Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10119 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10119 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a MONTALTO UFFUGO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/05/2025 della Corte d’appello di Catanzaro
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con l’impugnata sentenza, la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Cosenza aveva condanNOME COGNOME NOME per il reato d bancarotta fraudolenta patrimoniale;
che, avverso detta sentenza, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del suo difensore;
che entrambi i motivi di ricorso sono inammissibili per plurime convergenti ragioni; ch in primo luogo, i motivi sono completamente versati in fatto, avendo il ricorrente artic alcune censure che sono dirette a ottenere una non consentita rivalutazione delle fonti probator e un inammissibile sindacato sulla ricostruzione dei fatti operata dalla Corte di appello (cfr. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, COGNOME); che le censure sono anche meramente reiterative di analoghe doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritt congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. pagine 2 e ss. della sentenza impugnata), con le quali il ricorrente non si è effettivamente confrontato;
che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, l’11 febbraio 2026
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente