Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 7060 Anno 2026
In nome del Popolo RAGIONE_SOCIALE
Penale Sent. Sez. 5 Num. 7060 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/11/2025
QUINTA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME COGNOME
Presidente –
Sent. n. sez. 1772/2025
NOME COGNOME
CC Ð 18/11/2025
NOME COGNOME
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
Relatore –
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto da COGNOME NOME nata a Napoli il DATA_NASCITA;
avverso la sentenza del 19 febbraio 2025 della Corte dÕappello di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
Oggetto dellÕimpugnazione è la sentenza con la quale la Corte dÕappello di Napoli, in parziale riforma della condanna pronunciata in primo grado, dichiarata lÕestinzione (per intervenuta prescrizione) del reato contestato al capo C) (art. 2
d.lgs. n. 74 del 2000), ha confermato la responsabilitˆ della ricorrente per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale (rideterminando la pena detentiva in anni due e mesi otto di reclusione), perchŽ, nella sua qualitˆ di amministratrice della RAGIONE_SOCIALE (dichiarata fallita il 16 settembre 2014), avrebbe distratto la somma di euro 574.002,16, corrispondente allÕammontare dei crediti iscritti nel bilancio relativo allÕanno 2013, ma in realtˆ giˆ adempiuti dai debitori almeno per la somma di 207.312,85, nonchŽ i beni (o il ricavato della loro vendita) di cui ai debiti per forniture pari ad euro 706.212,60.
Il ricorso si compone di due motivi, entrambi formulati sotto i profili della violazione di legge e del connesso vizio di motivazione.
2.1. Il primo deduce che i giudici di merito avrebbero tratto la prova della responsabilitˆ penale dellÕimputato alla luce del solo presunto dato contabile ricavabile nella mera lettura dei bilanci societari, in sŽ irrilevante, non emergendo in alcun modo che i crediti portati in contabilitˆ fossero stati effettivamente riscossi. Tanto più alla luce dei plurimi tentativi di recupero posti in essere dalla COGNOME e delle stesse affermazioni della curatela, che avrebbe indicato nella mancata riscossione dei crediti (essa stessa riconducibile allo stato di decozione nella quale versavano le societˆ debitrici) la causa del sopravvenuto dissesto della societˆ.
Del tutto irrilevante, poi, sotto altro parallelo profilo, la rilevata continuitˆ tra la societˆ fallita e altra societˆ (la RAGIONE_SOCIALE) riconducibile alla medesima proprietˆ; atteso che la mera prosecuzione aziendale, quandÕanche concretamente accertata, non integra, di per sŽ, il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione.
2.2. Il secondo motivo attiene allÕinvocata derubricazione del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale in quello, meno grave, di bancarotta semplice, profilo rispetto al quale, sostiene la difesa, non si dˆ atto, nemmeno con concisa esposizione, delle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della decisione con la quale la Corte territoriale ha inteso rigettare la relativa censura prospettata con motivi dÕappello.
1. Il ricorso è infondato.
La prima questione offerta in valutazione a questa Corte attiene, essenzialmente, al se – ed in quale misura – l’esistenza di beni sociali, non rinvenuti dalla curatela, possa ritenersi comprovata attraverso le scritture contabili ed i
documenti sociali e come si declini, in tal caso, l’onere di dimostrazione dell’imprenditore fallito.
Ebbene, questa Corte ha ripetutamente affermato, con orientamento consolidato ed unanimemente seguito, come la prova della distrazione o dell’occultamento dei beni della societˆ, dichiarata fallita, sia desumibile dalla mancata dimostrazione, da parte dell’amministratore, della loro destinazione (
Sez. 5, n. 17228 del 17/01/2020, Costantino, Rv. 279204); onere probatorio che si giustifica perchŽ è l’amministratore responsabile della gestione dei beni sociali e risponde nei confronti dei creditori della conservazione della garanzia dei loro crediti, con la conseguenza che solo lo stesso pu˜ chiarire, proprio in quanto artefice della gestione, quale destinazione effettiva abbiano avuto i beni sociali.
é pur vero che siffatto onere dimostrativo presuppone, logicamente, il preliminare accertamento dell’esistenza dei beni non rinvenuti dagli organi della curatela e della relativa disponibilitˆ da parte dellÕimprenditore; ma tale accertamento, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, ben pu˜ fondarsi sulle risultanze desumibili dalle scritture contabili o anche dallo stesso bilancio (nonostante la sua pacifica estraneitˆ rispetto al novero delle scritture contabili, tanto da non rilevare ai fini della bancarotta documentale: Sez. 5, n. 42568 del 19/06/2018, E., Rv. 273925), laddove – al pari di ogni altro elemento probatorio Ð siano stati valutati nella loro concreta ed intrinseca affidabilitˆ e quindi nella loro idoneitˆ a rappresentare correttamente un dato reale, unico possibile oggetto della condotta distrattiva.
Si tratta infatti di documenti, con funzioni tipicamente informative, attraverso il quale la societˆ medesima ha inteso rappresentare Ð nel rispetto del prevalente criterio normativo della veritˆ – la sua consistenza patrimoniale e gli esiti economici dell’attivitˆ intrapresa (Sez. 5, n. 49507 del 19/07/2017, Cereseto, Rv. 271439). SicchŽ, lÕeventuale esplicito riconoscimento – in essi contenuto – dellÕesistenza di un cespite patrimoniale (e la sua valutazione), ove congruamente valutato dal giudice di merito nella sua attendibilitˆ (alla luce di un apprezzamento che se sufficientemente motivato, sfugge al suindicato di legittimitˆ: Cass. civ. n. 11912 del 22/05/2009, Rv. 608574; Cass. civ. n. 3190 del 18/02/2016, Rv. 638751) ben pu˜ fondare la prova della distrazione ove l’amministratore non riesca a dimostrare la loro destinazione al soddisfacimento delle esigenze della societˆ (Sez. 5, n. 6548 del 10/12/2018, dep. 2019, Villa, Rv. 275499).
Ci˜ considerato, lÕimputata è stata assolta, giˆ in primo grado, dallÕoriginaria concorrente imputazione di bancarotta documentale, proprio sullÕincontestato presupposto Ð esplicitamente riferito dal curatore -della
completezza ed esaustivitˆ delle scritture contabili, attraverso le quali era stato possibile operare una precisa ricostruzione del volume di affari della societˆ. E tanto, per come si è detto, permette di ritenere provata l’esistenza dei cespiti patrimoniali in essi rappresentati (crediti e forniture) e, alla luce delle chiare dichiarazioni rese da alcuni dei debitori della fallita (che, per come analiticamente riportate dal Tribunale, avevano tutti dato conto dellÕintegrale adempimento dei loro debiti nei confronti della fallita), la relativa distrazione. E, in questo complessivo tessuto argomentativo, il successivo ipotizzato travaso dei beni sottratti alla fallita in altra societˆ riconducibile alla stessa COGNOME, la RAGIONE_SOCIALE (che operava nel medesimo settore economico della fallita, si avvaleva degli stessi locali, delle stesse attrezzature, degli stessi beni strumentali e degli stessi dipendenti) è dato logicamente utilizzato a mero riscontro della successiva destinazione di tali beni e delle soggettive intenzioni dellÕamministratore, sostanziandosi la distrazione, nella prospettazione offerta dalla Corte territoriale, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, non giˆ nella mera prosecuzione da parte dell’imprenditore, sotto altra forma della medesima attivitˆ economica (lecito esercizio dellÕiniziativa economica riconosciuta in capo a ciascun soggetto:
, Sez. 5, n. 23577 del 23/04/2024, COGNOME, Rv. 286621; Sez. 5, n. 26542 del 19/03/2014, COGNOME, Rv. 260689), ma nella indebita sottrazione di entitˆ giuridicamente ed economicamente valutabili utilizzate per tale prosecuzione.
Ed è proprio la consapevole e volontaria realizzazione, da parte dellÕimputata, delle evidenziate condotte distrattive a dar conto della sussistenza del reato contestato e della logica non configurabilitˆ di una differente imputazione soggettiva e dellÕinvocata derubricazione del reato contestato, da ritenersi, alla luce della complessiva struttura argomentativa offerta dal giudice di secondo grado e nonostante la mancanza di unÕespressa motivazione, implicitamente rigettata (Sez. 4, n. 5396 del 15/11/2022, dep. 2023, Rv. 284096).
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Cos’ deciso il 18 novembre 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME