Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 42366 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 42366 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/06/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a REMANZACCO il DATA_NASCITA
COGNOME NOME nato a POVOLETTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/07/2022 della CORTE APPELLO di TRIESTE
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
– t( Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME
LOY
— ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso. lette le conclusioni dell’AVV_NOTAIO COGNOME, difensore dei ricorrenti, che
insiste per (… ‘accoglimento dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Trieste, in parziale riforma di quella Tribunale di Udine – che aveva dichiarato NOME COGNOME e NOME COGNOME, nelle rispettive qualità di leale rappresentante e di consigliere del C.d.A. della RAGIONE_SOCIALE, dich fallita con sentenza del 14/02/2014, colpevoli di bancarotta fraudolenta distrattiva – ha escl la recidiva e ritenuto le attenuanti generiche, già riconosciute dal primo giudice, preva rispetto alla aggravante della pluralità dei fatti di bancarotta, rideterminando la pena.
Hanno proposto ricorso per cassazione entrambi gli imputati, con il ministero del medesimo difensore di fiducia, AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, la quale svolge tre motivi.
2.1. Vizi della motivazione, anche per mancata replica alle deduzioni dell’appellante, c riferimento alla affermata preesistenza dei beni non rinvenuti nel magazzino della società fall Si deduce che la Corte di appello non ha replicato né al rilievo relativo alla mancata apposizio dei sigilli da parte della curatrice né in merito alla ragionevolezza della consistenza del magazz rispetto agli anni precedenti.
2.2. Vizi della motivazione con riguardo alla consistenza della cassa al momento dell dichiarazione di fallimento, sostenendosi che la difesa avrebbe dimostrato il reimpiego del somme ricevute in contanti nell’interesse della società, mentre la Corte di appello non dimostrato la esistenza di indici di fraudolenza sintomatici della concreta pericolosità del distrattivo.
2.3. Mancanza assoluta di motivazione in relazione al motivo di appello con il quale si invoca la attenuante di cui all’art. 219 L.F. stante la speciale tenuità del danno patrimoniale. Inv sentenza impugnata pur riconoscendo la non particolare entità delle distrazioni non ha dat alcuna motivazione sul punto sollecitato dalla difesa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi non sono fondati.
Il primo motivo, con cui si contestano la affermata distrazione dei beni del magazzino sostanzialmente riversato in fatto, attingendo il merito della ricostruzione fattuale operat giudici di merito.
1.1. La doglianza non si confronta con le valutazioni operate dai giudici di merito, alla luce testimonianza del teste COGNOME ( pg. 7 e 8). Posto che la società venne costituita nei 2009 che aveva operato solo per due anni, la Corte di appello fatto leva sulle dichiarazioni dipendente della società, COGNOME, con mansioni di elettricista, il quale ha riferito come scaffalature non rinvenute dal curatore fossero presenti nei magazzini sin da quando egli venne assunto, nel febbraio 2011, ovvero ben prima della costituzione della neo impresa individuale facente capo alla famiglia COGNOME, avvenuta ad agosto 2011. In realtà, il ricorrente mira a propugnare una alternativa, quanto non consentita in questa sede, ricostruzione dei fatt peraltro in doppia conforme. Il sindacato di legittimità non ha per oggetto la revisione del giu di merito, bensì la verifica della struttura logica del provvedimento e non può, quindi, estend
all’esame ed alla valutazione degli elementi di fatto acquisiti al processo, riservat competenza del giudice di merito, rispetto alla quale la Suprema Corte non ha alcun potere di sostituzione al fine della ricerca di una diversa ricostruzione dei in vista di una decisione alternativa. Nè la Suprema Corte può trarre valutazion autonome dalle prove o dalle fonti di prova, neppure se riprodotte nel provvedimento impugnato. Invero, solo l’argomentazione critica che si fonda sugli elementi prova e sulle fonti indiziarie contenuta nel provvedimento impugnato può essere sottoposta al controllo del giudice di legittimità, al quale spetta di verif la rispondenza alle regole della logica, oltre che del diritto, e all’esigenza completezza espositiva.
Quanto al secondo motivo, la Corte di appello ha riportato gli accertamenti riferiti dal cura ha annotato che, a fronte di un saldo contabile di euro 24.000 non rinvenuti, si aggiunsero eur 8000,00 in contanti non registrati, per quanto riconosciuto dalla stessa imputata; ha considerat positivamente le dichiarazioni della COGNOME, nel tentativo di giustificare l’ammanco di eu 14.770,00, in quanto somma utilizzata per pagamenti effettuati, sempre in contanti e non registrati. E ha, così, rilevato che, pure detraendo da euro 32.000 la predetta somma residuerebbero, comunque, euro 14.770, che non sono stati rinvenuti e che, in mancanza di valida giustificazione, devono essere considerati come sottratti alla massa attiva destinata soddisfacimento dei creditori. La sentenza impugnata si è anche confrontata con le ulterior deduzioni difensive e con la consulenza di parte, a proposito di alcune compensazioni o pagamenti in contanti, e ha concluso che, in ogni caso, anche sulla base delle dichiarazioni de teste COGNOME, residua comunque un importo di euro 6.922,73 mancante in cassa. Allo stesso modo, sono stati puntuali i riferimenti attraverso i quali sono state ricostruite le altre dis di euro 19.247,00 e 19.792,50.
2.1. Anche il secondo motivo appare, quindi, meramente riproduttivo dei motivi di appello e non si confronta con la analisi dettagliata di documenti richiamati nella sentenza ne parte relativa alla distrazione della cassa e alla quantificazione dell’ammontare distra (pg.9), peraltro in doppia conforme, cioè in presenza di due pronunzie, di primo e di second grado, che concordano nell’analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondament delle conformi rispettive decisioni, con una struttura motivazionale della sentenza di appello viene a saldarsi perfettamente con quella precedente, sì da costituire un corpo argomentativo uniforme e privo di lacune, in considerazione del fatto che entrambe le pronunzie hanno offert una congrua e ragionevole giustificazione del giudizio di colpevolezza formulato nei confronti d ricorrente. Discende da tale evenienza, secondo una linea interpretativa in questa Sede da tempo tracciata, che l’esito del giudizio di responsabilità non può certo essere invalida prospettazioni alternative, risolventisi in una “mirata rilettura” degli elementi di fatto fondamento della decisione, ovvero nell’autonoma assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dal giudice del merito illustrati come maggiormente plausibili, o perché assertivamente dotati di una migliore capaci
esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (Sez. 22256/2006, Rv. 234148; Sez. 1, n. 42369/2006, Rv. 235507).
3. Infine, non è fondato neppure il terzo motivo, con il quale è denunciato il vizio di motiva in merito al mancato riconoscimento della invocata circostanza attenuante di cui all’art. 219 L Come è noto, in tema di bancarotta fraudolenta, la speciale tenuità del danno, integrati dell’attenuante di cui all’art. 219, comma 3, legge 16 marzo 1942, n. 267, va valutata relazione all’importo della distrazione, ponendolo in relazione alla diminuzione globale ch comportamento del fallito ha provocato alla massa attiva che sarebbe stata disponibile per riparto ove non si fossero verificati gli illeciti, e non invece all’entità del passivo fal deve, dunque, aversi riguardo alla diminuzione patrimoniale determinata dalla condotta illecit e non a quella prodotta dal fallimento (Sez. 5 n. 52057 del 26/11/2019, Rv. 277658).
3.1. Posto, allora, che riconoscere la “non particolare entità delle distrazioni” non equival affermare che si tratti di danno di speciale tenuità, si osserva, in primo luogo, che l’appel aveva invocato l’attenuante di cui all’art. 219 co. 3 L.F. con deduzione del tutto gener considerando che “alla luce della riclassificazione operata dal consulente di parte, emerge co evidenza la speciale tenuità dell’eventuale danno patrimoniale”. Il Collegio rammenta, da un lato, che l’appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specifi motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici, rispet ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata (fermo restando ch tale onere di specificità, a carico dell’impugnante, è direttamente proporzionale alla specif con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato: così Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822). Dall’altro, è noto che il motivo con cui si prop in Cassazione una doglianza riferita all’omessa motivazione in relazione ad un motivo d’appello comunque inammissibile è geneticamente inammissibile anch’esso. Infatti, il difetto di motivazione della sentenza di appello in ordine a motivi generici, pur se proposti in concorso c altri motivi specifici, non può formare oggetto di ricorso per Cassazione, poiché i motivi gen restano viziati da inammissibilità originaria (vedi, Sez. 1, n. 7096 del 20/1/1986, Ferrara, Rv. 173343; Sez. 4, n. 1982 del 15/12/1998, dep. 1999, COGNOME, Rv. 213230; Sez. 3, n. 10709 del 25/11/2014, dep. 2015, Botta, Rv. 262700): non avrebbe senso l’annullamento della sentenza di appello con rinvio al giudice di secondo grado a causa dell’omesso esame di un motivo di gravame, che in sede di rinvio per il suo esame sarebbe comunque destinato alla declaratoria di inammissibilità (Sez. III, 25 novembre2014, n. 10709,Rv. n. 262700 ; conf. Sez. 5 n. 44201 del 29/09/2022, Rv. 283808): Corte di Cassazione – copia non ufficiale
3.2. In ogni caso, ritiene il Collegio che la Corte territoriale abbia risolto implicita questione, di fatto negando l’attenuante in questione, come emerge dal ragionamento complessivo esposto in relazione al trattamento sanzionatorio, dal quale appare evidente che i giudici -che pure hanno considerato il danno cagionato dalle distrazioni non particolarmen rilevante, tant’è che hanno rivisto il giudizio di bilanciamento delle circostanze operato dal giudice – non hanno, tuttavia, ritenuto che esso possa essere considerato di lieve entità.
Al rigetto dei ricorsi segue, ex lege, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 15 giugno 2023
Il Consigliere estensore