Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 11138 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 5 Num. 11138 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 18/12/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
NOME nata a Chieti il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a Pescara il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/04/2025 della Corte d’appello di Ancona Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato per la posizione di NOME ed il rigetto del ricorso di COGNOME NOME.
Uditi:
l’AVV_NOTAIO, per NOME, e NOME COGNOME, per COGNOME NOME, che hanno insistito per l’accoglimento dei rispettivi motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 7 aprile 2025, la Corte di appello di Ancona confermava la sentenza del Tribunale di Fermo che aveva ritenuto NOME COGNOME e NOME COGNOME colpevoli dei delitti di bancarotta documentale e patrimoniale consumati quali amministratore unico, la COGNOME, e quale amministratore di fatto, il COGNOME, della RAGIONE_SOCIALE, dichiarata fallita il 15 dicembre 2011, per avere tenuto le scritture contabili in modo da non consentire la ricostruzione del patrimonio e del movimento e degli affari (anche emettendo fatture per operazioni inesistenti) e per avere distratto i beni e le quote di partecipazione indicate al capo B.
1.1. In risposta ai dedotti motivi di appello, la Corte di merito osservava quanto segue.
Era stato lo stesso COGNOME ad accreditarsi presso il curatore come l’amministratore di fatto della società, anche in epoca successiva alla dismissione della carica, avvenuta nel 2007, consapevolmente riferendo delle scelte gestionali fatte.
Di contro la madre del COGNOME, NOME COGNOME, aveva anch’ella riferito della gestione della società, così dimostrando di non essere stata solo una prestanome del figlio.
Quanto alla bancarotta documentale, negli ultimi anni, nel 2010 e nel 2011, non erano stati tenuti i libri contabili e tale condotta era evidentemente strumentale alle distrazioni realizzate.
Distrazioni che erano state individuate grazie alla consulenza COGNOME, peraltro in termini che confutavano i raggiri che gli imputati asserivano di avere patito ad opera di terze persone.
Propongono distinti ricorsi gli imputati, a mezzo dei rispettivi difensori.
2.1. L’AVV_NOTAIO, per NOME, articola cinque motivi.
2.1.1. Con il primo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione per la ritenuta sussistenza dei reati ascritti all’imputata.
L’imputata non rivestiva ruolo gestionale alcuno nella società fallita. L’amministrava di fatto il figlio, il coimputato COGNOME, e la ricorrente ne era una mera prestanome.
La Corte aveva affermato che, pur essendone COGNOME l’amministratore di fatto, sua madre, l’odierna ricorrente, si era dimostrata, trattando con il curatore, a perfetta conoscenza delle vicende della fallita, riferendone l’evoluzione societaria, il licenziamento dei dipendenti, indicandone il consulente del lavoro e
la conoscenza del fatto che lo stesso consulente ed il commercialista avevano adempiuto agli obblighi fiscali fino al 2009, nonché del fatto che, a partire dal 2010, vi era stato un forte calo degli ordini e la società era andata in crisi.
E tuttavia la Corte non aveva valutato in cosa fosse effettivamente consistita il ruolo di gestione della società da parte della prevenuta. Anche considerando il fatto che COGNOME si era assunto ogni responsabilità. Né poteva ritenersi, quanto alla bancarotta documentale, il dolo in re ipsa come aveva concluso la Corte.
L’imputata era solo una prestanome ed in capo alla medesima era del tutto assente l’elemento soggettivo del reato contestatole, il dolo, nel caso di specie, specifico.
Si sarebbe dovuta, al più, ritenere l’ipotesi gradata, quella prevista dall’art. 217 legge fall.
2.1.2. Con il secondo motivo lamenta la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del delitto di bancarotta documentale, anche a seguito della produzione dei documenti offerti dalla difesa.
La documentazione contabile (le fatture di acquisto e vendita) era stata consegnata, seppure in ritardo, ed il curatore non l’aveva esaminata.
Si doveva pertanto ritenere, anche per tale ragione, la sola bancarotta punita dall’art. 217 legge fall.
E, tuttavia, la Corte aveva rilevato l’assenza delle scritture contabili (il libro degli inventari, il libro giornale, il registro dei beni ammortizzabili, il libro mastro) ed aveva ritenuto che tale omissione fosse strumentale alle distrazioni consumate. Ciò non rispondeva però al vero posto che, come si è detto, i documenti contabili erano stati consegnati, seppure in ritardo, né poteva avere rilievo il fatto che le fatture consegnate non risultassero essere state annotate.
2.1.3. Con il terzo motivo denuncia la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del delitto di bancarotta patrimoniale.
Il consulente di parte aveva contestato le conclusioni sul punto del curatore affermando che le distrazioni erano la conseguenza delle truffe e dei prestiti ad usura patiti che la società aveva contratto, per le quali pendeva un separato giudizio penale.
Ne era una riprova il fatto che le società RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE (protagoniste di tale vicenda) non erano state ammesse al passivo, per avere agito, appunto, in casapevole danno della fallita.
Era pertanto errato il giudizio della Corte secondo cui le due ipotesi di bancarotta contestate erano connesse e, in particolare, che la bancarotta documentale era servita ad occultare le prove della bancarotta distrattiva.
Non era stata, poi, accolta la richiesta della difesa di disporre una perizia contabile da parte del giudice, pur essendovene la necessità.
2.1.4. Con il quarto motivo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla mancata riqualificazione della condotta di bancarotta documentale nell’ipotesi prevista dall’art. 217 legge fall.
Non si era, infatti, accertato lo scopo perseguito con l’oggettiva condotta di omessa tenuta della contabilità ed era pertanto evidente che doveva pervenirsi alla invocata derubricazione con la conseguente declaratoria di estinzione del reato per prescrizione.
2.1.5. Con il quinto motivo lamenta la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
Le si erano negate per il precedente specifico e per l’assenza di ragioni di meritevolezza. Le si sarebbero dovute riconoscere considerando il ruolo di prestanome ricoperto dalla ricorrente e l’avvenuta consegna dei documenti contabili.
2.2. L’AVV_NOTAIO, per NOME COGNOME, articola sei motivi di ricorso.
2.2.1. Con il primo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in riferimento al mancato rilievo della prescrizione dei reati.
In particolare, non poteva condividersi la ‘prassi’ seguita dai giudici del merito di ritenere sospeso il termine di prescrizione per l’intero periodo del rinvio e non per i sessanta giorni anche nel caso in cui lo stesso fosse stato determinato dall’asten sione dei difensori dalle udienze, proclamata dalla Camere penali.
Anche perché tale prassi determina un’estensione del processo che confligge con il precetto costituzionale che ne impone la durata ragionevole.
2.2.2. Con il secondo motivo lamenta il vizio di motivazione in ordine alla valutazione del compendio probatorio dichiarativo.
Non si era tenuto conto del fatto che l’imputato aveva dismesso la carica di amministratore ben prima della consumazione dei fatti contestatigli. Questi, poi, quando era stato sentito dal curatore, aveva mostrato di non essere a conoscenza di tutti gli aspetti della gestione della società, così dimostrando di essersene allontanato.
Né si erano raccolti elementi di prova da cui fosse possibile dedurre che egli ne fosse stato l’amministratore di fatto.
2.2.3. Con il terzo motivo denuncia il vizio di motivazione in riferimento alla ritenuta sussistenza dell’elemento soggettivo delle contestate condotte di bancarotta documentale.
COGNOME era rimasto vittima di condotte di usura, che ne avevano imposto la condotta, così da non avere inteso agire in danno dei creditori ma solo a salvaguardia di se medesimo.
La Corte non aveva considerato tale contesto neppure riqualificando la bancarotta documentale nell’ipotesi di cui all’art. 217 legge fall., considerando poi che almeno parte della documentazione contabile era stata consegnata e richiedendo, il contestato delitto di bancarotta fraudolenta, il dolo specifico.
Né si era neppure considerato che parte della documentazione era stata sottoposta a sequestro (per il ricordato delitto di usura) e che l’imputato aveva cercato di salvare la società immettendovi risorse proprie, consistite anche in beni immobili di ingente valore.
Nei confronti di un coimputato poi si era ritenuta in altro processo la sola bancarotta semplice.
Era del tutto mancata la prova della sussistenza del necessario dolo specifico.
2.2.4. Con il quarto motivo deduce il difetto di motivazione in relazione alla contraddizione insita nel fatto che la Corte avrebbe tratto la prova delle distrazioni dalla documentazione contabile per poi affermare che la documentazione stessa non aveva consentito la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari della fallita.
2.2.5. Con il quinto motivo denuncia la violazione di legge, ed in particolare degli artt. 63 cod. proc. pen. e 220 disp att. cod. proc. pen., per avere la Corte territoriale utilizzato la deposizione del curatore nella parte in cui questi aveva riferito d elle dichiarazioni a lui rilasciate dall’imputato e dagli altri soggetti sentiti.
2.2.6. Con il sesto motivo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche che, stante anche l’incensuratezza, avrebbero dovuto essere riconosciute.
Sul punto la Corte, nonostante lo specifico motivo di appello, non aveva motivato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi presentati nell’interesse degli imputati meritano accoglimento.
La censura preliminare, argomentata nel primo motivo del ricorso COGNOME, in riferimento alla sospensione del termine di prescrizione a seguito della astensione dei difensori dall’attività di udienza per l’intero periodo, è tuttavia infondata.
La decisione dei giudici del merito sul punto, infatti, non costituisce certo una ‘prassi’ priva di idonea giustificazione ma segue l’orientamento, in diritto, di
questa Corte secondo cui, appunto, il rinvio del processo per l’adesione dei difensori alla astensione proclamata dai propri organi rappresentativi comporta la sospensione del termine di prescrizione per l’intero periodo.
Si legga, in particolare e da ultimo, la motivazione della sentenza Sez. 3 n. 2375 del 27/11/2024, dep. 2025, Wu, non mass., in cui si citano i precedenti, e le ragioni, di tale indiscusso orientamento che muove dalla particolarità del rinvio ottenuto, non per un assoluto impedimento a comparire ma per l’esplicitarsi della libertà associativa e professionale del difensore, orientamento espressamente condiviso anche dalle sentenze delle Sezioni unite n. 40187 del 27/03/2014, Lattanzio e n. 15232 del 30/10/2014, dep. 2015, Tibo (entrambe in motivazione).
Ritenuta infondata l’eccezione preliminare, risultano tuttavia meritevoli di accoglimento le ulteriori doglianze, spese sulla ritenuta colpevolezza degli imputati in ordine ai delitti di bancarotta ai medesimi ascritti.
A fronte, infatti, degli articolati motivi di appello più sopra riassunti, argomentati sia in ordine al ruolo rivestito da NOME COGNOME nella società (di compartecipe alle scelte gestionali della fallita piuttosto che di mero prestanome dell’effettivo ammin istratore, il figlio coimputato, NOME COGNOME), sia in ordine alla sussistenza degli elementi essenziali e costitutivi dei delitti di bancarotta, patrimoniale e documentale, ascritti agli appellanti, la Corte di merito si era limitata ad una motivazione apparente.
Pur potendo utilizzare le dichiarazioni rilasciate al curatore dalla NOME medesima (Sez. 5, n. 17828 del 09/02/2023, Caserta, Rv. 284589 -02), non si era, infatti, adeguatamente dimostrato in quali modi e termini la NOME si fosse effettivamente ingerita nell’amministrazione della fallita così da potersi concludere per la sua consapevolezza in ordine ai delitti consumati dal figlio, pacificamente l’amministratore di fatto della società.
Quanto alla bancarotta patrimoniale, si era fatto solo un troppo generico rinvio a quanto motivato dal primo giudice ed a quanto accertato dal consulente senza così fornire adeguata risposta alle obiezioni delle difese circa la riconducibilità del supposto depauperamento alle necessità derivanti dall’essere, l’imputato COGNOME, rimasto vittima di truffa e usura.
In assenza di congrua motivazione sulle distrazioni, viene pertanto a cadere anche il presupposto fattuale e logico grazie al quale si era concluso per la sussistenza del delitto di bancarotta documentale specifica (per omessa tenuta della contabilità), che, appunto, si era ritenuta essere strumentale al più complessivo intento depauperativo.
Vuoti motivazionali che dovranno essere colati nel giudizio di rinvio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Perugia.
Così deciso, in Roma il 18 dicembre 2025.
Il AVV_NOTAIO estensore
NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME