Bancarotta Fraudolenta Distrattiva: Quando un Finanziamento Diventa Reato
La gestione del patrimonio sociale richiede massima trasparenza e aderenza agli scopi aziendali. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito questo principio, chiarendo i contorni della bancarotta fraudolenta distrattiva in relazione a operazioni di finanziamento a terzi. L’analisi del provvedimento offre spunti cruciali per amministratori e imprenditori sulla corretta gestione delle risorse aziendali, soprattutto in contesti di potenziale crisi.
I Fatti del Caso
Il caso esaminato trae origine dal ricorso di un imprenditore, condannato in primo e secondo grado per il reato di bancarotta fraudolenta distrattiva. Al centro dell’accusa vi era un’operazione di finanziamento effettuata dalla società, successivamente dichiarata fallita, in favore di un’altra S.r.l. Secondo l’accusa, tale operazione non era giustificata da un interesse economico per la società erogante, ma rappresentava una pura e semplice distrazione di risorse patrimoniali a danno dei creditori.
L’imputato ha presentato ricorso in Cassazione lamentando, tra le altre cose, un’errata valutazione della sua responsabilità e della natura del reato. Sosteneva, infatti, che l’operazione fosse legittima e che, al più, si sarebbe dovuto configurare il meno grave reato di bancarotta semplice, non fraudolenta. Contestava inoltre il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso interamente inammissibile. I giudici hanno ritenuto che i motivi presentati dall’imprenditore non fossero altro che la riproposizione di argomentazioni già esaminate e respinte nei precedenti gradi di giudizio, configurandosi come un tentativo, non consentito in sede di legittimità, di ottenere una nuova valutazione delle prove.
La Corte ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, ponendo fine alla vicenda processuale e confermando la condanna per bancarotta fraudolenta.
Le Motivazioni: Analisi della Bancarotta Fraudolenta Distrattiva
La Corte ha basato la sua decisione su argomentazioni chiare e consolidate. In primo luogo, ha sottolineato come la Corte d’Appello avesse adeguatamente motivato la sussistenza della bancarotta fraudolenta distrattiva. I finanziamenti contestati avevano comportato un “notevole esborso” da parte della società poi fallita, per scopi palesemente estranei al proprio oggetto sociale. Era, infatti, emersa una quasi totale assenza di prospettive di vantaggio economico per la società finanziatrice, elemento che qualifica l’operazione come puramente distrattiva.
Secondo gli Ermellini, si configura un’ipotesi di bancarotta fraudolenta patrimoniale quando le operazioni economiche, come nel caso di specie, impegnano in modo significativo il patrimonio sociale senza una contropartita o un beneficio reale per l’impresa. Il fatto che le risorse siano state dirottate verso attività non pertinenti allo scopo aziendale è stato il fattore determinante. La Corte ha inoltre giudicato inammissibile la doglianza relativa alle attenuanti generiche, poiché il diniego era stato correttamente motivato dalla Corte territoriale in base all'”obiettiva gravità dei fatti”, ovvero l’entità del danno patrimoniale causato.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
La decisione in esame rappresenta un importante monito per gli amministratori. Ogni operazione finanziaria che non sia strettamente funzionale al perseguimento dell’oggetto sociale e che non presenti una chiara e plausibile prospettiva di ritorno economico può essere interpretata come un atto distrattivo. La mancanza di un interesse concreto per la società, unita a un significativo esborso di denaro, integra gli estremi della bancarotta fraudolenta. Questa ordinanza rafforza il principio secondo cui il patrimonio sociale è vincolato alla tutela degli interessi dell’impresa e dei suoi creditori, e non può essere utilizzato per finalità personali o di terzi ad esso estranee.
Quando un finanziamento a un’altra società può essere considerato bancarotta fraudolenta distrattiva?
Un finanziamento può configurare bancarotta fraudolenta distrattiva quando comporta un notevole esborso economico per la società che lo eroga, è destinato a scopi estranei al suo oggetto sociale e la prospettiva di un vantaggio per la stessa è quasi del tutto inesistente.
È possibile chiedere in Cassazione di rivalutare i fatti per derubricare il reato da bancarotta fraudolenta a semplice?
No, non è possibile. La Corte di Cassazione ha stabilito che i motivi di ricorso che mirano a una nuova valutazione delle prove, già esaminate nei gradi di merito, sono inammissibili. La Corte non riesamina i fatti, ma si limita a controllare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione.
Perché la Corte ha negato la prevalenza delle attenuanti generiche sull’aggravante del danno rilevante?
La Corte ha confermato la decisione dei giudici di merito, i quali hanno negato la richiesta poiché non trovava alcuna ragione di accoglimento data l’obiettiva gravità dei fatti, ossia l’entità del danno patrimoniale causato alla società e ai suoi creditori.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8695 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8695 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 15/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a ROMA il 08/08/1957
avverso la sentenza del 17/04/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Rilevato che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma che ha confermato la pronunzia di primo grado, con cui il ricorrente è stato condannato per il reato di bancarotta fraudolenta distrattiva (capo 1);
Considerato che il primo e il secondo motivo di ricorso – con i quali il ricorrente si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione, rispettivamente, all’affermazione di responsabilità circa il finanziamento effettuato nei confronti della RAGIONE_SOCIALE e alla ritenuta sussistenza della fattispecie delittuosa della bancarotta patrimoniale anziché di quella semplice – sono inammissibili, in quanto reiterativi di censure già avanzate, volte a prefigurare un’inammissibile rivalutazione delle fonti probatorie. I motivi sono anche manifestamente infondati in quanto deducono un difetto di motivazione non emergente dal provvedimento impugnato: la Corte ha evidenziato come i finanziamenti contestati come distrattivi hanno comportato un notevole esborso da parte della società poi fallita, per scopi estranei al proprio oggetto sociale.
Si configura un’ipotesi di bancarotta fraudolenta patrimoniale, così come contestata, quando, come nel caso in oggetto, le operazioni economiche hanno comportato un notevole impegno sul patrimonio sociale, essendo quasi del tutto inesistente la prospettiva di un vantaggio per la società (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 7 del provvedimento impugnato); la sentenza Sez. 5, n. 34292 del 2/10/2020, COGNOME, Rv. 279973 spiega bene le dinamiche possibili, ancorchè in una fattispecie concreta differente di bancarotta fraudolenta patrimoniale;
Rilevato che il terzo motivo di ricorso – con il quale il ricorrente si duole del vi di motivazione sulla richiesta di prevalenza delle attenuanti generiche sull’aggravante del danno di rilevante gravità (art. 219, comma 1, I. fall.) – è inammissibile in quanto inerente al trattamento sanzionatorio sorretto, invece, da adeguata motivazione: la Corte territoriale ha precisato che la suddetta richiesta non trova alcuna ragione di accoglimento attesa l’obiettiva gravità dei fatti;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 15 gennaio 2025
Il Consigliere estensore r
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