Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 6733 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 5 Num. 6733 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 16/10/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a POMPEI il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a NOCERA INFERIORE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/01/2025 della Corte d’appello di Venezia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata in riferimento al ricorso di COGNOME ed il rigetto del ricorso di COGNOME; udito il difensore di COGNOME NOME, AVV_NOTAIO, che ha concluso riportandosi ai motivi ed ha insistito nell’accoglimento del ricorso; udito il difensore di COGNOME NOME , AVV_NOTAIO, in sost ituzione dell’ AVV_NOTAIO, che ha concluso riportandosi ai motivi ed ha insistito nell’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Venezia ha confermato la pronunzia del Tribunale di Rovigo del 21.07.2022, che condannava COGNOME NOME e COGNOME NOME alla pena ritenuta di giustizia, entrambi per i reati di cui ai capi A) e B), riqualificato quest’ultimo reato nella bancarotta fraudolenta distrattiva , COGNOME , nella qualità di amministratore di fatto dal
mese di aprile 2015 al mese di agosto 2015, COGNOME, nella qualità di socio, dal 2/04/2015 al 7/09/2015, e di amministratore di diritto, dal 26/05/2015 al 7/09/2015, della società RAGIONE_SOCIALE, dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Rovigo del l’8.04.2016, per avere distratto la complessiva somma di euro 265.959,88, attraverso bonifici bancari verso la società RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, a fronte di forniture di prodotto ittico ordinato e mai consegnato, nonché mediante bonifici bancari e pagamenti per contanti verso la società RAGIONE_SOCIALE per l’acquisto di merci relative a transazioni commerciali fittizie, nonché per avere, allo scopo di favorire il soggetto finanziatore, COGNOME NOME, e indirettamente il di lei marito, COGNOME NOME, a danno dei creditori, restituito il finanziamento erogato alla RAGIONE_SOCIALE di €.820.145,32, attraverso bonifici bancari, con causale ‘ restituzione finanziamento ‘ e ‘rimborso finanziamento’, nonché COGNOME (capo E), nella medesima qualità, per avere distratto beni aziendali (euro 14.530,71), attraverso prelievi di cassa effettuati da marzo a luglio 2015.
Contro l’anzidetta sentenza, gli imputati, ritualmente assistiti dai loro difensori di fiducia, ricorrono per cassazione.
Il contenuto dei ricorsi può essere riassunto nei seguenti termini, ex art.173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
L’imputato COGNOME NOME ricorre tramite un unico atto, affidato ad un unico motivo, che lamenta violazione di legge e correlati vizi motivazionali, in relazione agli artt.216 L.F. e 43 cod. pen.
Si deduce l’assenza di valutazione dell’elemento soggettivo del reato , costituito dalla consapevolezza del compimento delle condotte distrattive dei beni della società.
La Corte d’appello avrebbe fondato la prova della responsabilità penale del ricorrente sul ruolo di amministratore di diritto della società, sulla sua presenza all’interno della s tessa e sull’apposizione di firme, mentre le sue mansioni sarebbero state degli adempimenti solo formali, in quanto l’imputato , soggetto dal bassissimo livello di istruzione, non avrebbe avuto le competenze per svolgere tale incarico, ma si sarebbe limitato ad apporre delle firme su diretta disposizione dell’amministratore di fatto, senza impartire ordin i ai dipendenti e senza essere mai interpellato da questi ultimi per alcuna questione. Si richiamano le dichiarazioni dei testi NOME COGNOME, dott.ssa COGNOME NOME e COGNOME NOME, di cui si riportano stralci delle deposizioni, e dal cui contenuto si deduce che l’imputato rivestisse il ruolo di testa di legno, deputato solo ad apporre firme frequentando la società quando era necessaria la sua presenza.
C on riguardo all’episodio di bancarotta distrattiva, contestato al capo B), avvenuto nel mese di aprile 2015, si deduce che l’imputato non aveva ancora assunto la formale carica di amministratore. Parimenti con riguardo agli episodi distrattivi contestati al capo A), si deduce che gli acquisti effettuati dalla società di diritto RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, sarebbero terminati il 21 maggio 2015, ossia in periodo antecedente la formale assunzione della carica di amministratore, come anche gli acquisiti effettuati dalla società RAGIONE_SOCIALE, e che sarebbero terminati durante quel periodo, ma, in questo caso, la società venditrice avrebbe inviato alla fallita la merce richiesta, mentre restavano inevase solo alcune prestazioni contrattuali, di cui non è stato accertato a quale periodo debbano ricondursi.
L’imputato COGNOME NOME ricorre tramite un unico atto, affidato a tre motivi.
4.1 Il primo motivo di ricorso lamenta carenza assoluta di motivazione, in relazione all’affermazione di penale respon sabilità per i reati ascritti ai capi A), B) e E) della imputazione nonché violazione di legge, in relazione all’art.125 cod. proc. pen.
Si duole del mancato confronto con le doglianze contenute nei motivi d’appello e della carenza di motivazione, che si limita ad un richiamo per relationem della sentenza del Tribunale.
Con riguardo al capo A), si richiamano le doglianze contenute nel motivo di appello sulla fittizietà delle operazioni commerciali compiute con la società di diritto RAGIONE_SOCIALE e con la società RAGIONE_SOCIALE, nonché sulla concreta riconducibilità delle stesse al ricorrente, nel periodo in cui lo stesso avrebbe ricoperto il ruolo di amministratore di fatto della società. Si deduce travisamento delle dichiarazioni della teste COGNOME NOME, dipendente amministrativa della società, riguardo alla gestione dei rapporti commerciali e agli ordini dei bonifici, da parte di NOME COGNOMECOGNOME presentata dall’impu tato come persona di sua fiducia, con incarico di responsabile dell’ufficio acquisti della RAGIONE_SOCIALE, e non di COGNOME.
Si era dedotto che il Tribunale non avrebbe tenuto conto delle dichiarazioni rese, al riguardo, dall’imputato , nel corso dell’esame dibattimentale, del contrasto con NOME COGNOME , della interruzione da parte di quest’ultima della collaborazione con la RAGIONE_SOCIALE
Nessun accertamento sarebbe stato effettuato sulla destinazione dei bonifici destinati alla RAGIONE_SOCIALE e alla RAGIONE_SOCIALE
Ulteriore doglianza riguardava la sussistenza di un’ipotesi di distrazione di denaro, in relazione agli ordinativi di merce eseguiti in favore della RAGIONE_SOCIALE
sRAGIONE_SOCIALE, in quanto gran parte della merce ordinata era stata effettivamente consegnata alla RAGIONE_SOCIALE, e ciò sino a quando COGNOME era presente in azienda , mentre la società diveniva inadempiente per il periodo successivo al suo allontanamento.
Ulteriore doglianza riguardava la richiesta subordinata di qualificazione dei fatti nel reato di cui all’art.217 L.F.
Con riguardo al reato di cui al capo B), il motivo di appello, rimasto senza risposta, contestava la diversa qualificazione, fornita dal Tribunale, di bancarotta fraudolenta distrattiva, in luogo della originaria contestazione di bancarotta preferenziale.
S otto il profilo dell’amministrazione di fatto d e ll’imputato , si deduceva che gli episodi contestati (restituzione del finanziamento erogato a COGNOME NOMENOME, fossero stati compiuti in un periodo in cui COGNOME non aveva ancora iniziato la gestione di fatto della società, e che non vi fosse prova del concorso e/o istigazione al l’esecuzione del pagamento.
La Corte d’appello si sarebbe basata su una ricostruzione della responsabilità concorsuale meramente congetturale, connessa alla pregressa conoscenza con il precedente amministratore, senza alcun riferimento all’attività in concreto svolta dal l’imputato , mentre la condotta successiva serbata da COGNOME non sarebbe stata in grado di suffragare il concorso nel reato.
Con riguardo alla diversa qualificazione giuridica, si richiama il motivo di appello sulla legittimità del l’operazione di restituzione del finanziamento , che poteva, comunque, rientrare nella fattispecie della bancarotta preferenziale, come qualificata dal Gip del Tribunale di Rovigo nel procedimento, svoltosi nelle forme del giudizio abbreviato, nei confronti dei coimputati COGNOME, COGNOME e COGNOME.
Con riguardo alla condanna per il reato di bancarotta distrattiva, di cui al capo E), l’atto di appello rilevava che i prelievi di cassa , protrattisi da marzo a luglio 2015, per circa cinque mesi, erano iniziati prima che l’imputato cominciasse la collaborazione con l’azienda (fine aprile 2015), che le somme non erano sproporzionate rispetto alle spese correnti, che soci e consulenti le avrebbero affrontate per garantire la loro presenza costante in quel periodo, e che la mancata giustificazione in contabilità non poteva ritenersi sintomatica di un utilizzo per esigenze e finalità estranee allo scopo sociale e la possibilità di ricondurli alla fattispecie di cui all’art.217 L.F.
Analoghe considerazioni venivano effettuate con riguardo alla distrazione dei telefoni cellulari e al tablet, sarebbero stati disattivati , secondo l’imputato, il giorno successivo alla cessazione del suo rapporto con la RAGIONE_SOCIALE, mentre la richiesta di restituzione non sarebbe stata inviata alla propria mail o al proprio telefono
cellulare, bensì mediante raccomandata presso un indirizzo di Firenze, non corrispondente alla residenza anagrafica né al domicilio dell’imputato.
4.2 Il secondo motivo di ricorso lamenta vizi motivazionali in relazione al diniego dell’applicazione di pena sostituiva ai sensi dell’art.20 bis cod. pen. , richiesta nei motivi nuovi, nei quali si documentava l’avvenuto risarcimento del danno nei confronti della parte civile costituita.
4.3 Il terzo motivo di ricorso lamenta vizio di carenza di motivazione il diniego della rinnovazione del dibattimento per l’assunzione di prova testimoniale decisiva, richiesta ai sensi dell’art.603 cod. proc. pen. , ritenuta rilevante dal Tribunale e la cui ammissione veniva revocata a seguito di mancata presentazione, in udienza, del teste, in quanto ritenuta non giustificata. Si deduce violazione del diritto di difesa e degli artt.111 Cost. e 6 CEDU.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso di COGNOME è fondato. Il ricorso di COGNOME è fondato nei termini di cui infra.
COGNOME NOME
Il primo motivo di ricorso è fondato.
2.1 Va premesso che, secondo la giurisprudenza costante di questa Corte (cfr. tra le altre Cass., Sez. 3, n. 4700 del 14 febbraio 1994, Scauri, Rv. 197497) le motivazioni della sentenza di primo grado e di appello -ove conformi nelle valutazioni- si integrano a vicenda, fondendosi, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione, tanto più ove i giudici di secondo grado abbiano esaminato le censure con criteri omogenei a quelli usati dal primo e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico-giuridici della decisione, sicché le motivazioni delle sentenze dei due gradi di merito costituiscono una sola entità ed è possibile, sulla base della motivazione della sentenza di primo grado colmare eventuali lacune della sentenza di appello (Sez. 2, Sentenza n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218 -01; Sez. 4, n. 15227 del 14/02/2008, Rv. 239735).
Inoltre, secondo il prevalente e condiviso orientamento di questo giudice di legittimità (Sez. Un., 21 settembre 2000, n. 17, P. ed altri, Rv. 216664), la motivazione “per relationem ” è sempre ammissibile ove l’atto richiamato sia conosciuto o conoscibile dall’interessato, appaia congruo rispetto all’esigenza di
giustificazione del provvedimento e dia conto che il giudice ha fatto proprie, meditandole, le ragioni richiamate.
2.1.1 Tanto premesso, nel caso in esame, l’integrazione delle motivazioni non è realizzabile, in quanto la Corte d’appello, a fronte di doglianze specifiche, ha omesso di motivare con riguardo alla posizione del ricorrente su tutte le distrazioni contestate nei capi A), B) ed E).
In ordine alle questioni, articolate in appello in modo preciso e puntuale, non solo la sentenza impugnata non offre alcuna esplicita valutazione, ma, tenuto adeguatamente conto della mancata presa in carico dei profili di impugnazione, neppure può trarsi dal complessivo ordito motivazionale un implicito ragionamento, discorso giustificativo della ritenuta sussistenza delle contestate distrazioni in capo al ricorrente COGNOME , comunque idoneo a fondare il mancato accoglimento dell’appello .
Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, invero, non è censurabile, in sede di legittimità, la sentenza che non motivi espressamente in relazione a una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando il mancato accoglimento risulti dalla complessiva struttura argomentativa della sentenza (cfr., ex pluribus, da ultimo, Sez. 4, n. 5396 del 15/11/2022, dep. 2023, COGNOME, Rv. 284096-01; Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv. 275500-01; Sez. 2, n. 35817 del 10/07/2019, COGNOME, Rv. 276741-01; già Sez. 4, n. 7673 del 11/07/1983, Viola, Rv. 160321-01).
