Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 94 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 94 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 23/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CIVITAVECCHIA il 27/09/1972
avverso la sentenza del 19/03/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
visti gli atti, il provvedimento mpugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
lette le conclusioni del Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, dr. NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
Ritenuto in fatto
1.NOME NOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la senten GLYPH della Corte d’appello di Roma del 19 marzo 2024, che ha confermato quella di prim a quale, a sua volta, lo aveva ritenuto responsabile del delitto di bancarotta fraudolenta documentale – 216 comma 1 n. 2, prima ipotesi, della legge fallimentare – per avere, in qualità di amministratore unico e, nell’ultimo periodo di vita dell’impresa, di amministratore di fatto, sottratto parte ri delle scritture contabili della RAGIONE_SOCIALE dichiarata fallita dal Tribunale di Civitavecchia luglio 2014.
2.Sono stati articolati 3 motivi d’impugnazione, tramite difensore abilitato, di seguito richi nei limiti di stretta necessità di cui all’art. 173 comma 1 disp. att. cod. proc. pen..
2.1. Il primo motivo ha dedotto inosservanza od erronea applicazione della legge penale, poiché la Corte d’appello avrebbe reiterato l’errore tecnico, commesso dal primo giudice, nell’individuazione del dolo specifico, preteso dalla norma incriminatrice della bancaro fraudolenta documentale per sottrazione della contabilità, nella semplice mancanza delle scritture, non consegnate al curatore del fallimento.
2.2.11 secondo motivo si è concentrato sul vizio della motivazione con riferimento all’affermat qualifica di amministratore di fatto della società, attribuita all’imputato dal 30 luglio 2 data del fallimento, dal momento che i testimoni sentiti, ex soci e dipendenti dell’impre avrebbero riferito di essersi interfacciati con il ricorrente non oltre l’anno 2011 e non sar stata evidenziata prova appagante della veste di prestanome dell’ultimo liquidatore, il rumeno COGNOME. Infine, l’individuazione – da parte del curatore della procedura – della causa fallimento nelle incolpevoli difficoltà d’incasso di crediti di rilevante importo avrebb logica, dovuto indurre la Corte di merito ad escludere qualsiasi intento fraudolen dell’imputato.
2.3. Il terzo motivo, collegato al primo, ha lamentato carenza di motivazione in ordine a mancata derubricazione del reato contestato in quello di bancarotta documentale semplice, difettando, in sentenza, adeguata giustificazione della sussistenza del dolo specifico richie dalla norma penale contestata.
Considerato in diritto
Il ricorso, ai confini dell’inammissibilità, è nel complesso infondato.
1.Va in premessa ricordato che oggetto dell’imputazione è la mancata ostensione di parte significativa dell’impianto contabile agli organi fallimentari, e che costituisce orienta ormai consolidato di questa Corte quello secondo il quale “in tema di bancarotta fraudolenta documentale, l’occultamento delle scritture contabili, per la cui sussistenza è necessario il d specifico di recare pregiudizio ai creditori, consistendo nella fisica sottrazione delle stess disponibilità degli organi fallimentari, anche sotto forma della loro omessa tenuta, una fattispecie autonoma ed alternativa – in seno all’art. 216, comma primo, lett. b), legge f – rispetto alla fraudolenta tenuta di tali scritture, in quanto quest’ultima integra un’ip reato a dolo generico, che presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dai citati organi” (sez. 5, n. 33114 del 08/10/202
COGNOME, Rv.279838; sez. 5, n.18320 del 07/11/2019, COGNOME, Rv.279179). L’indirizzo in esame ha superato quello risalente, che tendeva ad equiparare – a riguardo delle condotte riconducibili alla fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale nella duplice declinazion specifica e generica – l’omissione della tenuta della contabilità alla sua conservazione irrego od incompleta; romissione” connota l'”inesistenza” degli adempimenti contabili, ritenut equivalente alla sottrazione o all’occultamento di scritture esistenti e non consegnate curatore, purchè accompagnata dalla prova dello scopo di trarne un ingiusto profitto o di recare nocumento alla massa creditizia; invece, la cura irregolare o incompleta di un impianto contabile messo a disposizione della curatela, per assurgere all’integrazione del più grav delitto di bancarotta fraudolenta documentale nella forma di cui all’art. 216 comma primo n. 2 seconda ipotesi, R.D. n. 267 del 1942 rispetto a quello di bancarotta semplice di cui all’art. comma 2 del R.D. n. 267 del 1942, deve essere caratterizzata – quanto all’elemento soggettivo – dal dolo generico di “fraudolenza”, inteso quantomeno come compiuta rappresentazione che le scritture consegnate alla curatela del fallimento non renderanno possibile la puntuale ricostruzione del patrimonio o dell’andamento degli affari (cfr. Sez. 5 18634 del 1/2/2017, Autunno, Rv. 269904; Sez. 5, n. 26379 del 5/3/2019, COGNOME, Rv. 276650; sez.5, n. 43966 del 28/06/2017, Rossi, Rv. 271611). Pertanto, l’ipotesi di omessa tenuta dei libri contabili può rientrare – in questi termini – nell’alveo della ban fraudolenta documentale di cui all’art. 216 comma 1 n. 2, prima ipotesi, del R.D. n. 267 d 1942, ma solo qualora si accerti (e si dia conto) che scopo dell’omissione sia stato quello recare pregiudizio ai creditori, atteso che altrimenti risulterebbe impossibile distinguere fattispecie da quella, analoga sotto il profilo materiale, prevista dall’art. 217 L. Fa quanto riferita alla sola contabilità obbligatoria: Sez. 5, n. 44886 del 23/09/2015, 265508), punita sotto il titolo della bancarotta semplice documentale (Sez. 5, n. 25432 del 1 aprile 2012, COGNOME e altri, Rv. 252992). Sugli indicatori della prova del dolo specifico si soffermati i diversi arresti giurisprudenziali che hanno sottolineato la necessità di privil una chiave di lettura che esalti la specularità di talune emergenze probatorie – come dimostrazione dell’esistenza di risorse finanziarie o di un patrimonio positivo resi inaccess agli organi fallimentari o la sproporzione tra l’entità del passivo e l’inesistenza di attivo – che orientino sull’intenzionalità di ostacolarne il tracciamento attraverso la mancata consegna delle scritturazioni (cfr. sez. 5, n. 10968 del 31/01/2023, COGNOME, Rv.284304, che si è concentra per esempio sull’ingentissima esposizione debitoria per crediti privilegiati e chirografari) ancora recentemente osservato che lo scopo di recare pregiudizio ai creditori può essere desunto anche dall’irreperibilità dell’amministratore, a condizione tuttavia che ad essa si accompagnino ulteriori indici di fraudolenza, quali il passivo rilevante e la distrazione dei aziendali (sez.5, n. 2228 del 04/11/2022, COGNOME, Rv. 283983); così, appare significativ menzionare il principio di diritto che ha puntualizzato la necessità di un approfondimento del motivazione che affermi la responsabilità per il delitto di bancarotta fraudolenta documenta nei casi in cui non sia stata contestualmente riconosciuta quella per bancarotta fraudolent Corte di Cassazione – copia non ufficiale
patrimoniale, con particolare attenzione ad indicatori ulteriori ed integrativi ri all’eventuale irreperibilità del fallito (sez.5, n. 26613 del 22/02/2019, COGNOME, Rv. 276910)
1.1. Ribadita la linea ermeneutica stabilmente tracciata dalla giurisprudenza di legittimità, i motivi di ricorso, che possono essere affrontati congiuntamente perché strettamente connessi, sono in parte generici – perché, puramente reiterativi, non si confrontano compiutamente con il tessuto argomentativo della sentenza impugnata, che ha efficacemente replicato ad analoga ragione di censura, mossa con l’atto di gravame – in parte non consentiti in sede di legittim e comunque si rivelano infondati.
ammantata di fraudolenza, dell’occultamento delle risorse liquidabili, non rinvenute d curatore, ed ha menzionato le emergenze del bilancio chiuso alla fine dell’esercizio 2010 relative ai crediti per fatture emesse pari a ben 538.944,05 euro, ai crediti per fattur emettere pari ad euro 26.856,94 ed a disponibilità liquide per depositi bancari e valori in cas pari ad euro 14.418, di ignota sorte; come, del resto, di ignota destinazione sono rimasti automezzi certamente venduti tra il 2011 ed il 2013 – cfr. pag. 7 sentenza di primo grado relazione ai quali, pur dandosi atto della pronuncia di verdetto assolutorio a causa del carenza di specifici accertamenti di competenza dell’accusa, nessuna indicazione è stata fornita dall’imputato, anche e giustappunto in considerazione dell’assenza delle poste contabili.
1.3.Alla luce delle osservazioni svolte, il secondo motivo di ricorso, orientato a confut l’attribuzione al ricorrente del ruolo di amministratore di fatto, si palesa totalmente fuori perché non si misura con la decisione impugnata, che ha ritenuto nel complesso ininfluente che il Marra abbia conservato la veste fattuale di amministratore (o liquidatore) tra il lugl 2013 e la data del fallimento. Il corredo espositivo della parte motiva si è ampiamento profus nel rimarcare l’irrilevanza dell’accertamento dell’effettiva dismissione della carica di socio liquidatore, dal momento che al Marra deve essere ricondotta, come puntualmente contestato nell’editto accusatorio, la sottrazione delle scritturazioni contabili per il periodo 2006-201 quale egli era l’amministratore unico della RAGIONE_SOCIALE, certamente mai messe a disposizione del COGNOME anche a voler ritenere affidabile il verbale di “passaggio di consegne” da lui es alla curatela. Ad ogni buon conto, l’assegnazione della figura dell’amministratore di fat sulla quale la sentenza del primo giudice, confermata in sede di gravame, si è soffermata con particolare riferimento alla valutata fittizietà del formale subentro del cittadino r nell’incarico di liquidatore per l’ultimo, breve periodo anteriore alla dichiarazione di fall – costituisce notoriamente l’oggetto di una valutazione di merito, insindacabile in sede legittimità ove sostenuta, come nel caso in scrutinio, da congrua e logica motivazione (sez.5 n. 8479 del 28/11/2016, COGNOME, Rv. 269101; sez. 5, n. 35346 del 20/06/2013, COGNOME, Rv. 256534; sez.5, n. 45134 del 27/06/2019, COGNOME, Rv. 277540; sez.2, n. 36556 del 24/05/2022, COGNOME, Rv.283850); di tal che, i rilievi agitati nel corpo del ricorso si pal finalizzati a sollecitare il collegio ad una non consentita rivisitazione della piattafor probatoria, poiché esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una “rilettura” d elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclus riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risulta processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, COGNOME, Rv. 207944; Sez. 5, n. 39048 del 25/9/2007, COGNOME, Rv. 238215; Sez. 2, n. 7380 del 11/1/2007, Messina, Rv. 235716; Sez. 6, n. 25255 del 14/2/2012, COGNOME, Rv. 253099; Sez. 6, n. 13809 del 17/3/2015, 0., Rv. 262965). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al rigetto del ricorso consegue la condanna ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, 23/10/2024
Il consi p6rfg estensore
Il Presidente