Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 46157 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 46157 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a MESSINA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/03/2022 della CORTE APPELLO di MESSINA
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso;
Rilevato che l’imputata ha formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, da ultimo, in forza dell’art. 17 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, nella legge 10 agosto 2023, n. 112.
Su accordo delle parti, si dà per svolta la relazione del Consigliere NOME COGNOME. Uditi in pubblica udienza il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione AVV_NOTAIO, che, richiamando la requisitoria scritta trasmessa, ha concluso per il rigetto del ricorso, nonché, per la ricorrente, l’AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso, evidenziando la prescrizione del capo B).
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza deliberata, all’esito del giudizio abbreviato, in data 01/03/2021, il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Patti aveva dichiarato NOME COGNOME responsabile, quale amministratore unico di RAGIONE_SOCIALE, dichiarata fallita il 20/04/2015, dei seguenti reati: capo A) bancarotta fraudolenta per distrazione, aggravata dalla rilevante gravità del danno, della somma di circa euro 1.757.000, attraverso l’apposizione di passività inesistenti a titolo di “acconto fornitori”; capo B): bancarotta preferenziale, eseguendo pagamenti a creditori allo scopo di favorire taluno di essi – nella specie sé medesima – per un importo complessivo di 2 mila euro e stipulando un contratto di locazione di attrezzature e beni della società con una controparte creditrice della società – nella specie, il padre – per un importo complessivo concordato in 72 mila euro; capo C): omessa dichiarazione d’imposta per l’anno 2014; l’imputata veniva condannata alla pena di anni 4 e mesi 4 di reclusione, alle pene accessorie fallimentari per la durata di anni 5 e alle pene accessorie tributarie, nonché al risarcimento dei danni a favore della parte civile curatela del fallimento RAGIONE_SOCIALE
Investita dall’impugnazione dell’imputata, la Corte di appello di Messina, con sentenza il 07/03/2022, ha assolto l’imputata dal reato sub C), perché il fatto non sussiste, ha revocato le pene accessorie tributarie, ha ridetermiNOME la pena in anni 3 di reclusione (pena base per il reato sub A, anni 3 e mesi 8 di reclusione, aumentata per la “continuazione fallimentare” ad anni 4 e mesi 6 di reclusione, ridotta per il rito), confermando nel resto la sentenza di primo grado.
Avverso l’indicata sentenza della Corte di appello di Messina ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME, attraverso il difensore AVV_NOTAIO, articolando tre motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173 comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Il primo motivo articola, in relazione al capo A), cinque censure.
2.1.1. La prima lamenta violazione degli artt. 216 e 223 I. fall., in quanto non vi è prova della sottrazione della somma contestata e della stessa esistenza di detta somma nelle casse della società, posto che la sentenza impugnata si è basata solo sulle scritture contabili, nonostante gli asseriti artifici contabili.
2.1.2. La seconda lamenta violazione degli artt. 216 e 223 I. fall., in relazione all’omessa indicazione di indici di fraudolenza necessari alla prognosi postuma di concreta messa in pericolo dell’integrità del patrimonio dell’impresa.
2.1.3. La terza lamenta violazione degli artt. 216 e 223 I. fall., in relazione all’omesso accertamento del dolo, ritenuto per il fatto “presunto”, ma non
dimostrato, che l’imputata si sia avvantaggiata dalla distrazione, laddove il dolo deve consistere nella consapevole volontà di dare al patrimonio una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte, intenzionalità che nel caso di specie non è stata dimostrata.
2.1.4. La quarta denuncia vizi di motivazione, in quanto la sentenza impugnata, così come quella di primo grado, ha ritenuto provata la responsabilità dell’imputata solo sulla base del bilancio della fallita, senza fornire alcuna indicazione sulle ragioni per cui il bilancio sarebbe attendibile in ordine alle annotazioni relative all’attivo e inattendibile quanto alle annotazioni concernenti il passivo.
2.1.5. La quinta denuncia vizi di motivazione in ordine alla mancata valutazione della testimonianza del commercialista COGNOME, il quale ha riferito che solo lui si occupava della gestione della contabilità aziendale, anche alla data del 01/09/2014 quando venne annullata per errata imputazione la scritturazione del 31/12/2011 e, con altra scritturazione, girocontata dal “conto transitorio”.
2.2. Il secondo motivo denuncia, in relazione all’imputazione sub B), inosservanza della legge e vizi di motivazione in relazione alla carenza del dolo specifico, rispetto al quale entrambe le sentenze di merito non hanno dedicato alcuna trattazione, laddove fin dal 1998 la società fallita con una scrittura privata aveva preso in affitto un ramo d’azienda dall’impresa individuale COGNOME NOME, padre dell’imputata, accumulando un debito per i canoni non versati di più di 258 mila euro, sicché, con una transazione tra le parti, il contratto di affitto era stato risolto e a NOME COGNOME era stata versata la somma concordata di 72 mila euro.
