Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 244 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 5 Num. 244 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/10/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a ROSSANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/04/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
udito, per l ‘ imputato, l ‘ AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l ‘ accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del Tribunale di Napoli in data 15 marzo 2023, NOME COGNOME fu condannato alla pena di 4 anni e 6 mesi di reclusione in quanto riconosciuto colpevole, con le attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti, dei reati, unificati ex art. 219, comma 2, n. 1, r.d. 16 marzo 1942, n. 267, di bancarotta fraudolenta patrimoniale e per distrazione, nonché di bancarotta impropria da operazioni dolose in relazione al fallimento della RAGIONE_SOCIALE , dichiarato con sentenza del Tribunale di Napoli in data 13 aprile 2018, in conseguenza dell ‘ omesso adempimento delle obbligazioni tributarie, della distrazione di immobilizzazioni materiali, di crediti esigibili e di disponibilità liquide nonché della sottrazione dei libri e delle scritture contabili, nonché dei reati di omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali (IRAP, IRES e IVA) per gli anni dal 2013 al 2016, con conseguente evasione di imposta. Con lo stesso provvedimento COGNOME fu, invece, assolto dal delitto di omesso il versamento delle ritenute d ‘ imposta operate sulle retribuzioni dei dipendenti, contestato al capo B), perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato.
Con sentenza in data 11 aprile 2025, la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dello stesso COGNOME in relazione ai reati di omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali per le annualità 2013 e 2014, in quanto estinti per prescrizione, per l ‘ effetto rideterminando la pena, per le restanti imputazioni, in 4 anni di reclusione; e riducendo la durata delle pene accessorie in misura analoga alla pena principale, con sostituzione dell ‘ interdizione perpetua dai pubblici uffici con quella temporanea, per la durata di 5 anni.
NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento per mezzo del difensore di fiducia, deducendo due distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
3.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell ‘ art. 606, comma 1, lett. e ), cod. proc. pen., la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dei delitti di bancarotta patrimoniale e di bancarotta impropria da operazioni dolose nonché di bancarotta documentale.
Con riferimento all ‘ elemento oggettivo della bancarotta documentale, la Corte territoriale avrebbe escluso la possibilità che, tra il 2016 e il 2018, ignoti ladri abbiano sottratto dal capannone adibito ad ufficio della società RAGIONE_SOCIALE , il computer
utilizzato per la tenuta dei libri e della contabilità, evidenziando l ‘ assenza di denuncia del furto da parte del ricorrente e la mancanza di segni di effrazione negli accessi al capannone. Tale conclusione sarebbe però illogica in quanto la mancata denuncia non sarebbe in sé dimostrativa dell ‘ inesistenza del furto; e sarebbe contraddittoria sia con quanto riferito dal funzionario della R.F.I., che nel corso della sua deposizione avrebbe dato atto che una delle saracinesche del capannone era stata rinvenuta aperta, sia con quanto riportato da, COGNOME e COGNOME, dipendenti della fallita, secondo cui, sino a quando la RAGIONE_SOCIALE rimase in attività, essa provvedeva al regolare pagamento di stipendi e contributi previdenziali, con la conseguente regolare tenuta della contabilità, necessaria per il rinnovo periodico del DURC.
Con riferimento, poi, all ‘ elemento soggettivo della bancarotta documentale, esso sarebbe stato erroneamente ricavato dall ‘ integrale sottrazione di tutti i libri e scritture contabili dell ‘ impresa; dall ‘ entità delle distrazioni compiute; dall ‘ entità e sistematicità dell ‘ omesso pagamento delle obbligazioni tributarie e della sua efficacia causale sul dissesto della società e dall ‘ interesse dell ‘ imputato a celarla; dalla connessa finalità di recare pregiudizio alle ragioni dei creditori.
In realtà, considerata la totale mancanza di scritture contabili della RAGIONE_SOCIALE , non ricorrerebbero concreti elementi da cui trarre l ‘ esistenza del dolo specifico, con la conseguenza che la condotta dovrà essere inquadrata nel delitto di bancarotta semplice di cui all ‘ art. 217, comma 2, legge fall.
La Corte territoriale avrebbe, poi, affermato la sussistenza della bancarotta patrimoniale e per inadempimento doloso a partire dai bilanci di esercizio immediatamente precedenti il fallimento, utilizzati per la ricostruzione delle poste attive rivendicate in capo alla fallita. Nel caso di specie, tuttavia, il bilancio dell ‘ esercizio 2010, utilizzato a tal fine, avrebbe preceduto di ben otto anni la dichiarazione di fallimento e di poco meno la cessazione totale dell ‘ attività sociale, sicché non sarebbe possibile trarre soltanto da tale risalente documento contabile la effettiva permanenza, sino alla data del fallimento, di cespiti utilizzati, nei due lustri intermedi, per governare le note condizioni di grave difficoltà della società.
Inoltre, la Corte territoriale non sia sarebbe confrontata con l ‘ argomento eccepito dalla difesa nell ‘ atto di appello circa l ‘ insussistenza, riferita dal curatore fallimentare, di crediti in compensazione nei modelli F24, grazie ai quali era stata attestata la regolarità contributiva della fallita; insussistenza che, pertanto, ne avrebbe reso impossibile la distrazione.
Sotto altro profilo, l ‘ affermazione, a pag. 4 della sentenza impugnato, secondo cui il bilancio, se redatto conformemente alle disposizioni di legge, può essere utile alla ricostruzione del patrimonio sociale, sicché da esso si trarrebbe, nel caso di specie, la prova dell ‘ esistenza delle immobilizzazioni materiali, dei crediti esigibili e delle disponibilità liquide e, dunque, della loro volontaria distrazione, non
terrebbe conto del fatto che si tratta di un bilancio con ogni probabilità falso e che pertanto, da esso non potrebbe trarsi la prova della bancarotta patrimoniale e delle operazioni dolose causative del fallimento attraverso l ‘ omissione sistematica del pagamento dei debiti erariali. Quanto a quest ‘ ultima, la sistematicità dell ‘ inadempimento non consentirebbe di dedurre, ex se , che esso sia il frutto di una consapevole scelta gestionale sfociata nel fallimento, alla luce del dato di comune esperienza secondo cui il sistematico inadempimento delle obbligazioni tributarie costituisce, di norma, lo strumento attraverso cui tenere in vita un ‘ azienda altrimenti insolvente, laddove la fattispecie contestata ricorrerebbe quando l ‘ amministratore di un ‘ azienda in bonis ometta il pagamento dei tributi dovuti per incamerarli a proprio vantaggio.
3.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. b ), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 216 e 223 legge fall. in relazione alle varie ipotesi di bancarotta contestate.
Quanto alla bancarotta documentale, in assenza della certezza che libri e contabilità della fallita siano stati deliberatamente sottratti o soppressi dovrebbe ritenersi integrata la fattispecie di bancarotta semplice ex art. 217 legge fall., potendo la documentazione in parola essere stata sottratta per colpa.
Quanto alla bancarotta per distrazione e dolosa impropria, l ‘ esistenza dei cespiti non potrebbe essere desunta da un bilancio depositato otto anni prima del fallimento, con ogni probabilità anche falso, sicché ben potendo l ‘ imputato avere ritardato, soltanto per colpa, anche attraverso il sistematico omesso pagamento dei tributi, la declaratoria di insolvenza, dovrebbe applicarsi la più lieve ipotesi di bancarotta patrimoniale semplice.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.
Muovendo dall ‘ analisi delle censure mosse dalla difesa con riferimento alla bancarotta fraudolenta distrattiva, va ricordato che la prova della precedente disponibilità da parte dell ‘ imputato dei beni non rinvenuti in seno all ‘ impresa può essere desunta anche dal bilancio, ove lo stesso risulti intrinsecamente attendibile perché redatto in conformità alle prescrizioni imposte dalla legge ( ex multis Sez. 5, n. 20879 del 23/04/2021 Rv. 281181 -01). Una volta ricavata, per questa via, la dimostrazione dell ‘ esistenza dei beni, la prova della distrazione può essere desunta dalla mancata dimostrazione, da parte dell ‘ amministratore, della destinazione al soddisfacimento delle esigenze della società dei beni risultanti dagli ultimi documenti attendibili, anche risalenti nel tempo, redatti prima d ell’ interruzione dell ‘ esatto adempimento degli obblighi di tenuta dei libri contabili
(Sez. 5, n. 20879 del 23/04/2021, Montella, Rv. 281181 – 01; Sez. 5, n. 6548 del 10/12/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv. 275499 – 01).
Nel caso in esame, la Corte di appello ha posto in luce che l ‘ ultimo bilancio depositato, risalente al 2010, evidenziava la presenza di immobilizzazioni materiali per oltre 100.000 euro, nonché di disponibilità liquide per oltre 285.000 euro e di crediti esigibili entro l ‘ anno successivo. Su tali premesse, dunque, una volta rilevata la regolarità della relazione del bilancio (non avendo la difesa allegato la presenza di elementi di segno contrario) e una volta accertato il mancato rinvenimento di beni da acquisire alla massa fallimentare, i Giudici di merito hanno logicamente concluso, in applicazione dei richiamati principi, che la società, e per essa il suo amministratore, fosse in precedenza nella disponibilità delle poste attive successivamente non rinvenute e che, dunque, le avesse distratte.
Tale congruo e logico percorso motivazionale non è stato, in realtà, adeguatamente avversato dall ‘ odierno ricorso, che si è limitato ad affermare la inammissibilità della «pretesa di dedurre i cespiti nell ‘ effettiva disponibilità della compagine fallita da un bilancio depositato otto anni prima del fallimento». La censura, come appena riassunta, si rivela, dunque, assolutamente generica, non avendo il ricorso spiegato perché un bilancio risalente ad anni addietro non possa assumere la cennata valenza indiziaria, in assenza di qualunque indicazione dell ‘ amministratore volta a giustificare il mancato rinvenimento dei beni ivi riportati. Donde, conclusivamente, l ‘ inammissibilità della relativa doglianza.
Venendo, quindi, alla bancarotta impropria da operazioni dolose, va premesso che l ‘ art. 223, comma 2, legge fall. contempla due distinte e autonome fattispecie incriminatrici, prive, dal punto di vista oggettivo, di sostanziali differenze, che, invece, ricorrono sotto il profilo soggettivo. Infatti, mentre nell ‘ ipotesi di causazione dolosa del fallimento, prevista dal n. 1 del comma 2, questo deve essere previsto e voluto dall ‘ agente come conseguenza della sua azione od omissione, nel fallimento conseguente ad operazioni dolose, disciplinata dal n. 2, quest ‘ ultimo è solo l ‘ effetto di una condotta cosciente e volontaria, ma non intenzionalmente diretta a produrre il dissesto fallimentare, che deve essere comunque conseguenza prevedibile della condotta medesima (Sez. 5, n. 16111 del 08/02/2024, COGNOME, Rv. 286349 – 01).
Nel caso in esame, la contestazione riguarda quest ‘ ultima ipotesi, ovvero la realizzazione di una condotta volontaria ma non intenzionalmente diretta a produrre il dissesto fallimentare, posta in essere accettando che la stessa potesse concorrere a causare il dissesto.
Sul punto, premesso che le operazioni dolose di cui all ‘ art. 223, comma 2, n. 2, legge fall. possono consistere, secondo un consolidato orientamento di codesta Corte, nel mancato versamento dei contributi previdenziali con carattere di
sistematicità (Sez. 5, n. 24752 del 19/02/2018, COGNOME, Rv. 273337 – 01; Sez. 5, n. 15281 del 08/11/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 270046 – 01; Sez. 5, n. 12426 del 29/11/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 259997 – 01), la ‘ dolosità ‘ delle operazioni della bancarotta di cui all ‘ art. 223, comma secondo, n. 2, legge fall., si traduce nella commissione di abusi di gestione o di infedeltà ai doveri imposti dalla legge all ‘ organo amministrativo ovvero in atti intrinsecamente pericolosi per la salute economico-finanziaria della società, che determinino una indebita diminuzione dell ‘ asse attivo, attraverso una modalità di pregiudizio patrimoniale discendente non direttamente dall ‘ azione dannosa del soggetto attivo (distrazione, dissipazione, occultamento, distruzione), bensì da un fatto di maggiore complessità strutturale, una qualsiasi iniziativa societaria che implichi un procedimento o, comunque, una pluralità di atti coordinati all ‘ esito divisato (Sez. 5, n. 12945 del 25/02/2020, COGNOME, Rv. 279071 – 01; Sez. 5, n. 17690 del 18/02/2010, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 247316 – 01). Sul piano squisitamente soggettivo, dunque, la fattispecie consta di una consapevole e volontaria realizzazione di un ‘ operazione alla quale deve seguire un dissesto che costituisca l ‘ effetto, astrattamente prevedibile, dell ‘ azione antidoverosa, non essendo necessarie la rappresentazione e la volontà dell ‘ evento fallimentare (Sez. 5, n. 45672 del 01/10/2015, NOME, Rv. 265510 – 01).
Nel caso in esame, la Corte territoriale, facendo corretta applicazione dei principi anzidetti, ha ritenuto dimostrato che COGNOME, in qualità di amministratore unico, dal 29 giugno 2016, della RAGIONE_SOCIALE e in precedenza quale presidente del consiglio di amministrazione della società, abbia posto in essere delle operazioni consistite nell ‘ omissione sistematica del versamento IVA per gli anni dal 2013 al 2016, cumulando un debito verso l ‘ Erario che dagli iniziali 13 milioni di euro si era poi progressivamente incrementato sino alla cifra finale di circa 22 milioni di euro per effetto di interessi e sanzioni; e che proprio il protratto inadempimento degli obblighi tributari abbia integrato una deliberata strategia volta all ‘ autofinanziamento della società finalizzata a consentire il prosieguo dell ‘ attività, sì da configurare, appunto, delle operazioni dolose; e che esse, determinando una crescente esposizione debitoria nei confronti dell ‘ Erario, rendessero prevedibile, in una situazione in cui gli elementi di criticità erano evidenti sin dal 2004, il conseguente dissesto, puntualmente verificatosi.
Anche con riferimento a tale fattispecie incriminatrice, dunque, la motivazione resa dalla sentenza impugnata si rivela del tutto congrua, risultando immune dalle censure mosse dalla difesa, che, dunque, devono ritenersi infondate.
Quanto, infine, alla bancarotta fraudolenta documentale, anche in questo caso la Corte di appello ha sottolineato come COGNOME COGNOME avesse consegnato al
curatore fallimentare le scritture contabili, le quali, pertanto, risultavano totalmente mancanti.
Con apprezzamento di merito niente affatto illogico, la Corte ha ritenuto non verosimile la versione offerta dall ‘ imputato, secondo cui la documentazione contabile sarebbe stata sottratta ad opera di ignoti, giungendo a tale conclusione a partire dalla mancata presentazione di una denuncia di furto, che avrebbe dovuto essere formalizzata, secondo la comune esperienza, ove essa fosse stata rubata; ed argomentando il proprio convincimento anche a partire dall ‘ assenza di segni di effrazione all ‘ ingresso del capannone. Una considerazione, quest ‘ ultima, avversata attraverso la prospettazione, realizzata in maniera non autosufficiente, di asseriti contrasti con elementi di prova non richiamati in sentenza e non resi disponibili alla cognizione di questo Collegio.
Quanto, poi, all ‘ elemento psicologico, che nelle ipotesi di bancarotta fraudolenta documentale c.d. specifica va rinvenuto nel dolo specifico, la Corte di territoriale lo ha desunto dal consapevole protrarsi, nel tempo, delle condotte distrattive e di doloso inadempimento delle obbligazioni tributarie e dal conseguente interesse a impedire, attraverso la sottrazione della documentazione contabile, una puntuale ricostruzione delle operazioni compiute, a delineare un quadro del tutto incompatibile con la fattispecie, meno grave, della bancarotta semplice prospettata con l ‘ atto di appello e con l ‘ odierno ricorso per cassazione.
Ne consegue, pertanto, l ‘ infondatezza anche delle censure avanzate dalla difesa dell ‘ imputato in relazione a tale fattispecie delittuosa.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in data 29 ottobre 2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME