Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 39780 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 39780 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/07/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 01/06/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIA
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette la requisitoria e le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto annullarsi con rinvio la sentenza impugnata in ordine al quarto motivo di ricorso, dichiarando inammissibile nel resto il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Brescia, con la sentenza emessa il 1 giugno 2022, confermava, per quanto di interesse, la pronuncia del Tribunale di Mantova, che aveva accertato la responsabilità penale di NOME COGNOME, in relazione al delitto di bancarotta patrimoniale fraudolenta impropria, nella qualità di socio e legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE, dichiarata fallita il 30 aprile 2009, per aver distratto, in concorso con NOME COGNOME, i seguenti beni con le seguenti modalità: attraverso la cessione, un essiccatoio alla società RAGIONE_SOCIALE, impresa riconducibile agli imputati medesimi COGNOME e COGNOME, per un valore complessivo di 60 milioni di euro, senza percepire alcun corrispettivo (capo A, n.
1); attraverso l’incasso di assegni emessi dalla fallita a favore di se stessi distraendo il COGNOME in concorso con NOME COGNOME la complessiva somma di 112.434,00 euro (capo C), in essa assorbita la condotta di distrazione di euro 71mila circa, quale restituzione ai predetti di precedenti finanziamenti soci (capo B), nonché di altro denaro tratto dai conti correnti della RAGIONE_SOCIALE attraverso prelievi (contestati al capo D) n. 5, pure assorbito).
Inoltre la responsabilità penale veniva anche accertata quanto a COGNOME in relazione alle operazioni dolose cagionanti il fallimento attraverso: lo svuotamento delle attività della fallita, in particolare dell’importo di euro 43.682 in favor RAGIONE_SOCIALE e dalla stessa, poi fallita, in favore della RAGIONE_SOCIALE, della quale era amministratore di fatto NOME NOME COGNOME (capo D, n. 4); nonché per la cessione dei crediti per euro 16.381,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE, della quale fino al 22 giugno 2009 era stata socio unico e legale rappresentante COGNOME NOME, amministrata di fatto da NOME COGNOME, con sede coincidente con quella della RAGIONE_SOCIALE.
Il ricorso per cassazione proposto nell’interesse di NOME COGNOME consta di otto motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Il primo motivo deduce violazione degli art. 516, 519 e 521 cod. proc. pen. e conseguente nullità.
Lamenta il ricorrente che in ordine alla condotta distrattiva avente ad oggetto l’essiccatoio (capo A, n. 1) vi sia stata violazione del principio di correlazione f imputazione e decisione, in quanto a fronte della contestazione, che riferiva che nessun corrispettivo per la cessione del bene aziendale era stato conseguito dalla cedente fallita, la Corte di appello aveva invece tratta la prova dalla circostanza che la società cessionaria aveva ricevuto ulteriori risorse dalla fallita per operazioni prive di utilità, cosicché complessivamente la RAGIONE_SOCIALE non aveva versato alcunchè per la cessione dell’essicatoio.
Secondo il ricorrente tale ricostruzione esorbita rispetto al fatto contestato, andando oltre il singolo negozio indicato nell’imputazione, integrandosi così una palese diversità del fatto, al più da potersi ricondurre alla diversa condotta di cagionamento del fallimento a mezzo di operazioni dolose, non contestata sul punto.
Il secondo motivo deduce vizio di motivazione per travisamento della prova, lamentando come la sentenza impugnata avesse tralasciato del tutto il contenuto della relazione del curatore fallimentare e dell’esame dell’imputato,
come anche le emergenze contabili, dalle quali risultava che la società RAGIONE_SOCIALE non fosse stata costituita con la finalità di svuotare RAGIONE_SOCIALE, ma le due società svolgessero attività di produzione diverse e la RAGIONE_SOCIALE fosse invece di sostegno della RAGIONE_SOCIALE avendone finanziato le attività tanto da essere creditrice della stessa. La sentenza impugnata risulterebbe quindi affetta da vizio di motivazione apparente.
Il terzo motivo, in via subordinata rispetto al precedente, denuncia violazione dell’art. 216, commi 1 e 3, legge fall. in quanto il pagamento in esecuzione di un regolare contratto di cessione, quale l’essiccatoio, non può mai ritenersi condotta distrattiva ma al più quella integrante la bancarotta preferenziale.
Il quarto motivo denuncia violazione dell’art. 216, commi 1 e 3, legge fall. in relazione alla restituzione del finanziamento soci (capo B).
Il ricorrente, richiamando la comunicazione notizia di reato che qualificava come rimborso finanziamento soci e non versamento in conto capitale la dazione, e l’esame del teste di polizia giudiziaria, come anche che non fosse stato acquisito il verbale delle assemblee, evidenziava come dalla sola lettura delle note integrative al bilancio emergeva l’esigibilità del credito da parte dei soci entro l’anno successivo, trattandosi di finanziamento finalizzato a far fronte alle esigenze di cassa della società.
Tale qualificazione giuridica scaturiva dalla volontà dei soci e dalla citata nota integrativa, dal che deriva la diversa qualificazione al più in bancarotta preferenziale, reato ormai estinto per prescrizione.
Il quinto motivo proposto ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. d) cod. proc. pen. lamenta la mancata ammissione di prova decisiva per omessa acquisizione delle scritture contabili nella disponibilità del curatore, dalle qua emergeva la finalità dei prelievi (capi B e D n. 5) destinati al reimpiego in finalit aziendali.
Il sesto motivo lamenta vizio di motivazione in ordine alla responsabilità penale di COGNOME in merito ai pagamenti effettuati dalla RAGIONE_SOCIALE, delegata ai pagamenti, in favore di NOME COGNOME, in assenza di prova del concorso morale del COGNOME, non potendo ritenersi sufficiente l’omessa vigilanza a riguardo.
Il settimo motivo lamenta violazione dell’art. 216 legge fall. in ordine alla cessione del credito in favore di RAGIONE_SOCIALE, contestato al capo D, n. 4.
Deduce il ricorrente come la Corte di appello abbia trascurato l’esame del bilancio al 3 dicembre 2008, che indicava un credito di RAGIONE_SOCIALE verso RAGIONE_SOCIALE di oltre 783mi1a euro, dal che trova causale la cessione del credito per 43.862 euro che integra una bancarotta preferenziale, reato estinto per prescrizione.
L’ottavo motivo lamenta vizio di motivazione in ordine alla cessione del credito in favore di RAGIONE_SOCIALE (capo D, n. 7).
La Corte territoriale non avrebbe verificato la natura e la scadenza dei crediti, l’esigibilità dello stesso, dunque l’effettivo depauperamento del patrimonio della fallenda, dovendo rilevarsi come l’anomalia, nel caso in esame, non sia imputabile al COGNOME, bensì alla cessionaria che non provvide all’adempimento con il pagamento del dovuto in cambio della cessione predetta.
L’unico dato indiziario, tratto dai libri contabili, non sarebbe sufficiente ritenere intervenuta la distrazione, dovendosi valutare la situazione debitoria nella quale verteva la società nel momento della cessione e che vi era per lo meno il dubbio in ordine alla finalità distrattiva e non recuperatoria di liquidità per final aziendale.
11. Il Pubblico ministero, nella persona del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, ha depositato requisitoria e conclusioni scritte – ai sensi dell’art. 23 comma 8, d.l. 127 del 2020 – con le quali ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso in ordine al primo motivo, in assenza di essenziale diversità del fatto accertato, in ordine ai motivi secondo, terzo, quinto, sesto e ottavo, rilevandone il vizio di autosufficienza nonché di apprezzamento diretto delle prove non consentito in sede di legittimità; ritenendo invece fondato il quarto motivo, non potendosi ritenere configurabile l’imputazione al capitale di rischio del versamento dei soci sulla base di una presunzione.
12. Il ricorso è stato trattato senza intervento delle parti, ai sensi dell’art. 2 comma 8, d.l. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2022 per effetto dell’art. 7, comma 1, d.l. n. 105 del 2021, la cui vigenza è stata poi estesa in relazione alla trattazione dei ricorsi proposti entro il 30 giugno 2023 dall’articol 94 del decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 150, come modificato dall’art. 5duodecies d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazioni dalla I. 30 dicembre 2022, n. 199.
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CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è in parte fondato, per altra parte inammissibile.
2. Il primo motivo è manifestamente infondato.
La censura attiene alla valutazione operata dalla Corte di appello, confermando la sentenza di primo grado, che per quanto il pagamento della cessione dell’essiccatoio da parte di RAGIONE_SOCIALE alla RAGIONE_SOCIALE fu effettivo, per contro emergeva come altri pagamenti avvennero nella direzione contraria, quindi dalla fallita a RAGIONE_SOCIALE che palesavano di fatto la retrocessione del denaro senza una causale giustificativa.
La Corte di appello chiariva anche come le due società fossero riconducibili a RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, che RAGIONE_SOCIALE aveva la medesima sede di RAGIONE_SOCIALE, oltre a svolgere la medesima attività.
La Corte di appello, quindi, conferma la natura simulata del pagamento con finalità invece distrattiva, evidenziando come la restituzione del denaro da RAGIONE_SOCIALE a RAGIONE_SOCIALE avvenne con il pagamento di due rate di affitto di 48mila euro di macchinari, non necessari alla fallenda che aveva cessato l’attività di produzione, nonché con la cessione di un credito di 74nnila euro sempre da RAGIONE_SOCIALE a RAGIONE_SOCIALE.
E bene, tale ricostruzione, in modo non manifestamente illogico, comprova che RAGIONE_SOCIALE non ebbe a ricevere alcun corrispettivo per la cessione dell’essiccatoio, come recita l’imputazione, senza che la sentenza impugnata sia incorsa in alcuna nullità.
A ben vedere, infatti, perché possa aversi violazione del combiNOME disposto degli artt. 516 e ss. e 522 cod. proc. pen. occorre che il fatto contestato assuma le caratteristiche della diversità o di assoluta novità richieste dalle norme del codice di rito, che attivano gli obblighi di notifica per consentire l’esercizio dei dir di cui all’art. 519 cod. proc. pen.
Le disposizioni invocate vengono richiamate dalle norme che regolano l’esito del giudizio, l’art. 521 che impone al giudice di trasmettere gli atti al pubblic ministero se il fatto emerso dall’istruttoria è diverso da quello contestato, l’art 522 per il caso in cui la sentenza sia emessa per un fatto diverso e dunque in violazione del principio di correlazione fra contestazione e decisione.
Tutte tali disposizioni richiedono di verificare che il fatto come emerso dall’istruttoria sia diverso da quello contestato e pertanto soccorre a riguardo l’autorevole principio che rileva come la diversità debba avere i caratteri della trasformazione radicale. Per aversi mutamento del fatto, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta, nella quale si riassume la ipotesi astratta
prevista dalla legge, occorre che si pervenga ad un’incertezza sull’oggetto dell’imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l’indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l’imputato, attraverso l'”iter” del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all’oggetto dell’imputazione (Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, COGNOME, Rv. 248051 – 01; Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, COGNOME, Rv. 205619 – 01). Si è anche affermato che il principio di correlazione tra imputazione e sentenza risulta violato quando nei fatti, rispettivamente descritti e ritenuti, non sia possibile individuare un nucle comune, con la conseguenza che essi si pongono, tra loro, in rapporto di eterogeneità ed incompatibilità, rendendo impossibile per l’imputato difendersi (Sez. 3, n. 7146 del 04/02/2021, Rv. 281477 – 01; conf. n. 16900 del 2004 rv. 228042 – 01, n. 35225 del 2007 rv. 237517 – 01, n. 15655 del 2008 rv. 239866 01, n. 41663 del 2005 rv. 232423 – 01, n. 4497 del 2016 rv. 265946 – 01, n. 33878 del 2017 rv. 271607 – 01, n. 12328 del 2019 rv. 276955 – 01).
Tanto premesso questa Corte rileva come sia stata corretta e non censurabile la decisione della Corte di merito, che per altro non è stata chiamata specificamente a confrontarsi con la denuncia di nullità ora in esame, ma con valutazioni e censure nel merito, per quanto emerge dall’esame dell’atto di appello.
D’altro canto, anche di recente si è ribadito che perché vi sia la invocata violazione occorre essersi realizzata una vera e propria trasformazione, sostituzione o variazione dei contenuti essenziali dell’addebito nei confronti dell’imputato, messo così, a sorpresa, di fronte a un fatto del tutto nuovo senza avere avuto nessuna possibilità d’effettiva difesa (Sez. 2, n. 10989 del 28/02/2023, Pagano, Rv. 284427 – 01): ma nel caso in esame oltre al deficit di radicalità nella trasformazione del fatto, comunque la ricostruzione qui criticata è stata formulata già in primo grado, consentendo all’imputato di potersi pienamente difendere fin dal secondo grado di giudizio, come lo stesso ha fatto nel merito con i relativi motivi di appello.
Il secondo, terzo, settimo e ottavo motivo vanno trattati congiuntamente.
Il secondo motivo di ricorso lamenta travisamento della prova richiamando atti di indagine o emergenze dell’istruttoria dibattimentale a fondamento della critica rivolta alla ricostruzione operata dalla Corte di appello.
A ben vedere, la Corte di appello conferma la ricostruzione del Tribunale di Mantova, che aveva evidenziato come il capitale sociale di RAGIONE_SOCIALE fosse diviso
fra NOME COGNOME, NOME COGNOME e RAGIONE_SOCIALE, mentre il capitale della fallenda RAGIONE_SOCIALE era nella disponibilità dei due soci, persone fisiche citate, nonché di RAGIONE_SOCIALE, quindi con piena reciprocità.
Inoltre, evidenziava anche il Tribunale, come nella stessa sede di RAGIONE_SOCIALE vi fosse una confusione aziendale e produttiva in quanto insistevano oltre alle due società menzionate, anche RAGIONE_SOCIALE e Zodiac.
E bene, il Tribunale rilevava come sulla scorta della ricostruzione operata dal curatore, alla data della cessione dell’essiccatoio, non solo RAGIONE_SOCIALE ma anche RAGIONE_SOCIALE risultava aver cessato la produzione, tanto da aver comunicato ai clienti, quest’ultima, che l’attività sarebbe proseguita da parte di RAGIONE_SOCIALE (fol. sentenza di primo grado).
Con tale ultimo dato il ricorrente non si confronta, limitandosi a contestare, reiterando le censure di appello, la diversità delle produzioni proprie di ognuna delle due società: ma tale censura, quand’anche fondata, risulta assolutamente aspecifica rispetto alla ben più radicale circostanza che la cessione del bene aziendale (essicatoio) avvenne quando le attività produttive delle due società, che entrambe andranno a fallire, risultavano già cessate.
In sostanza, il tema della diversità delle produzioni, che nella prospettiva difensiva avrebbe giustificato il trasferimento per ragioni aziendali dell’essiccatoio e comunque avrebbe escluso la creazione della RAGIONE_SOCIALE per ‘svuotare’ RAGIONE_SOCIALE, viene del tutto superato dall’ulteriore considerazione che il trasferimento del bene aziendale avvenne senza utilità per alcuno, né per la cedente né per la cessionaria, in quanto entrambe avevano cessato l’attività.
Anche il richiamo a fonti probatorie travisate, in vero avviene in modo aspecifico, in quanto vengono citati solo brani delle emergenze di prova, richiami alle scritture contabili, chiedendo a questa Corte una rivalutazione in fatto che non le è consentita.
Ciò accade anche per il settimo motivo, ove dalla lettura del bilancio al 31 dicembre 2008 vuole trarsi la prova del credito vantato da RAGIONE_SOCIALE verso RAGIONE_SOCIALE, chiedendo a questa Corte di valutare i bilanci.
D’altro canto, per quanto si leggerà, spetta all’imputato dimostrare la finalità sociale del depauperamento, nel caso di specie attraverso la cessione del credito a RAGIONE_SOCIALE, il che nel caso in esame non è avvenuto.
Analoga aspecificità si rinviene nell’ottavo motivo, questa volta relativo alla cessione del credito in favore di RAGIONE_SOCIALE, che pure risulta priva di finalità aziendal in quanto effettuata senza alcun vantaggio per la fallenda e senza che l’imputato abbia fornito la prova dell’interesse aziendale dell’operazione dell’inadempimento della cessionaria, solo affermato.
Quanto al terzo motivo, lo stesso anche è aspecifico perché non si confronta con la natura simulata dell’onerosità della cessione dell’essiccatoio, cosicché il dato che sia intervenuto il pagamento non è isolato, ma viene valutato in uno alla ‘retrocessione’ come ricostruita dalla Corte di appello, che lascia sguarnita la cessione dell’essiccatoio del relativo corrispettivo.
4. Il quinto e sesto motivo possono essere trattati congiuntamente.
Quanto al quinto motivo, con il quale si censura la sentenza impugnata in ordine ai prelevamenti, deve rilevarsi come corretto sia il riparto dell’onere della prova, al quale si è attenuto la Corte di appello.
Essendo certo che vi siano stati i prelevamenti, non spettava ad altri se non agli imputati dimostrare la destinazione sociale degli stessi e, dunque, escludere la finalità distrattiva.
Infatti, la censura sul punto è manifestamente infondata in quanto, acclarata la preesistenza del denaro prelevato, COGNOME non ha fornito alcuna spiegazione in ordine alla destinazione aziendale dei prelievi e in tal senso assolutamente consolidato è l’orientamento che trae la prova della distrazione o dell’occultamento dei beni della società dichiarata fallita dalla mancata dimostrazione, ad opera dell’amministratore, della destinazione dei suddetti beni (Sez. 5, n. 8260/16 del 22 settembre 2015, COGNOME, Rv. 267710; Sez. 5, n. 19896 del 7 marzo 2014, COGNOME, Rv. 259848; Sez. 5, n. 11095 del 13 febbraio 2014, COGNOME, Rv. 262740; Sez. 5, n. 22894 del 17 aprile 2013, COGNOME, RV. 255385; Sez. 5, n. 7048/09 del 27 novembre 2008, COGNOME, Rv. 243295; Sez. 5, n. 3400/05 del 15 dicembre 2004, COGNOME, Rv. 231411).
In ordine al sesto motivo, che censura la motivazione in merito al concorso del COGNOME nei prelievi operati dalla COGNOME, va evidenziato come anche la sentenza di primo grado abbia dato atto che COGNOME e COGNOME agissero nell’ambito di un comune disegno distrattivo, dato il rilievo degli importi distratti in fase prefallimentare.
La Corte di appello, con motivazione non manifestamente illogica, ulteriormente evidenzia come i due soci operassero con modalità analoghe, nessuno dei due agendo per evitare tale depauperamento e per frenare quello messo in atto dall’altro.
E comunque, quand’anche si volesse ritenere che COGNOME non abbia concorso con COGNOME, resterebbe, come osserva di fatto la Corte di appello, un concorso per omesso impedimento dell’evento in dipendenza dall’obbligo di vigilanza da parte dell’amministratore di diritto, in sintonia con il principio che vede l’amministratore di diritto responsabile per gli illeciti commessi dall’amministratore di fatto (la COGNOME era socio e responsabile dell’amministrazione), cosicché ad integrare il dolo del primo è sufficiente la generica consapevolezza che il secondo compia una delle
condotte indicate nell’art. 216 comma 1 n. 1 I. fall., senza che sia necessario che tale consapevolezza investa i singoli episodi delittuosi (Sez. 5, n. 29896 del 01/07/2002, COGNOME, Rv. 222389 – 01). Ne consegue la manifesta infondatezza dei motivi.
