dato fattuale; equivocità intrinsecamente esclusa, invece, a fronte di una deliberata condotta di sottrazione, priva di un’alternativa ipotesi qualificatoria (Sez. 5, n. 45230 del 16/09/2021, COGNOME, Rv. 282284, quanto alla distanza temporale dell’atto rispetto al fallimento); dato che rende irrilevante la c.d. “zona di rischio penale”, ossia il parametro spazio temporale entro il quale l’apprezzamento di uno stato di crisi dell’impresa, conosciuto dall’agente, è destinato ad orientare l’interpretazione di ogni iniziativa di distrazione dei beni da parte di quest’ultimo; parametro che può, infatti, valere ad escludere la rilevanza penale della condotta solo quando l’azione addebitata, per le sue caratteristiche intrinseche, non sia idonea – valutata atomisticamente – ad esporre a pericolo il patrimonio dell’impresa e non sia collocabile in un contesto di condotte che abbiano determinato il dissesto (Sez. 5, n. 18517 del 22/02/2018, Lapis, Rv. 273073).
Ebbene, i fatti, nella loro storicità non sono in contestazione: la società ha acquistato un immobile ad un prezzo ampiamente incongruo; e tanto si risolve in una sottrazione immediata di una significativa consistenza patrimoniale, oggettivamente e direttamente pregiudizievole, in un’ottica concorsuale, degli interessi dei creditori; un pregiudizio che, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, in alcun modo è escluso dalla distanza temporale dell’atto rispetto alla dichiarazione di fallimento o dall’asserito favorevole contesto economico (peraltro inesistente) nel quale è stato posto in essere; astratti ‘indici di fraudolenza’ che, per come si è detto, permettendo di colorare un’operazione astrattamente lecita, presuppongono l’equivocità del dato fattuale, ossia che l’azione addebitata, per le sue caratteristiche intrinseche, non sia idonea ad esporre a pericolo il patrimonio dell’impresa, divenendo irrilevanti a fronte di una deliberata condotta di sottrazione, priva di un’alternativa ipotesi qualificatoria.
4. Ugualmente indeducibili il terzo e il quarto motivo.
Alcuna contraddittorietà è ravvisabile nella motivazione offerta dalla Corte territoriale a sostegno della ritenuta responsabilità del COGNOME per la distrazione
contestata al capo A4) rispetto alla parallela assoluzione pronunciata per i residui capi A2), A3) e A5); responsabilità fondata sulla pacifica assenza di documentazione giustificativa dei movimenti contabili oggetto di contestazione, rinvenuta, al contrario, in relazione alle condotte contestate negli altri capi d’imputazion e.
Del tutto eccentrico, poi, è sia il richiamo all’art. 2220 cod. civ., norma che, fissando solo un limite minimo di durata dell’obbligo di conservazione, non esclude una sua maggiore estensione ove funzionale alla corretta ricostruzione delle vicende economiche e finanziarie della società nella diversa prospettiva della responsabilità penale dell’imprenditore ; sia il riferimento alla differente valutazione prospettata nei verbali di verifica evocati dalla difesa (censura che non solo non tiene conto della differente prospettiva del giudizio penale rispetto a quello contabile o tributario, ma che postula una rivalutazione del dato probatorio, preclusa a questa Corte); sia, in ultimo, il riferimento alle spese generali , oggetto del rimborso liquidato in altre fatture ai sensi del citato art. 14 d.m. n. 55 del 2014, attesa la logica diversità rispetto alle spese vive oggetto del capo A4), dato correttamente valutato dalla Corte in termini di mero riscontro alla prospettazione accusatoria.
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 16 gennaio 2026
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME