Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 42417 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 42417 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MILANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/11/2022 della CORTE APPELLO di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell’art. 23, comma 8, di. n. 137 del 2020, convertito con modificazioni dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, e dell’art. 16, comma 1, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla I. 25 febbraio 2022, n. 15.
Il Procuratore Generale della Corte di RAGIONE_SOCIALEzione, AVV_NOTAIO.AVV_NOTAIO NOME COGNOME ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
In data 22 settembre 2023 il difensore dell’imputato ha fatto pervenire memoria di replica alle conclusioni del Procuratore Generale, con cui ha insistito nei motivi di ricorso.
Ritenuto in fatto
COGNOME NOME ha impugnato la sentenza della Corte d’appello di Milano del 8 novembre 2022, che ha confermato la sentenza di primo grado, a sua volta, per quanto d’interesse in questa sede, di affermazione di responsabilità dell’imputato per il delitto di bancaro fraudolenta patrimoniale per dissipazione o per distrazione – in relazione, in particolare, a d prelievi ingiustificati di liquidità dai conti correnti societari in pieno stato di ascrittagli in qualità di amministratore unico della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, dichiarata fallita i novembre 2010.
Sono stati articolati, tramite difensore, due motivi di ricorso.
1.1.11 primo motivo ha dedotto inosservanza della legge penale con riferimento alla ritenuta sussistenza dell’elemento soggettivo del dolo, in quanto:
la crisi della società si sarebbe prefigurata nel 2008, a seguito di una ingiusta segnalazione sofferenza effettuata da RAGIONE_SOCIALE, con il venir meno degli affidamenti;
COGNOME sarebbe stato costretto a cedere la società a “nuovi soci”, poi denunciati e arrestat “per reati gravissimi”;
nel 2009 COGNOME rientrò “in possesso della RAGIONE_SOCIALE” dopo essersi affidato al commercialista di AVV_NOTAIO, decise di “cedere i crediti derivanti dalle fatture di vendita” registra periodo della gestione altrui, alla “società RAGIONE_SOCIALE” al fine di tutelare la RAGIONE_SOCIALE “da richi soddisfazione di somme che RAGIONE_SOCIALE non poteva permettersi di onorare”;
NOME era, a sua volta, debitrice di RAGIONE_SOCIALE, perché quest’ultima le aveva ceduto partecipazioni altre società “3 anni prima”, tra cui la partecipazione nella “RAGIONE_SOCIALE“;
si era quindi deciso di “compensare il credito NOME, reale e verificabile, con il credito di verso NOME, “anch’esso esistente per quanto nel corredo gnoseologico in capo” ad esso COGNOME, maturato quando COGNOME avrebbe ceduto la società ai “nuovi soci”; il credito di NOME verso NOME era “molto superiore rispetto al credito vantato da NOME” nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, tanto che “si decise di cedere anche i debiti contratti da RAGIONE_SOCIALE con fornitori storici data l’impossibilità di utilizzare il conto aziendale, “RAGIONE_SOCIALE fu costretta ad emettere assegni verso il conto corrente di COGNOME…al fine di pagare i fornitori e per poter continu l’attività attraverso la RAGIONE_SOCIALE, altra società posseduta al 100% da NOME che, a sua vo presentava la medesima compagine sociale di RAGIONE_SOCIALE“;
“NOME NOME debitrice di RAGIONE_SOCIALE per effetto della cessione dei crediti derivanti dalle fa regolarmente registrate” e – pertanto – “avrebbe girato questi denari” – per quanto dat comprendere, quelli contestati come oggetto di distrazione – a NOMENOME NOME NOME di proprie partite contabili, perché NOME aveva “pagato debiti di un fornitore che precedentemente insisteva su RAGIONE_SOCIALE“.
Tale ricostruzione, fornita dalla difesa, non sarebbe mai stata verificata nei giudizi di merito
In definitiva, il ricorrente non sarebbe stato consapevole del dissesto della società ed avreb eseguito tali prelievi per finalità salvifiche; al più, sarebbe stato responsabile di banca preferenziale.
1.2.11 secondo motivo si è soffermato sul vizio di motivazione, mancante o comunque manifestamente illogica, in quanto l’imputato avrebbe fornito idonea giustificazione de prelievi; le operazioni realizzate con altre società sarebbero veritiere e non prive di cau sottostante; non avrebbe rilievo che NOME non si sia insinuata nello stato passivo fallimento, perché essa, in realtà, era debitrice di RAGIONE_SOCIALE.
Considerato in diritto
Il ricorso è inammissibile.
1.11 primo motivo di ricorso denuncia, formalmente, la sussistenza del vizio di cui all’art. 6 primo comma lett. b) cod. proc. pen., ma, in realtà, si concreta in censure sulla ricostruzio dei fatti e del materiale probatorio – con particolare ed esclusivo riferimento all’acquisiz della prova della sussistenza dell’elemento soggettivo del reato di bancarotta fraudolent patrimoniale – riconducibili all’alveo del difetto di motivazione di cui all’art. 606 comma 1 e) cod. proc. pen., poi nella sostanza duplicato attraverso il secondo motivo.
Il vizio di cui all’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. riguarda, invero, l’ interpretazione della legge penale sostanziale (ossia, la sua inosservanza) ovvero l’erronea applicazione della stessa al caso concreto (e, dunque,, l’erronea qualificazione giuridica del fa o la sussunzione del caso concreto sotto la fattispecie astratta) e la denuncia di tale vizi tenuta distinta dalla deduzione di un’erronea applicazione della legge in ragione della carente illogica o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta, ipotesi, questa, mediata d contestata valutazione delle risultanze di causa, denunciabile sotto l’aspetto del vizio motivazione (cfr. Cass. pen. sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016, COGNOME e altri, Rv. 268404; Sez. U civ., Sentenza n. 10313 del 05/05/2006, Rv. 589877; Sez. 5 civ., Sentenza n. 8315 del 04/04/2013, Rv. 626129) ed estranea al ricorso in esame.
Ebbene, entrambi i motivi deducono nel complesso un vizio di motivazione, sostanzialmente contrapponendo una diversa rielaborazione e valutazione dei fatti a quelle fatte proprie dall Corte di appello. Ed allora non è superfluo ribadire che, in tema di controllo sulla motivazion alla Corte di cassazione è normativamente preclusa la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli ragionamento mutuati dall’esterno; ed invero, avendo il legislatore attribuito ril esclusivamente al testo del provvedimento impugnato, che si presenta quale elaborato
dell’intelletto costituente un sistema logico in sé compiuto ed autonomo, il sindacato legittimità è limitato alla verifica della coerenza strutturale del provvedimento in sé e p considerato, verifica necessariamente condotta alla stregua degli stessi parametri valutativi d cui esso è “geneticamente” informato, ancorché questi siano ipoteticamente sostituibili da alt (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260-01).
Ai sensi dell’art. 606, lett. e) cod. proc. pen., la mancanza e la manifesta illogicità motivazione devono risultare dal testo del provvedimento impugnato, sicché dedurre tale vizio in sede di legittimità significa dimostrare che il testo del provvedimento è manifestament carente di motivazione e/o di logica, e non già opporre alla logica valutazione degli a effettuata dal giudice di merito una diversa ricostruzione, magari altrettanto logica (Sez. U, 16 del 19/06/1996, Di NOME, Rv. 205621-01); sicché il controllo di legittimità – posto c la Corte di RAGIONE_SOCIALEzione non è giudice “della prova” ma “della motivazione” – sui punti devoluti circoscritto all’esclusivo esame dell’atto impugnato al fine di verificare che il testo di es rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l’altro negativo, la cui presenza re l’atto incensurabile in sede di legittimità: 1) l’esposizione delle ragioni giuridica significative che lo hanno determinato; 2) l’assenza di illogicità evidenti, ossia la cong delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez. 5, n. 5719 d 2019, Rea, non massimata; Sez. 6, n. 2146 del 25/05/1995, COGNOME e altro, Rv. 201840).
2.Ancora, osserva il collegio che i motivi di ricorso costituiscono mera riproposizione doglianze alle quali la Corte d’appello ha fornito ampia ed esauriente replica, ed è bene ribadi che è inammissibile il ricorso per cassazione che si risolva nella pedissequa reiterazione de motivi già dedotti in appello e motivatamente disattesi dal giudice di merito: esso infatti assolve la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di impugnazione in sede di legittimità (Sez. 5, n. 3337 del 22/11/2022, dep. 2023, Maisto, n.nn.; Sez. 5, n. 2146 del 08/03/2022, COGNOME, n.m.; Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, COGNOME, Rv. 244181; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Giagnorio, Rv. 231708).
3.Non è dato allora cogliere, nella sentenza impugnata, profilo alcuno di irrazionalità distorsione argonnentativa, ove si legge, nel rispondere alla lagnanza delle ragioni di gravame ed in un contesto di c.d. doppia conforme sulla responsabilità, che “La tracciabilità delle movimentazioni, invero, non esclude la con figura bilità del reato in contestazione laddove, come nel caso di specie, non sia risultata la funzionalizzazione dell’atto di disposizione denari aziendali al perseguimento di finalità proprie dell’azienda stessa.
L’assenza di una adeguata giustificazione alla base dei due prelievi di denaro effettuat dall’imputato è risultata dalle stesse dichiarazioni del medesimo, che ha affermato di ave impiegato gli importi prelevati per finanziare un’altra società a lui riconducibile – RAGIONE_SOCIALE sua volta partecipata da RAGIONE_SOCIALE – senza che siano risultati effettivi rapporti commerci queste due e la fallita e senza che, dunque, sia stata accertata – e nemmeno allegata dalla
difesa – alcuna ragione giustificatrice del distacco di beni che avrebbero dovuto concorrere invece, alla formazione dell’attivo fallimentare.
Dagli accertamenti svolti dal curatore fallimentare e non contraddetti dalla difesa, sono emers anomalie nei rapporti tra la fallita e RAGIONE_SOCIALE – società interamente detenuta dall’im titolare del 100% delle quote societarie – rappresentate da operazioni di giroconto sfornite sottostante contabile e finanziario”.
Ed a fronte di tali articolati, e certo non intrinsecamente illogici, enunciati, i motivi d offrono una ricostruzione della vicenda che invita questa Corte ad una non consentita “rilettura” del compendio probatorio, tra l’altro a tratti confusa e, comunque, essa autoreferenziale ed apodittica perché i relativi segmenti ricostruttivi non sono confortati d emergenze riportate nelle sentenze di merito e, a titolo esemplificativo, è sufficiente osserva che COGNOME, contrariamente a quanto assunto nell’atto di ricorso, è stato amministratore e liquidatore della società dalla costituzione al fallimento e che, di conseguenza, non è credib che non fosse a conoscenza dei rapporti commerciali, ritenuti in sentenza meramente cartolari, con la RAGIONE_SOCIALE, in ordine ai quali le ragioni di ricorso rimangono significativamente silen che non è congruo ed appare anzi anomalo affermare che i crediti di RAGIONE_SOCIALE, enucleabili da non meglio indicate fatture di vendita e facenti parte delle attività, siano stati ceduti a (società comunque gestita dall’imputato, per sua stessa ammissione) per “liberare” RAGIONE_SOCIALE dalle proprie esposizioni debitorie nei confronti di terzi;
che in alcun modo è stato dimostrato, ed è anzi ben poco verosimile, che RAGIONE_SOCIALE abbia proseguito la “propria” attività commerciale attraverso la “RAGIONE_SOCIALE‘i perché nel contempo impossibilitata a fruire di risorse bancarie e che “RAGIONE_SOCIALE” – destinataria di un giroconto in de da parte di NOME, sulla quale le somme oggetto di distrazione sarebbero state veicolate da COGNOME – avesse pagato debiti della “RAGIONE_SOCIALE” nei confronti di non meglio precisati fornitori.
Ed è giurisprudenza costante della Corte di RAGIONE_SOCIALEzione quella che ritiene la prova della distrazione o dell’occultamento dei beni della società dichiarata fallita clesumibile dalla manc dimostrazione, da parte dell’amministratore, della destinazione dei beni suddetti, poiché l responsabilità dell’imprenditore per la conservazione della garanzia patrimoniale verso i creditori e l’obbligo di verità, penalmente sanzionato, gravante ex art. 87 I. fall. sul interpellato dal curatore circa la destinazione dei beni dell’impresa, giustificano l’appare inversione dell’onere della prova a carico dell’amministratore della società fallita, in cas mancato rinvenimento di beni aziendali o del loro ricavato (Sez. 5, n. 8260 del 22/9/2015, COGNOME, Rv. 267710; Sez. 5, n. 11095 del 13/2/2014, COGNOME, Rv. 263740; Sez. 5, n. 22894 del 17/4/2014, COGNOME, Rv. 255385; Sez. 5, n. 7048 del 27/11/2008, dep. 2009,
COGNOME, Rv. 243295).
Così come – in tema di prova dell’elemento psicologico e come del resto richiamato dalla sentenza impugnata – l’elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione è costituito dal dolo generico, per la cui sussistenza non è necessaria consapevolezza dello stato di insolvenza dell’impresa, né lo scopo di recare pregiudizio ai
creditori, essendo sufficiente la consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte (Sez. U n. 22474 de 31/03/2016, Passarelli, Rv. 266805).
Alla luce di tali considerazioni, i motivi di ricorso, oltre a prestare il fianco ad una c aspecificità, sono anche manifestamente infondati.
4.Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità del ri conseguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, non potendosi escludere profili di colpa nella formulazione dei motivi, anche al versamento della somma di euro 3000 a favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
Così deciso in Roma, il 04/10/2023
Il consigiIere estensore