Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 7052 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 5 Num. 7052 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a FIRENZE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/03/2025 della CORTE D’APPELLO DI FIRENZE Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito l’AVV_NOTAIO nell’interesse del ricorrente NOME COGNOME, che ha illustrato i motivi di ricorso e ne ha chiesto l’accoglimento .
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Firenze, con la sentenza emessa il 14 marzo 2025, riformava parzialmente quella del Tribunale di Firenze, mandando assolto l’imputato dai delitti di bancarotta fraudolenta societaria di tipo distrattivo per insussistenza del fatto -in relazione alla distrazione in favore della società RAGIONE_SOCIALE, destinataria di una restituzione di quanto versato in relazione ad un mutuo di scopo – nonché per estinzione a seguito di prescrizione dal delitto di fatti di bancarotta semplice societaria, per non avere richiesto il fallimento o disposto lo scioglimento della società RAGIONE_SOCIALE, della quale COGNOME era stato amministratore fino al fallimento intervenuto con sentenza dichiarativa del 13 marzo 2013.
La Corte territoriale confermava, invece, la RAGIONE_SOCIALE dell’imputato in relazione alla condotta di bancarotta patrimoniale fraudolenta, consistita nella distrazione di 119.400,00 euro nel 2011 in favore di se stesso e della moglie COGNOME, entrambi creditori della società, qualificata come restituzione di finanziamento.
Il ricorso per cassazione proposto nell’interesse di NOME COGNOME consta di cinque motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione, lamentando che il presupposto stato di decozione – al momento del pagamento da parte della società all’amministratore COGNOME e a COGNOME – non può evincersi dalla irregolare tenuta delle scritture contabili – delitto di bancarotta documentale contestato ai capi 1), a1), a2) e b) essendo stato l’imputato mandato assolto da tale delitto per insussistenza del fatto.
Inoltre, le dRAGIONE_SOCIALE di 77.082,00 e 42.318,00 euro, rispettivamente a COGNOME e COGNOME, risultavano consistere in restituzione di debiti pregressi, riconosciuti come tali dai verbali di assemblea del 20 maggio 2009 e del 21 dicembre 2009, dunque debiti della società molto risalenti, non essendo per altro stata modificata la contestazione relativa a tali dRAGIONE_SOCIALE nel corso del giudizio.
Si duole il ricorrente della mancata valutazione di due circostanze a riscontro della propria tesi a sostegno della qualificazione come bancarotta preferenziale: pur prendendo atto che non può scindersi la qualità di amministratore da quella di socio creditore, nel caso di COGNOME la stessa era amministratrice, e gli stessi organi di garanzia -società di revisione e collegio RAGIONE_SOCIALE -avevano qualificato le dRAGIONE_SOCIALE come restituzione, il che escluderebbe la sussistenza del dolo specifico richiesto di procurare a se o altri un ingiusto profitto di recare pregiudizio ai creditori. D ‘ altro canto, l ‘ importo restituito -oggetto della distrazione contestata -risulterebbe ridimensionato rispetto ai valori rappresentativi dell ‘ attività della fallita come emergente dai conti economici e dal bilancio. Tanto più che COGNOME non si era mai sottratto ai propri obblighi quale amministratore.
4. Il secondo motivo lamenta vizio di motivazione e violazione di legge.
Sussisterebbe contraddizione nella motivazione impugnata nella parte in cui, a seguito della assoluzione per i delitti di bancarotta documentale, è venuta meno la prova del pericolo richiesto anche per il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale per il quale ora si procede, tanto più che il risarcimento transattivo di COGNOME ammontava a soli cinquemila mila euro. In sostanza ciò integrerebbe
contraddittorietà e manifesta illogicità della sentenza cosicché l’elemento psicologico del delitto dovrebbe essere qualificato come colposo e non doloso, anche in relazione alla violazione della regola della postergazione ex art. 2467 cod. civ.
Il terzo motivo lamenta mancata assunzione di prova decisiva ex art. 606, comma 1, lett. d) , cod. proc. pen. in riferimento alla richiesta di perizia contabile, richiesta ma non disposta, in quanto a fronte della complessità della vicenda dimostrata dall’ausilio richiesto dallo stesso curatore a un commercialista quale esperto l’accertamento tecnico richiesto avrebbe consentito di escludere la sussistenza del conclamato stato di decozione alla data del 20 maggio 2009, allorché si tenne l’assemblea che deliberava la restituzione, per altro parziale, del finanziamento ai due soci.
Inoltre, a riprova del difetto di uno stato di insolvenza, la società non ricorreva in quel momento ai fidi concessi dal sistema bancario nella loro ampiezza, cosicché non vi erano le condizioni per l’applicazione dell’art. 2467 cod. civ. , tanto più che tale disciplina non può trovare applicazione in relazione a una società per RAGIONE_SOCIALE, essendo prevista per le società a RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, con violazione dei principi di tassatività in sede penale. Da ultimo, NOME non è stato amministratore fino al fallimento, bensì fino al 2012, quando aveva ceduto le RAGIONE_SOCIALE e dismesso la carica.
