Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4882 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4882 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CITTA DI CASTELLO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/01/2025 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Rom che, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha dichiarato la prescrizione di reati per cui egli aveva riportato condanna in primo grado, ad eccezione di quelli di bancar fraudolenta patrimoniale e documentale di cui ai capi D. ed E. della rubrica, per cui n confermala l’affermazione di responsabilità, rideterminato in mitius il trattamento sanzionatorio;
considerato che:
– il primo motivo di ricorso – che assume la violazione degli artt. 125, comma 3, 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. – è privo di specificità in quanto non contiene un’effettiva c confronti del provvedimento impugnato bensì un generico rimando alle doglianze contenute nell’atto di appello che non sarebbero state vagliate (cfr. Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018 2019, C., Rv. 275853 – 02);
– il secondo motivo – che deduce la violazione dell’art. 216, comma 1, n. 2, legge fall. particolare con riguardo all’elemento soggettivo, nonché il vizio di motivazione in or all’affermazione della responsabilità penale dell’imputato, segnatamente per il delitto di capo E. – è manifestamente infondato in quanto già la sentenza di primo grado, pur dando conto della perquisizione e del sequestro, da parte della Guardia di Finanza, di «documentazione dell progetto RAGIONE_SOCIALE e della RAGIONE_SOCIALE», ha indicato gli elementi di prova (segnatamente dichiarativa) da cui ha tratto che le scritture contabili non siano stare rinvenute perché so inserendo anche tale agire in un disegno criminoso dell’imputato; rispetto a tale ordin argomentazioni, di cui pure deve tenersi conto in ragione della conferma della sentenza di prim grado da parte di quella impugnata (cfr. Sez. 6, n. 1307 del 29/09/2002, Delvai, Rv. 223061 01);), il ricorso è del tutto generico poiché si incentra ex se sul sequestro da parte della Guardia di Finanza senza alcuna specificazione (cfr. Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, COGNOME, Rv. 262575 – 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, NOME, Rv. 254584 – 01);
– il terzo motivo – che denuncia la violazione dell’art. 216, comma 1, n. 1, legge fall riferimento all’elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta distrattiva di cui D. e D.1., infine l’omessa motivazione sul giudizio di responsabilità penale dell’odierno imputato – è manifestamente infondato e versato in fatto, in quanto la Corte di merito ha indicato elementi sulla scorta dei quali ha attribuito proprio all’imputato il ruolo centrale nella caratterizzata dall’ottenimento di ingentissimi finanziamenti, per il tramite di documenta atta a mostrare un’apparente società degli enti in discorso, i cui importi sono poi stati d dagli impieghi sociali; in tal modo, dunque, la sentenza impugnata ha dato conto anche dell sussistenza del prescritto dolo generico; e tale piano argomentativo non può dirsi ritualme censurato dal ricorso che, a ben vedere, prospetta un’alternativa ricostruzione delle vice senza denunciare ritualmente il travisamento della prova (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016 COGNOME, Rv. 268360 – 01);
–DATA_NASCITA
rilevato che nulla muta, rispetto a quanto sopra esposto, la memoria difensiva con la qua il difensore ha contestato l’inammissibilità dei motivi di ricorso, ribadendo la fondatezza di q in essi esposto;
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, cui consegu ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché – ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 2675 – 01) – al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 05/11/2025.