Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 11181 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 5 Num. 11181 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/02/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a TRAPANI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/01/2025 della Corte d’appello di Palermo
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore, COGNOME, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso; letta la memoria di replica depositata dalla difesa, nonché le conclusioni depositate dalla parte civile
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Palermo, con sentenza dell’8 gennaio 2025, ha confermato la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Palermo nei confronti di NOME COGNOME per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, aggravata dall’aver cagionato un danno di rilevante gravità, in relazione al fallimento della società “RAGIONE_SOCIALE“, dichiarato con sentenza del 24 settembre 2013.
La contestazione mossa al COGNOME è in particolare quella di aver distratto, nella sua qualità di amministratore di fatto della società fallita, i beni ed i valo
societari, risultanti all’attivo del bilancio del 31 dicembre 2009, costituiti d partecipazioni societarie, depositi su conto corrente, cassa e crediti verso clienti ed altri soggetti, complessivamente ammontanti a 1.096.934 euro.
Il ricorso proposto dall’imputato è costituito da quattro motivi, di seguito sintetizzati nei termini strettamente necessari alla motivazione della sentenza, ai sensi dell’art. 173 disp. att. Cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione di legge sostanziale (art. 2639 cod. civ.) e vizio di motivazione, per avere la Corte di appello di Palermo ritenuto provata la sua qualifica di amministratore di fatto della società fallita, sull base del mero rilascio nei suoi confronti, nel 1997, di una procura generale poi revocata, nonché delle dichiarazioni rese dal coimputato COGNOME, da ritenersi inattendibili, ed infine in ragione del travisamento delle dichiarazioni rese dai testi COGNOME e COGNOME e di quanto emerso dall’istanza di fallimento della società “RAGIONE_SOCIALE”
2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta il vizio di motivazione della sentenza, sotto il profilo della motivazione meramente apparente, nella parte in cui è stata ritenuta provata la condotta distrattiva in assenza di accertamenti sull’effettiva riscossione dei crediti della società; sull’utilizzo di parte delle riso indicate nel bilancio del 2009 per far fronte alle spese della società per il pagamento di stipendi a dipendenti e professionisti, nonché sul prelievo, da parte del ricorrente, delle somme custodite in cassa o depositate sul conto corrente.
2.3. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge penale (art. 219, comma 1, R.D. n. 267/1942) e vizio di motivazione in relazione al riconoscimento della circostanza aggravante dell’aver cagionato un danno di rilevante gravità, in assenza di un accertamento sull’effettivo incasso dei crediti risultanti nel bilancio del 2009 da parte della fallita e sull’utilizzo di una parte delle risorse pe provvedere alle necessità correnti della società.
2.4. Con il quarto motivo, il ricorrente lamenta infine la violazione delle disposizioni di cui all’art. 240 cod. pen. e 538 cod. proc. pen., per avere la Corte di appello di Palermo disposto la confisca di somme corrispondenti all’importo del dissesto accertato e avere, contestualmente, condannato l’imputato al risarcimento dei danni nei confronti della costituita parte civile, così duplicando la misura afflittiva ed anzi “triplicandola”, tenuto conto del fatto che già nei confronti del coimputato COGNOME era stato disposto sequestro conservativo, finalizzato alla confisca, nel giudizio promosso dalla curatela ai sensi dell’art. 146 R.D. 267/1942.
A seguito del deposito delle conclusioni scritte del Procuratore Generale (che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso) e della parte civile (che ha
anch’essa richiesto di dichiarare il ricorso inammissibile o rigettarlo), il ricorrente ha depositato una memoria di replica con la quale ha ribadito le ragioni sottese ai motivi di ricorso dedotti, soffermandosi anche sull’ammissibilità degli stessi in quanto volti a denunziare violazioni di legge e vizi di motivazione e non ad ottenere una diversa ricostruzione dei fatti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è parzialmente fondato e deve essere accolto nei limiti di seguito precisati.
Il primo motivo di ricorso è privo di specificità, perché non si confronta realmente con la motivazione della sentenza impugnata e ripropone questioni già esaustivamente vagliate dalla Corte di appello di Palermo.
La sentenza oggetto di ricorso si sofferma diffusamente (alle pp. 6-11) sul tema dell’accertamento del ruolo di amministratore di fatto del COGNOME, condividendo, con motivazione coerente e logica, le medesime conclusioni alle quali era pervenuto il giudice di primo grado.
Non si ravvisa alcuna contraddizione o illogicità nel ragionamento sviluppato dalla Corte territoriale, basato su una serie di dati oggettivi, oltre che sull dichiarazioni di diversi testi escussi:
la derivazione della società fallita da altra società riconducibile alla figlia del ricorrente;
il possesso, da parte di quest’ultima, della maggioranza delle quote societarie fino al maggio del 2009, allorquando le stesse venivano cedute al nuovo amministratore formale, COGNOME, e la società si avviava a non essere più operativa;
la titolarità, in capo al ricorrente, di una procura speciale con amplissimi poteri dal 1997 sino al 22 ottobre 2010, quando ormai la società aveva cessato di operare;
l’acquisto, da parte di una nuova società appositamente costituita dal ricorrente e con identico oggetto sociale della fallita, delle quote di altre società (RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE) possedute da quest’ultima nel dicembre 2010;
-la totale non conoscenza delle vicende societarie da parte dell’amministratore di diritto COGNOME, soggetto invalido all’80%, come riferito dal curatore fallimentare;
il rapporto diretto ed esclusivo con il COGNOME avuto dalla società RAGIONE_SOCIALE che aveva proposto l’istanza di fallimento (anche se la difesa sottolineava che tali
rapporti fossero precedenti alla revoca della procura, resta il fatto che nessuno avesse avuto rapporti con soggetti diversi dal “procuratore” COGNOME);
le dichiarazioni rese dallo stesso COGNOME in ordine al ruolo di reale dominus della società da parte del ricorrente;
quelle, tra loro connesse, rese dai testi COGNOME e COGNOME, che, contrariamente a quanto ritenuto dalla difesa, non risultano essere state travisate dalla Corte territoriale. La prima, infatti, dipendente della società fallita fino 2011, riferiva di ricevere le direttive relative alle attività da espletare da un ta “NOMENOME a mezzo di un indirizzo di posta elettronica indicato; il secondo (COGNOME NOME) confermava di aver inoltrato le direttive alla COGNOME, così come ricevute dal COGNOME, titolare di un’altra società per conto della quale egli era assunto.
I rilievi difensivi non intaccano la coerenza della ricostruzione indicata, valorizzano aspetti privi di reale rilievo (come il dato, ovvio, che i bilanci e gli al atti sociali fossero formalmente sottoscritti dall’amministratore formale) e trascurano di considerare che, poco dopo la formale assunzione della carica di amministratore (nonché socio di maggioranza) da parte di COGNOME, la società avesse sostanzialmente cessato di operare.
Il secondo motivo di ricorso, viceversa, è fondato e deve essere accolto.
La sussistenza della condotta distrattiva è stata desunta dalla Corte di appello di Palermo dal mancato rinvenimento, da parte della curatela, di alcun bene all’attivo della “RAGIONE_SOCIALE“, sebbene la società risultasse titolare di u ingente patrimonio dal bilancio chiuso al 31.12.2009 e in seguito, come riferito dal teste COGNOME, fosse stata “quasi del tutto inoperativa”.
Secondo i giudici di merito, conformemente ad un consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità, sarebbe stato onere degli amministratori della società (anche del COGNOME, nella sua veste di amministratore di fatto) fornire la prova della destinazione di tali beni, onde escluderne la distrazione.
Il ragionamento seguito prima dal Tribunale e poi dalla Corte di appello di Palermo può tuttavia essere condiviso solo in parte.
In effetti, secondo la consolidata e pacifica giurisprudenza di questa Corte, in tema di bancarotta fraudolenta, la prova della distrazione o dell’occultamento dei beni della società dichiarata fallita può essere desunta dalla mancata dimostrazione, da parte dell’amministratore, della destinazione dei beni suddetti, ciò in quanto la responsabilità dell’imprenditore per la conservazione della garanzia patrimoniale verso i creditori, giustifica l’apparente inversione dell’onere della prova a carico dell’amministratore della società fallita, in caso di mancato rinvenimento di beni aziendali o del loro ricavato (tra le tante, Sez. 5, n. 8260 del
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22/09/2015, dep. 2016, Rv. 267710 – 01; Sez. 5, n. 11095 del 13/02/2014, Rv. 262740 – 01; Sez. 5, n. 22894 del 17/04/2013, Rv. 255385 – 01).
Il principio deve tuttavia essere inteso nella sua esatta portata, giacché l’onere di allegazione da parte dell’imprenditore non può comportare un totale esonero degli organi della procedura fallimentare dal procedere a qualsiasi verifica sulla effettiva consistenza patrimoniale della società e sulla destinazione dei beni.
Resta infatti pur sempre indispensabile accertare che la società fallita fosse realmente titolare di beni o valori non rinvenuti nel corso della procedura fallimentare e valutare la veridicità delle giustificazioni addotte all’imprenditore, soprattutto se suffragate da un principio di prova.
Ebbene, nel caso in esame risulta anzitutto che i beni e valori societari, indicati nel bilancio del 2009 e non rinvenuti nel corso della procedura concorsuale, erano quasi interamente costituiti da beni immateriali, ovvero crediti “verso clienti e verso altri” (1.006.532 euro su 1.096.934).
Dalla lettura della sentenza impugnata non si comprende esattamente quale tipo di accertamento sia stato effettuato dal curatore in ordine all’esistenza e alla sorte di tali crediti o se vi siano stati ostacoli alla possibilità di compiere qualsia verifica ma ciò che appare evidente (non dandosene mai atto nel provvedimento) è che non sia stata mai verificata la loro riscossione.
Il mancato accertamento di tale dato impedisce, da un lato, di ritenere che l’imputato abbia effettivamente distratto le risorse ottenute dalla riscossione di tali crediti e, dall’altro, di ritenere che la condotta distrattiva sia stata costituita d volontaria mancata riscossione dei crediti con la consapevolezza di recare in tal modo un pregiudizio alla massa creditoria.
La stessa esistenza dei crediti indicati in bilancio, come si intuisce da un passaggio della motivazione della sentenza impugnata, parrebbe essere stata desunta dalle dichiarazioni rese dall’odierno ricorrente nel corso del procedimento, allorquando confermava la loro esistenza.
A tale dichiarazione, tuttavia, seguiva la precisazione che i crediti della società erano ancora esistenti e, sebbene oggetto di contestazione (quanto meno in parte), potevano ancora essere riscossi, con l’indicazione anche del principale debitore che sarebbe stata la società RAGIONE_SOCIALE.
Su tale circostanza, invero, manca qualsiasi approfondimento da parte della sentenza impugnata, il che si riflette inevitabilmente sulla completezza e logicità della motivazione.
Con i motivi di appello, il ricorrente deduceva altresì che almeno una somma approssimativa pari a 100.000 euro era stata utilizzata dalla società per far fronte alle sue spese correnti dopo la chiusura dell’esercizio del 2009 e suffragava tale asserzione con il riferimento alle risultanze del modello 770 semplificato redatto
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dalla società, dal quale emergevano trattenute pari a 17.881 euro e, dunque, la corresponsione, quanto meno verosimile e comunque verificabile, di stipendi a dipendenti e professionisti per 100.000 euro.
Anche tale dato è stato tuttavia totalmente pretermesso dalla Corte di appello di Palermo, benché il ricorrente avesse fornito un supporto documentale a sostengo (quanto meno parziale) della propria tesi.
Su tali aspetti si impone pertanto un annullamento con rinvio della sentenza, affinché altra Sezione della Corte di appello di Palermo verifichi, alla luce delle deduzioni difensive e dei principi di diritto sopra richiamati, se vi è effettivamente prova di una condotta distrattiva di beni e valori di cui la società fallita er certamente titolare e, nel caso, in quale misura vi sia stata distrazione, anche ai fini dell’integrazione della circostanza aggravante del danno dell’aver causato un danno patrimoniale di rilevante gravità.
Il quarto ed il quinto motivo di ricorso (relativi alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all’art. 219, comma 2, n. 1 I. fall. e all’entità della confisca) restano evidentemente assorbiti, essendo strettamente connessi a quello che sarà l’esito del nuovo giudizio rimesso al giudice del rinvio.
In relazione alla confisca, appare tuttavia opportuno richiamare il principio, recentemente riaffermato da questa Corte nella sua composizione più autorevole, secondo cui, in caso di concorso di persone nel reato, esclusa ogni forma di solidarietà passiva, la confisca deve essere disposta nei confronti di ciascun concorrente limitatamente a quanto dal medesimo conseguito, il cui accertamento costituisce oggetto di prova nel contraddittorio fra le parti e, solo in caso di mancata individuazione della quota di arricchimento del singolo concorrente, è legittima la ripartizione in parti uguali, Sez. U, n. 13783 del 26/09/2024, dep. 2025, Massini Rv. 287756 – 01.
Alcuna interferenza, viceversa, si pone tra la confisca (che può avere una funzione sanzionatoria o recuperatoria ma che riguarda il rapporto tra reo e Stato) ed il risarcimento del danno che è una forma di ristoro nei confronti di chi abbia subito un danno da una determinata condotta illecita, entro i limiti, ovviamente, del pregiudizio subito e non altrimenti risarcito.
L’annullamento con rinvio della sentenza, comporta il non accoglimento della richiesta di pagamento delle spese processuali avanzata dalla parte civile, che andranno determinate all’esito del giudizio di rinvio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo.
Così deciso, in data 11/02/2026