Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 42403 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 42403 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a CAVARZERE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/07/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIA visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell’art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito con modificazioni dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, e dell’art. 16, comma 1, di. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15. Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, AVV_NOTAIO, ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente al reato di bancarotta preferenziale perché lo stesso è estinto per prescrizione con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Venezia per la conseguente rideterminazione del trattamento sanzioNOMErio, dichiarando nel resto inammissibile il ricorso proposto da COGNOME NOME.
Ritenuto in fatto
La sentenza impugnata è della Corte d’appello di Venezia del 8 luglio 2021 che, per quanto di interesse, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di COGNOME NOME per il reato d bancarotta semplice documentale perché estinto per intervenuta prescrizione e, previa rideterminazione della durata delle pene accessorie, ne ha confermato l’affermazione di responsabilità – sancita in primo grado con sentenza del Tribunale di Venezia del 27 maggio 2013 – per il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione e per il delitto di ban preferenziale, commessi nella COGNOMEità di amministratore di fatto, dalla sua costituzion fallimento, della RAGIONE_SOCIALE, dichiarata fallita in data 23 gennaio 2009.
1.11 ricorso per cassazione ha articolato 6 motivi.
1.1. Il primo motivo ha dedotto inosservanza della legge penale in relazione all’intervenu conferma della condanna per il delitto di bancarotta preferenziale, perché il reato avreb dovuto essere dichiarato estinto per prescrizione prima della pronuncia della sentenza in grad d’appello.
1.2. Il secondo e il terzo motivo hanno lamentato carenza di motivazione ed inosservanza della legge penale in ordine alla suddetta affermazione di reità, in quanto la ratio de la norma incriminatrice di cui all’art. 216 comma 3 I.f. è quella di tutelare la par condicio creditorum e la sentenza avrebbe, da un lato, omesso di rilevare che il soddisfacimento del credito de fornitore principale della società, RAGIONE_SOCIALE, fosse in realtà funzionale a consentir continuazione dell’attività e, dall’altro lato, avrebbe mancato di chiarire COGNOMEi cr concorrenti, dotati di privilegio, quel pagamento avrebbe in concreto pretermesso.
1.3. Il quarto motivo si è profuso sulla mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità motivazione della sentenza a riguardo della prova del reato di bancarotta fraudolenta distrattiva, con riferimento al contratto d’affitto d’azienda stipulato nel marzo 2008 con la RAGIONE_SOCIALE
Sostiene la difesa che:
l’affermazione di responsabilità atterrebbe al mancato rinvenimento delle “immobilizzazion materiali” emergenti dal bilancio dell’esercizio 2006, senza considerare, tuttavia, che n sarebbe stata data dimostrazione della loro effettiva esistenza, non potendo, quest’ultima semplicemente trarsi dall’appostazione del bilancio in assenza delle scritture contabil dell’accertamento della loro attendibilità, anche perché il ricorrente è stato as dall’imputazione di bancarotta fraudolenta documentale per sottrazione dell’impianto contabile la sentenza di primo grado avrebbe precisato che una “stampa” della contabilità sarebbe stata rinvenibile presso il commercialista della società anche dopo il fallimento, senza che la curat procedesse a richiederla;
il bilancio del 2006, che, formalmente, “delineava una società ancora in buone condizioni” avrebbe dovuto ritenersi inattendibile, in quanto la società aveva accumulato ingenti debiti p imposte e tasse e, in ogni caso, il curatore aveva accertato l’esistenza dei beni strumenta
presso l’affittuaria – per un valore notevolmente inferiore a quello iscritto nel bilancio del circostanza che avrebbe dovuto far dubitare della veridicità della posta.
1.4. Il quinto motivo si è soffermato, ancora, sul vizio di motivazione attinente la prov reato di bancarotta fraudolenta per distrazione dei citati cespiti materiali, in quanto il cu li aveva rinvenuti nei locali della RAGIONE_SOCIALE e, in ogni caso, era mancato COGNOMEsia accertamento sulla effettività dell’affitto d’azienda, evenienza ben possibile alla lu particolare, dell’assunzione dei dipendenti della società affittante da parte dell’imp affittuaria; non solo, ma la sentenza impugnata non avrebbe considerato che le rimanenze di magazzino sono rimaste nella disponibilità della RAGIONE_SOCIALE che – testualmente – “ha continuato a gestirle in proprio quindi esercitando l’attività economica di vendita/cessi delle rimanenze”, aventi un valore venale molto rilevante.
1.5.11 sesto motivo – nell’insistere sulla doglianza relativa alla carenza di motivazione obiettato che non sarebbe affatto irrilevante che la RAGIONE_SOCIALE avesse garantito continuità a rapporti di lavoro subordiNOME, perché ciò dimostrerebbe la volontà degli amministratori conservare il valore dell’azienda con la stipulazione del contratto d’affitto e, del resto, patrimonio personale e familiare sarebbe stato azzerato dalle esecuzioni immobiliari intentat dagli istituti di credito.
Considerato in diritto
Il ricorso è parzialmente fondato.
1.Non consentiti in sede di legittimità e, comunque, manifestamente infondati sono il secondo ed il terzo motivo.
Per un verso, le critiche mosse sono indeducibili, perché non sono state formulate con i motiv di appello, che – con riferimento all’attribuzione di responsabilità per il delitto di ban preferenziale – sono rimasti circoscritti alla configurabilità, in capo al ricorrente, della amministratore di fatto e della riconducibilità al medesimo della condotta contestata, com richiamato dalla sentenza di secondo grado a pagg.5,12 e 13.
Per altro verso, le obiezioni del ricorso appaiono in radice prive di ogni consistenza, perché norma incriminatrice richiede il dolo specifico e non anche il dolo “esclusivo” ed il primo d ritenersi sussistente anche nel caso in cui la finalità perseguita sia composita (sez.5, n. 32 del 28/02/2014, COGNOME, non massimata), come riconosciuto nei motivi d’impugnazione, pag. 4 (“se la COGNOME era il fornitore storico ed essenziale della RAGIONE_SOCIALE, il soddisfare il credi stessa non poteva che essere funzionale anche a consentire la continuazione dell’attività economica della società poi fallita nel 2009′).
Per altro verso, è sempre la stessa difesa del ricorrente a precisare che esistessero corpo crediti privilegiati, spettanti all’ Erario, rimasti impagati sin dal 2006 (pag. 9 del
rimarcati comunque nella motivazione della sentenza (pag.10), evidentemente pregiudicati dalla “datio in solutum” in favore della fornitrice citata nell’imputazione.
E’ fondato invece il primo motivo, che ha eccepito l’intervenuta prescrizione del reato bancarotta preferenziale, compiuta in data persino antecedente all’emissione della sentenza di secondo grado.
È ammissibile il ricorso per cassazione con il COGNOMEe si deduce, anche con un unico motivo, l’intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito, integrando tale doglianza un motivo consentito ai sensi dell’art. 606, comma primo, lett. b) cod. proc. pen. (Sez. U, n. 12602 17/12/2015, Ricci, Rv. 266819).
Il termine di prescrizione del reato di bancarotta preferenziale prefallimentare decorre momento in cui interviene la sentenza dichiarativa di fallimento (ex multis, Cass. sez. 5, n. 48739 del 14/10/2014, COGNOME, Rv. 261299).
La fattispecie è soggetta al termine ordinario di prescrizione di anni 6, prorogabile di un qu ex art.161 comma 2 cod. pen., ampiamente spirato alla data della pronuncia del verdetto d’appello anche a tener conto della ricorrenza dell’aggravante del danno di rilevante gravità, cui all’art. 219 comma 1 della legge fallimentare, che determina un incremento della pena pari alla metà.
Gli altri motivi di ricorso – quarto, quinto e sesto – sono inammissibili, perché non conse dalla legge e comunque manifestamente infondati.
In primo luogo, i motivi di appello – richiamati dalla sentenza della Corte territorial specifico riferimento al contratto di affitto di azienda tra la fallita e la RAGIONE_SOCIALE concentrati esclusivamente sul profilo dell’investitura soggettiva del COGNOME COGNOME amministratore di fatto della società, assumendo che costui non avesse, in realtà, svolto ruol alcuno nel contesto delle trattative e nella stipulazione del contratto, senza formulare r sulla natura spoliativa dell’operazione, mentre – per converso – le ragioni del ricorso ha focalizzato l’attenzione sulle caratteristiche intrinseche dell’atto negoziale e sulle sue ogg finalità, in tesi difensiva avulse da COGNOMEsiasi connotazione fraudolenta.
Pertanto, si tratta di violazione di legge non dedotta con i motivi di gravame ed inammissibi ai sensi dell’art. 606 comma 3 cod. proc. pen., in quanto non sono proponibili con il ricorso cassazione questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugNOME riferimento ad un punto della decisione rispetto al COGNOMEe si configura “a priori” un inevit difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice appello (così Cass. sez.2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316). Ed invero, la sentenza di secondo grado, nel rispetto del principio devolutivo, si è limitata a fornire rispost lagnanza riguardante l’attribuibilità all’imputato della veste di amministratore di fatto, entrare nel dettaglio della traslazione locatizia dell’azienda (pagg. 13-14).
Le doglianze si palesano parimenti inammissibili sotto altro profilo, in quanto le sentenze merito, che integrano una “doppia conforme” sulla responsabilità penale e possono essere lette congiuntamente, hanno illustrato che RAGIONE_SOCIALE ha interrotto l’attività caratteri nell’aprile 2008 e, pressochè contestualmente, ha trasferito la sede sociale in Serbia; in d 10/03/2008 è stato stipulato un contratto di affitto di ramo di azienda con la RAGIONE_SOCIALE
Tale operazione è stata giudicata anomala in relazione alla durata di sei anni della locazion per un canone annuo di soli 10.000 euro, profondamente modesto in rapporto all’utile di bilancio risultante al 31/12/2006;
altra anomalia è rappresentata dal valore di stima delle immobilizzazioni, indicato nel contra di locazione pari ad euro 53.000, benché fossero state iscritte a bilancio per euro 473.000,00 inoltre, il pagamento del canone per í primi quattro anni non è stato versato, ma è sta oggetto, assai singolarmente, di una compensazione con crediti vantati dalla RAGIONE_SOCIALE, non documentati; è stato anche concluso un contratto di locazione tra la RAGIONE_SOCIALE, proprietaria dell’immobile, e la RAGIONE_SOCIALE, in base al COGNOMEe, in caso di scioglimento anticipato contratto di affitto di azienda, ai sensi dell’art. 79 legge fallimentare, la procedura non sa rientrata nel possesso dell’immobile; è stato pattuito, con apposita clausola negozia “capestro”, che l’affittuario avrebbe potuto acquistare i macchinari ricompresi nella locazio detraendo dal prezzo il corrispettivo già pagato a tale titolo, ma il locatore non avrebbe po alienare i beni a terzi per l’intera durata del contratto, con l’attribuzione a RAGIONE_SOCIALE de potestativo di non acquistarli; tutte le passività sono rimaste in capo alla RAGIONE_SOCIALE per l’importo di circa quattro milioni di euro; in ogni caso, il canone di locazione non stato versato e l’operazione è stata posta in essere a ridosso del trasferimento in Serbia de sede sociale.
A ciò deve essere aggiunto che la RAGIONE_SOCIALE, al momento della conclusione del contratto di affitto, era una società inattiva da tempo, di cui era titolare COGNOME NOMENOME dell’imputato, e, nell’occasione del contratto di affitto di azienda, era stata c gratuitamente a NOME COGNOME, già dipendente della RAGIONE_SOCIALE; costui ne era divenuto amministratore, benché del tutto privo di esperienza imprenditoriale, ed aveva riassunto parte significativa delle maestranze della fallita, senza apportare alcuna modifi operativa rispetto alla precedente gestione.
Il curatore fallimentare, inoltre, ha rappresentato che presso la RAGIONE_SOCIALE sono stati recupe beni per il modesto importo di 32.000 euro, venduti per soli 4.000 euro, nell’incertez peraltro, che i beni rinvenuti corrispondessero a quelli oggetto del contratto di affi quanto i macchinari elencati in allegato al contratto non erano stati identificati con i r numeri di matricola.
Il complesso impianto probatorio ha consentito di attribuire all’operazione di affitto di azi – con motivazione assolutamente logica ed illustrativa delle singole, articolate scansio ricostruttive – natura di tipo distrattivo, in quanto spregiudicatamente tesa a privare la s fallita, impossibilitata a proseguire l’attività, della maggior parte dei beni aziendali, avvi
v
incluso, senza alcuna concreta contropartita, nella persistenza, del resto, del suo pe debitorio.
In tale scenario, le doglianze contenute nel ricorso, circa le caratteristiche dell’operaz appaiono evidentemente volte ad una diversa rielaborazione della vicenda, alla luce di una rilettura del materiale probatorio, con evidente inammissibilità dei motivi stessi; ed in vale la pena ricordare che, in tema di controllo sulla motivazione, alla Corte di cassazione normativamente preclusa la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione dell risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l’apparat argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno ed invero, avendo il legislatore attribuito rilievo esclusivamente al testo del provvedime impugNOME, che si presenta COGNOMEe elaborato dell’intelletto costituente un sistema logico in compiuto ed autonomo, il sindacato di legittimità è limitato alla verifica della coer strutturale del provvedimento in sé e per sé considerato, verifica necessariamente condotta alla stregua degli stessi parametri valutativi da cui esso è “geneticamente” informato, ancorch questi siano ipoteticamente sostituibili da altri (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, 216260-01).
Ai sensi dell’art. 606, lett. e) cod. proc. pen., la mancanza e la manifesta illogicit motivazione devono risultare dal testo del provvedimento impugNOME, sicché dedurre tale vizio in sede di legittimità significa dimostrare che il testo del provvedimento è manifestamen carente di motivazione e/o di logica, e non già opporre alla logica valutazione degli effettuata dal giudice di merito una diversa ricostruzione, magari altrettanto logica (Sez. U 16 del 19/06/1996, Di Francesco, Rv. 205621-01).
Mette conto osservare, in ogni caso, che le ragioni esposte nei motivi di ricorso sono anch manifestamente infondate.
Quanto all’attendibilità delle appostazioni del bilancio dell’esercizio 2006, il ricorren considera che la sentenza di secondo grado – pag. 10, in armonìa con le conclusioni del giudice di prime cure – ha sottolineato come il medesimo sia “l’ultimo bilancio presentato e redatto forma corretta”.
Pertanto, vale il costante principio di diritto secondo il COGNOMEe “in tema di bancarotta fraudo per distrazione, la prova della precedente disponibilità da parte dell’imputato dei beni rinvenuti in seno all’impresa può essere desunta anche dal bilancio, ove risulti intrinsecament attendibile perché redatto in conformità alle prescrizioni imposte dalla legge” (Cass. sez. 5 20879 del 23/04/2021, Montella, Rv. 281181; conf. sez. 5, n. 6548 del 10/12/2018, COGNOME, Rv. 275499).
Né l’illecito, mancato aggiornamento dei libri e delle scritture previste dalla legge, in rel al COGNOMEe l’imputato è stato ritenuto responsabile nei due gradi di giudizio pur aven beneficiato della estinzione del reato per prescrizione, stabilita dalla Corte territoriale ( B dell’imputazione), può evidentemente costituire un assunto idoneo ad opporre il mancato
raggiungimento della prova dell’effettiva esistenza dei beni esposti nelle voci del bilancio 2006, tanto più che gli amministratori non hanno redatto ulteriori bilanci proprio a partir 2007 e sempre dal 2007 hanno significativamente interrotto le registrazioni contabili.
Del tutto fuori fuoco se non pretestuose, infine, sono le argomentazioni che enfatizzano l presunta “serietà” dell’operazione traslativa, volta a “preservare” l’attività lavorat dipendenti della fallita in un diverso ambito imprenditoriale, funzionante ed operativo disparte ogni riflessione sull’assertività e sull’autoreferenzialità di tali enunciati, indimostrati, la condotta addebitata all’imputato riguarda il drenaggio delle risorse azien della RAGIONE_SOCIALE, in danno dei creditori di essa, profilandosi per contro irrilevant altro, distinto ente – accuratamente mantenuto indenne dall’esposizione debitoria altrui abbia assorbito le potenzialità e la capacità operativa.
Del resto, le conclusioni rassegnate nelle sentenze del giudizio di merito si sono conformat all’orientamento consolidato della Corte di Cassazione, secondo cui integra gli element costitutivi della bancarotta fraudolenta per distrazione la stipula, in epoca precedent dichiarazione di fallimento, di un contratto di locazione di beni aziendali dell’impresa f senza che i relativi canoni siano versati nelle casse aziendali (Sez.5, n.49489 del 15/06/2018
Filomeni, Rv. 274370), così come si perfeziona il delitto di bancarotta fraudolenta p distrazione nel caso di stipulazione di un contratto di affitto d’azienda in prevision fallimento, allo scopo di trasferire la disponibilità di tutti o dei principali beni aziendal soggetto giuridico, in particolar modo quando l’affitto d’azienda determini la sostanzi inattività della società in decozione (Cass. sez.5, n. 16748 del 13/02/2018, Morelli, 272841); come costituisce condotta idonea ad integrare un fatto distrattivo riconducibi all’area d’operatività dell’art. 216, comma primo, n. 1, legge fall., l’affitto dei beni azie un canone incongruo e mai riscosso che comporti la sostanziale privazione, per la società fallita, dei suoi beni strumentali (sez.5, n. 12456 del 28/11/2019, Porreca, Rv. 279044).
Ne discende l’annullamento della sentenza impugnata quanto al reato di bancarotta preferenziale perché estinto per intervenuta prescrizione, con rinvio ad altra sezione de Corte d’Appello di Venezia per la relativa rideterminazione del trattamento sanzioNOMErio mentre, nel resto, il ricorso del COGNOME deve essere dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato di bancarotta preferenziale è estinto per prescrizione. Annulla la medesima sentenza limitatamente al trattamento sanzioNOMErio, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Venezia.
Dichiara inammissibile il ricorso nel resto.
Così deo in Roma, il 26/09/2023
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