Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 42119 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 42119 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 15/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a PESCIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/05/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZE udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; che ha concluso chiedendo
Il Proc. Gen. stante la riqualificazione del reato da bancarotta fraudolenta a bancarotta preferenziale conclude per l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata essendo il reato estinto per prescrizione.
udito il difensore
AVV_NOTAIO si riporta integralmente ai motivi di ricorso chiedendone l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 13 maggio 2021, la Corte di appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Pistoia, concedeva a NOME COGNOME le circostanze attenuanti generiche, rideterminandone alla misura indicata in dispositivo e confermandone così la colpevolezza per il delitto ascrittogli, di bancarotta fraudolenta patrimoniale, per avere distratto, quale amministratore delegato della RAGIONE_SOCIALE, dichiarata fallita il 6 ottobre 2010, la somma di euro 391.430,67, restituiti, in violazione dell’art. 2467 cod. civ., ai soci (i coimputato NOME COGNOME, anch’egli amministratore delegato della fallita, prosciolto in appello per l’intervenuto suo decesso, ed il figlio del ricorrente) che l’aveva versata nelle casse sociali a titolo di finanziamento (per euro 300.000) e, per il resto, quali pagamenti anticipati dei creditori sociali.
1.1. In risposta ai dedotti motivi di appello, la Corte di merito aveva osservato quanto segue.
Quanto alla somma di euro 300.000 (parte di quelle indicata come distratta), alcuni soci della fallita (come si è detto: il coimputato deceduto ed il figlio dell’odierno ricorrente) avevano versato nelle casse sociali, il 4 aprile 2009, 900.000 euro (450.000 euro ciascuno) – appena da costoro ottenuti a titolo di mutuo dalla Banca RAGIONE_SOCIALE – indicandone la causale come “finanziamento soci”.
Il successivo 7 aprile 2009, la società aveva retrocesso a favore dei due soci i 300.000 euro per cui è processo, con due bonifici, per euro 150.000 ciascuno, con la causale “rimborso anticipo soci”.
La Corte territoriale ne deduceva che era intervenuta la restituzione di un finanziamento sottoposto alla disciplina dell’art. 2467 cod. civ., dato che era stato operato quando la società si trovava in evidente squilibrio finanziario (come, del resto, era contestato in imputazione e già riconosciuto dal Tribunale).
Posto che il citato art. 2467 cod. civ. prevede che i finanziamenti dei soci operati a tale titolo possono essere rimborsati solo quando tutti gli altri creditori siano stati soddisfatti, doveva ritenersi configurata non l’ipotesi della bancarotta preferenziale ma quella della bancarotta distrattiva (così Cass. n. 25773/2019).
Non potevano pertanto condividersi, secondo la Corte fiorentina, gli argomenti spesi dalla difesa circa l’irrilevanza penale del fatto (assumendo essersi trattato di un mero anticipo di un finanziamento in corso di erogazione a favore della fallita) o la sua derubricazione nell’ipotesi gradata della bancarotta preferenziale.
Ricordava, comunque, la Corte che, con il ricordato rimborso, si era postergata l’intera massa di crediti poi rientrati nella massa passiva del fallimento,
compresi quelli privilegiati che, assommando ad euro 200.000, avrebbero potuto essere tutti soddisfatti con la somma distratta.
Non diversamente, aggiungeva la Corte di merito, si doveva concludere per la residua somma – ascritta come distratta – di euro 91.430,67 (euro 88.000 versati a favore di due istituti di credito ed euro 3.063,85 anticipati ad un ulteriore creditore), posto che, anche in questo caso, si erano rimborsate ai soci somme dagli stessi versati per conto della società (e quindi a titolo di finanziamento, anche in tal caso ai sensi dell’art. 2467 cod. civ.), anche considerando che tali prassi era stigmatizzata dal collegio sindacale (nella riunione del 14 dicembre 2009) che aveva, appunto, invitava gli amministratori a richiedere ai soci la restituzione delle somme illegittimamente loro rimborsate.
Propone ricorso l’imputato, a mezzo del proprio difensore, articolando le proprie censure in tre motivi.
2.1. Con il primo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla qualificazione giuridica della condotta di rimborso ai soci del finanziamento di euro 300.000.
Costoro (come già detto: il figlio dell’odierno ricorrente e NOME COGNOME, già coimputato del medesimo reato, co-amministratore della fallita) avevano versato nella cassa della società la somma ricevuta da RAGIONE_SOCIALE di euro 900.000 e ciò, espressamente e concordemente, a titolo di finanziamento e non di capitale di rischio (Si leggano i verbali di assemblea del 29 dicembre 2008 e del cda del 20 giugno 2009) e non si poteva pertanto ritenere che il finanziamento in oggetto fosse stato fatto ai sensi dell’art. 2467 cod. civ..
Anche considerando la circostanza che i soci si erano impegnati a versare euro 900.00 complessivi, così che l’ottenimento, da altra fonte, di euro 300.000 doveva comportare la restituzione di quei 300.000 che erano stati, infatti, rimborsati.
