Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 1749 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 5 Num. 1749 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/10/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a PIEVE DI SOLIGO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/01/2025 della CORTE APPELLO di TRIESTE
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore COGNOME, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Trieste, in parziale riforma della sentenza di primo grado, emessa, all’esito di giudizio abbreviato , dal G.U.P. del Tribunale di Udine – che ha riconosciuto la responsabilità di COGNOME NOME, per più fatti di bancarotta (fraudolenta distrattiva, semplice documentale – così riqualificata dal G.U.P. l’ordinaria contestazione di bancarotta fraudolenta sub b) – e semplice per omessa richiesta di dichiarazione di fallimento), commessi quale amministratore di fatto, dalla costituzione al 12/01/2015, e da tale data, quale amministratore unico della RAGIONE_SOCIALE, dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Udine del 24 gennaio 2019 – ha rideterminato la pena,
riconosciuto le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva e all’aggravante di cui all’art 219 L.F., e concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena.
Il ricorso per cassazione, per il tramite difensore di fiducia, avvocato AVV_NOTAIO, è affidato a quattro motivi, di seguito enunciati nei limiti richiesti per la motivazione ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Violazione di legge con riguardo alla bancarotta distrattiva avente a oggetto il ricavato della vendita di un macchinario, mai incassato dalla società fallita. Si sostiene che la fallita è intervenuta in favore della ditta RAGIONE_SOCIALE, proprietaria del bene, che non era in condizioni di emettere fattura di vendita in quanto cancellata già dal 2015; la fallita aveva, quindi, emesso la fattura ricorrendo a una operazione contabile non corretta, ma senza frode ai creditori in quanto il bene non era mai entrato nel patrimonio sociale. Si è trattato, in sostanza, di una mera partita di giro dalla quale la società non ha tratto alcun nocumento, lo NOME non essendosi appropriato di alcunchè.
2.2. Vizi della motivazione sono denunciati con il secondo motivo, con riguardo alla distrazione dei canoni di affitto di un complesso immobiliare di proprietà della fallita, sito in San Giorgio di Nogaro, per complessivi euro 32.800, che il ricorrente avrebbe percepito in quattro anni dal 2016 al 2019. Si sostiene che la Corte di appello non avrebbe tenuto conto della circostanza -rappresentata e documentata -che l’immobile era stato sublocato allo NOME come da contratto allegato (all. n. 17) alla memoria difensiva del 10/06/2021, il quale aveva realizzato in proprio le unità immobiliari poi concesse in locazione a terzi, legittimamente incassando i canoni pagati dai locatari, quale legittimato dal contratto di sublocazione.
2.3. Il terzo motivo, relativo alla bancarotta documentale semplice, lamenta che la sentenza impugnata non ha specificato le irregolarità o le omissioni che integrano, secondo i giudici di merito, la violazione della norma di legge.
2.4. Violazione di legge e correlati vizi della motivazione sono denunciati con riguardo alla bancarotta semplice da aggravamento del dissesto per ritardata richiesta di fallimento, in merito al requisito soggettivo della colpa grave. Il ricorrente -si sostiene -era fermamente convinto di uscire vittorioso dall’azione revocatoria intrapresa dal fallimento della RAGIONE_SOCIALE e di potere riavviare il progetto del parco fotovoltaico che avrebbe rilanciato l’attività della società. Si sottolinea come l’aggravamento del dissesto abbia avuto ad oggetto solo il mancato pagamento dell’IMU, comunque dovuta, non essendovi debiti verso fornitori, e, infatti, il fallimento è stato chiesto dalla predetta società per le spese legali della c ausa. D’altronde , la stessa sentenza impugnata ha ravvisato
una mera imprudenza imprenditoriale del ricorrente, inidonea a fondarne la responsabilità con la necessaria certezza processuale.
Il difensore del ricorrente ha depositato memoria integrativa con la quale insiste nei motivi di ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso è fondato, per quanto si dirà. La sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Trieste.
E’ fondato il primo motivo , che contesta la sussistenza della bancarotta fraudolenta distrattiva della somma euro 19.250, per la vendita di un macchinario.
2.1. E, invero, secondo la ricostruzione contenuta nella sentenza impugnata, nell’esercizio 2017 era registrata una uscita per tale somma nei confronti del ricorrente NOME COGNOME. Si legge in sentenza che risulta documentato che NOME ha venduto alla fallita, di cui era amministratore, macchinari che poi la società ha ceduto a RAGIONE_SOCIALE, emettendo fattura; che RAGIONE_SOCIALE ha incassato il credito e il giorno successivo ha pagato la stessa somma allo NOME.
2.2. Tale operazione è stata giustificata dalla difesa con una simulazione finalizzata a consentire l’emissione della fattura per la vendita di un macchinario di proprietà della ditta RAGIONE_SOCIALE ( ditta individuale dello stesso NOME, che era stata cancellata nel 2015).Secondo la pro spettazione difensiva, l’operazione riguardava la vendita di un macchinario di proprietà della RAGIONE_SOCIALE, in relazione al quale la RAGIONE_SOCIALE aveva manifestato l’interesse all’acquisto, ma, stante l’impossibilità della NOME di emettere fattura, per essere la società non più attiva, la fattura era stata emessa dalla RAGIONE_SOCIALE, nonostante il bene non fosse mai entrato nel patrimonio della fallita. In sostanza, si era trattato di una operazione fiscalmente irregolare ma non in frode ai creditori o al Fisco.
