Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 6854 Anno 2026
In nome del Popolo RAGIONE_SOCIALE
Penale Sent. Sez. 5 Num. 6854 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/02/2026
QUINTA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
Presidente –
Sent. n. sez. 209/2026
UP – 04/02/2026
Relatore –
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da
NOME NOME nato a Napoli il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/03/2025 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto di dichiarare estinto per prescrizione il reato di bancarotta preferenziale e dichiarare il ricorso inammissibile nel resto.
Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Napoli ha confermato la condanna di NOME COGNOME per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e preferenziale documentale a lui ascritti nella veste di amministratore unico della “RAGIONE_SOCIALE“, societˆ dichiarata fallita il 29 ottobre 2014.
Avverso la sentenza ricorre l’imputato, articolando due motivi.
2.1. Con il primo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilitˆ per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale.
Il ricorrente sostiene che il reato non sarebbe configurabile in quanto i prelievi di 39mila euro erano stati impiegati per il “sostentamento quotidiano della propria famiglia”; la somma di 8.600,00 euro era stata utilizzata per il pagamento dei canoni di affitto; i prelievi di 140mila euro erano stati destinati “ad esigenze personali e di sopravvivenza”.
Assume che secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione “la fattispecie di bancarotta per distrazione non pu˜ essere affermata in via automatica in presenza di prelevamenti in contanti da parte dell’amministratore”, in quanto occorre indagare la congruitˆ del prelievo rispetto all’attivitˆ svolta e all’interesse sociale.
2.2. Il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta di responsabilitˆ per il reato di bancarotta preferenziale.
Secondo la difesa, la Corte di appello non ha svolto alcuna indagine sull’elemento soggettivo del reato, caratterizzato dalla volontˆ di favorire alcuni creditori.
Il ricorso, proposto in data successiva al 30 giugno 2024, è stato trattato in camera di consiglio ai sensi dellÕart. 611 cod. proc. pen., nel testo riscritto dal d. lgs. n. 150 del 2022 e successive modifiche.
1. Il ricorso è inammissibile.
Il primo motivo è inammissibile sotto vari aspetti.
2.1. La questione giuridica è manifestamente infondata, poichŽ coltiva una tesi in palese contrasto con la chiara lettera della legge e i consolidati principi affermati dalla giurisprudenza di legittimitˆ.
Le condotte di bancarotta fraudolenta patrimoniale sono ascritte all’imputato nella veste di amministratore unico di una societˆ a responsabilitˆ limitata.
Ebbene l’amministratore di una societˆ di capitali non pu˜ destinare il patrimonio della societˆ a spese proprie o della propria famiglia e se lo fa commette il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione (cfr. Sez. 5, n. 48198 del 22/06/2017, COGNOME, Rv. 272030 – 01; Sez. 5, n. 2799 del 22/10/2014, dep. 2015, Merlo, Rv. 262584 – 01).
La condotta ricade sempre nella fattispecie di cui all’art. 223, comma primo, legge fall., in rapporto all’art. 216, comma primo, n. 1, legge fall.; mentre non
torna applicabile l’art. 217, comma primo, n. 1, legge fall. che riguarda solo l’imprenditore individuale, nonchŽ, per effetto del richiamo contenuto allÕart. 222 legge fall., il socio illimitatamente responsabile di una societˆ di persone rispetto alle spese effettuate sul suo patrimonio personale.
Discende che la censura formulata dal ricorrente, oltre ad essere generica, è giuridicamente priva di fondamento.
2.2. Il ricorrente sembra voler introdurre, poi, il tema dell’impiego del denaro per il proprio compenso, ma la doglianza è inedita.
Essa, inoltre, è aspecifica, poichŽ non indica in cosa sarebbe consistita la prestazione asseritamente remunerata e quale sarebbe stato l’ammontare di un compenso congruo rispetto all’attivitˆ prestata, confrontandosi con prelievi dal conto corrente della societˆ per l’importo complessivo di 140mila euro nel corso degli anni 2013 e 2014.
3. Il secondo motivo è inammissibile.
LÕaffermazione di responsabilitˆ per il delitto di bancarotta preferenziale non aveva formato oggetto di devoluzione in appello, sicchŽ il difetto di motivazione non pu˜ essere censurabile in questa sede.
L’inammissibilitˆ del ricorso per cassazione preclude la possibilitˆ di rilevare d’ufficio, ai sensi degli artt. 129 e 609 comma secondo, cod. proc. pen., l’estinzione del reato per prescrizione maturata in data anteriore alla pronuncia della sentenza di appello, ma non rilevata nŽ eccepita in quella sede e neppure dedotta con i motivi di ricorso (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818 Ð 01).
Dalla declaratoria di inammissibilitˆ discende la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende .
Cos’ deciso il 04/02/2026
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME