Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 51193 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 51193 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: SCORDAMAGLIA NOME
Data Udienza: 20/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI BRESCIA nel procedimento a carico di:
NOME nato a SERIATE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/03/2023 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di BERGAMO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto AVV_NOTAIO NOME COGNOME che ha concluso chiedendo
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 3 marzo 2023 il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale d Bergamo, all’esito del giudizio abbreviato, ha assolto COGNOME NOME dai reati di ban fraudolenta per distrazione e di bancarotta semplice da aggravamento del dissesto per insussistenza del fatto; riqualificato il fatto di irregolare tenuta delle scritture contab dell’art. 217, comma 2, L.F., ha condannato l’imputato per il suddetto reato, irrogandogli la di mesi due e giorni venti di reclusione nonché le pene accessorie fallimentari per la stessa dur della pena principale.
Ha proposto ricorso per cassazione il AVV_NOTAIO Generale di Brescia deducendo, con tre motivi, vizio di motivazione con riferimento alla riqualificazione del reato di ban fraudolenta documentale in quello di bancarotta semplice documentale e con riferimento all’assoluzione dell’imputato dal delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale e dal del bancarotta semplice da aggravamento del dissesto.
E’ addotto, a sostegno: I.) che la motivazione rassegnata a corredo della derubricazion del delitto di bancarotta fraudolenta documentale nel delitto di bancarotta semplice documenta sarebbe apodittica, perché il giudice non avrebbe indicato sulla base di quali dati concreti e avesse formulato il giudizio di mera incompletezza delle scritture contabili piuttosto che d inaffidabilità, così da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del volume di della fallita ‘RAGIONE_SOCIALE‘ Sri., come, invece, affermato dal curatore falliment che anche la motivazione sviluppata per giustificare l’assoluzione dell’imputato dal delit bancarotta fraudolenta documentale sarebbe assente o, comunque, illogica, non avendo, ancora una volta, il giudice indicato elementi concreti suscettibili di dare ragione, tanto più in del libro inventari e del registro beni ammortizzabili, del perché avesse ritenuto c immobilizzazioni materiali iscritte in bilancio non fossero state trovate perché ammortizzate corso dell’attività aziendale; III.) che in contrasto con quanto accertato dal Curator l’affermazione, contenuta in sentenza, secondo la quale non era stato determinato il momento di emersione dello stato di insolvenza, di modo non era possibile ritenere dimostra l’aggravamento del dissesto da parte dell’imputato, posto che il Curatore stesso aveva verific che il dissesto si era verificato sin da subito dopo il primo anno di esercizio dell’attività a di modo che l’amministratore sarebbe stato tenuto a ricostituire il capitale sociale e, una manifestatasi l’insolvenza, a chiedere il fallimento.
Con requisitoria scritta, depositata in data 1 ottobre 2023’ il AVV_NOTAIO Gener presso questa Corte, in persona del Sostituto, AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, ha chiesto che, qualificato il ricorso del AVV_NOTAIO Generale come appello, fosse disposta la trasmissione d atti alla Corte di appello di Brescia per il giudizio.
Con memoria depositata in Cancelleria tramite EMAIL in data 5 ottobre 2023, il difensor del resistente, COGNOME NOME, ha spiegato le ragioni a sostegno del rigetto del ri AVV_NOTAIO Generale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso del AVV_NOTAIO Generale di Brescia avverso il capo della sentenza impugnat riguardante la condanna per il delitto di bancarotta semplice documentale, così riqualifica contestato delitto di bancarotta fraudolenta documentale, deve essere ritenuto ricorso per saltum, proponibile solo in caso di sentenze appellabili, ai sensi dell’art. 569, comma 1, proc. pen., e per il solo vizio di violazione di legge, ai sensi del combinato disposto deg 569, comma 3, e 608, comma 4, cod. proc. pen..
L’art. 443, comma 3, cod. proc. pen. stabilisce, infatti, che <> e l’art. 60 comma 1, cod. proc. pen. stabilisce che < ›; va, dunque, riconosciuto che, relativamente ai capi riguardanti i reati di bancarotta fraudolenta per distrazione e di bancarotta semplic aggravamento del dissesto, il ricorso per cassazione del AVV_NOTAIO Generale presso la Corte d’appello di Brescia avverso la sentenza di proscioglimento emessa in primo grado all’esito rito abbreviato è stato legittimamente proposto: e ciò, anche con riguardo alla deduzione vizio di motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen..
2.2. Tanto chiarito, i motivi in disamina devono essere disattesi, perché articolano cens non consentite nel giudizio di legittimità o generiche.
In maniera non manifestamente illogica il giudice censurato ha ritenuto che il deli bancarotta fraudolenta per distrazione non potesse dirsi provato sol perché le immobilizzazio materiali, iscritte nel bilancio al 31 dicembre 2012 (l’ultimo depositato) al valore di acqui fossero state riportate nelle scritture contabili riferite ai successivi esercizi, tanto spiegare in ragione del loro plausibile ammortamento, trattandosi di beni utilizzati nel c estetico che aveva operato fino al 2015.
Tra l’altro, la giurisprudenza di questa Corte ha costantemente affermato che, in tema bancarotta fraudolenta patrimoniale, la condotta di occultamento, distrazione o sottrazione beni del patrimonio sociale non può essere costituita da un mero dato contabile, contenuto una rettifica del valore del bene iscritto in bilancio, in assenza di prova del dato fis mancanza dei beni (Sez. 5, n. 49507 del 19/07/2017, Rv. 271439), con la conseguenza che, nella fattispecie in esame, per ritenere dimostrata la responsabilità dell’imputato, sarebbe s comunque, necessario provare da parte della pubblica accusa l’effettiva disponibilità individuati beni, strumentali all’esercizio dell’attività aziendale, nel momento in cui que cessata.
Neppure la plausibile argomentazione, rassegnata nella sentenza impugnata a sostegno dell’esclusione del raggiungimento della prova dell’aggravamento del dissesto da parte dell’imputato, è scalfita dalle censure del AVV_NOTAIO Generale.
Tenuto conto dell’ormai pacifico approdo interpretativo secondo cui, nel reato bancarotta semplice, la mancata tempestiva richiesta di dichiarazione di fallimento da par dell’amministratore (anche di fatto) della società è punibile se dovuta a colpa grave, che essere desunta non sulla base del mero ritardo nella richiesta di fallimento, ma, in concreto una provata e consapevole omissione (Sez. 5, n. 18108 del 12/03/2018, Rv. 272823), deve riconoscersi che, a fronte del rilievo di assertività delle dichiarazioni del Curatore al r nulla è stato specificamente allegato e documentato dal ricorrente in ordine al decisivo pro della consapevolezza da parte dell’amministratore della società fallita che con il ritar fallimento ne avrebbe aggravato il dissesto e di quello della gravità della colp comportamento da lui tenuto.
Convertito il ricorso per cassazione in appello limitatamente al reato di bancar semplice documentale, va disposta, pertanto, la trasmissione degli atti alla Corte d’appell Brescia per il giudizio. Nel resto il ricorso del P.G. deve essere dichiarato inammissibile.
P. Q. M.
Convertito il ricorso in appello limitatamente al reato di bancarotta semplice documenta dispone rimettersi gli atti alla Corte d’appello di Brescia per il giudizio. Dichiara inammiss resto il ricorso del P.G..
Così deciso il 20 ottobre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente