Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 7275 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 5 Num. 7275 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/01/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a SENIGALLIA il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 10/04/2025 della Corte d’Appello di Ancona Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO, che ha chiesto di dichiarare l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Ancona ha rigettato l’impugnazione proposta da COGNOME NOME contro la sentenza con cui il locale Tribunale l’aveva dichiarato colpevole dei reati di bancarotta fraudolenta documentale e per distrazione, condannandolo alla pena di tre anni di reclusione (sostituita con la detenzione domiciliare), oltre alle pene accessorie di legge e al risarcimento del danno in favore della curatela.
L’imputato, tramite il proprio difensore di fiducia, ha proposto ricorso contro la sentenza enunciando i seguenti cinque motivi , illustrati ai sensi dell’art. 173 norme di att. al cod. proc. pen.
2.1 Con il primo motivo si deducono violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 216, 223 l.f. e 192 c.p.p. In particolare, il ricorrente ritiene che la Corte d’Appello abbia errato nell’affermare la sussistenza della distrazione della somma di € 32.700 in favore di RAGIONE_SOCIALE, in quanto dalle prove documentali emergeva che si trattava della parziale restituzione di finanziamenti in precedenza effettuati alla fallita RAGIONE_SOCIALE per far fronte a sue obbliga zioni pecuniarie. La Corte d’Appello ha escluso l’idoneità di tali prove a dar conto della funzione restitutoria dei pagamenti e, dunque, della
loro correlazione con precedenti versamenti in favore della fallita, sottolineando l’ingiustificato ritardo con cui la documentazione era stata prodotta (a procedimento già in corso), la non immediata riferibilità di parte di essa alla fallita, l’effettuazione dei pagamenti dopo la cessazione dell’attività di RAGIONE_SOCIALE e la datazione delle fatture relative al rag. COGNOME in epoca successiva alla fine del rapporto professionale con la fallita stessa. Il ricorrente contesta tale ricostruzione, osservando che la documentazione era stata prodotta una prima volta in occasione dell’interrogatorio delegato del 20 /7/ 2021, poi all’udienza preliminare dell’11 /5/2022 e, infine, all’udienza dibattimentale del successivo 14 dicembre; aggiunge che la Corte d’Appello non ha chiarito quali fossero i documenti di cui non era provata la immediata riferibilità alla società fallita. Ritiene, inoltre, il ricorrente che erroneamente la Corte d’Appello parli di ‘appropriazione di quella somma da parte del COGNOME‘ , poiché dall’istruzione dibattimentale era emerso solo il trasferimento del denaro in favore di RAGIONE_SOCIALE e non già dell’imputato.
2.2 Con il secondo motivo di ricorso si contesta un ulteriore vizio di motivazione nella parte in cui la sentenza fa riferimento allo stato di decozione di RAGIONE_SOCIALE, alla spoliazione dell’unico cespite attivo residuo, a ll’ inesistenza di crediti di RAGIONE_SOCIALE e al prodursi di un danno per i creditori. Secondo il ricorrente ha, infatti, errato la Corte d’Appello nel ritenere che la condott a contestata (ossia la cessione a RAGIONE_SOCIALE di un immobile con successivo trasferimento del corrispettivo a RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE) sia stata compiuta quando era imminente la decozione della società, visto che il curatore, prima alla polizia giudiziarie poi in dibattimento, non era stato in grado di affermare con sicurezza se vi fosse stato di insolvenza. Non è inoltre vero, prosegue il ricorrente, che quello ceduto dalla fallita fosse l’unico cespite attivo, visto che, all’opposto, la perizia di stima e la testimonianza del curatore dimostrano che RAGIONE_SOCIALE era proprietaria di ulteriori beni immobili, oltre a quello alienato a RAGIONE_SOCIALE Erra poi la Corte d’Appello nel ritenere che la somma oggetto della contestata distrazione fosse di € 32.700 e non, come sostenuto dalla difesa, di € 29.700. Il contratto di compravendita prevedeva, infatti, il deposito presso il notaio, quale quota del prezzo, di un assegno circolare di € 3.500 intestato a RAGIONE_SOCIALE (terzo beneficiario ex art. 1411 c.c.) e destinato alla cancellazione della trascrizione di un pignoramento sull’immobile; tale assegno a vrebbe dovuto essere poi consegnato o al venditore, in caso di cancellazione della trascrizione entro 40 giorni, o all’acquirente nel caso di mancata cancellazione entro il predetto termine; l’adempimento era poi avvenuto regolarmente a cura e spese di RAGIONE_SOCIALE (dato che RAGIONE_SOCIALE non aveva liquidità né disponeva di un conto corrente) e ad essa poi la somma
corrispondente era stata rimborsata. Non si trattava dunque, in realtà, di distrazione, poiché ab origine era previsto il versamento della somma a RAGIONE_SOCIALE Errata poi è l’affermazione della Corte d’Appello in merito al fatto che RAGIONE_SOCIALE non avesse titolo per sostituirsi alla fallita nel pagamento della somma, in quanto non necessariamente il pagamento di un debito altrui presuppone un titolo e, nel caso di specie, siccome il COGNOME era pacificamente il dominus di entrambe le società egli ‘ha preso la liquidità dove c’era’.