Al più la condotta avrebbe potuto concretare la sola ipotesi della bancarotta preferenziale.
2.2. Con il secondo motivo lamenta il difetto di motivazione ed il travisamento della prova.
I bonifici ai soci, ciascuno per euro 150.000, portavano la dicitura “rimborso anticipo soci”, e così si era restituita parte dell’intera somma – di complessivi euro 900.000 – che i soci avevano versato alla società per far pronte alla crisi di liquidità che si era manifestata nel corso dell’anno 2008.
Tale somma, versata nelle more dell’ottenimento da parte di altri soggetti di ulteriori 300.000 euro, doveva essere restituita una volta che quel finanziamento
fosse stato versato alla società, posto che i versamenti previsti erano per euro 900.000 complessivi e non per euro 1.200.000 (euro 900.000 corrisposti dai soci poi rimborsati e gli altri euro 300.000).
Più che un finanziamento doveva considerarsi un mero prestito-ponte. La cui restituzione poteva concretare la sola condotta della bancarotta preferenziale. Anche secondo il consolidato orientamento della Cassazione (Cass. nn. 852/2021, 32930/2021, 8431/2019, 19534/2021, 13062/2021, 11499/2021).
Era così errata l’affermazione della Corte secondo la quale gli ulteriori 300.000, ottenuti da altra fonte, non rientrassero nel complessivo finanziamento di euro 900.000 e costituissero pertanto una diversa ed ulteriore operazione di finanziamento.
2.3. Con il terzo motivo lamenta il vizio di motivazione in relazione alla qualificazione giuridica del rimborso ai soci dell’ulteriore somma di euro 91.430,67.
La Corte si era riferita alle sole risultanze delle scritture contabili. Si trattava invece del rimborso ai soci delle somme da costoro erogate per assolvere alcuni debiti della società in particolare con la Banca di Pistoia e con la Cassa di risparmio di Pistoia e Pescia, come ammesso dallo stesso curatore, e con un ulteriore creditore.
Così che l’intento della società nel rimborsare i soci non era quello dai favorirli ma di restituire loro quanto gli stessi avevano anticipato.
Il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata per la prescrizione dell’ipotesi di bancarotta preferenziale così derubricata la condotta contestata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME è inammissibile.
Quanto al primo ed al secondo motivo di doglianza, come emerge dalla ricostruzione operata in fatto dalla Corte di appello (e prima, ancora, in modo pienamente conforme dal Tribunale), i soci – NOME COGNOME e NOME COGNOME (il primo già coimputato del medesimo reato, quale amministratore delegato della fallita, e prosciolto a seguito della sua scomparsa, il secondo, il figlio dell’odierno ricorrente) – avevano versato alla società, ai primi di aprile 2009, euro 900.000 complessivi (appena ottenuti, a titolo di prestito personale, da un istituto finanziario) indicando la causale “finanziamento soci”.
Il finanziamento della società era stato operato – sul punto non vi è censura in una fase della vita della stessa (vd pagina 1 della sentenza impugnata laddove riporta e condivide il giudizio sul punto del Tribunale) in cui la solidità finanziaria “nel 2008 era precipitata in una crisi irreversibile al punto che, nel dicembre 2008, l’assemblea stessa (della società) l’aveva definita “catastrofica”, perciò a metà del 2009 (nonostante i finanziamenti ricevuti dai soci in aprile) la società si preparava alla liquidazione” (così ricorda il Tribunale).
Era pertanto evidente che il ricordato finanziamento era stato operato ai sensi dell’art. 2467 cod. civ. (dettato proprio in relazione alle società a RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, come la fallita) perché effettuato in un momento di cui, come recita il comma secondo della citata norma, la RAGIONE_SOCIALE presentava “un eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento”.
E, si noti, nello stesso comma, si precisa che “ai fini del precedente comma (il primo, dell’art. 2467 cod. civ., che impone la postergazione del rimborso delle somme versate alla soddisfazione di tutti gli altri crediti della srl, privilegiati chirografari che siano) s’intendono finanziamenti dei soci a favore della società quelli, in qualsiasi forma effettuati (e, quindi, anche come “anticipo” o “prestitoponte”)”.
Del resto tali finanziamenti, o mutui, o prestiti, non sono fatti per fornire alla società nuovi mezzi finanziari per favorirne, ad esempio, l’espansione, o per tamponarne un transeunte momento di difficoltà finanziaria, ma costituiscono un rimedio allo squilibrio finanziario che si era determiNOME, in modo non dissimile (seppure anticipato rispetto alla consunzione del patrimonio netto), alle necessitate azioni di riduzione o di ricostituzione del capitale di rischio dettate dagli art. 2482 bis, 2482 ter, 2482 quater cod. civ. (sempre per le società a RAGIONE_SOCIALE), tanto da porsi, nella lettera stessa della norma, in alternativa ad un altrimenti necessario “conferimento” (di capitale di rischio).
L’effettuato rimborso era pertanto avvenuto in violazione del disposto del primo comma dell’art. 2467 cod. civ. che, come detto, statuisce che: “Il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori”.
