Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 49666 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 49666 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 10/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a MONTECATINI TERME il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/01/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZE visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, NOME COGNOME, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Firenze confermava la decisione di condanna di primo grado nei confronti del ricorrente per i delitti di bancarotta fraudolenta, distrattiva e documentale, commessi in qualità di amministratore di fatto della società RAGIONE_SOCIALE, dichiarata fallita dal Tribunale di Pistoia in data 27 novembre 2013.
Avverso la richiamata sentenza il COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, mediante il difensore di fiducia, AVV_NOTAIO, articolando tre motivi di impugnazione, di seguito riportati nei limiti previsti dall’art. 173 di att. cod.proc.pen.
2.1. Con il primo motivo l’imputato denuncia difetto o illogicità della motivazione nonché travisamento della prova rispetto all’affermata sussistenza delle operazioni commerciali sottese all’imputazione per bancarotta fraudolenta, operazioni che non sarebbero dimostrate dalla sola emissione delle fatture, a fronte della quale il pagamento potrebbe non essere stato effettuato.
2.2. Mediante il secondo motivo di ricorso, il ricorrente deduce violazione ed erronea applicazione degli artt. 216, 223 I.fall. e 2639 cod. civ., in quanto la sentenza impugnata lo avrebbe erroneamente ritenuto amministratore di fatto della società fallita, solo perché figlio dell’amministratrice di diritto che gli subentrata, NOME COGNOME, e in virtù delle dichiarazioni, di contenuto generico, dei testi esaminati, dalle quali non avrebbero certo potuto desumersi indici disvelatori della circostanza che egli aveva ricoperto in concreto un ruolo gestorio all’interno della società.
2.3. Assume inoltre l’imputato violazione di legge e difetto di motivazione con riferimento agli artt. 444 cod. proc. pen. e 168 cod. pen. contestando la legittimità della conferma della statuizione del giudice di primo grado che aveva revocato la sospensione condizionale della pena, sebbene la stessa fosse stata accordata nell’ambito di una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti e dunque revocabile, secondo la prospettazione difensiva, solo se essa non era consentita originariamente, dovendo così intendersi la formulazione in parte qua dell’art. 168, comma 3, cod. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Occorre premettere che le due decisioni di merito, in quanto sotto tale aspetto conformi, si saldano l’una con l’altra, dando luogo ad unico e complessivo appartato argomentativo (cfr., ex plurimis, Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Rv. 257595 – 01; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 12/04/2012, Rv. 252615 – 01) ai fini del vaglio dei vizi di motivazione sostanzialmente sottesi ai primi due motivi di ricorso, il secondo dei quali pure denuncia formalmente anche violazioni di disposizioni normative.
2.11 primo motivo non è fondato.
Il ricorrente non contesta l’emissione delle fatture, peraltro per un rilevantissimo importo, assumendo, tuttavia, che esse non dimostrerebbero la prova della distrazione delle somme ricevute in forza di esse dalla società fallita poiché potrebbero non essere state corrisposte le somme per le prestazioni effettuate.
Tale ragionamento in primis non tiene conto della regola sancita dall’art. 2709 cod. civ. per la quale la fattura commerciale è ben dotata di efficacia probatoria nei confronti dell’imprenditore che l’ha emessa (cfr. Sez. 3 civ., n. 3383 del 18/02/2005, Rv. 581419 – 01), mentre la limitata efficacia dimostrativa della stessa si apprezza, piuttosto, stante la formazione unilaterale da parte dell’imprenditore commerciale, nei confronti dei terzi.
Orbene, a fronte di detto elemento, se è ben vero che le fatture possono essere emesse anche prima del pagamento e dunque restare insolute, non è affetta da manifesta illogicità o addirittura da travisamento probatorio, la decisione impugnata che, nel solco di quella di primo grado, ha ritenuto che, una volta emesse fatture per un importo così rilevante, l’onere di provarne il mancato pagamento spettava all’imputato (onere che, sia detto incidentalmente, avrebbe potuto essere agevolmente assolto, ove fossero state reali le deduzioni difensive del medesimo, con la produzione di missive di sollecito di pagamento, ricorsi per ingiunzione, ossia di documentazione afferente lo svolgimento di tutte quelle attività che, di regola, specie per fatture di importo considerevole, un imprenditore svolge se l’acquirente della merce o il fruitore del servizio si rende inadempiente).
Il secondo motivo è inammissibile.
Occorre premettere che, mediante lo stesso si censura, nella sostanza, pur essendo dedotta anche la violazione delle corrispondenti disposizioni normative, il solo ragionamento inferenziale delle decisioni di merito nella valutazione delle prove testimoniali rispetto allo svolgimento, dopo il mese di dicembre dell’anno 2006, del ruolo di amministratore di fatto della società da parte del RAGIONE_SOCIALE.
Ebbene, la Corte territoriale ha, con una motivazione che non è affetta da alcun manifesto vizio di logicità, ritenuto sussistenti gli indici disvelatori ex 2639 cod. civ. del ruolo di amministratore di fatto rivestito dal ricorrente nell società fallita valorizzando plurime dichiarazioni testimoniali, anche di soggetti c.d. indifferenti, i quali hanno confermato che, nel corso dell’anno 2007, l’imputato: aveva continuato a gestire la società anche dopo la dismissione della carica formale in favore della madre che era rimasta invece una figura marginale (teste COGNOME); era il referente rispetto a richieste di pagamento rimaste insolute da parte di creditori sociali (teste COGNOME); si presentava ai potenzial clienti come rappresentante commerciale (teste COGNOME).
La Corte d’appello, pertanto, a differenza di quanto assume la difesa del COGNOME, ha fatto buon governo dei principi affermati nella giurisprudenza di legittimità per i quali la nozione di amministratore di fatto, introdotta dall’ 2639 c.c., postula l’esercizio in modo continuativo e significativo dei poteri tipi inerenti alla qualifica od alla funzione, talché la posizione dell’amministratore d fatto, destinatario delle norme incriminatrici della bancarotta fraudolenta, si traduce, nell’ambito processuale, nell’accertamento di elementi sintomatici di gestione o cogestione della società, risultanti dall’organico inserimento del soggetto, quale intraneus che svolge funzioni gerarchiche e direttive, in qualsiasi momento dell’iter di organizzazione, produzione e commercializzazione dei beni e servizi – rapporti di lavoro con i dipendenti, rapporti materiali e negoziali con finanziatori, fornitori e clienti – in qualsiasi branca aziendale, produtti amministrativa, contrattuale, disciplinare. L’accertamento degli elementi sintomatici di tale gestione o cogestione societaria costituisce oggetto di apprezzamento di fatto che è insindacabile in sede di legittimità, se sostenuto da motivazione congrua e logica (cfr. Sez. 5, 14 aprile 2003, n. 22413, Rv. 224948; Sez. 1, 12 maggio 2006, n. 18464, Rv. 234254). In sostanza, può essere accertata l’amministrazione di fatto della società in presenza di elementi sintomatici dell’inserimento organico del soggetto con funzioni direttive in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell’attività della società, quali i rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti, ovv qualunque settore gestionale di detta attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare: in dette ipotesi il relati accertamento costituisce oggetto di una valutazione di fatto insindacabile in questa sede, ove sostenuta da congrua e logica motivazione (cfr. Sez. 5, 27 giugno 2019, n. 45134, Rv. 277540). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
A fronte delle richiamate dichiarazioni testimoniali dalle quali è stato dedotto in maniera non manifestamente illogica, rispetto ai richiamati principi, il ruolo d amministratore di fatto della società svolto al COGNOME, il sindacato di questa Corte di legittimità resta precluso poiché si risolverebbe, diversamente, in un
inammissibile vaglio delle risultanze probatorie demandato in via esclusiva ai giudici di merito.
Il terzo motivo è manifestamente infondato poiché, come costantemente affermato nella giurisprudenza di legittimità, a differenza di quanto assunto dal ricorrente, il beneficio della sospensione condizionale, riconosciuto in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti, deve essere revocato nel caso in cui sopravvenga una condanna entro i termini previsti dall’art 168, comma 1, n. 1 cod. pen. (ex multis, Sez. 1, n. 45952 del 10/09/2019, Rv. 277332 – 01; Sez. 1, n. 19949 del 06/12/2013, dep. 2014, Rv. 263186 – 01; Sez. 1, n. 13799 del 11/03/2008, Rv. 240509 – 01).
li ricorso deve dunque essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 10 novembre 2023 Il Consigliere Estensore Il Presidente