Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42810 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42810 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a FOGGIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/11/2022 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Rilevato che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ne ha confermato la condanna per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale (capo A di imputazione) e documentale (capo B), ritenendo assorbito in quest’ultimo il reato di cui agli artt. 226-220 L.F. (capo C), con conseguente rideterminazione della pena in anni tre e mesi undici di reclusione;
Considerato che i primi due motivi di ricorso, che contestano rispettivamente vizio di motivazione alla base dell’affermazione di penale responsabilità dell’imputato nonché violazione di legge quanto alla sussistenza dell’elemento psicologico dei reati contestati, sono inammissibili perché generici, dato che si esauriscono in affermazioni apodittiche e, per la gran parte, perplesse, comunque prive di confronto argomentativo con le ragioni poste a base della pronuncia di condanna; il secondo motivo di ricorso, attinente all’individuazione del dolo specifico, è altresì indeducibile in quanto inedito, oltre a non confrontarsi con gli argomenti del giudice di merito sul punto (si vedano pagg. 2 – 5 della sentenza impugnata);
Ritenuto che il terzo e il quarto motivo di ricorso, che lamentano, rispettivamente, violazione di legge e vizio di motivazione quanto all’osservanza del criterio dell’oltre ogni ragionevole dubbio, nonché vizio di motivazione relativamente al diniego di concessione delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen., non sono consentiti in sede di legittimità in quanto fondati su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici e privi di qualsivoglia riferimento di critica concreta alla motivazione della sentenza censurata, che ha ben logicamente ricostruito la responsabilità del ricorrente e le ragioni della mancata concessione del beneficio richiesto (cfr. pagg. 5 e 6). Quanto a queste ultime, si rammenta che è valorizzabile in chiave negativa l’assenza di elementi positivi ritenuti adeguati a fondare la concessione delle attenuanti comuni (cfr. per tutte Sez. 3, n. 24128 del 18/3/2021, De Crescenzo, Rv. 281590).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende;
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 13/09/2023