Sulla natura di tali finanziamenti e sulla postergazione del loro rimborso, questa Corte di cassazione, in sede civile aveva precisato che:
in tema di finanziamento dei soci in favore della società, il diritto al rimborso del finanziamento sorge postergato, ex art. 2467 c.c., qualora erogato in situazione di difficoltà finanziaria o di squilibrio patrimoniale della società, e tale carattere permane sia nel caso in cui il socio fuoriesca dalla società per mancato
esercizio del diritto di opzione, sia allorchè egli abbia ceduto la propria partecipazione comprensiva del diritto alla restituzione della somma mutuata, in considerazione della finalità di tutela dei creditori che la norma citata mira a perseguire; ne deriva che ove tale esigenza venga meno, a seguito del superamento delle difficoltà patrimoniali e finanziarie della società, il credito restitutorio ritorna pienamente esigibile in via ordinaria, anche se in quel momento non siano stati ancora adempiuti gli altri debiti sociali (Sez. 1, n. 21422 del 06/07/2022, Rv. 665158;
in tema di insinuazione allo stato passivo, il credito derivante dal finanziamento alla società fallita in qualunque forma effettuato dal socio, in una situazione finanziaria in cui sarebbe stato ragionevole un conferimento ai sensi dell’art. 2467 c.c., va ammesso al concorso con il rango postergato non essendo equiparabile ad un credito chirografario (Sez. 1, n. 20649 del 31/07/2019, Rv. 654671).
Tali premesse consentono di affermare, in sede penale, che il rimborso dei finanziamenti di cui all’art. 2467 cod civ. non può configurare la gradata ipotesi di bancarotta preferenziale – come se gli stessi costituissero un mero credito chirografario – ma solo quella, più grave, della bancarotta per distrazione, ponendoli, la loro assoluta postergazione, in una posizione non dissimile al capitale di rischio.
Così come, del resto, questa Corte ha già avuto modo di affermare.
Si vedano, in proposito, le pronunce Sez. 5, n. 25773 del 20/02/2019, COGNOME, Rv. 277577 e Sez. 5, n. 50188 del 10/05/2017, COGNOME, Rv. 271775, in cui, appunto, si precisa come sia configurabile il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione a carico dell’amministratore di una società per azioni che procede al rimborso di finanziamenti erogati dai soci in violazione della regola, applicabile nel caso di specie, della postergazione, di cui all’art. 2467 cod. civ., o di versamenti effettuati in conto capitale, in quanto le somme versate devono essere destinate al perseguimento dell’oggetto sociale e possono essere restituite solo quando tutti gli altri creditori sono stati soddisfatti.
Difatti, nella sentenza COGNOME, si ricorda come il finanziamento erogato ai sensi dell’art. 2467 cod. civ., “secondo la giurisprudenza civile, non dà luogo ad un credito esigibile, se non per effetto dello scioglimento della società e nei limiti dell’eventuale attivo del bilancio di liquidazione, ed è più simile al capitale di rischio che a quello di credito, connotandosi proprio per la postergazione della sua restituzione al soddisfacimento dei creditori sociali e per la posizione del socio quale residual claimant (Sez. 1, Sentenza n. 24861 del 09/12/2015, Rv.,637899)”.
Così che (prosegue la COGNOME): “In tali termini impostata la questione e dovendo piuttosto verificare se, in tale cornice di riferimento, sia configurabile una distrazione, osserva il Collegio che la disciplina della postergazione, la cui ratio è stata sopra delineata, non individua un diverso grado del credito restitutorio ma rende inesigibile la pretesa alla restituzione, proprio perché il legislatore espressamente intende che le somme erogate devono essere vincolate al perseguimento dell’oggetto sociale e non possono essere restituite se non quando, ormai soddisfatti tutti i creditori, viene meno la stessa esigenza di garanzia delle loro ragioni”.
Tutto ciò premesso, se ne deduce l’inconferenza delle ulteriori osservazioni e censure della difesa.
Irrilevante è il titolo indicato come la ragione della restituzione delle somme versate dai soci ai sensi dell’art. 2467 cod. pen. – quale “rimborso di anticipi” o come “prestito-ponte” – posto che, comunque, tale restituzione concretava – del tutto a prescindere dagli ulteriori 300.000 conferiti alla società da altri soci – una condotta di distrazione, non potendo certo, gli accordi fra le parti (fra la società ed i soci finanziatori), derogare al chiaro dettato dell’art. 2467 cod. civ..
Né diversamente deve concludersi per la residua somma, di euro 91.430,67 (relativo ad anticipi versati dai soci a due istituti bancari e ad un terzo creditore), posto che le erogazioni che avevano preceduto i rimborsi rientravano anch’esse nel complessivo momento di crisi finanziaria “catastrofica” e quindi erano sottoposti al regime dell’art. 2467 cod. civ., di cui si è già discusso.
Risultano, pertanto, manifestamente infondati tutti i motivi di ricorso (il primo ed il secondo sulla somma di euro 300.000, il terzo sul residuo).
All’inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in Roma il 15 settembre 2023.