Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 40988 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 40988 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a MELFI il DATA_NASCITA
lette la requisitoria e le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto rigettarsi il avverso la sentenza del 01/03/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNA visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Bologna, con la sentenza emessa il 1 marzo 2022, riformava quella del Tribunale di Modena limitatamente alla esclusione della recidiva, confermando la responsabilità penale di NOME COGNOME in relazione ai delitti di bancarotta fraudolenta per distrazione di euro 71.400,00 quale amministratore della RAGIONE_SOCIALE (capo b), nonché per la bancarotta fraudolenta documentale in ordine alla predetta cooperativa (capo a) e alla RAGIONE_SOCIALE (capo c), della quale anche COGNOME era amministratore unico e poi liquidatore.
Il ricorso per cassazione proposto nell’interesse di NOME COGNOME consta di tre motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Il primo e il secondo motivo deducono rispettivamente violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla bancarotta fraudolenta per distrazione.
Per un verso lamenta il ricorrente che la Corte di appello non avrebbe tenuto in conto i documenti rinvenuti per gli anni 2011 e 2012 e prodotti in appello, che comproverebbero i pagamenti effettuati dall’imputato ai dipendenti.
Inoltre, la Corte territoriale non avrebbe valorizzato la crisi del settore edilizio che nel 2009 travolse anche le attività del COGNOME che, come risulta dalle dichiarazioni del curatore fallimentare riportate nel ricorso, avrebbe comunque proceduto effettivamente al pagamento dei dipendenti.
La sentenza impugnata avrebbe fatto mal governo dei principi in tema di presunzione di distrazione, in quanto non sarebbe fornita la prova della destinazione diversa da quella aziendale, tanto più che l’interpello che il curatore effettuò nei confronti dei possibili debitori vide rispondere solo alcuni di essi quali titolari di crediti verso la cooperativa.
Illogica sarebbe la ricostruzione dei Giudici di merito che ritengono attendibili le scritture contabili in ordine al denaro ritenuto distratto, scritture che invece per altro verso sono ritenute inattendibili, tanto che il curatore chiese di integrare la documentazione ai debitori.
Il terzo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alle due bancarotte documentali in contestazione, rilevando come non sia stata fornita alcuna motivazione in ordine alla finalità di arrecare danno ai creditori, essendo richiesto il dolo specifico, oltre che il dolo generico, mentre invece risulterebbe configurabile l’ipotesi della bancarotta documentale semplice, reato ormai estinto per prescrizione.
Il Pubblico ministero, nella persona del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, ha depositato requisitoria e conclusioni scritte – ai sensi dell’art. 23 connnna 8, d.l. 127 del 2020 – con le quali ha chiesto rigettarsi il ricorso.
Successivamente la difesa del ricorrente ha depositato conclusioni scritte in replica a quelle della Procura AVV_NOTAIO, chiedendo l’accoglinnento del ricorso.
Il ricorso è stato trattato senza intervento delle parti, ai sensi dell’art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2022 per
effetto dell’art. 7, comnna 1, d.l. n. 105 del 2021, la cui vigenza è stata poi estesa in relazione alla trattazione dei ricorsi proposti entro il 30 giugno 2023 dall’articolo 94 del decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 150, come modificato dall’art. 5duodecies d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazioni dalla I. 30 dicembre 2022, n. 199.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è in parte inammissibile per altra parte fondato.
Il primo e il secondo motivo strettamente connessi vanno trattati un itariamente.
2.1 Va premesso che, come osserva il ricorrente, certamente la preesistenza dei beni distratti non può essere presunta, né può essere desunta dal disavanzo e dal passivo o anche dal silenzio del fallito, in quanto l’onere della prova in ordine alla esistenza dei beni non spetta a quest’ultimo.
E’ infatti principio consolidato che la responsabilità per il delitto di bancarotta per distrazione richieda l’accertamento della previa disponibilità dei beni (sez. 5, n. 7588 del 26/01/2011, COGNOME, Rv. 249715), nella loro esatta dimensione e al di fuori di qualsivoglia presunzione (Sez. 5, n. 35882 del 17/06/2010, COGNOME, Rv. 248425; Sez. 5, n. 22787 del 12/05/2010, COGNOME, Rv. 247520), non potendo la distrazione né essere desunta dall’accertamento del passivo e dal disavanzo, giacché, in tal caso, il reato di bancarotta fraudolenta sarebbe ravvisabile in ogni ipotesi di fallimento (Sez. 5, n. 39942 del 01/07/2008, COGNOME, Rv. 241729 – 01; Sez. 5, n. 42382 del 24/09/2004, COGNOME, Rv. 231011), né tanto meno essere tratta dall’inadempinnento di un onere di dimostrazione in capo al fallito (Sez. 5, n. 40726 del 06/11/2006, COGNOME, Rv. 235767).