2.3 Nel terzo motivo di ricorso si contesta l’erronea applicazione degli artt. 216 l.f. e 43 cod. pen ., in quanto la Corte d’Appello ha ritenuto sufficiente , per integrare l’elemento soggettivo della bancarotta per distrazione, la mera volontarietà della condotta senza indagare sul dolo specifico postulato dalla norma incriminatrice.
2.4 Con il quarto motivo il ricorrente contesta la violazione dell’art. 603 cod. proc. pen. in merito al la decisione della Corte d’Appello di rigettare la richiesta di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale. La decisione è stata motivata con la già avvenuta acquisizione, nel giudizio di primo grado, dei documenti che la difesa chiedeva di produrre; ma, secondo il ricorrente, la rinnovazione avrebbe comunque dovuto essere disposta poiché la richiesta si fondava ‘sulla diversa valutazione della prova e su questioni attinenti all’elemento soggettivo’ .
2.5 Con il quinto e ultimo motivo il ricorrente deduce difetto di motivazione, violazione ed erronea applicazione della legge penale con riferimento alla bancarotta documentale e, in particolare, alla prova della materialità stessa del reato. Secondo il ricorrente la Corte d’Appello ha err ato nel ritenere sussistente il reato, in quanto nel caso di specie non risultava che la mancanza della contabilità avesse pregiudicato la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari. Ebbene, al contrario di quanto statuito dalla Corte d’Appello , tale elemento della fattispecie non risulta provato: in primo luogo, la semplice acquisizione di una visura ha consentito di identificare i beni immobili e i mobili registrati della società; fatta eccezione per l’acquisto di immobili, la fallita non ha inoltre compiuto operazioni significative al di là della riscossione di esigui canoni di affitto, del pagamento di spese condominiali e fatta eccezione, da ultimo, per la vendita a RAGIONE_SOCIALE non disponeva inoltre di rapporti bancari, tanto che, come già detto, ai pagamenti nel suo interesse provvedeva RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE; l’assenza di beni mobili dipendeva dal semplice fatto che la società non ne possedeva, visto che la sua sede era presso lo studio del commercialista di fiducia rag. COGNOME. Detto questo, osserva il ricorrente che negli ultimi sei anni di vita della società la contabilità non è stata tenuta solo perché non vi erano operazioni da registrare e, dunque, è errato parlare di distruzione od occultamento di documenti contabili di fatto inesistenti. La corretta qualificazione del fatto è dunque nei termini della bancarotta semplice,
poiché non vi è prova cha da tale mera condotta omissiva sia derivata alcuna difficoltà nella ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari. Tale riqualificazione è stata esclusa dalla Corte d’Appello, secondo la quale , invece, non si tratta di mera negligenza nella tenuta della contabilità, ma di preordinata strategia finalizzata alla ‘ sparizione della contabilità per impedire la ricostruzione delle vicende societarie e il disvelamento del dirottamento di una parte del prezzo’ . Nondimeno, secondo il ricorrente la conclusione non tiene conto della sostanziale assenza di attività negli ultimi anni anteriori al fallimento e della tracciabilità dei movimenti di denaro della fallita; ne consegue che vi è una mera trascuratezza nella tenuta della contabilità e che le argomentazioni della Corte d’Appello non bastano a fondare la prova del dolo specifico richiesto dall’art. 216, 1° c. , n.2) prima parte, l.f.
Con requisitoria scritta il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO presso la Corte di cassazione ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
La difesa ha in seguito depositato una memoria in cui ha contestato le osservazioni del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO e ribadito le proprie conclusioni.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
1.1 Quanto al primo motivo, si rileva che la Corte d’Appello ha richiamato in toto le argomentazioni del Tribunale quanto all’inidoneità della documentazione prodotta dalla difesa a dimostrare che le somme in questione non erano state distratte, ma restituite a RAGIONE_SOCIALE a fronte di una serie di pagamenti a suo tempo effettuati nell’interesse della fallita. Premesso che gli apparati motivazionali delle due (omogenee) sentenze di merito si integrano e si compenetrano a vicenda, si rileva che il Tribunale , a sostegno dell’inattendibilità della documentazione, ha puntualmente evidenziato che (pagina 11 della motivazione): 1) solamente tre sono le contabili di bonifici effettuati da RAGIONE_SOCIALE, in favore di diversi beneficiari, che recano nella causale un riferimento alla società fallita, e si tratta di pagamenti per un totale di poco più di 600 euro; 2) diverse voci di spesa risultano maturate successivamente alla cessaz ione dell’attività di RAGIONE_SOCIALE; 3) le 14 fatture emesse da RAGIONE_SOCIALE nei confronti del rag. COGNOME risultano tutte, tranne una, emesse successivamente alla cessazione del rapporto professionale con la fallita e, sul punto, in sede di audizione dello stesso COGNOME come teste, la difesa non ha ritenuto di chiedergli alcun chiarimento; 4) la difesa ha depositato numerosi documenti contabili costituiti da ‘ fogli sparsi ‘ privi di data certa e che non si comprende a quali società si riferiscano; 5) tra le fatture depositate dalla difesa ve ne sono due emesse da RAGIONE_SOCIALE nei confronti della fallita, che però non risultano pagate da RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE.
Ebbene, come appare evidente da questa breve sintesi, la sentenza di primo grado (richiamata in parte qua dalla Corte d’Appello) ha svolto sul punto specifiche e non illogiche osservazioni sulle quali, tuttavia, il ricorrente non ha in questa sede preso posizione, limitandosi ad un generico rinvio alla documentazione prodotta in giudizio. Sul punto, in sostanza, il motivo di ricorso si presenta incompleto e tale da non intaccare la sentenza impugnata nella parte in cui, in uno con quella di primo grado, argomenta su ll’inconsistenza probatoria della documentazione de qua .
Nel ricorso si contesta poi che la responsabilità del COGNOME per la distrazione possa dedursi dal mero versamento delle somme a favore di RAGIONE_SOCIALE, visto che manca la prova di un successivo ritrasferimento nella personale disponibilità dell’imputato e che, su questo punto, la Corte d’Appello non si è soffermata. Tuttavia, sia la sentenza impugnata sia quella di primo grado argomentano incisivamente e diffusamente sulla prova di una distrazione a vantaggio del COGNOME evidenziando i seguenti elementi: 1) l’indiscusso ruolo di dominus rivestito nella società fallita dal COGNOME, che ne è stato procuratore speciale dal 1998 sino al fallimento e amministratore unico dal 2002 al 2010; 2) la rivendicazione da parte del COGNOME di una non solo formale ma anche effettiva supremazia nella RAGIONE_SOCIALE, avendo egli riconosciuto in dibattimento di esserne stato l’ unico gestore e chiarito che il coimputato COGNOME (formalmente amministratore unico dal 2013 al fallimento) svolgeva solo mansioni di autista e cartongessista oltre a ‘lavoretti estemporanei’ (v. pagina 7 sentenza di primo grado); 3) la sua parallela posizione di amministratore insieme ad NOME in seno a RAGIONE_SOCIALE (ruolo caratterizzato, anche qui, da esclusiva ed effettiva ingerenza del COGNOME nella vita della società, come del resto si riconosce espressamente a pagina 10 del ricorso); 4) lo stato di inattività di RAGIONE_SOCIALE al momento dei fatti; 5) il fatto che la stessa società non abbia mai depositato né bilanci né dichiarazioni di redditi e sia cessata definitivamente pochi mesi dopo l’incasso delle somme di cui si tratta; 6) la cessione di credito da RAGIONE_SOCIALE dell’aprile 2017, valorizzata dai giudici di merito (pagine 5 e 8 delle rispettive sentenze) come indizio della mala fede del COGNOME in quanto: a) stipulata poco più di due mesi prima della vendita dell’immobile ; b) apparentemente firmata nella doppia veste di cedente e cessionario dal coimputato NOME, che però l’ha disconosciuta ed è stato assolto definitivamente in primo grado; c) sprovvista, secondo le dichiarazioni del curatore, di elementi idonei a chiarire natura, entità ed origine dei crediti oggetto dell’ operazione. non prende posizione.
Questi specifici passaggi delle sentenze di merito non sono contestati dal ricorrente, che, con particolare riferimento ai punti 4), 5) e 6) sopra citati, neanche li menziona nel ricorso. Chiaro, in sintesi, che per dimostrare la mancanza di causa dei trasferimenti di denaro e la loro esecuzione nell’esclusivo interesse del COGNOME
la sentenza impugnata valorizzi molteplici elementi attraverso una motivazione che, a maggior ragione se integrata con quella resa dal Tribunale, non si espone a censure di illogicità o contraddittorietà. Deve dunque escludersi che il profilo, dedotto dalla difesa, della mancanza di prova in merito al ritrasferimento del denaro sia in grado di intaccare la motivazione della sentenza .
1.2 Quanto al secondo motivo, la Corte d’Appello specifica che l’operazione immobiliare si è verificata in un momento in cui la società era prossima alla decozione e il ricorrente contesta tale valutazione osservando che il curatore, in realtà, aveva dichiarato di non poter affermare se fosse configurabile uno stato di dissesto. Tuttavia, le due sentenze di merito evidenziano anche che il curatore aveva precisato di non poter determinare le cause del fallimento a causa della completa assenza della contabilità (v. in particolare p. 12 sentenza Tribunale, cit.) e su questo punto il ricorrente non prende posizione, limitandosi a citare il suddetto passo della motivazione astraendola dal contesto in cui si inserisce: sul punto, dunque, il motivo appare incompleto e lacunoso. Analogamente, il motivo di ricorso non si confronta con il passo della sentenza di primo grado (a sua volta richiamata dalla Corte d’Appello) in cui il Tribunale logicamente deduce l’esistenza della crisi societaria dal fatto che al momento della compravendita RAGIONE_SOCIALE fosse sottoposta a più azioni civili, tanto che con il prezzo ricavato si erano tacitati tre creditori di cui uno pignoratizio. In merito al quantum della distrazione, è sufficiente richiamare la puntuale e già analizzata motivazione dei giudici di merito in ordine alla prova della condotta distrattiva e al sostanziale asservimento di RAGIONE_SOCIALE al COGNOME (come ammesso a pagina 10 del ricorso, dove si definisce l’imputato ‘dominus di entrambe le società’ e si precisa che questi, per estinguere le obbligazioni di RAGIONE_SOCIALE, si era procurato la liquidità ‘dove c’era’ ossia presso RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE). Infatti, pur non volendo considerare che il ricorrente non chiarisce perché debba ritenersi decisiva la quantificazione dell’importo distratto in euro 29.500 anziché in euro 32.700 , si osserva che la Corte d’Appello evidenzia , al pari di quanto rilevato in merito agli altri importi distratti, proprio l’assenza di una concreta giustificazione per cui RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE dovesse ricevere tale somma in luogo della venditrice RAGIONE_SOCIALE (pagina 9 sentenza cit.).
1.3 Il terzo e il quinto motivo devono essere esaminati congiuntamente per la loro evidente interferenza reciproca, avendo entrambi ad oggetto la sussistenza degli elementi costitutivi della bancarotta fraudolenta documentale . Seguendo l’ordine delle questioni sollevate dal ricorrente, si rileva in primo luogo che la Corte d’Appello , in realtà, prende espressamente posizione sul tema del dolo specifico osservando che ‘era necessitata la sparizione della contabilità per impedire la ricostruzione delle vicende societarie e il disvelamento del dirottamento di una parte del prezzo della vendita dell’immobile a COGNOME stesso’ (pagina 9 sentenza cit.).
L’argomento si ricollega dunque direttamente alla finalità di non lasciare traccia contabile della condotta distrattiva ed appare, in quanto tale, logico e puntuale oltre che non scalfito dal ricorso, che sul punto rimane muto. Si noti che, prima ancora, il ricorrente non pone in discussione i passi delle sentenze di merito che danno atto, rispettivamente e circostanziatamente: 1) della restituzione al COGNOME delle scritture contabili nel dicembre 2013 da parte del commercialista della società; 2) dell’ omessa consegna al curatore di qualunque documentazione contabile e bancaria; 3) delle dichiarazioni in data 30/5/2018 con cui il COGNOME, interpellato dal curatore, gli ha riferito di non sapere nulla né della contabilità della fallita né della gestione degli immobili né del bonifico di euro 16.800 a RAGIONE_SOCIALE (ossia uno dei pagamenti contestati sub specie di distrazione), limitandosi, con riguardo agli altri versamenti oggetto di imputazione, a fornire risposte del tutto generiche; 4) delle dichiarazioni del curatore su ll’assenza di documentazione a supporto della cessione di credito menzionata sub 1.1. e sulle varie quanto inutili richieste rivolte sul punto al COGNOME.
In sostanza, dunque, il ricorrente non contesta gli argomenti spesi dalle sentenze di merito sulla materialità della sottrazione della contabilità e sulla ricostruzione dell’elemento soggettivo del reato (anche con riferimento al tema del dolo specifico e alla sua strumentalità rispetto all’occultamento della distrazione de qua ). Secondo il ricorrente, inoltre, la Corte d’Appello non dà conto degli elementi in base ai quali ha ritenuto che la sottrazione della contabilità abbia pregiudicato la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari; ma dalle motivazioni delle sentenze di merito risulta il riferimento ad un preciso elemento di prova e, cioè, alla dichiarazione del curatore (v. sentenza di primo grado, p. 12) di non aver potuto ricostruire patrimonio e movimento degli affari proprio a causa dell’ assenza di documentazione contabile. Ebbene, anche su questo specifico, e logico, passaggio motivazionale manca una effettiva contestazione da parte del ricorrente, le cui censure si concentrano, a ben vedere, non sul contenuto della pronuncia in sé, ma sugli elementi di fatto a sostegno della ricostruibilità del patrimonio (p. 14 ricorso), così finendo per sollecitare una mera (e non consentita) rivalutazione delle prove.
Non condivisibile è, inoltre, la richiesta di riqualificare il reato nei termini della bancarotta semplice. Il ricorrente tende infatti, sul piano oggettivo, a identificare tale figura criminosa con l’omessa tenuta della contabilità, trascurando che anche quest’ultima ipotesi può, in concreto, integrare la bancarotta documentale, visto che le due fattispecie, in realtà, si differenziano essenzialmente sul piano dell’elemento psicologico (v. fra le altre Sez. 5, n. 6769/2005 del 18/10/2005 dep. 23/02/2006, Rv. 233997 – 01: ‘ La differenza tra la bancarotta fraudolenta documentale prevista dall’art. 216 comma primo n. 2, L. fall. e quella semplice prevista
dall’art. 217, comma secondo, stessa legge consiste nell’elemento psicologico che, nel primo caso, viene individuato nel dolo generico, costituito dalla coscienza e volontà della irregolare tenuta delle scritture con la consapevolezza che ciò renda impossibile la ricostruzione delle vicende del patrimonio dell’imprenditore e, nel secondo caso, dal dolo o indifferentemente dalla colpa, che sono ravvisabili quando l’agente ometta, rispettivamente, con coscienza e volontà o per semplice negligenza, di tenere le scritture ‘; nella pronuncia, poi, si è escluso ‘ che detta differenza possa ravvisarsi nell’elemento oggettivo, dal momento che entrambe le fattispecie puniscono sia la condotta di omessa tenuta dei libri sociali che quella di irregolare tenuta degli stessi ‘ ) . Per quanto concerne l’elemento soggettivo, d’altro canto, il ricorrente fa riferimento ad una mera negligenza nella tenuta della contabilità che, appunto, indirizzerebbe verso il reato previsto dall’art. 217, 2° comma l.f.; ma si tratta di conclusione che a sua volta non può essere condivisa, alla luce degli elementi, già vagliati, in base ai quali la sentenza impugnata ha concluso, con motivazione insindacabile sul piano logico, per la dolosa sottrazione delle scritture contabili e per la finalizzazione di tale condotta ad impedire ai creditori di scoprire l’avvenuta distrazione della somma di euro 32.700.
1.4 Il quarto motivo, infine, è manifestamente infondato e rivela una sostanziale carenza di interesse del ricorrente, visto che la sentenza impugnata dà conto dell’avvenuta acquisizione della documentazione prodotta dalla difesa . La motivazione della sentenza, inoltre, dimostra che la Corte d’Appello, al pari del Tribunale, ha esaminato la documentazione sia pure escludendone, come si è visto, l’idoneità ad avvalorare la tesi difensiva. Non si comprende dunque la finalità del la richiesta di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale se, di fatto, essa concerne documenti acquisiti al patrimonio probatorio sin dal giudizio di primo grado.
Il ricorso, pertanto, è infondato e il rigetto comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali (art. 616 c.p.p.).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso in Roma, il 22/01/2026
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente COGNOME