Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40590 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40590 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a SASSARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/06/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’imputato NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Firenze ne ha confermato la condanna per varie condotte di bancarotta, assolvendolo, però, da uno degli episodi di distrazione (capo A4) e rideterminando la pena principale, nonché quelle accessorie ex art. 216 u.c. legge fa II.;
Considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta il diniego delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato, perché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda quinta pagina dei motivi della decisione);
Rilevato che il secondo motivo, che lamenta l’eccessività della pena inflitta, è generico, poiché non spiega quali elementi concreti avrebbero dovuto condurre a una riduzione della pena in misura superiore a quella operata dalla corte di appello;
Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 27/09/2023