2.3. I Giudici di merito hanno ritenuto, tuttavia, l’operazione distrattiva. Il primo giudice ha osservato che non si era trattato di una mera simulazione, ma di un effettivo -seppur temporaneo -transito del bene nel patrimonio della fallita, giacchè, diversamente, RAGIONE_SOCIALE non avrebbe potuto emettere una valida fattura (con conseguente responsabilità per il reato di emissione di fatture inesistenti). La Corte di appello ha, dal canto suo, osservato che ‘ il bene era sicuramente entrato nel patrimonio della fallita come da fattura in atti e scrittura privata di vendita e il versamento del danaro derivante dalla vendita del bene incassato dalla società, poi versato all’imputato, amministratore unico della
RAGIONE_SOCIALE, ha oggettivamente carattere distrattivo, non rilevando la collocazione del macchinario, ma la circostanza che il versamento della somma derivante dalla vendita all’imputato non trova alcuna giustificazione che non sia quella di drenare liquidità, in danno dei creditori ‘.
2.4. La conclusione alla quale giungono i giudici di merito contiene, tuttavia, un chiaro salto logico, nell’affermare la natura distrattiva dell’operazione sulla base del mero dato formale risultante dalla fatturazione della vendita, la quale, però, in concreto, non sarebbe riconducibile alla fallita, quanto, piuttosto a una operazione simulata, in cui il bene (e la somma versata per il pagamento) sarebbe solo formalmente entrato nel patrimonio della società fallita. Il bene, infatti, era di proprietà della RAGIONE_SOCIALE e, cioè, dello NOME.
2.5. Tale profilo dovrà, dunque, essere rivalutato chiarendosi se risulti effettivamente integrata una condotta distrattiva e se la condotta contestata non integri, piuttosto che una distrazione, un reato fiscale per operazioni inesistenti, ai sensi del Decreto legislativo n. 74/2000.
2.6. A tal fine, giova ricordare che, s econdo l’esegesi più aderente a una interpretazione costituzionalmente orientata della norma, il delitto di bancarotta fraudolenta distrattiva pre-fallimentare resta integrato, non già dalla sottrazione di ricchezza tout court , ma solo laddove venga distratta quella concretamente idonea a recare danno alle pretese dei creditori, e cioè a mettere in pericolo la garanzia patrimoniale dei crediti verso l’impresa. La giurisprudenza, già dalla sentenza ‘Palitta’ ( Sez. 5, n. 17819 del 24/03/2017, Rv. 269562), ha avvertito l’interprete della necessità di ancorare la distrazione penalmente rilevante (o il depauperamento, comunque causato, della massa attiva) non semplicemente al “concetto di distrazione” in sé considerato ed in qualunque tempo realizzato, bensì a qualità, natura e oggetto del distacco, che deve sempre rappresentare “una sottrazione, un permanente segno “meno” nel patrimonio inteso come garanzia per la massa dei creditori. In sostanza, l’orientamento che ha preso piede nella giurisprudenza di questa Corte è nel senso dell’abbandono delle posizioni ermeneutiche che schiacciano in termini assertivi la prospettiva della ricerca della prova del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale prefallimentare sul punto genetico del distacco, senza esplorare ed approfondire i caratteri qualitativi di tale distacco patrimoniale. In tale ottica, l’offesa provocata dal reato non può ridursi al mero impoverimento dell’asse patrimoniale dell’impresa, ma deve essere rapportata alla diminuzione della consistenza patrimoniale idonea a danneggiare le aspettative dei creditori (Sez. 5, n. 16388 del 23/3/2011, COGNOME, in motivazione), nella prospettiva che la tutela penale del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale pre-fallimentare ruota intorno ai creditori: è integrativa del reato non già la sottrazione di ricchezza tout court ,
ma solo quella concretamente idonea a recare danno alle pretese dei creditori, e cioè a mettere in pericolo la garanzia patrimoniale dei crediti verso l’impresa.( Sez. 5 n. 28941 del 14/02/2024, Rv. 287059). Va dunque, ribadito il rifiuto di qualsiasi ricostruzione, ancorchè surrettizia, della fattispecie di bancarotta fraudolenta patrimoniale come reato di “pericolo presunto”, vale a dire come ipotesi criminosa che, basandosi sulla constatazione tout court dell’esistenza dell’atto distrattivo, si affidi ad una catena di presunzioni fondate sulla rimproverabilítà della esposizione a pericolo del patrimonio, destinate a divenire reato fallimentare solo con la successiva declaratoria giudiziale. Ed è per questo che la giurisprudenza di questa Corte ha enucleato anche una teoria degli “indici di fraudolenza” dai quali è possibile desumere, nel singolo caso, l’elemento oggettivo della concreta pericolosità del fatto distrattivo (e del dolo generico); si tratta di indicatori di fraudolenza che supportano la verifica dell’interprete chiamato ad accertare la sussistenza del reato di bancarotta e rinvenibili, ad esempio: nella disamina della condotta alla luce della condizione patrimoniale e finanziaria dell’azienda; nel contesto in cui l’impresa ha operato, avuto riguardo a cointeressenze dell’amministratore rispetto ad altre imprese coinvolte; nella irriducibile estraneità del fatto generatore dello squilibrio tra attività e passività rispetto a canoni di ragionevolezza imprenditoriale (Sez. 5, n. 38396 del 23/6/2017, COGNOME, Rv. 270763).
Se, dunque, il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale pre-fallimentare è un reato di pericolo concreto, in quanto l’atto di depauperamento, incidendo negativamente sulla consistenza del patrimonio sociale, deve essere idoneo a creare un pericolo per il soddisfacimento delle ragioni creditorie, che deve permanere fino al tempo che precede l’apertura della procedura fallimentare, ai fini della prova del reato, il giudice non può basarsi soltanto sulla mera constatazione dell’esistenza dell’atto distrattivo in quanto tale, ma deve valutare la qualità del distacco patrimoniale rispetto al complessivo contesto imprenditoriale nel quale si inserisce.
2.7. Ecco, allora, che, nel caso in esame, vengono in rilievo le caratteristiche del distacco patrimoniale, data l’obiezione difensiva riferita alle peculiari connotazioni dell’operazione di vendita, e alla non adeguata considerazione di tale variabile da parte del giudice d’appello, con la quale solo apparentemente si si è confrontato. Dovrà il giudice del rinvio chiarire le ragioni per cui una operazione che, secondo la Difesa, ha costituito una mera partita di giro abbia di fatto anche prodotto la sottrazione di somme alla società fallita, specificando -in quanto ciò non risulta con chiarezza dalle sentenze di merito – se alla emissione della fattura da parte della società RAGIONE_SOCIALE abbia corrisposto l’esborso di danaro, evenienza che, in caso
positivo, determinando un impoverimento della società, consentirebbe di ritenere integrato effettivamente un fatto distrattivo.
Parimenti fondato il motivo di ricorso che censura la valutazione dei giudici di merito in ordine alla distrazione di canoni di locazione, giacchè, dalla sentenza impugnata, non è chiara la ragione per cui, nella ricostruzione del fatto, risulti coinvolta la fallita RAGIONE_SOCIALE.
3.1.Invero, l’immobile sito in Nogaro, per quanto emerge dalla ricostruzione di merito, venne locato dalla società ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ , locatore e precedente proprietario, a NOME COGNOME che, a sua volta, l’ha parzialmente sublocato al ricorrente NOME COGNOME, personalmente, il quale, in tesi accusatoria, non avrebbe pagato i canoni, distratti dal patrimonio della società fallita. Nondimeno, in virtù del contratto di locazione stipulato dal ricorrente, tali canoni erano da lui dovuti, non alla fallita, ma alla ‘ NOME COGNOME ‘ o a NOME COGNOME . Da qui, l’aporìa argomentativa della sentenza impugnata che non consente di comprendere in cosa sarebbe consistita la distrazione, atteso che i canoni, non percepiti, non erano dovuti alla fallita.
E’ fondato anche il terzo motivo, afferente alla bancarotta semplice documentale (così riqualificata la originaria contestazione di bancarotta fraudolenta), per la tenuta della contabilità in modo disordinato e incompleto negli ultimi tre anni prima del fallimento. E, però, come dedotto dal ricorrente, non si comprende in cosa siano consistite le irregolarità formali ascrittegli nella sua qualità.
4.1. Dunque, in sede di rinvio, la Corte di appello dovrà meglio specificare la condotta tenuta dal ricorrente, individuando le irregolarità che sarebbero emerse durante la procedura fallimentare. Inoltre, nel rivalutare la bancarotta distrattiva, la Corte di appello dovrà riesaminare il tema della bancarotta documentale sanando aporie argomentative segnalate dalla Difesa.
4.2. A tal fine si ricorda che, nel reato di bancarotta semplice, l’illiceità della condotta è circoscritta alle scritture obbligatorie ed ai libri prescritti dalla legge, mentre l’elemento oggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta documentale riguarda tutti i libri e le scritture contabili genericamente intesi, ancorché non obbligatori, e che il requisito dell’impedimento della ricostruzione del volume d’affari o del patrimonio del fallito è elemento estraneo al fatto tipico descritto nell’art. 217, comma secondo, l. fall.. ( ex plurimis Sez. 5, n. 55065 del 14/11/2016 Rv. 268867).
5.L’epilogo del presente scrutinio di legittimità è l’annullamento della sentenza impugnata per la bancarotta distrattiva e quella documentale, restando assorbito il motivo sulla bancarotta da aggravamento del dissesto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Trieste.
Così deciso in Roma, 07 ottobre 2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME