Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 23155 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 23155 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 14/04/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a GELA il 21/02/1986
avverso la sentenza del 11/09/2024 della CORTE D’APPELLO DI CALTANISSETTA Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che si riporta alla requisitoria depositata in atti e conclude per l’annullamento con rinvio la sentenza impugnata con riferimento alla bancarotta fraudolenta documentale; rigetto nel resto.
Udito l’avvocato NOME COGNOME difensore di fiducia dell’imputato NOME COGNOME COGNOME che si riporta ai motivi di ricorso ed insiste p l’accoglimento dello stesso.
Ritenuto in fatto
Con sentenza in data 11 settembre 2024, la Corte d’appello di Caltanissetta, riformando parzialmente la decisione del Tribunale di Gela, ha ritenuto NOME NOME COGNOME nella sua qualità di amministratore e socio unico della “RAGIONE_SOCIALE“, dichiarata fallita con sentenza del Tribunale d Gela in data 13.3.2014, responsabile dei reati di bancarotta per distrazione (cap
,..
A dell’imputazione) e bancarotta documentale (capo B), condannandolo alla pena di giustizia.
Avverso tale pronuncia il COGNOME ricorre per cassazione, deducendo tre motivi di censura che di seguito si riassumono nei limiti previsti dall’art. 173, di att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo si deduce vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla affermata responsabilità per il reato di bancarott distrattiva. La Corte territoriale avrebbe confermato la decisione di primo grado senza tener conto delle censure difensive con cui si evidenziava l’errata quantificazione del valore dei beni asseritamente distratti. In particolare, la dif anche sulla base della consulenza di parte, sostiene che a tal fine non si dovrebbe tener conto del costo storico dei beni, bensì del valore contabile residuo, pa complessivamente a euro 992,15, o, addirittura al valore di realizzo a stralcio a momento della dichiarazione di fallimento, pari a euro 297,64. Pur non contestando i rilievi difensivi svolti al riguardo, la sentenza impugnata avrebb erroneamente ritenuto che la distrazione di beni di un tale valore fosse idonea a pregiudicare la garanzia dei creditori, senza tuttavia verificare l’idoneità de condotta a costituire un concreto pericolo per l’integrità del patrimonio sociale. sentenza impugnata avrebbe inoltre omesso di accertare e motivare in ordine alle modalità della condotta distrattiva.
2.2. Con il secondo motivo si deduce vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell’elemento soggettivo del reato di bancarotta distrattiva. La sentenza impugnata non avrebbe indagato in ordine alla sussistenza di una consapevole volontà del ricorrente di dare a patrimonio sociale una destinazione diversa rispetto alle finalità dell’impresa, no avendo neppure accertato le modalità di estrinsecazione della condotta distrattiva.
2.3. Con il terzo motivo si deduce vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al reato di bancarotta fraudolenta documentale. La Corte territoriale, oltre a non aver accertato se nella specie ricorresse l’ipote sottrazione delle scritture ovvero quella della loro omessa tenuta, si sarebb limitata a confermare la sentenza di primo grado in ordine alla sussistenza dell’elemento soggettivo, senza a
Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla bancarotta fraudolenta documentale e il rigetto nel resto del ricorso.
..”
Il ricorrente ha depositato una memoria con la quale insiste nell’accoglimento del ricorso, svolgendo ulteriori argomentazioni a sostegno delle censure proposte.
Considerato in diritto
1. Il ricorso è fondato.
-, società, ma soltanto e tutti quelli che quell’effetto sono idonei a produrre concreto, con esclusione, pertanto, di tutte le operazioni o iniziative di enti minima o comunque particolarmente ridotta e tali, soprattutto se isolate o realizzate quando la società era in bonis, da non essere capaci di comportare una alterazione sensibile della funzione di garanzia del patrimonio” (Sez. 5, n. 35093 del 04/06/2014, P.G. in proc. Sistro, Rv. 261446); fatti, questi ultimi, che rivelano i
2.2. La ricostruzione del reato di bancarotta fraudolenta come reato di pericolo concreto si riverbera anche sulla configurazione dell’elemento psicologico, il quale è costituito dal dolo generico, per la cui sussistenza non è necessaria consapevolezza dello stato di insolvenza dell’impresa, nè lo scopo di recare pregiudizio ai creditori, ma è sufficiente la consapevole volontà di dare a patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte (Sez. U, n. 22474 del 31/03/2016, COGNOME, Rv. 266805). La condotta distrattiva deve pertanto essere assistita dalla consapevolezza che si stanno compiendo operazioni sul patrimonio sociale idonee a cagionare danno ai creditori. In sostanza, richiede la rappresentazione, da parte dell’agente, della pericolosi della condotta distrattiva, da intendersi «come probabilità dell’effetto depressiv sulla garanzia patrimoniale che la stessa è in grado di determinare e, dunque, la consapevole volontà del compimento di operazioni sul patrimonio sociale, o su talune attività, idonee a cagionare un danno ai creditori» (Sez. 5, n. 38396 del 23/06/2017, COGNOME, cit. in motivazione).
Entrambi gli elementi costitutivi del reato, quello oggettivo e quello soggettivo, costituiscono oggetto dell’onere motivazionale che grava sul giudice di merito, il quale deve dare conto della loro sussistenza sulla base di una puntuale analisi della fattispecie concreta, attraverso l’individuazione di “indici fraudolenza”, rinvenibili, ad esempio, nella disamina della condotta alla luce della condizione patrimoniale e finanziaria dell’azienda, nel contesto in cui l’impresa ha operato, avuto riguardo a cointeressenze dell’amministratore rispetto ad altre imprese coinvolte, nella irriducibile estraneità del fatto generatore dello squilibr tra attività e passività rispetto a canoni di ragionevolezza imprenditorial necessari a dar corpo, da un lato, alla prognosi postuma di concreta messa in pericolo dell’integrità del patrimonio dell’impresa, funzionale ad assicurare l garanzia dei creditori, e, dall’altro, all’accertamento in capo all’agente de consapevolezza e volontà della condotta in concreto pericolosa (Sez. 5, n. 38396 del 23/06/2017, COGNOME, cit.).