5. Quanto al quarto motivo in ordine al capo B), invece, lo stesso è fondato. In questo caso la circostanza che vi sia stata l’annotazione in contabilità della causale ‘rimborso finanziamento soci’, circostanza pacifica per i Collegi di merito, in vero non li ha condotti a ritenere che fin dall’origine quanto versato dai soci fosse un finanziamento – suscettibile di restituzione – e non un versamento in conto capitale, come tale non esigibile.
Sul punto le sentenze di merito escludono che in assenza di documentazione contabile che attesti l’originaria natura di finanziamento possa trarsi la prova dello stesso solo dalla appostazione successiva.
D’altro canto, però, deve rilevarsi come il ricorrente richiami la nota integrativa al bilancio, senza però allegarla in violazione del requisito di autosufficienza del ricorso. A tal riguardo, quindi, e sulla scorta della motivazione impugnata, emerge che non vi fosse una delibera assembleare o un atto dal quale desumere la ragione genetica del versamento operato, cosicché lo stesso viene qualificato come «in conto capitale».
E però, la Corte di appello non ha fatto buon governo dei principi in materia: a ben vedere Sez. 5, n. 8431 del 01/02/2019, Vesprini, Rv. 276031 – 01, richiamata in ricorso, evidenziava, citando l’orientamento di questa Corte in sede civile, come «i versamenti in conto capitale sono assoggettati all’onere di contabilizzazione nel patrimonio netto della società come riserve di capitale ed alla distinta indicazione di tale natura nella nota integrativa», mentre «l’individuazione della natura del versamento dipende dalla ricostruzione della comune intenzione delle parti, la cui prova va desunta in via principale dal modo in cui il rapporto ha trovato concreta attuazione, dalle finalità pratiche cui appare diretto e dagl’interessi allo stesso sottesi, e solo in subordine dalla qualificazione che i versamenti hanno ricevuto in bilancio, la cui portata può risultare determinante, in mancanza di una chiara manifestazione di volontà negoziale, in considerazione della sottoposizione del bilancio all’approvazione dei soci» (Sez. civ. 1, n. 15035 del 08/06/2018, Rv. 649557).
Aggiungeva Sez. 5, Vesprini, che nel caso al proprio esame l’imputato aveva dedotto che le somme di cui alle delibere assembleari consistevano in realtà in finanziamenti a breve finalizzati all’acquisto di merci.
Nel caso in esame non emerge, allo stato, che sussista un atto o una delibera assembleare che qualifichi le dazioni oggetto delle restituzioni, mentre invece i
Collegi di merito fanno riferimento alle note integrative ai bilanci che nella prospettazione difensiva evidenzierebbero l’esigibilità anno per anno del credito, attestando la natura di finanziamento.
Pertanto, qualora risulti confermata l’assenza di elementi ulteriori per verificare la volontà delle parti, in via subordinata la Corte di merito dovrà ricorrere al bilancio, verifica che la Corte di merito non ha compiuto e che dovrà effettuare per qualificare la causa della dazione e quindi valutare quella della restituzione, se distrattiva ovvero di natura preferenziale.
Ovviamente, va evidenziato che in sede di rinvio spetterà alla Corte di appello ogni valutazione utile alla qualificazione delle condotte contestate al capo B), nel rispetto dei descritti principi.
Pertanto va disposto l’annullamento, limitatamente al capo B), con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Brescia, mentre nel resto il ricorso è inammissibile.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al capo 13) con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Brescia. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto.
Il Consigliere estensore COGNOME Il Presid nt Così deciso in Roma, 05/07/2023