Il quarto motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla circostanza che la sentenza impugnata non si avvede che il delitto debba essere qualificato quale bancarotta preferenziale -ai sensi della formulazione della imputazione che contesta l ‘ art. 216, terzo comma, l. fall., e non ai sensi del secondo comma indicato nell’imputazione – dal che deriverebbe l ‘ estinzione per prescrizione del reato.
Il quinto motivo, in via subordinata, premessa la qualificazione in bancarotta preferenziale, denuncia violazione della legge penale in relazione alla pena, della quale si chiede la rettifica, poiché quella di anni due di reclusione, essendo stata esclusa la recidiva, risulta eccessiva non essendo né specifica né recente la precedente condanna, cosicché può riconoscersi il beneficio della sospensione condizionale della pena.
In data 25 ottobre 2025 il difensore del ricorrente ha depositato una memoria con la quale ha insistito nelle ragioni del ricorso.
Il ricorso è stato trattato con l’intervento delle parti, ai sensi del rinnovato art. 611 cod. proc. pen., come modificato dal d.lgs. n. 150 del 2022 e successive integrRAGIONE_SOCIALE.
Le parti hanno concluso come indicato in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è complessivamente infondato.
Il ricorrente propone motivi strettamente connessi, che lamentano come non sia stata ritenuta sussistente l ‘ ipotesi di bancarotta preferenziale in luogo di quella fraudolenta per distrazione, non sia stata rilevata né l ‘ assenza del ‘pericolo’ (per verificare il quale era necessaria la perizia, la cui richiesta è stata rigettata), né il difetto di dolo specifico, non sia stata riqualificata, comunque, la condotta in bancarotta preferenziale, con la conseguente intervenuta estinzione per prescrizione; infine, la necessità della riduzione della pena con sospensione condizionale della stessa.
I motivi primo e quarto, seppur in alcuni passaggi, comunque pongono il tema della contestazione come formulata nell ‘ imputazione, richiamando la necessità di ricondurre la stessa a quella di bancarotta preferenziale, che sarebbe stata contestata nella imputazione genetica in luogo di quella distrattiva.
3.1 Va premesso che la sentenza di primo grado dava atto che il finanziamento da parte dei soci della RAGIONE_SOCIALE, COGNOME e COGNOME, quest ‘ ultimo anche amministratore, veniva erogato nel 2009 rispettivamente per oltre 105mila e 163mila euro.
Il 6 ottobre 2011 NOME, quale amministratore, rimborsava i due soci -se stesso e COGNOME – in modo parziale, per il complessivo importo di 119.400,00 euro.
La sentenza di primo grado chiarisce come nel momento del finanziamento già vi era una situazione di squilibrio fra indebitamento e patrimonio netto, risultando tale rapporto indicativo di una sottocapitalizzazione, valutazione condivisa e prospettata dallo stesso collegio RAGIONE_SOCIALE già nel maggio 2007. Tale situazione di squilibrio era proseguita anche nel 2010 e nel 2011, cosicché il rimborso dei finanziamenti era avvenuto in presenza delle condizioni di applicazione dell’art. 2467 cod. civ.
Da qui il Tribunale traeva la prova della distrazione e qualificava la condotta come bancarotta fraudolenta patrimoniale, rilevando come l’ar t. 2467 cod. civ.
debba trovare applicazione anche alla società per RAGIONE_SOCIALE a ristretta base azionaria, oltre che per la società a RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Per il Tribunale, quindi, i crediti dei due soci erano certi e liquidi, ma non esigibili, in quanto la regola della postergazione implicava la posticipazione del pagamento all’esito del soddisfacimento degli altri creditori sociali.
Esplicitamente il Tribunale escludeva trattarsi di bancarotta preferenziale.
3.2 Tale premessa è necessaria, in quanto l’atto di appello censurava la sentenza di primo grado in ordine ai delitti di bancarotta documentale -con riferimento alla imputazione dei costi, non effettuata in bilancio -e contestava l’elemento soggettivo del delitto di bancarotta patrimoniale, dolendosi della qualificazione e ritenendo corretta quella -ritenuta genetica sulla base dell ‘ imputazione – di bancarotta preferenziale.
A ben vedere lo stesso contenuto dell’atto di appello fol. 27 – palesa come alla difesa fosse ben chiara la qualificazione giuridica di bancarotta fraudolenta distrattiva ritenuta dal Tribunale, cosicché gli imputati erano nelle condizioni di esercitare pienamente le proprie prerogative difensive e, inoltre, non contestavano la difformità fra la decisione e l’imputazione .
D’altro canto , la lettura della imputazione, per la quale si procede, esplicitamente fa riferimento alla distrazione, descrivendo così letteralmente la condotta contestata a NOME: «distraeva prima della procedura fallimentare, allo scopo di favorire a danno dei creditori, il creditore società NOME e se stesso, che avevano in precedenza finanziato la società, eseguiva il pagamento a favore della stessa NOME COGNOME e di se stesso nel 2011 di euro 119.400,00 come restituzione di finanziamento, mentre lui quale amministratore distraeva la somma». Al di là delle evidenti incertezze lessicali della contestazione genetica, resta il dato che la condotta attribuita nella sua materialità è quella del rimborso dell’importo indicato ai due soci finanziatori.
