Bancarotta fraudolenta e inammissibilità del ricorso in Cassazione
La recente ordinanza numero 7772 del 2026 della Corte di Cassazione affronta il tema della bancarotta fraudolenta, soffermandosi in particolare sui requisiti di specificità necessari affinché un ricorso possa essere ammesso al vaglio della Suprema Corte. La vicenda riguarda la condanna di un soggetto per reati fallimentari legati alla gestione societaria.
I fatti e la condanna per bancarotta fraudolenta
Il caso trae origine dalla sentenza emessa dalla Corte di Appello di Bologna, che aveva confermato la decisione del Tribunale di Parma. L’imputato era stato ritenuto responsabile di bancarotta fraudolenta per distrazione, ai sensi della Legge Fallimentare. In particolare, la contestazione riguardava il mancato ritrovamento di beni appartenenti alla società, fatto che i giudici di merito avevano interpretato come una condotta finalizzata a sottrarre risorse alla garanzia dei creditori.
L’imputato ha presentato ricorso in Cassazione lamentando una violazione di legge e un vizio di motivazione. La difesa sosteneva che il semplice mancato rinvenimento dei beni non potesse essere considerato automaticamente una prova della volontà distrattiva e ribadiva l’innocenza del proprio assistito.
La decisione di inammissibilità per bancarotta fraudolenta
I giudici di legittimità hanno dichiarato il ricorso del tutto inammissibile. La Corte ha osservato che i motivi presentati dalla difesa erano estremamente generici e non facevano altro che riproporre le medesime tesi già esposte durante il giudizio di appello.
Secondo la Suprema Corte, il ricorso in Cassazione non può limitarsi a una “pedissequa reiterazione” di quanto già detto nei gradi precedenti, ma deve contenere una critica argomentata che colpisca i punti specifici della sentenza impugnata. Nel caso di specie, il ricorrente si era limitato a evocare la propria innocenza senza confrontarsi realmente con le motivazioni fornite dalla Corte d’Appello.
Le motivazioni
Nelle motivazioni, la Cassazione ha chiarito che il motivo di ricorso è inammissibile quando omette di assolvere alla funzione tipica di critica verso la sentenza oggetto d’impugnazione. La Corte ha sottolineato come la tesi difensiva sulla non valenza distrattiva del mancato ritrovamento dei beni sia in palese contrasto con i costanti orientamenti della giurisprudenza di legittimità.
Secondo l’orientamento consolidato, la mancata giustificazione della destinazione dei beni societari da parte dell’amministratore costituisce una prova valida della distrazione degli stessi. Poiché il ricorso non ha offerto nuovi elementi validi per ribaltare questa presunzione, è stato considerato privo di fondamento giuridico.
Le conclusioni
Il procedimento si è concluso con la conferma definitiva della responsabilità penale dell’imputato. Oltre all’inammissibilità del ricorso, la Suprema Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver instaurato un giudizio manifestamente infondato.
Questa decisione ribadisce l’importanza per i professionisti del diritto di formulare impugnazioni estremamente specifiche, evitando di trasformare il ricorso per Cassazione in un mero “terzo grado di merito” volto solo a rivedere i fatti senza contestare puntualmente i profili di diritto.
Cosa succede se il ricorso in Cassazione è troppo generico?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile e il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma pecuniaria alla Cassa delle ammende.
È possibile riproporre in Cassazione le stesse difese dell’appello?
No, la semplice reiterazione dei motivi d’appello senza una critica specifica alle motivazioni della sentenza di secondo grado rende il ricorso inammissibile.
Il mancato ritrovamento di beni societari prova la bancarotta?
Sì, secondo l’orientamento della Cassazione il mancato ritrovamento di beni non giustificato costituisce una condotta di distrazione rilevante per il reato di bancarotta fraudolenta.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7772 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7772 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a PAOLA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/03/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Bologna, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Parma con cui è stato ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 216 co. 1 e 223 co. 1 R.D. 267/42.
Ritenuto che il motivo di ricorso – che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di penale responsabilità – è inammissibile perché generico, fondato su argomenti che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, i quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. Il ricorso si limita a evocare l’innocenza dell’imputato e la non valenza distrattiva del mancato ritrovamento dei beni societari, in palese contrasto con i costanti orientamenti di legittimità in tema (cfr Sez. 5, n. 8260 del 22/09/2015, dep. 2016, Aucello, Rv. 267710 -01).
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 14/01/2026