Tale evenienza, tuttavia, non ricorre nella specie, giacché la sentenza non consente di rinvenire, neppure in via implicita, un apparato logico che assorba e superi le specifiche censure difensive, con conseguente vizio di motivazione incidente sui capi de cisivi e, perciò, ostativo all’invocata integrazione per relationem .
Passando all’esame delle singole censure proposte, si rileva quanto segue
.
2.2 Con riguardo alla distrazione di cui al capo A), mediante le operazioni commerciali compiute con la società di diritto RAGIONE_SOCIALE e con la società RAGIONE_SOCIALE, e alla concreta riconducibilità, nel periodo in cui lo stesso avrebbe ricoperto il ruolo di amministratore di fatto della società, la Corte territoriale, si limita a confermare la decisione del Tribunale nonché rimanda alle considerazioni espresse in relazione alla posizione del coimputato COGNOME, che indica come colui che es eguiva le direttive fornitegli da COGNOME, che si accompagnava a COGNOME, che effettuava prelievi di denaro dai conti della società, e che dava indicazioni alle dipendenti di consegnare il denaro contante a COGNOME, con l’ulteriore aggiunta che COGNOME è colui che ha tirato le fila di tutta l’operazione.
La Corte territoriale, nel compiere un rinvio generico alla sentenza del Tribunale ed alle considerazioni espresse con riguardo alla posizione del coimputato COGNOME, non si confronta con lo specifico motivo di gravame e non chiarisce il ruolo dell’imputato nel periodo nel quale il ricorrente avrebbe rivestito il ruolo di amministratore di fatto, quanto meno dal mese di aprile 2015, e segnatamente:
-non offre alcuna esplicita valutazione sull’effettivo ruolo gestorio dell’imputato nella società fallita;
non indica le condotte in concreto svolte da COGNOME , con funzioni direttive, in alcuna fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell’attività sociale (rapporti con dipendenti, fornitori o clienti) ovvero in alcun settore gestionale (aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare), omettendo di motivare sul punto;
-soprattutto, non chiarisce se l’affermazione di penale responsabilità riguardi anche condotte distrattive poste in essere nel ruolo di amministratore di fatto della fallita.
Nella specie, la motivazione non è sufficientemente congrua né si confronta con il motivo di appello.
2.2.1 Con riguardo alle specifiche deduzioni difensive in relazione alle distrazioni di cui ai capi A), B) ed E), con le quali non si confronta, la Corte d’appello, con motivazione non sufficientemente congrua, si limita ad effettuare un generico richiamo all ‘ analisi degli elementi a carico dell’imputato, in particolare prove testimoniali, operata dal giudice di prime cure.
Nella specie, la Corte territoriale non si confronta con le censure contenute nell’atto di appello, riguardo alle dichiarazioni rese da COGNOME NOME, dipendente amministrativa della società, che riconduceva la gestione dei rapporti commerciali e gli ordini dei bonifici a NOME COGNOME, presentata dall’imputato come persona di sua fiducia, con incarico di responsabile dell’ufficio acquisit i della RAGIONE_SOCIALE, nonché alle dichiarazioni rese dall’imputato, nel corso dell’esame dibattimentale, sul contra sto con la RAGIONE_SOCIALE, sulla interruzione da parte di quest’ultima della collaborazione con la RAGIONE_SOCIALE, né fornisce chiarimenti in ordine all’assenza di accertamento sulla destinazione dei bonifici destinati alla RAGIONE_SOCIALEo. e, in parte, anche alla RAGIONE_SOCIALE
Con riguardo alla ulteriore doglianza subordinata, di qualificazione dei fatti nel reato di cui all’art.217 L.F., la motivazione è del tutto carente.
Con riguardo al reato di cui al capo B), la Corte di merito, oltre alla mancanza di motivazione sulla qualità di amministratore di fatto, non si confronta con il motivo di appello, che contestava la diversa qualificazione di bancarotta fraudolenta distrattiva in luogo della originaria contestazione di bancarotta
preferenziale, anche tenuto conto che tale qualifica era stata data dal Gip del Tribunale di Rovigo nel procedimento, svoltosi nelle forme del giudizio abbreviato, nei confronti dei coimputati COGNOME, COGNOME e COGNOME, nonché omette di motivare sul punto.
La Corte territoriale non si confronta con le specifiche doglianze sul ruolo dell’imputato, anche con riferimento al periodo in cui COGNOME non aveva ancora iniziato la gestione di fatto della società, sebbene non vi fosse prova del suo concorso e/o istigazione al l’esecuzione del pagamento .
Con riguardo alla condanna per il reato di bancarotta distrattiva, di cui al capo E), la Corte territoriale non si confronta con le doglianze dell’atto di appello, nonché omette di motivare sulle condotte distrattive (prelievi di cassa per circa €.14.000,0 0), protrattesi da marzo a luglio 2015, per circa cinque mesi, iniziate in un periodo antecedente alla collaborazione dell’imputato con l’azienda (fine aprile 2015), nonché sulla assenza di sproporzione rispetto alle spese correnti, che soci e consulenti avrebbero dovuto affrontare per garantire la loro presenza costante in quel periodo, nonché sulla irrilevanza della mancata giustificazione in contabilità, ai fini di un utilizzo per esigenze e finalità estranee allo scopo sociale, nonché sulla riconducibil ità della condotta nella fattispecie di cui all’art.217 L.F.
La Corte di appello omette di motivare anche con riguardo alla distrazione dei telefoni cellulari e del tablet, indicati nella imputazione, non confrontandosi neppure con le doglianze difensive sulle circostanze addotte dall’imputato (disattivazione dei telefoni il giorno successivo alla cessazione del suo rapporto con la RAGIONE_SOCIALE), e sull’invio della richiesta di restituzione non alla mail o al telefono cellulare di COGNOME bensì mediante raccomandata, presso un indirizzo di Firenze, non corrispondente all a residenza anagrafica né al domicilio dell’imputato.
Il secondo motivo di ricorso , che si duole del dinego dell’applicazione della sanzione sostitutiva di cui all’art.20 bis cod. pen ., è assorbito.
4. Il terzo motivo di ricorso è fondato.
Il rigetto dell’istanza di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale in appello si sottrae al sindacato di legittimità quando la struttura argomentativa della motivazione della decisione di secondo grado si fonda su elementi sufficienti per una compiuta valutazione in ordine alla responsabilità (Sez. 6, n.30774 del 16/07/2013, Trecca, Rv. 257741).
Sul punto, la motivazione, che si limita a richiamare la completezza dell’istruttoria operata dal giudice di prime cure, non è congrua. Né l a decisione risulta sorretta da una motivazione implicita, rinvenibile nella stessa struttura argomentativa posta a base della pronuncia di merito, che evidenzi la sussistenza
di elementi sufficienti per la valutazione negativa o positiva della responsabilità, non sorretta da adeguato e congruo apparato motivazionale.
La Corte d’appello dovrà chiarire le ragioni del rigetto della richiesta di rinnovazione istruttoria.
NOME NOME
Il primo ed unico motivo di ricorso è fondato in relazione al capo a), limitatamente alla distrazione verso la RAGIONE_SOCIALE e quanto al capo b).
5.1 Con riguardo alla qualifica di amministratore di diritto della RAGIONE_SOCIALE, il motivo ripropone, in sostanza, censure già sviluppate in appello, riconducibili all’assenza dell’elemento psicologico del reato contestato nella imputazione, per avere il ricorrente rivestito il ruolo di amministratore di diritto della società fallita solo in via formale.
Le deduzioni svolte sono meramente reiterative, non ravvisandosi vizi rilevanti nel percorso logico-argomentativo dei giudici di appello, che hanno ricavato la consapevolezza del ruolo svolto dal ricorrente e dell’attività illecita della società da precisi elementi, idonei al fine di dimostrare l’elemento psicologico in capo all ‘imputato.
Nella specie, il motivo non si confronta con la sentenza impugnata che, con motivazione immune da censure e vizi di illogicità, richiamando la sentenza del primo giudice, ha fondato il giudizio di penale responsabilità del ricorrente, ritenuto non mero prestanome, inconsapevole delle vicende societarie, non solo sul ruolo di socio, dal 2.04.2015 al 7.09.2015, e di amministratore di diritto della RAGIONE_SOCIALE, dal medesimo ricoperto dal 26.05.2015 al 7.09.2015, bensì sul concreto esercizio di compiti gestori, propri dell’amministratore di una società , tanto da frequentare l’azienda, da prestarsi e partecipare all’amministrazione , apponendo, all’occorrenza, le firme , da effettuare prelievi di denaro dalle casse della società, che consegnava poi a COGNOME .
Quale ulteriore indice della piena adesione al programma criminoso dell’altro amministratore, COGNOME, si indica la sottoscrizione, in data 7/05/2015, all’indomani della restituzione del finanziamento alla Senigaglia, del l’espromissione, quale adesione al programma criminoso.
E ancora, nell’ottica di complessiva preordinazione e concorso di persone nel reato, la Corte di merito ha sottolineato la valutazione complessiva della pronta successione, nella carica di amministratore, di COGNOME a COGNOME, ormai sospetto, e ritenuto inaffidabile dal commissario giudiziale, prof. COGNOME, per l’inopinata e repentina decisione di sostituire il finanziamento versato nelle casse societarie dalla precedente compagine COGNOME.
Nel caso di specie, per l’appunto, le condotte gestionali, descritte nel provvedimento impugnato, sopra richiamate, danno contezza di una specifica responsabilità del COGNOME, con riferimento al periodo in cui rivestiva la carica di amministratore, implicante la sostanziale irrilevanza della figura, assunta dal medesimo, di amministratore esclusivamente formale.
Sul punto, a fronte di precise e concrete condotte attribuite al COGNOME, e non oggetto di contestazione, la motivazione, che ha disatteso le deduzioni difensive sulle dichiarazioni rese dai testi NOME COGNOME, dott.ssa COGNOME NOME e COGNOME NOME, di cui vengono riportati solo frammenti e non la trascrizione integrale, ai fini dell’autosufficienza del ricorso, è corretta ed immune da censure.
5.2 Tanto premesso, con riguardo al ruolo di amministratore dell’imputato, quanto alle singole condotte distrattive contestate, occorre distinguere.
Quanto alla distrazione attraverso bonifici bancari verso la società RAGIONE_SOCIALE, a fronte di forniture di prodotto ittico ordinato e mai consegnato, il motivo è fondato.
La Corte territoriale non si confronta con le specifiche censure contenute nell’atto di appello, in relazione al periodo dei versamenti effettuati verso la società di diritto RAGIONE_SOCIALE, terminati il 21 maggio 2015, epoca antecedente la formale assunzione della carica di amministratore di diritto, e non spiega il ruolo del ricorrente in relazione alla contestata condotta distrattiva.
Analoghe considerazioni si impongono con riguardo alla distrazione, contestata al capo B), mediante bonifici bancari, con causale ‘restituzione finanziamento’ e ‘rimborso finanziamento’ .
A fronte della specifica censura, riguardo al periodo dei bonifici bancari effettuati sul conto corrente, intestato a COGNOME NOME, rispettivamente in data 14.04.2015 e in data 20.04.2015, dunque, in epoca antecedente la formale assunzione della carica di amministratore di diritto da parte del COGNOME, la Corte di merito non si confronta con il motivo di appello, e non spiega il ruolo del ricorrente in relazione alla contestata condotta distrattiva.
5.2.1 Con riguardo alla distrazione, attraverso pagamenti a mezzo bonifici bancari e per contanti verso la società RAGIONE_SOCIALE, il motivo è infondato.
I giudici di merito, con motivazione congrua ed immune da censure, hanno ritenuto sussistere la penale responsabilità del l’imputato in quanto le condotte distrattive, relative a transazioni commerciali (acquisto di merci), effettuate mediante bonifici fittizi, siano iniziate in epoca antecedente l’assunzione della carica di amministratore da parte del COGNOME, le stesse sono proseguite, con modalità analoghe, durante il subentro in tale carica.
Sul punto, i giudici di merito hanno richiamato, quale riscontro, anche le dichiarazioni del teste COGNOME, che ha riferito sulla disposizione di alcuni pagamenti in favore della RAGIONE_SOCIALE da parte di COGNOME personalmente.
La sentenza deve essere, in conclusione, annullata nei confronti di COGNOME NOME, limitatamente alla bancarotta distrattiva in favore di COGNOME (capo a) e alla bancarotta distrattiva sub b), con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte d’appello di Venezia. Nel resto il ricorso di tale imputato va rigettato.
La sentenza impugnata deve essere altresì annullata nei confronti di COGNOME NOME con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Venezia.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di COGNOME NOME limitatamente alla bancarotta distrattiva in favore di COGNOME (capo a) e alla bancarotta distrattiva sub b) con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte d’appello di Venezia . Rigetta nel resto il ricorso di tale imputato. Annulla altresì la stessa sentenza nei confronti di COGNOME NOME con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Venezia.
Così deciso in Roma il 16/10/2025.
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME