Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7788 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7788 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ERCOLANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/03/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
1, Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso l’ordinanza della Corte di Appello di Napoli, che ha confermato la pronuncia del giudice di primo grado, con la quale l’imputato veniva dichiarato colpevole dei reati di bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale propria e di bancarotta impropria tramite il compimento di operazioni dolose;
Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che denuncia l’apparenza della motivazione posta alla base del dissenso in ordine alla richiesta di riqualificazione delle fattispecie contestate nel reato di bancarotta patrimoniale semplice, è generico perché non indica gli elementi che condurrebbero alla derubricazione del reato e perché si limita a richiamare i motivi (ugualmente generici) già dedotti in appello e disattesi dalla Corte di merito;
Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 8 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudic merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decis comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tal valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, COGNOME, Rv. 279549 – 02; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, COGNOME, Rv. 265826 – 01; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, COGNOME, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, COGNOME e altri, Rv. 248244).
Ritenuto che il terzo e il quarto e ultimo motivo di ricorso, che contestano, rispettivamente, la sproporzione degli aumenti di pena attribuiti per la continuazione e l’applicazione di una pena accessoria superiore alla pena principale, sono manifestamente infondati perché l’onere argomentativo del giudice è stato, nella specie, adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti in aderenza ai principi di cui agli artt. 132 e 133 cod. p quanto alla pena principale. La motivazione sostiene anche la determinazione della pena accessoria, alla luce del fatto che il motivo di appello era oltremodo generico in tema;
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Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 14/01/2026.