2.3. Valutate alla luce di tali coordinate ermeneutiche, le censure prospettate dal ricorrente con riguardo alla bancarotta fraudolenta distrattiva risultan fondate.
A fronte delle doglianze svolte avverso la sentenza di primo grado con cui si evidenziava lo scarso valore dei beni sottratti, la Corte territoriale, senza in al modo smentire tale dato, ed anzi espressamente prescindendo dallo stesso, ha affermato che la condotta distrattiva dei beni aziendali, posta in esser dall’imputato, aveva cagionato il depauperamento della società «indipendentemente dal loro valore reale», e pertanto integrava il reato contestato. In tal modo, tuttavia, pur richiamando i principi affermati da questa Corte, la sentenza impugnata ha omesso di darne applicazione, in particolare non avendo proceduto a verificare, rendendo sul punto specifica motivazione, se il fatto contestato costituiva o meno un pericolo concreto e se la sottrazione di beni aziendali di un tale valore potesse arrecare un pregiudizio alla integrità dell garanzia dei creditori, determinando una effettiva diminuzione patrimoniale.
Analoghe considerazioni valgono con riguardo all’elemento soggettivo, mancando nella motivazione della sentenza impugnata qualsiasi rilievo circa la sussistenza di “indici di fraudolenza”, cioè elementi indicativi di una consapevole volontà, in capo all’imputato, di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa rispetto alle finalità dell’impresa e di compiere atti idonei a cagiona danno ai creditori.
Fondato è anche il terzo motivo, concernente il reato di bancarotta fraudolenta documentale.
3.1. L’occultamento delle scritture contabili, per la cui sussistenza necessario il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori, consistendo nella fisi sottrazione delle stesse alla disponibilità degli organi fallimentari, anche sot forma della loro omessa tenuta, costituisce una fattispecie autonoma ed alternativa – in seno all’art. 216, comma primo, lett. b), I. fall. – rispett fraudolenta tenuta di tali scritture (cfr. Sez. 5, n. 18634 del 1/2/2017, Autunno Rv. 269904; Sez. 5, n. 26379 del 5/3/2019, COGNOME, Rv. 276650). Questa Corte ha precisato che integra il reato di bancarotta documentale fraudolenta, e non quello di bancarotta semplice, l’omessa tenuta della contabilità interna quando lo scopo dell’omissione è quello di recare pregiudizio ai creditori, impedendo la ricostruzione dei fatti gestionali (cfr. Sez. 5, n. 18320 del 07/11/2019 Ud. (dep 16/06/2020), COGNOME, Rv. 279179 – 01). Tale scopo ben può essere desunto dalla complessiva ricostruzione della vicenda, dalle circostanze del fatto che ne caratterizzano la valenza fraudolenta, colorando di specificità l’elemento soggettivo, il quale può pertanto essere ricostruito sull’attitudine del dato evidenziare la finalizzazione del comportamento omissivo all’occultamento delle vicende gestionali (Sez. 5, n. 10968 del 31/01/2023, COGNOME, Rv. 284304 – 01). È comunque necessaria la dimostrazione «effettiva e concreta della consapevolezza dello stato delle scritture, tale da impedire la ricostruzione del
movimento degli affari o, per le ipotesi con dolo specifico, di procurare un ingiusto profitto a taluno, attentandosi altrimenti al principio costituzionale del
personalità della responsabilità penale» (Sez. 5, n. 44666 del 04/11/2021, La
Porta, Rv. 282280; Sez. 5, n. 44293 del 17/11/2005, COGNOME, Rv. 232816; Sez.
5, n. 642 del 30/10/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 257950).
La necessità, ai fini dell’integrazione del reato, della sussistenza del fi specifico di recare pregiudizio ai creditori e, sul piano della prova, la afferma
necessità della esistenza di concrete circostanze di fatto da cui emerga tale volontà, impongono al giudice di evitare rigidi automatismi probatori, e verificare
la sussistenza in concreto di indici di fraudolenza da cui desumere lo scopo di recare pregiudizio ai creditori. Tali sono stati ritenuti l’esistenza di un pass
rilevante, ricostruito attraverso le insinuazioni dei creditori, l’attività distratti beni aziendali, l’individuazione di una sede dell’impresa rivelatasi del tutto fittiz
la mancata collaborazione con la curatela e la finale condizione di irreperibilità
(Sez. 5, n. 2228 del 04/11/2022, dep. 2023, COGNOME, Rv. 283983 – 01; Sez. 5, n. 23704 del 17/05/2021, non massimata; Sez. 1, n. 22733 del 08/04/2021, non
massimata).
3.2. Nella specie, la sentenza impugnata ha disatteso tali principi. Invero, essa ha omesso di verificare la presenza di indici di fraudolenza significativi, che dessero conto della effettiva consapevolezza del ricorrente sia che il concreto stato delle scritture contabili fosse tale da impedire la ricostruzione del movimento degli affari, sia della volontà del medesima di conseguire un ingiusto profitto ovvero di cagionare un danno ai creditori sociali, non potendo ritenersi a tal fine sufficient la «prolungata mancata tenuta per diversi anni delle scritture contabili», in mancanza della indicazione di specifici indici ulteriori.
Le evidenziate lacune determinano l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Caltanissetta per nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Caltanissetta.
GLYPH
Così è deciso, 14/04/2025
< GLYPH