D’altro canto, neanche può attribuirsi valore alla circostanza che nell ‘ imputazione sia indicato l’art. 216 , secondo e terzo comma, l. fall., che in vero risulta essere ulteriormente indicativo di un lapsus calami , come dimostra la circostanza che il secondo comma riguarda la bancarotta post-fallimentare, che non trova rispondenza nella condotta distrattiva come indicata nell’imputazione , che invece richiama l ‘ anteriorità della condotta alla dichiarazione di fallimento, né in altre condotte contestate, che mai sono di natura post-fallimentari.
Certamente il richiamo al terzo comma riguarda la bancarotta preferenziale, ma, a fronte della natura ibrida della contestazione genetica, alla difesa è stata data la possibilità di contestare la qualificazione giuridica offerta dal Tribunale: ciò è avvenuto proponendo, anche con l ‘ atto di appello, la diversa qualificazione giuridica della bancarotta preferenziale, senza aver mai lamentato gli imputati la
trasformazione radicale della condotta ritenuta rispetto a quella contestata, in realtà insussistente.
D’altro canto, a fronte della immutazione del fatto , per come contestato nell’imputazione, l ‘attribuzione all’esito del giudizio di appello -nel caso in esame fin dalla sentenza di primo grado – di una qualificazione giuridica diversa da quella enunciata nell’imputazione non determina la violazione dell’art. 521 cod. proc. pen., neanche per effetto di una lettura della disposizione alla luce dell’art. 111, secondo comma, Cost., e dell’art. 6 della Convenzione EDU come interpretato dalla Corte europea, qualora la nuova definizione del reato fosse nota o comunque prevedibile per l’imputato e non determini in concreto una lesione dei diritti della difesa derivante dai profili di novità che da quel mutamento scaturiscono (Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, COGNOME, Rv. 264438 – 01).
Nel caso in esame l’imputato ha potuto difendersi come effettivamente ha fatto con l’impugnazione proposta alla Corte di merito fin dal secondo grado, perché l’opzione per la qualificazione distrattiva, e non preferenziale, viene effettuata da subito da parte della sentenza di primo grado e, comunque, era ben prevedibile.
A tal proposito, neanche può ipotizzarsi la violazione dell’art. 6 CEDU, in quanto la giurisprudenza della Corte di Strasburgo è pacificamente orientata nel senso per cui sussiste violazione del diritto di informazione dell’imputato solo se nell’ambito dell’intera vicenda processuale questi non sia stato messo nelle condizioni di svolgere le proprie difese in ordine alla operata riqualificazione e non gli sia stato dunque concesso un rimedio utile per accedere ad un giudice che abbia il potere di sovvertire la decisione assunta precedentemente in difetto di informazione sul punto (Corte EDU sent. 1 marzo 2001, COGNOME vs. Ungheria; Corte EDU 16 aprile 2002, COGNOME vs. Spagna, Corte EDU 6 giugno 2002, COGNOME vs. Francia; Corte EDU 24 giugno 2004, COGNOME vs. Belgio, Corte EDU 24 gennaio 2006, COGNOME e altri vs. Francia; Corte EDU 7 marzo 2006, COGNOME vs. Francia).
D’altro canto, neanche risulta, a fronte dei profili critici della contestazione, che la difesa abbia eccepito la nullità della imputazione per indeterminatezza e genericità, nullità che ha natura relativa e, in quanto tale, non è rilevabile d’ufficio e deve essere eccepita, a pena di decadenza, entro il termine previsto dall’art. 491 cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 19649 del 27/02/2019, S., Rv. 275749 -01; mass. conf. N. 20739 del 2010 Rv. 247590 – 01, N. 50098 del 2013 Rv. 257910 -01).
Pertanto, le doglianze mosse sotto questo profilo dai motivi primo e quarto, sono infondate.
Tanto premesso la sentenza impugnata rende conto congruamente e correttamente delle ragioni per cui sussiste il delitto di bancarotta fraudolenta
patrimoniale: in sostanza il finanziamento operato da COGNOME e COGNOME doveva intendersi come conferimento in conto capitale, integrante il capitale sociale.
4.1 In ordine alle doglianze mosse con il primo e il secondo motivo, la sentenza impugnata viene censurata quanto alla sussistenza del ‘ pericolo ‘ per le garanzie del ceto creditorio al momento dell ‘ atto distrattivo, come anche in ordine alla assenza di prova del dolo specifico. Le censure sono infondate.
Quanto al primo profilo, la Corte di appello chiarisce come la situazione di pericolo fosse evidente e come la stessa emergesse -non solo, come invece rileva il ricorrente, dall’omessa annotazione dei costi sostenuti , bensì anche – dalla circostanza che i due unici investimenti effettuati dalla società riguardassero progetti destinati a fallire, nonché a fronte di una situazione di crisi palesata all’amministratore COGNOME dalle richieste di ‘ rientro ‘ nei finanziamenti bancari e dai mancati finanziamenti bancari ulteriori (fol. 5 della sentenza impugnata).
In sostanza, mentre per il finanziamento di un terzo socio, la RAGIONE_SOCIALE per 455mila euro, secondo la Corte di appello era funzionale -per le emergenze probatorie anche documentali – alla acquisizione di un immobile e qualificabile, quindi, come mutuo di scopo, diversamente il finanziamento dei soci COGNOME e COGNOME non aveva tale caratterizzazione, bensì quella di conferimento in conto capitale, come confermato anche in sede assembleare, argomento qualificatorio con il quale non si confronta il ricorrente, non lamentando alcun travisamento a riguardo.
Il finanziamento e poi la restituzione avveniva -secondo la Corte di appello, che condivide la ricostruzione della sentenza di primo grado – in una situazione di squilibrio esistente già al momento del versamento da parte dei soci, crisi permanente quindi dal 2009 -anno della ‘ dazione ‘ – al 2011 – anno della ‘ restituzione ‘ , con successiva dichiarazione di fallimento del 13 marzo 2013: la crisi di insolvenza integrava la ragione del pericolo concreto per la garanzia dei creditori al momento della restituzione, nel 2011.
Alla luce di tale non manifestamente illogica ricostruzione, per altro in cd. doppia conforme, deve osservarsi che alcuna contraddizione si rinviene fra l ‘ assoluzione dal delitto di bancarotta documentale, per mancata annotazione dei costi, e la ritenuta sussistenza del pericolo concreto richiesto dalla normativa fallimentare in tema di bancarotta patrimoniale.
In primo luogo, la stessa Corte – non censurata sul punto -chiarisce che la crisi non dipendeva dai costi non annotati in bilancio, il che esclude che la censura abbia il necessario carattere disarticolante proprio del vizio di motivazione. Infatti, in tema di ricorso per cassazione, ai fini dell’osservanza del principio di specificità in relazione alla prospettazione di vizi di motivazione e di travisamento, è necessario che esso contenga la compiuta rappresentazione e dimostrazione di
un’evidenza – pretermessa o infedelmente rappresentata dal giudicante – di per sé dotata di univoca, oggettiva ed immediata valenza esplicativa, in quanto in grado di disarticolare il costrutto argomentativo del provvedimento impugnato per l’intrinseca incompatibilità degli enunciati (Sez.1, n. 54281 del 05/07/2017, COGNOME, Rv. 272492 -01; cfr. anche Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758 -01; Sez. 6, n. 566 del 29/10/2015, dep. 08/01/2016, COGNOME, Rv. 265765 – 01).
In secondo luogo, il ricorrente tralascia di considerare che l ‘ assoluzione per insussistenza del fatto per la bancarotta documentale veniva argomentata dal Tribunale non per il difetto di prova quanto alla condotta di falsificazione posta in essere da NOME, da imputarsi anche quanto profilo soggettivo, bensì solo per la circostanza che il bilancio non va annoverato fra le scritture e i libri oggetto del delitto di bancarotta ex art. 216, comma 1, n. 2 legge fall. (Sez. 5, n. 42568 del 19/06/2018, E., Rv. 273925 -03; Sez. 5, n. 47683 del 04/10/2016, COGNOME, Rv. 268503 -01). Non era, quindi, certamente l ‘ assenza di prova quanto al pericolo concreto alla data della ‘ restituzione ‘ la ragione della assoluzione dal delitto documentale. Il che esclude la eccepita contraddizione.
4.2 Invece, il pericolo concreto è stato congruamente argomentato dai Collegi di merito, come anticipato.
Il Tribunale al fol. 6 della sentenza di primo grado, chiarisce che la situazione di squilibrio fra indebitamento e patrimonio netto indicativo di una sottocapitalizzazione che risaliva al 2008-2009 ed era stata accertata con il metodo del leverage . Inoltre, come anticipato, tale situazione era stata rilevata anche nel 2007 dal RAGIONE_SOCIALE, a differenza di quanto afferma il ricorrente – che non contesta tale evidenza – mentre la crisi proseguiva nel 2011, momento della ‘ restituzione ‘ oggetto della imputazione, e poi fino al fallimento.
La bancarotta fraudolenta distrattiva o dissipativa prefallimentare è un reato di pericolo concreto da valutarsi ex ante , benché riferito al momento della declaratoria dello stato di insolvenza e con riguardo agli atti depauperativi commessi nella c.d. “zona del rischio penale” (da ultimo, Sez. 5, n. 20096 del 26/01/2024, Parcesepe, Rv. 286501 -01, che in motivazione ha precisato che non deve confondersi l’esposizione al pericolo, sufficiente per l’integrazione del reato, con il danno alla massa dei creditori, il quale costituisce un post factum , irrilevante per la realizzazione della fattispecie). In tal senso del tutto irrilevante è il richiamo al risarcimento -per altro transattivo -di cinque mila euro, che attiene al post-factum del delitto distrattivo.
La ricostruzione del Tribunale, condivisa dalla Corte di appello, delinea una permanente situazione di crisi che conduce – senza aporie logiche e correttamente
-a ritenere la condotta di restituzione ai soci COGNOME e COGNOME in sé ed ex ante pericolosa per le ragioni creditorie.
4.3 Quanto al dolo richiesto, la conseguenza dell ‘ essere reato di pericolo, e non di danno, il reato di bancarotta distrattiva implica che il ‘fuoco’ del dolo riguardi non la conoscenza del dissesto della società, elemento estraneo alla fattispecie, né tantomeno la volontà di danneggiare i creditori o avvantaggiare con ingiusto profitto se stesso o altri -dolo richiesto solo per la bancarotta documentale specifica – bensì la sola prova della consapevolezza e volontà di contribuire a una operazione che sia in sé riduttiva e dannosa per il ceto dei creditori, quale è quella della restituzione del denaro ai due soci. Infatti, il dolo necessario per la configurabilità della bancarotta fraudolenta patrimoniale è quello generico, integrato dalla volontà di distaccare il bene oggetto di distrazione dal patrimonio della fallita nella prevedibilità del pericolo che tale operazione può determinare per gli interessi dei creditori, senza che sia necessaria l’intenzione di causarlo o ch e la finalità di determinarlo colori il dolo del reato come specifico (Sez. 5, n. 9807 del 13 febbraio 2006, COGNOME ed altri, Rv. 234232; richiede la consapevolezza e volontà della condotta in concreto pericolosa, Sez. 5, n. 38396 del 23/06/2017, COGNOME, Rv. 270763).
4.4 Anche la differenza, sulla quale insiste il ricorrente, in ordine alla circostanza che COGNOME era solo socio e COGNOME socio e amministratore, a ben vedere non muta la qualificazione giuridica della condotta in esame, tanto più che la sentenza COGNOME chiarisce che fra gli indici di fraudolenza esiste anche la cointeressenza fra l’amministratore e il beneficiario : nel caso di specie i beneficiari erano lo stesso COGNOME, quale socio, la moglie COGNOME, come emerge dalla sentenza di primo grado.
La condotta restitutoria, poi, è anche caratterizzata da indici di fraudolenza ulteriori, tratti, come richiede Sez. 5 COGNOME, dalla disamina della condotta alla luce della condizione patrimoniale e finanziaria dell’azienda, sopra indicata, nel contesto in cui l’impresa ha operato (indicato in dettaglio dalla sentenza di primo grado): profili quindi analizzati dalle sentenze di merito che danno corpo alla prognosi postuma di concreta messa in pericolo dell’integrità del patrimonio dell’impresa, funzionale ad assicurare la garanzia dei creditori, e, dall’altro, all’accertamento in capo all’agente della consapevolezza e volontà della condotta in concreto pericolosa, con esclusione di ogni profilo di colpa, asseritamente dedotto (sul punto cfr. fol. 8-9 della sentenza di primo grado ove si evidenziava come COGNOME avesse piena consapevolezza della situazione di insolvenza in ragione del doppio ruolo di amministratore e socio).
4.5 Le ragioni fin qui esposte evidenziano come i motivi primo e secondo siano complessivamente infondati.
Quanto al terzo motivo, lo stesso è articolato in due censure.
5.1 La prima era correlata ad analogo motivo d ‘ appello, che risultava però del tutto generico: il ricorrente si doleva del rigetto della istanza di perizia contabile avanzata al Tribunale.
A ben vedere, l ‘ inammissibilità per genericità del motivo di appello, ben può essere rilevato anche in questa Sede.
Le Sez. U., n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268822 -01, in motivazione hanno precisato come la declaratoria di inammissibilità possa essere adottata anche d’ufficio in sede di legittimità, qualora l’inammissibilità stessa non sia stata rilevata dal giudice d’appello. Dagli artt. 591, comma 4, e 627, comma 4, cod. proc. pen., infatti, emerge che l’inammissibilità può essere dichiarata in ogni stato e grado del processo, se non rilevata dal giudice dell’impugnazione, salvo che nel giudizio conseguente ad annullamento con rinvio, in cui è invece preclusa la rilevazione delle inammissibilità verificatesi nei precedenti giudizi o nel corso delle indagini preliminari.
La Corte di appello, per altro, ha rinnovato l’istruttoria ascoltando il perito COGNOME, già nominato. Ad ogni buon conto – aderendo alla ricostruzione del Tribunale, che al fol. 9 aveva ritenuto attendibile la ricostruzione dello stato di crisi accertato dai testi COGNOME e COGNOME, a fronte di critiche generiche del teste COGNOME -la Corte di merito ha disatteso, a fronte del generico motivo di appello, la doglianza difensiva, in linea con i principi di legittimità in materia.
