Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 6226 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 6226 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/12/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
– Relatore –
SENTENZA
Sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a GALLIERA VENETA il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 17/02/2025 della Corte d’appello di Venezia udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Venezia, Prima Sezione penale, in sede di giudizio di rinvio – disposto dalla Corte di cassazione, Quinta Sezione penale, con la sentenza di annullamento n. 45710 del 16 ottobre 2022 della sentenza della Corte di appello di Venezia, Terza sezione penale, dell’11 febbraio 2021 – in parziale riforma della sentenza di condannaemessa dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Padova, applicate all’imputato NOME COGNOME COGNOME le attenuanti generiche, ha rideterminato la pena, in ordine al reato di cui all’art. 110 cod. pen., 216, primo comma, n. 2, regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267 (l. fall.), in due anni di reclusione, riducendo la pena accessoria alla durata della pena principale.
1.1. In particolare, con la sentenza rescindente, la Corte di cassazione, posto che nella fattispecie risultava accertata la prima ipotesi di cui all’art. 216, primo comma, n. 2 L. fall., consistita nella omessa tenuta della contabilità (ricondotta nell’alveo della tipicità delle condotte di sottrazione o distruzione dei libri e delle altre scritture contabili) commesse da aprile 2008 in avanti, ha affermato che in sede di rinvio la Corte di appello avrebbe dovuto illustrare le ragioniper le quali ha ritenuto sussistente la prova dello scopo di arrecare a sØ o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, per il tramite del difensore di fiducia, AVV_NOTAIO, deducendo con un unico motivo di ricorso, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c) ed e) cod. proc. pen., la violazione dell’art. 216 l. fall, nonchØ la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza dell’elemento soggettivo.
Ad avviso della difesa, la motivazione della sentenza rescissoria non sarebbe idonea a porre rimedio alle violazioni riscontrate dalla Corte di cassazione dal momento che, in particolare, si sostiene che la mancanza di parte della documentazione contabile – e non l’omessa tenuta della contabilità, come sostiene la Corte di appello – non si rivelò preclusiva
a recare pregiudizio ai creditori della società RAGIONE_SOCIALE, ma di altra società, la RAGIONE_SOCIALE, con ciò introducendosi una estensione del thema probandum inserendo fatti estranei al procedimento.
Infine, si Ł dedotto che la sentenza impugnata avrebbe omesso qualsiasi motivazione riguardante l’individuazione degli elementi che consentano di affermare che l’imputato abbia avuto coscienza e volontà di determinare l’impossibilità di ricostruzione degli affari.
Con requisitoria scritta, il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł fondato per le ragioni di seguito indicate
La Corte di appello, nella premessa dei motivi della decisione, ha correttamente rilevato che nel giudizio di rinvio oggetto dell’accertamento avrebbe dovuto nuovamente valutare la sussistenza della prova del dolo specifico in capo al COGNOME nella condotta di omessa tenuta della contabilità riferita all’anno 2008, ed ha ritenuto ormai fuori dal thema decidendum sia il ruolo gestorio del COGNOME in entrambe le società fallite sia il dato oggettivo della omessa tenuta contabile dei libri contabili, ed in particolare della impossibilità per il curatore, dato l’assoluto vuoto contabile,di analizzare la contabilità della società RAGIONE_SOCIALE, a tutela dei creditori della RAGIONE_SOCIALE
Tanto premesso in punto di motivazione circa la sussistenza del dolo di recare pregiudizio ai creditori, la Corte di appello ha rilevato come l’omessa tenuta delle scritture contabili riferita all’anno 2008, fosse dolosamente indirizzata a frodare i creditori, in quanto le operazioni commerciali realizzate nel 2007, consistite nella emissione di fatture per quasi 5,3 milioni di euro di forniture verso la RAGIONE_SOCIALE, non pagate, sarebbero state preordinate a creare lo stato di insolvenza della RAGIONE_SOCIALE con lo scopo di recare pregiudizio ai creditori di entrambe le società, riconducibili entrambe all’imputato; tant’Ł che il curatore -si afferma nella sentenza impugnata – non Ł stato in grado di ricostruire i rapporti tra le due società, nØ il patrimonio, nØ il movimento degli affari, con pregiudizio anche per l’alto creditore della RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE.
Ciò posto le deduzioni del ricorrente sono meritevoli di accoglimento non risultando dalla succinta motivazione contenuta nella sentenza impugnata, non solo la chiara ricostruzione dei rapporti tra la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE, ma anche l’indicazione di elementi concreti idonei a correlare il pregiudizio provocato in danno della seconda alla sussistenza di un profilo di danno per i creditori della prima società
Consegue da quanto evidenziato l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Venezia.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte d’appello di Venezia.
Così Ł deciso, 12/12/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME