Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 50335 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 50335 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/11/2023
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a AVEZZANO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/01/2023 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; letta la memoria fatta pervenire dal difensore dei ricorrenti;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
– che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di L’Aquila ha confermato la sentenza del Tribunale di Avezzano del 2 luglio 2020 che aveva affermato la penale responsabilità di NOME COGNOME e NOME COGNOME per i reati di cui agli artt. 216, 219 e 223 I. fall. e 110 cod. pen. e li aveva condannati alla pena ritenuta di giustizia;
– che l’unico motivo dei ricorsi degli imputati, nella parte in cui i ricorren denunziano vizio di motivazione con riguardo al quadro probatorio emerso nel corso del primo grado del giudizio, dolendosi dell’insussistenza della qualifica di amministratori di fatto e di diritto in capo agli stessi e dell’insussistenza d presupposti del reato di cui all’art. 216 I. fall., è manifestamente infondato perché inerente ad asseriti difetto o contraddittorietà e/o palese illogicità del motivazione non emergenti dal provvedimento impugnato (in particolare, il giudice di merito ben chiariva come il fatto in contestazione, per le modalità di commissione, rendeva evidente la consapevolezza in capo agli imputati dello stato di decozione della società e che essi avevano agito in concerto con coloro che avevano amministrato la fallita e comunque avevano agito in dolosa violazione ai doveri su di essi gravanti in qualità dei custodi dei beni oggetto di distrazione, che già avevano costituito oggetto di pignoramento; si veda pagg. 3-4 del provvedimento impugnato);
– che l’unico motivo dei ricorsi degli imputati, nella parte in cui i ricorren denunziano violazione di legge ed in particolare l’errata qualificazione giuridica del reato, ritenendo la condotta ascrivibile nella fattispecie di cui all’art. 388, second comma, cod. pen., è manifestamente infondato perché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo, non potendosi configurare, nel caso di specie, l’ipotesi di reato di cui al menzionato art. 388, comma 2, cod. pen. in conseguenza dell’intervenuto fallimento della società dei beni mobili oggetto di distrazione e del concorso degli imputati nell’attività distrattiva posta i essere da coloro che amministravano la società, secondo la ricostruzione fattuale operata dalla Corte di appello, mentre nel resto il motivo appare volto a sollevare censure di merito dirette a sostenere la insussistenza della prova dei fatti per come ricostruiti;
– rilevato che l’eccezione di prescrizione sollevata dal difensore dei ricorrenti nella memoria fatta pervenire a questa Corte di cassazione è inammissibile, atteso che, stante l’inammissibilità dei ricorsi, non rileva la prescrizione dei rea
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eventualmente maturata dopo la sentenza di appello, perché l’inammissibilità del ricorso per cassazione per manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e, pertanto, preclude la possibilità di dichiarare le cause di non punibilità di cui all’art. 129 cod. proc. pen., compresa la prescrizione intervenuta nelle more del procedimento di legittimità (Sez. 2, n. 28848 del 08/05/2013 – dep. 08/07/2013, COGNOME, Rv. 256463);
che all’inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22/11/2023.