Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3992 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3992 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: SCORDAMAGLIA IRENE
Data Udienza: 17/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME NOME a Barberino Di Mugello il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/03/2025 della CORTE D’APPELLO DI FIRENZE
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
– che NOME COGNOME propone ricorso per cassazione, con due motivi, avverso la sentenza in epigrafe indicata che ha confermato la condanna in primo grado inflittagli limitatamente al delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione, commesso da amministratore della “RAGIONE_SOCIALE, dichiarata fallita il 15 novembre 2017, effettuando, fino al 2009, finanziamenti infruttiferi verso società controllanti per oltre dieci milioni di euro, privi di giustificazion economica per la “RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE;
che il difensore del ricorrente in data 27 novembre 2025 ha depositato memoria con la quale ha spiegato le ragioni di fondatezza delle doglianze articolate con i motivi di ricorso;
CONSIDERATO IN DIRITTO
– che il primo motivo di ricorso, che eccepisce il travisamento delle prove con riguardo alla valutazione della situazione economica delle società (come desunta dai dati di bilancio, segnatamente da quelli riferiti al patrimonio netto, ai mezzi propri, alla liquidità e ai crediti a breve termine della società finanziatrice RAGIONE_SOCIALE, dati che, lungi dal rappresentare un quadro di dissesto, attestavano una condizione di solidità incompatibile con lo stato di insolvenza evocato) e con riguardo al dato temporale relativo all’epoca del fallimento (dichiarato ben otto anni dopo la realizzazione delle condotte contestate), elemento, invece, decisivo per la comprensione della genesi del dissesto e per valutarne la riconducibilità causale alle condotte contestate, è manifestamente infondato:
– se è vero, infatti, che il giudice, dinanzi ad un atto cronologicamente distaccato, in modo significativo, dall’epilogo della vita dell’impresa, che, impegnando il patrimonio della stessa, ne riduca la consistenza, onde valutare la sua concreta idoneità lesiva rispetto alla garanzia dei creditori, e apprezzare la proiezione psicologica di tale profilo di offensività nel soggetto agente, è tenuto a valersi di «criteri ex ante», che, in relazione alle caratteristiche complessive dell’atto stesso e della situazione finanziaria della società» siano tali da giustificare l’effettiv idoneità di quell’atto a generare una situazione di squilibrio finanziario dell’impresa potenzialmente permanente e da offrire plausibile riscontro dell’esistenza nell’imprenditore della coscienza e volontà di esporre in tal modo a pericolo gli interessi della massa dei creditori, ciò non esclude, tuttavia, che «il reato possa rimanere integrato da comportamenti, anche antecedenti alla fase finale della vita della azienda, che presentino caratteristiche obiettive (si pensi alla operazione fittizia, alla distruzione o alla dissipazione) che, di regola, non richiedono particolari e ulteriori accertamenti per provare la esposizione a pericolo del patrimonio e che risultino e permangano congruenti rispetto all’evento giuridico (esposizione a pericolo degli interessi della massa) che poi si addebita all’agente» (così, sentenza Sez. 5, n. 17819 del 24/03/2017, COGNOME, in motivazione, pag. 12, primo capoverso); il che è quanto è accaduto nel caso di specie con i finanziamenti infruttiferi erogati dalla società controllata alla controllante (Sez. 5, n. 39043 del 29/05/2019, Corradini, Rv. 276960 – 01) (vedi pag. 8 della sentenza impugnata); – nondimeno, è jus receptum che «Ai fini della sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale non è necessaria l’esistenza di un nesso causale tra i fatti di distrazione ed il successivo fallimento, essendo sufficiente che l’agente abbia cagioNOME il depauperamento dell’impresa, destinandone le risorse ad impieghi
estranei alla sua attività» (Sez. U, n. 22474 del 31/03/2016, COGNOME, Rv. 266804 – 01);
che il secondo motivo, che contesta la qualificazione dei finanziamenti infruttiferi della controllata fallita alla controllante come operazioni distrattive, posto che i finanziamenti infruttiferi costituivano solo un’opzione tra due possibilità, ossia, quella di procedere al finanziamento o di distribuire dividendi di pari importo, discendendo l’antigiuridicità delle predette operazioni non dagli effetti economici ma dalla loro qualificazione nominale, è manifestamente infondato, posto che la distribuzione dei dividendi costituisce adempimento di un debito mentre «integra distrazione rilevante quale ipotesi di bancarotta fraudolenta il finanziamento erogato in favore di una società dello stesso gruppo che presenti una situazione economica tale da non potere corrispondere gli interessi, pur pattuiti, o garantire la conservazione della garanzia del credito e, dunque, in assenza di qualsiasi vantaggio compensativo per la società finanziatrice» (Sez. 5, n. 10633 del 30/01/2019, Scambia, Rv. 276029 – 01);
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così è deciso, 17/12/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente