Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11090 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11090 Anno 2026
Presidente: BELMONTE NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/04/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appell di Napoli, che, in parziale riforma della condanna pronunciata in primo grado, lo ha assolto dal reato di bancarotta distrattiva, rideterminando la pena in relazione ai residui reati di bancarotta fraudolenta documentale ed impropria;
che il primo motivo di ricorso – che deduce vizio di motivazione quanto al riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. – è indeducibile, in quanto si risolve in una differente valutazione del giudizio di tenuità del fatto, logicamente prospettato dalla Corte territoriale che, con motivazione esente dai descritti vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata), invocando un (differente) apprezzamento in fatto degli elementi già valutati dal giudice di merito; attività, com’è nota preclusa a questa Corte;
che il secondo motivo di ricorso – che deduce violazione dell’art. 99 cod. pen. e connesso vizio di motivazione – è anch’esso indeducibile perché non si confronta con l’ampia argomentazione offerta dalla Corte territoriale, che ha dato atto del rapporto esistente tra il reato sub iudice e i plurimi precedenti esistenti a carico dell’imputata e della conseguente sua maggiore pericolosità (cfr. pag. 9 della sentenza impugnata);
che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 25 febbraio 2026
2026