Difatti, quanto alla omessa valutazione dell’istanza di rinnovazione istruttoria, va richiamato il consolidato orientamento per cui in tema di giudizio di appello, poiché il vigente codice di rito pone una presunzione di completezza della istruttoria dibattimentale svolta in primo grado, la rinnovazione, anche parziale, del dibattimento ha carattere eccezionale e può essere disposta solo qualora il giudice ritenga di non poter decidere allo stato degli atti (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266820 -01). Pertanto, mentre la decisione di procedere a rinnovazione deve essere specificamente motivata, occorrendo dar conto dell’uso del potere discrezionale derivante dalla acquisita consapevolezza di non poter decidere allo stato degli atti, nel caso, viceversa, di rigetto, la decisione può essere sorretta anche da motivazione implicita nella stessa struttura argomentativa posta a base della pronuncia di merito, che evidenzi la sussistenza di elementi sufficienti per una valutazione -in senso positivo o negativo- sulla RAGIONE_SOCIALE, con la conseguente mancanza di necessità di rinnovare il dibattimento. (Sez. 5, n. 15320 del 10/12/2009 – dep. 2010, COGNOME, Rv. 246859; mass. conf. N. 8891 del 2000 Rv. 217209 – 01, N. 47095 del 2009 Rv. 245996 01).
Per altro, il motivo di ricorso per cassazione consistente nella deduzione di mancata assunzione di una prova decisiva -così è formulato il motivo in esame può essere proposto solo in relazione ai mezzi di prova di cui sia stata chiesta l’ammissione a norma dell’art. 495, comma secondo, cod. proc. pen., sicché esso non può essere validamente invocato quando il mezzo di prova, sollecitato dalla parte attraverso l’invito al giudice di merito ad avvalersi dei poteri discrezionali di integrazione probatoria di cui all’art. 507 stesso codice, non sia stato dal giudice ritenuto necessario ai fini della decisione (Sez. 1, n. 16772 del 15/04/2010 – dep. 03/05/2010, Z., Rv. 246932). Ma nel caso in esame la prova di tale richiesta istruttoria in primo grado non è stata fornita.
5.2 La seconda parte del terzo motivo di ricorso censura l ‘ applicazione dell ‘ art. 2467 cod. civ. al caso di specie.
A riguardo, la sentenza impugnata fa buon governo del consolidato orientamento per il quale, in tema di reati fallimentari, il prelievo di somme di denaro a titolo di restituzione dei versamenti operati dai soci in conto capitale (o indicati con analoga dizione) integra la fattispecie della bancarotta fraudolenta per distrazione, non dando luogo tali versamenti ad un credito esigibile nel corso della vita della società, mentre il prelievo di somme quale restituzione dei versamenti operati dai soci a titolo di mutuo integra la fattispecie di bancarotta preferenziale (Sez. 5., n. 32930 del 21/06/2021, Provvisionato, Rv. 281872 -01; mass. conf. N. 14908 del 2008 Rv. 239487 – 01, N. 13318 del 2013 Rv. 254985 – 01, N. 1793 del 2012 Rv. 252003 – 01, N. 8431 del 2019 Rv. 276031 -01).
Nel caso in esame per le ragioni già valutate in primo grado e consolidate in secondo grado – non manifestamente illogiche e non ‘ attaccate ‘ con argomenti puntuali o con specifiche denunce di travisamento – i Giudici del merito hanno ritenuto qualificabile il versamento di COGNOME e COGNOME come avvenuto ‘in conto capitale’ (cfr. fol. 5 e 6 della sentenza impugnata), distinguendolo da quello operato alla RAGIONE_SOCIALE IT. IMM che veniva qualificato come mutuo di scopo.
Per altro, nello stesso senso anche la sentenza n.27446 dell’8/3/2024 di questa Sezione ha confermato che in tema di reati fallimentari, il prelievo di somme di denaro a titolo di restituzione dei versamenti operati dai soci in conto capitale (o indicati con analoga dizione), integra la fattispecie della bancarotta fraudolenta per distrazione non dando luogo tali versamenti ad un credito esigibile nel corso della vita della società, mentre il prelievo di somme quale restituzione dei versamenti operati dai soci a titolo di mutuo, determinando il sorgere in capo a questi ultimi di un credito chirografario, effettivo ed esigibile, integra la fattispecie di bancarotta preferenziale (Sez. 5, n. 27446 del 08/03/2024, COGNOME, Rv. 286623).
5.3 Ad ogni buon conto, deve anche osservarsi come, anche prescindendo dalla qualificazione della dazione del socio, la regola dell ‘ art. 2467 cod. civ. trova comunque applicazione nel caso in esame.
Infatti, l ‘ art. 2467 cod. civ. recita al primo comma: «Il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori». Dopo aver affermato la regola della postergazione viene ad essere definita la nozione di finanziamento dal secondo comma: «Ai fini del precedente comma s’intendono finanziamenti dei soci a favore della società quelli, in qualsiasi forma effettuati, che sono stati concessi in un momento in cui, anche in considerazione del tipo di attività esercitata dalla società, risulta un eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento».
Anche a voler ritenere che non si versi in tema di conferimento in conto capitale -circostanza correttamente esclusa dalle sentenze di merito – comunque la tesi difensiva non si confronta con la giurisprudenza di questa Corte.
Da ultimo è stato correttamente osservato da Sez. 5, n. 29670 del 20/06/2024, COGNOME, Rv. 288014 -01, in motivazione, che «la ratio dell’art. 2467 cod. civ. è quella di sottoporre ad una peculiare disciplina di rigore i finanziamenti eseguiti in un periodo di delicata tensione finanziaria dell’impresa, concretamente finalizzati a rivitalizzarne le risorse economiche e, dunque, a fronteggiare le criticità di tenuta del capitale, ma suscettibili di essere artificiosamente sottratti dal socio erogatore (anche attraverso le appostRAGIONE_SOCIALE di bilancio) ai vincoli propri del capitale di rischio, così da renderli restituibili in ogni momento, in pregiudizio degli altri creditori. In altre parole, tali forme di finanziamento, comunque denominate, sono ex lege equiparate agli apporti destinati a capitale e soggiacciono alla regola della postergazione, nel senso che non possono essere retrocesse se non dopo l’integrale soddisfazione degli altri creditori. La restituzione di finanziamenti originariamente collegati alle specifiche esigenze della società, descritte dal comma 2 dell’art. 2467 cod. civ., in violazione del vincolo della postergazione, integra il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione e non di bancarotta preferenziale ».
La pronuncia chiarisce come in tal caso « non viene pertanto in risalto l’indiscussa distinzione tra versamenti in conto capitale, in conto futuro aumento di capitale e finanziamenti del socio a titolo di mutuo, come illustrata dalla recente giurisprudenza di questa Corte ai fini della qualificazione dell’illecito rimborso come bancarotta patrimoniale o bancarotta preferenziale (Sez. 5, n. 8431 del 01/02/2019, COGNOME, Rv. 276031; in motivazione, Sez. 5, n. 39139 del 23/06/2023, COGNOME, Rv.285200) quanto piuttosto rilevano la collocazione temporale e situazionale dell’afflusso di risorse finanziarie assicurato del socio,
perché il disposto del secondo comma dell’art. 2467 cod. civ. cura di precisare che per finanziamenti dei soci si intendono quelli “in qualsiasi forma effettuati”, locuzione che permette di attribuire alle immissioni di denaro effettuate in un periodo di significativo squilibrio finanziario o di liquidità languente la veste di finanziamenti “sostitutivi del capitale”, assoggettati alla medesima disciplina dei conferimenti o dei versamenti a salvaguardia del capitale di rischio».
Nell’approfondire ulteriormente il significato dell’art.2647 cod. civ. , Sez. 5 COGNOME afferma che « il credito postergato del socio, inesigibile, non può essere pagato dall’organo gestorio se non una volta soddisfatti tutti gli altri crediti e, per tale ragione, deve ritenersi sottratto alla concorsualità, principio necessariamente sotteso alla qualificazione di preferenzialità del pagamento. La disciplina della postergazione non individua un diverso grado del credito restitutorio ma rende inesigibile la pretesa alla restituzione, proprio perché il legislatore, espressamente, ha previsto che le somme erogate debbano essere vincolate al perseguimento dell’oggetto sociale e non possano essere restituite se non quando, ormai soddisfatti tutti i creditori, venga meno la stessa esigenza di garanzia delle loro ragioni ».
È, in sostanza, la sussistenza di una situazione di squilibrio – sulla quale ci si è soffermati in precedenza, non scalfita dalle censure difensive -al momento della dazione da parte del socio che determina l’applicazione della regola della postergazione e, quindi, la non esigibilità del credito prima della soddisfazione degli altri creditori, quale che sia la qualificazione giuridica assegnata in origine al finanziamento medesimo (nello stesso senso, Sez. 5, n. 27259 del 2025, Catania, n.m.; Sez. 5, n. 1923 del 16 ottobre 2024, Barcaglioni, n.m).
In sostanza, sia che si verta in tema di dazione in conto capitale, in conto futuro aumento di capitale o a titolo di mutuo, se la stessa interviene in una situazione di crisi, il legislatore presume si tratti di un finanziamento finalizzato al conferimento e come tale la restituzione deve essere postergata.
La presunzione ex lege scaturisce dalla circostanza che lo stato di sostanziale insolvenza giustifica l’anticipazione della tutela dei terzi creditori rispetto a quella dei soci finanziatori. La conseguenza di tale presunzione determina la non esigibilità del credito sia al momento del finanziamento -sussistendo le condizioni di squilibrio richiamate -sia anche al momento del rimborso, qualora lo stesso ancora metta a rischio le garanzie per il ceto creditorio.
5.4 Anche la doglianza relativa alla non applicabilità della postergazione alla società per RAGIONE_SOCIALE non risulta fondata. Come noto, la previsione del l’art. 2467, primo comma, cod. civ. che regola i finanziamenti in favore della società a RAGIONE_SOCIALE, viene richiamata e trova applicazione -tramite l’art. 2497 -quinquies cod. civ. -anche per il caso di finanziamenti effettuati a favore di
qualunque tipo di società -non solo quelle a RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE – da chi esercita attività di direzione e coordinamento nei suoi confronti o da altri soggetti ad essa sottoposti (così detti finanziamenti discendenti o orizzontali).
Da tale previsione consegue, quindi, che la disciplina in esame si applica ai finanziamenti effettuati non solo a favore della società a RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, ma anche di società di altro tipo, tanto che la giurisprudenza in sede civile ha osservato che è estensibile ad altri tipi di società di capitali il disposto di cui all’art. 2467 cod. civ. che, nelle società a RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE prevede la postergazione del rimborso del finanziamento del socio concesso in situRAGIONE_SOCIALE che renderebbero necessario un conferimento, perché la “ratio” della norma consiste nel contrastare i fenomeni di sottocapitalizzazione nominale delle società “chiuse”. Tale disciplina deve trovare applicazione anche al finanziamento del socio di una società per RAGIONE_SOCIALE, qualora le condizioni della società siano a quest’ultimo note, per lo specifico assetto dell’ente o per la posizione da lui concretamente rivestita, quando essa sia sostanzialmente equivalente a quella del socio di una sRAGIONE_SOCIALE (Sez. 1 civ., n. 16291 del 20/06/2018, Rv. 649534 -01, che ha ritenuto applicabile la previsione di cui all’art. 2467 cod. civ. nel caso in cui il socio, RAGIONE_SOCIALEsta di maggioranza di una sRAGIONE_SOCIALE ed anche presidente del consiglio d’amministrazione, aveva sottoscritto un prestito obbligazionario non convertibile, garantito da ipoteca, in favore della società; conf.: N. 14056 del 2015 Rv. 635830 -01).
In tal senso, a fronte di un consolidato orientamento di legittimità sulla applicabilità della regola della postergazione anche alla società per RAGIONE_SOCIALE, deve osservarsi come nel caso in esame l ‘ aver NOME cumulato la qualità di amministratore e di socio lo rendeva consapevole della situazione di squilibrio esistente, sia al momento della dazione che in quello del rimborso.
Va, inoltre, osservato come anche sia generica la denuncia di difetto di tassatività della norma penale per l ‘esten sione della disciplina della postergazione alle società per RAGIONE_SOCIALE, oltre a essere del tutto inedita la doglianza, non proposta con l ‘atto di appello .
Per altro, la norma incriminatrice dell ‘art. 216, comma 1, n. 1, l. fall. risulta in sé corrispondere pienamente al principio di tassatività. La doglianza è rivolta alla normativa civilistica che, pur non espressamente richiamata dal precetto, delineando il credito del socio come inesigibile anche in caso di finanziamento delle società per RAGIONE_SOCIALE, avrebbe indotto in errore l ‘imputato. Ma a riguardo il motivo non è sviluppato e, comunque, si verterebbe in tema di errata interpretazione di una legge diversa da quella penale, cui fa riferimento l’art. 47, ultimo comma, cod. pen. che, ai fini dell’esclusione della punibilità, deve essere sempre originata da errore scusabile (Sez. 2, n. 43309 del 08/10/2015, COGNOME, Rv. 264978 -01; conf.: N. 4662 del 1978). Nel caso in esame l ‘intro duzione contestuale degli artt.
2467 e 2497quinquies cod. civ. con l ‘unica riforma del diritto societario n. 6 del 2003, con effetto dal 1 gennaio 2004, esclude la scusabilità dell ‘errore, anche alla luce dei citati orientamenti giurisprudenziali di questa Corte in Sede civile.
Il terzo motivo è dunque, complessivamente infondato.
5.5 Deve quindi affermarsi che integra il delitto di bancarotta patrimoniale per distrazione, e non quello di bancarotta preferenziale, la condotta dell’amministratore di una società per RAGIONE_SOCIALE che rimborsi, in violazione della regola della postergazione di cui all’art. 2467 cod. civ., un finanziamento operato dal socio, quale che sia la forma giuridica attribuitagli, in un periodo di eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento.
Quanto, infine, al quarto e quinto motivo, in ordine alla estinzione per prescrizione, lo stesso è subordinato alla richiesta di riqualificazione della condotta in bancarotta preferenziale, che va esclusa per le ragioni fin qui espresse.
In ordine alla dosimetria della pena la stessa è stata determinata nella misura minima di anni due di reclusione, a seguito del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, come richiesto dallo stesso correlato motivo di appello. Il che esclude la possibilità di ulteriori riduzioni.
In merito alla sospensione condizionale della pena la Corte di appello ha correttamente negato il beneficio, in quanto lo stesso era stato riconosciuto già per una precedente condanna, cosicché osta alla richiesta della difesa l ‘ art. 164, quarto comma, cod. pen. in quanto il cumulo delle pene, in caso di seconda sospensione, supererebbe i limiti stabiliti dall ‘ art. 163 cod. pen.
I motivi sono manifestamente infondati.
Ne consegue il complessivo rigetto del ricorso, con condanna alle spese processuali del ricorrente.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 13/11/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME