Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 10054 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Penale Sent. Sez. 5 Num. 10054 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/02/2026
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Data Udienza: 06/02/2026
NOME COGNOME
Sent. n. sez. 239/2026
– Relatore –
NOME COGNOME NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 18 febbraio 2025, la Corte di appello di Palermo confermava la sentenza del locale Tribunale che aveva ritenuto NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME (gli ultimi due padre e figlio) colpevoli dei seguenti delitti di bancarotta:
al capo 2, contestato a tutti gli imputati, il delitto di bancarotta patrimoniale, per avere, la COGNOME quale amministratore di diritto, i COGNOME quali amministratori di fatto, distratto
– al capo 3, ascritto ad NOME ed NOME, nelle qualità di cui sopra, per avere distratto (in epoca antecedente alla assunzione della carica di amministratore della RAGIONE_SOCIALE) le ulteriori somme ivi indicate;
Si era già sostenuto, con i motivi di appello, come l’imputata fosse una mera prestanome e non si fosse mai intromessa nella concreta gestione della società fallita.
Nella fallita, la prevenuta rivestiva il mero ruolo di segretaria e di addetta alle vendite e non aveva competenze tecniche tali da consentirle di esercitare il ruolo attribuitole, di amministratore.
Doveva essere esclusa la contestata recidiva non potendo, il reato contestato, costituire indice di maggiore pericolosità dell’imputata. I fatti di bancarotta erano distanti nel tempo, la prevenuta aveva consegnato le scritture contabili ed aveva rilasciato dichiarazioni al curatore.
Non si era esperita la necessaria perizia tecnico-contabile al fine di comprovare l’effettività dei prelievi di cui gli imputati erano accusati. La cui mancata giustificazione non emergeva affatto, come affermato dalla Corte, dalla stessa contabilità della fallita.
COGNOME, e dal suo consulente, dott. COGNOME. Si era così omesso di considerare che il teste COGNOME (una dipendente) ed il dott. COGNOME (un consulente contabile della società) avevano riferito della necessità di disporre di contanti per le varie esigenze della società (per pagare i dipendenti, le bollette, le piccole spese).
2.2.2. Con il secondo motivo lamenta la violazione di legge ed il difetto di motivazione in relazione al ruolo ritenuto in capo ai ricorrenti, di amministratori di fatto della fallita.
Il curatore ed il suo consulente l’avevano affermato solo apoditticamente.
La teste COGNOME aveva riferito di lavorare da tempo per i COGNOME ma che, nella fallita, era stata assunta dalla COGNOME e che era costei a gestire la società. La Corte non aveva tenuto conto di tali dichiarazioni limitandosi ad affermare che la teste aveva lavorato per la fallita solo per un anno.
Il teste COGNOME, consulente del lavoro, aveva riferito che la COGNOME era l’unica dipendente e che i due amministratori che si erano succeduti erano NOME COGNOME e NOME COGNOME.
Il dott. COGNOME solo apoditticamente aveva riferito che la società era stata costituita dai COGNOME per proseguire la precedente attività.
NØ elementi di prova decisivi potevano essere tratti dalle ulteriori testimonianze (a cui si faceva sintetico cenno).
Il AVV_NOTAIO generale della Repubblica presso questa Corte, nella persona del sostituto NOME COGNOME ha inviato memoria con la quale ha concluso per l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
Il difensore dell’imputata NOME COGNOME ha inviato memoria scritta con la quale ha insistito per l’accoglimento dei motivi di ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi presentati nell’interesse degli imputati non meritano accoglimento ma la loro non manifesta infondatezza ha determinato, ad oggi (anche considerando le ritenute recidive ed i 127 giorni di sospensione del termine), l’estinzione per prescrizione degli addebiti loro ascritti ai capi 1 e 5 (il primo contestato alla sola COGNOME, il secondo a tutti i ricorrenti).
NŁ Ł possibile adottare formule di proscioglimento piø favorevoli in assenza dell’evidenza della prova dell’innocenza, per la COGNOME, amministratore di diritto, della mancata integrale consegna della contabilità e, per tutti, considerando che il ritardo nello scioglimento della società o nella presentazione in proprio dell’istanza di fallimento – a fronte delle continue perdite di esercizio – aveva determinato l’aggravamento del dissesto accrescendo la complessiva esposizione debitoria.
1.1. La sentenza impugnata va pertanto annullata senza rinvio sul punto e da ciò discende anche l’annullamento del trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo giudizio sul punto a diversa sezione della Corte di appello di Palermo per i residui reati (con l’assorbimento del secondo motivo del ricorso COGNOME speso, appunto, sul trattamento sanzionatorio).
Il primo motivo del ricorso COGNOME – sulla ritenuta responsabilità della stessa – Ł infondato.
La società fallita era stata costituita dai NOME, padre e figlio, per continuare la loro precedente attività (tanto da conservarne, nella ragione sociale, anche il nome: la precedente era la RAGIONE_SOCIALE a cui era succeduta la fallita RAGIONE_SOCIALE) di commercializzazione di autovetture, nominando, non volendo gli stessi comparire, quali amministratori prima NOME COGNOME, figlia e sorella dei prevenuti, e poi l’odierna imputata, NOME COGNOME.
E tuttavia nØ NOME COGNOME (la cui condanna Ł stata confermata dalla Corte di appello, senza che l’imputata presentasse ricorso) nØ NOME COGNOME aveva assunto il ruolo di mere prestanome.
Quanto alla COGNOME, infatti, l’unica dipendente della fallita, la teste NOME COGNOME (che da molti anni lavorava per i NOME), aveva riferito che anche NOME COGNOME ‘si occupava’, in senso lato, della società, avendo rapporti sia con i clienti sia con le banche.
Si deve allora ricordare come questa Corte, in tema di responsabilità per i delitti di bancarotta dell’amministratore di diritto (in presenza di uno o piø amministratori di fatto) abbia affermato che Ł sufficiente ad integrare il dolo, in forma diretta o eventuale, dell’amministratore formale la generica consapevolezza, pur non riferita alle singole operazioni, delle attività illecite compiute dalla società per il tramite dell’amministratore di fatto (Sez. 5, n. 32413 del 24/09/2020, Loda, Rv. 279831 – 01).
Un’ipotesi che certo ricorre nell’odierno caso concreto dal momento che i prelievi contestati ai NOME risultavano dalla stessa contabilità della società che, peraltro, era avviata al dissesto (anche a causa degli stessi).
Non meritano accoglimento neppure i due motivi del ricorso di NOME e NOME.
Il loro ruolo di amministratori di fatto della fallita era stato riferito da una pluralità di fonti dichiarative, riportate nella sentenza impugnata da p. 13, da cui si era potuto dedurre che i predetti, pur non avendo alcun ruolo formale nella società, si occupavano della commercializzazione delle autovetture, ne curavano la manutenzione, trattavano con i fornitori, i quali avevano anche riferito – si pensi in particolare al titolare di un’autofficina, tale COGNOME – che non conoscevano altre persone che agissero in nome e per conto della società poi fallita.
Quanto alle somme distratte, i prelievi erano continui e costanti negli anni – e sempre privi di congrua giustificazione – e non vi era elemento di riscontro alcuno al fatto, assunto dalla difesa, che potessero essere stati utilizzati per il pagamento di debiti della società, visto che non era stata prodotta ricevuta alcuna (neppure, in ipotesi, fiscalmente non regolare).
Così che del tutto priva di rilievo sarebbe l’espletamento di una perizia contabile, in assenza di qualsivoglia elemento da cui dedurre quali costi siano stati, in ipotesi, assolti con i prelevati contanti.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di COGNOME NOME, limitatamente al capo 1 e nei confronti di tutti gli imputati limitatamente al capo 5, perchŁ i reati sono estinti per prescrizione e conseguentemente annulla la medesima sentenza con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Palermo per la rideterminazione del
trattamento sanzionatorio.
Rigetta i ricorsi nel resto.
Così deciso, in Roma il 6 febbraio 2026.
Il Consigliere estensore
Il Presidente
NOME COGNOME
NOME COGNOME