2.3. Il terzo motivo denuncia violazione di legge e vizi di motivazione in ordine al trattamento sanzioNOMErio, in quanto la pena base è stata determinata in misura largamente eccedente il minimo edittale, sono stati applicati aumenti consistenti per la continuazione, sono state immotivatamente negate le circostanze attenuanti generiche e la circostanza attenuante di cui all’art. 219, secondo comma, I. fall.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Il primo motivo è inammissibile.
2.1. In limine, occorre ribadire il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (richiamato anche dalla sentenza impugnata in sede di esame delle censure relative alla prima imputazione) in forza del quale la
responsabilità per il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale richiede l’accertamento della previa disponibilità in capo all’imprenditore fallito dei beni mancanti, accertamento che non è condizioNOME da alcuna presunzione (Sez. 5, n. 22787 del 12/05/2010, Colizza, Rv. 247520; conf. Sez. 5, n. 40726 del 06/11/2006, Abbate, Rv. 235767); in altri termini, la responsabilità per il delitto di bancarotta per distrazione richiede l’accertamento della previa disponibilità, da parte dell’imputato, dei beni non rinvenuti in seno all’impresa, accertamento non condizioNOME dalla presunzione di attendibilità del corredo documentale dell’impresa che non obbedisce – per quel che concerne il delitto in questione alla qualificazione in termini di prova, ex art. 2710 cod. civ., posto che, ai sensi dell’art. 192 cod. proc. pen., la risultanza probatoria deve essere valutata anche nel silenzio del fallito – con ricerca della relativa intrinseca attendibilit secondo i consueti parametri di scrutinio, di cui deve essere fornita motivazione (Sez. 5, n. 7588 del 26/01/2011, Buttitta, Rv. 249715). Pertanto, ai fini della configurabilità del delitto di bancarotta per distrazione, è necessario che siano sottratti alla garanzia dei creditori cespiti attivi effettivi e, pertanto, sicurame esistenti (Sez. 5, n. 3615 del 30/11/2006, dep. 2007, COGNOME, Rv. 236047), sicché il mancato rinvenimento all’atto della dichiarazione di fallimento di beni o valori societari costituisce valida presunzione della loro dolosa distrazione, a condizione che sia accertata la previa disponibilità, da parte dell’imputato, di detti beni o attività nella loro esatta dimensione e al di fuori di qualsivogli presunzione (Sez. 5, n. 35882 del 17/06/2010, COGNOME Angelis, Rv. 248425). Dunque, se, in tema di bancarotta fraudolenta, la prova della distrazione o dell’occultamento dei beni della società dichiarata fallita può essere desunta dalla mancata dimostrazione, da parte dell’amministratore, della destinazione dei beni suddetti, ciò si ricollega alla «peculiarità della normativa concorsuale», che attribuisce all’imprenditore «una posizione di garanzia nei confronti dei creditori», dalla quale discende la diretta responsabilità per la perdita della garanzia, tanto più che l’art. 87, terzo comma, I. fall. «assegna al fallito l’obblig di verità circa la destinazione dei beni di impresa al momento dell’interpello formulato dal curatore al riguardo», sicché solo apparente è l’inversione della prova a carico del fallito «nel caso di mancato rinvenimento di cespiti da parte della procedura e di assenza di giustificazione al proposito», trattandosi, in realtà, di «sollecitazione al diretto interessato della dimostrazione della concreta destinazione dei beni o del loro ricavato, risposta che (presumibilmente) soltanto egli, che è (oltre che il responsabile) l’artefice della gestione, può rendere» (Sez. 5, n. 8260 del 22/09/2015, dep. 2016, Aucello, Rv. n. 267710). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
2.2. Ora, la prima, la seconda e la quarta censura, che possono essere esaminate congiuntamente per la stretta correlazione che lega le relative doglianze, sono inammissibili.
Diversamente da quanto sostenuto dal ricorso, la sentenza impugnata non ha basato la condanna dell’imputata per il capo in questione sulle sole risultanze contabili, ma ha rilevato che, dal verbale di constatazione e dalle dichiarazioni e relazioni del curatore, è risultato che il conto “transitorio disponibilità 24/15/05” è stato, nel corso degli anni, alimentato dagli incassi provenienti dalle fatture emesse, presentando un saldo attivo fino al 31/12/2011, quando fu azzerato attraverso una serie di registrazioni contabili. Che l’esistenza della posta attiva sia frutto di un espediente contabile, sottolinea la Corte distrettuale, è una mera prospettazione difensiva, posto che la società ha certamente incassato le somme di cui alle fatture emesse e dette somme, se non confluite nel conto in questione, avrebbero dovuto trovare una diversa appostazione neppure indicata dall’appellante. La sentenza impugnata ritiene quindi provato che la società aveva al 31/12/2011 una disponibilità di cassa pari a circa euro 1.757.000; che tale somma è stata “eliminata” dal bilancio attraverso registrazioni artificiose; che l’imputata non è stata in grado di fornire alcuna spiegazione circa la sorte dell’attivo in questione.
Le censure della ricorrente sono manifestamente inidonee a inficiare la tenuta logico-argomentativa della motivazione della sentenza impugnata.
La prima e la quarta censura non si confrontano con l’argomentazione centrale della sentenza impugnata nella definizione della ratio decidendi della conferma, per questa parte, della sentenza di primo grado. La diffusa trattazione della ricorrente, arricchita da vari riferimenti alla giurisprudenza di legittimit non replica però all’argomento decisivo del giudice di appello, ossia la ritenuta esistenza delle somme contestate in quanto corrispondenti a quelle incassate sulla base delle fatture emesse (tanto che il conto indicato era sempre stato in attivo fino alla data del 31/12/2011). Somme, queste, certamente pervenute alla fallita, che se non appostate nel conto “transitorio” indicato, avrebbero dovuto trovare una diversa annotazione contabile, neppure indicata dalla difesa: rilievo, anche quello ora riportato, non oggetto di puntuale disamina critica da parte del ricorso. Le censure, pertanto, risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849).
Quanto agli “indici di fraudolenza”, che la giurisprudenza di questa Corte ha individuato anche nella disamina della condotta alla luce della condizione patrimoniale e finanziaria dell’azienda (Sez. 5, n. 38396 del 23/06/2017,
Sgaramella, Rv. 270763), del tutto priva di consistenza è la seconda censura proposta dal ricorso, posto che, a circa due anni e mezzo dalle registrazioni contabili in questione, la società si sarebbe trovata in stato di conclamata decozione, con debiti di natura fiscale e contributiva pari a oltre 8 milioni di euro.
2.3. Manifestamente infondate sono anche la terza e la quinta censura. Con motivazione in linea con i dati probatori richiamati ed esente da vizi logici, la sentenza impugnata ha giustificato il riconoscimento del dolo in capo all’imputata valorizzando, da un lato, la sua qualifica di amministratore unico della fallita e, dall’altro, l’indifferenza dell’ascrivibilità materiale degli artifici contabili al te incaricato della redazione del bilancio. Rilievo, quest’ultimo, che rende ragione della manifesta infondatezza della doglianza inerente alla valutazione della testimonianza del commercialista COGNOME, laddove, quanto all’elemento soggettivo, il complessivo snodarsi della vicenda attraverso le artificiose annotazioni contabili descritte dai giudici di merito, in uno con il ruolo, la responsabilità e i poteri connessi alla qualifica soggettiva, mettono in luce la manifesta infondatezza anche della terza censura.
3. Il secondo motivo, relativo all’imputazione sub B), è inammissibile.
Le (sul punto) conformi sentenze di merito hanno ricostruito i rapporti tra la fallita e la ditta individuale del padre dell’imputata, qualificando come meramente «apparente» (così la sentenza di primo grado) il contenzioso tra le due imprese e sottolineando (la sentenza di appello) che, a fronte del mancato pagamento del canone di affitto per circa dieci anni, significativamente NOME COGNOME si era attivato per risolvere il contratto solo quando lo stato di decozione di RAGIONE_SOCIALE era eclatante (con gli 8 milioni di euro di debiti già richiamati) e, dunque, il fallimento appariva inevitabile (e, in effetti, sarebbe stato dichiarato qualche mese dopo); di qui il rilievo che, anche se formalmente conveniente per la curatela, la transazione ha comunque determiNOME una lesione del par condicio creditorum, attribuendo a NOME COGNOME la somma indicata nella transazione (non rileva se entrata in compensazione con un debito) che non sarebbe mai riuscito a ottenere, così come non avrebbe potuto avvantaggiarsi dei beni da cui ha tratto un vantaggio economico concedendoli in affitto ad altra società. Nei termini indicati, la Corte distrettuale ha dato conto del dolo specifico, ossia del fine di avvantaggiare il prossimo congiunto dell’imputata.
Il ricorso, pertanto, per un verso è manifestamente infondato, lì dove sostiene la mancanza di motivazione sul dolo specifico, mentre, per altro verso, risulta del tutto carente della necessaria correlazione tra le argomentazioni
riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849).
Anche il terzo motivo è inammissibile. Quanto alla determinazione della pena base, la censura è manifestamente infondata, in quanto il ricorso trascura di considerare l’aggravante contestata e ritenuta, sicché la pena individuata dal giudice di appello risulta assai prossima al minimo edittale. L’aumento per la “continuazione fallimentare” – inferiore al minimo edittale della bancarotta preferenziale – è stato determiNOME nella stessa entità del giudice di primo grado (e non oggetto di specifiche censure da parte dei due atti di appello). Manifestamente infondata è la doglianza sulle attenuanti, motivatamente escluse sulla base del rilievo dell’entità del danno cagioNOME alla massa dei creditori.
Alla declaratoria d’inammissibilità del ricorso – che preclude la rilevabilità della prescrizione del reato sub B) che sarebbe maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, Rv. 217266) – consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di profili idonei ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 12/10/2023.