Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4883 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4883 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a VALLERANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/05/2025 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha ridetermiNOME in mitius il trattamento sanzioNOMErio, confermandone la condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale;
considerato che:
il primo motivo di ricorso – che denuncia il vizio di motivazione in ordine alla dedotta insussistenza dell’importo sub A.3 della rubrica (alla luce, segnatamente, della quietanza in att non si confronta compiutamente con la motivazione della sentenza impugnata che ha escluso l’effettività del pagamento in discorso alla luce pure dell’assenza di ogni rapporto commerciale fallita e il soggetto (RAGIONE_SOCIALE) che ha emesso la quietanza, di cui il curatore ha rass l’inesistenza;
il secondo motivo – che lamenta il vizio di motivazione rispetto alla prospe insussistenza del fatto relativo all’operazione sub B.2. – è manifestamente infondato e generico, in quanto la Corte distrettuale ha dato conto della riscossione della somma de qua sulla scorta di quanto rassegNOME dal curatore, rilevando in maniera congrua come la distrazione della somma abbia avut luogo (avendo il curatore ipotizzato solo che la mancata appostazione dell’incasso in contabilità dovuto a un mancato aggiornamento ma non l’esazione di essa); e tale profilo non è stato qui ogget di puntuale censura;
il terzo motivo – che adduce la mancanza di motivazione sull’elemento soggettivo d reato, sempre con riguardo alle operazioni sub A.3. e B.2. – è manifestamente infondato e privo di specificità in quanto la Corte di merito ha dato conto degli elementi da cui ha tratto la fal documentazione relative alle operazioni compiute dall’imputato e, quanto a quella più recente, contrasto tra l’effettivo incasso e il dato contabile, in tal modo indicando in maniera adeg indice di fraudolenza dei fatti distrattivi, rilevante anche sotto il profilo del prescritto (Sez. 5, n. 12052 del 19/01/2021, COGNOME, Rv. 280898 – 01; Sez. 5, n. 38396 del 23/06/201 COGNOME, Rv. 270763 – 01); e il ricorso non contiene un’effettiva critica nei confr provvedimento impugNOME (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, COGNOME, Rv. 254584 – 01) ma prospetta un diverso apprezzamento di merito qui non consentito (cfr. Sez. 2, n. 46288 28/06/2016, COGNOME, Rv. 268360 – 01), il che esime dall’immorare che dalla stessa allegazio difensiva in maniera contraddittoria – e quindi inidonea a criticare la decisione impugnata che la distrazione più recente, di importo non elevato, sia da collocare nel 2013 ossia in un pe in cui erano già iniziate le difficoltà dell’impresa era in crisi);
rilevato che nulla muta, rispetto a quanto sopra esposto, la memoria difensiva con la qu il difensore ha contestato l’inammissibilità dei motivi di ricorso, ribadendo la fondatezza di essi esposto;
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, cui consegu ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna dello ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (cfr cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 – 01) versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna da ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 05/11/2025.