Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4878 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4878 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a PISA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/02/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze c in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha ridotto la durata delle pene acces fallimentari, confermandone la condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale;
considerato che l’unico motivo di ricorso – che denuncia la violazione degli artt. 27 C art. 530 cod. proc. pen., in ragione dell’insussistenza del reato di cui al capo 2) della ru carenza di elemento soggettivo e oggettivo -, lungi da contenere rituale censure di legittimità, per il tramite di enunciati versati in fatto, senza denunciare compiutamente il travisamento prova (che non può essere prospettato per il tramite di riferimenti parcellizzati agli element cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, COGNOME, Rv. 268360 – 01), oltre che per il tramite di ap riferimenti alle allegazioni difensive, il medesimo ordine di allegazioni già disattese dal territoriale e non si confronta con la motivazione del provvedimento impugnato che – come già sentenza di primo grado (cfr. spec. p. 16) – ha indicato in maniera congrua gli elementi sulla dei quali ha ritenuto che la vendita dei beni de quibus, distratti dal compendio aziendale, non abbia in effetti avuto luogo (cfr. spec. p. 8, ove si fa riferimento non solo al prezzo di vendit all’effettivo valore, mai incassato, quanto anche al fatto che essi fossero presenti nella sede mesi dopo l’emissione della relativa fattura, evidenziando come non constino neppure attività v all’incasso del prezzo);
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, cui conseg ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (cf cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 – 01 versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 05/11/2025.