Va però evidenziato come la sentenza impugnata – che costituisce un unico compendio motivazionale con quella di primo grado, data la sostanziale doppia conformità – faccia riferimento al dato certo della acquisizione da parte di COGNOME dell’importo di 71.400,00 euro, prelevati dalle casse sociali e indicati come utilizzati per pagare fornitori e dipendenti. Il Tribunale di Modena rilevava come il curatore avesse accertato che la RAGIONE_SOCIALE vantasse, per quanto emergeva dalle scritture contabili, un credito di circa 70mila euro nei confronti dell’Amministratore. Il curatore aggiungeva che tale credito «scompariva» dalle scritture contabili e che COGNOME, dapprima aveva negato di sapere alcunché, salvo poi affermare che quel denaro era stato da lui utilizzato per pagare i dipendenti e i fornitori, dunque ammettendo di averlo prelevato e di esserne debitore verso la società.
E dunque, deve rilevare questa Corte come l’ammissione da parte di COGNOME e l’emergenza di un credito vantato dalla RAGIONE_SOCIALE verso la persona fisica dell’amministratore, dimostravano in modo adeguato l’attività distrattiva posta in essere e la sua finalità extra-aziendale: d’altro canto, come viene nella sostanza osservato dalle sentenze di merito, il pagamento dei dipendenti e dei fornitori doveva essere effettuato non personalmente dall’imputato, bensì dalla società cooperativa (sul punto si veda la sentenza di primo grado ove viene riportata la deposizione del curatore fallimentare).
D’altro canto, l’acuta obiezione che l’argomentare delle sentenze di merito si fondi sulle scritture contabili ritenute inattendibili, non si confronta con l circostanza che il curatore attribuisce attendibilità all’appostamento di un credito verso l’amministratore, mentre valuta inattendibile la «scomparsa» dello stesso, che avrebbe presupposto un pagamento in restituzione mai intervenuto: quindi non si verte in tema di una inattendibilità assoluta delle scritture contabili, ma di una inattendibilità parziale, relativa alla eliminazione della posta attiva per la società.
Pertanto, in questo caso, l’accertamento della precedente disponibilità da parte dell’imputato dei beni non rinvenuti in seno all’impresa si fonda non sulla presunzione di attendibilità dei libri e delle scritture contabili prevista dall’art. 271 cod. civ., bensì su una valutazione di attendibilità in concreto operata dal curatore, supportata dalla dichiarazione confessoria del fallito, che ammetteva il prelievo.
Pertanto, trova applicazione il principio per cui la prova della distrazione può essere desunta anche dalla mancata dimostrazione, da parte dell’amministratore, della destinazione al soddisfacimento delle esigenze della società dei beni risultanti dagli ultimi documenti attendibili, anche risalenti nel tempo redatti prima di interrompere l’esatto adempimento degli obblighi di tenuta dei libri contabili (Sez. 5, n. 6548 del 10/12/2018, dep. 11/02/2019, Villa, Rv. 275499 – 01).
Per altro COGNOME non ha offerto alcuna spiegazione in ordine alla destinazione aziendale del denaro prelevato. In tal senso assolutamente consolidato è l’orientamento che trae la prova della distrazione o dell’occultamento dei beni della società dichiarata fallita dalla mancata dimostrazione, ad opera dell’amministratore, della destinazione dei suddetti beni (Sez. 5, n. 8260/16 del 22 settembre 2015, COGNOME, Rv. 267710; Sez. 5, n. 19896 del 7 marzo 2014, COGNOME, Rv. 259848; Sez. 5, n. 11095 del 13 febbraio 2014, COGNOME, Rv. 262740; Sez. 5, n. 22894 del 17 aprile 2013, COGNOME, RV. 255385; Sez. 5, n. 7048/09 del 27 novembre 2008, COGNOME, Rv. 243295; Sez. 5, n. 3400/05 del 15 dicembre 2004, COGNOME, Rv. 231411).
Solo nel caso in cui vi sia una indicazione specifica della destinazione aziendale dei beni da parte del fallito, il giudice non può ignorarne l’affermazione, quando
però le informazioni fornite alla curatela, al fine di consentire il rinvenimento dei beni potenzialmente distratti, siano specifiche e consentano il recupero degli stessi ovvero l’individuazione della effettiva destinazione (Sez. 5, n. 17228 del 17/01/2020, COGNOME, Rv. 279204 – 01; mass. conf. n. 19896 del 2014 Rv. 259848 – 01). Ma nel caso in esame calabrese non indica nel dettaglio i fornitori e i dipendenti pagati con il denaro prelevato.
Pertanto correttamente la Corte di appello ha ritenuto la destinazione al pagamento – per ’cause sociali’ delle somme prelevate – esclusivamente asserita dall’imputato ma mai comprovata, né la stessa può essere tratta dal disinteresse dei creditori interpellati dal curatore, in vero parziale e senza che emerga il valore degli importi vantati da tali creditori nell’insieme.
I motivi sono dunque manifestamente infondati.
4. Il terzo motivo è invece fondato.
Va premesso che la prospettazione della bancarotta documentale semplice fondata sulla scomparsa delle scritture contabili per l’allagamento delle stesse, risulta disattesa dalla Corte di appello che ritiene non comprovato l’evento.
Non di meno, però, la sentenza impugnata alcuna adeguata risposta rende in ordine ai punti del secondo motivo di appello, che riguardano il dolo specifico e generico richiesti dalle norme incriminatrici contestate, oltre che in merito alle ragioni per le quali non sarebbe riqualificabile la condotta in quella di bancarotta documentale semplice.
E bene, il capo A) è configurato come bancarotta documentale sia ‘specifica’, in relazione alla omessa tenuta delle scritture contabili implicante il dolo specifico di voler recare pregiudizio ai creditori o procurare a se stesso o ad altri un ingiusto vantaggio, sia anche in forma alternativa come bancarotta documentale di carattere ‘generico’, con riferimento alla tenuta falsificata o alterata delle scritture per la quale è richiesto il solo dolo generico.
Il capo C), invece, vede la contestazione in via esclusiva della bancarotta fraudolenta documentale specifica in relazione alla diversa società RAGIONE_SOCIALE
La motivazione della sentenza di primo grado rende conto sia del dolo generico che di quello specifico previsto per le diverse fattispecie, ma la Corte di appello, a fronte di un motivo specifico, per quanto essenziale, non offre alcuna risposta, cosicché sul punto occorre annullare la sentenza impugnata in ordine ai capi A) e C).
La Corte territoriale, per la condotta di bancarotta documentale ‘specifica’ per sottrazione, distruzione o occultamento di scritture contabili, dovrà verificare la sussistenza del dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori: per la condotta di bancarotta ‘generica, contestata come falsificatoria delle scritture, dovrà verificare
la sussistenza del dolo generico (Sez. 5 , n. 8902 del 19/01/2021, Tecchiati, Rv. 280572 – 01; Sez.5, n. 43966 del 28/06/2017, COGNOME, Rv. 271611 – 01).
Infine dovrà verificare la Corte territoriale – Sez. 5, n. 2900 del 02/10/2018, dep. 2019, Pisano, Rv. 274630 – 01 – se sia sussistente la bancarotta semplice, invocata dalla difesa, o quella fraudolenta documentale, che si distinguono in relazione al diverso atteggiarsi dell’elemento soggettivo, che, ai fini dell’integrazione della bancarotta semplice ex art. 217, comma secondo, legge fall., può essere indifferentemente costituito dal dolo o dalla colpa, ravvisabili quando l’agente ometta, con coscienza e volontà o per semplice negligenza, di tenere le scritture contabili, mentre per la bancarotta fraudolenta documentale, ex art. 216, comma primo, n. 2), legge fall., l’elemento psicologico deve essere individuato nel dolo generico, costituito dalla coscienza e volontà dell’irregolare tenuta delle scritture, con la consapevolezza che ciò renda impossibile la ricostruzione delle vicende del patrimonio dell’imprenditore, o dal dolo specifico di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori (Sez. 5, n. 4134 del 22/09/2016, dep. 2017, Perego, Rv. 269475 – 01).
Ne consegue l’inammissibilità del ricorso quanto ai primi due motivi, nonché l’annullamento con rinvio quanto al terzo motivo.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, limitatamente ai reati di cui ai capi A) e C), con rinvio per nuovo giudizio su detti punti ad altra sezione della Corte di appello di Bologna. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto.
Così deciso in Roma, 08/09/2023
Il Cons liere estensore