Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 51124 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 51124 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME PISA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/10/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’imputato NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Firenze ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Livorno ed ha ridetermiNOME la pena principale in anni uno e mesi quattro di reclusione e la durata delle pen accessorie di condanna per il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale;
Letta la memoria dell’AVV_NOTAIO, per il ricorrente, memoria tempestivamente depositata, nella quale sono contenute argomentazioni cui si contrappongono le riflessioni di seguito sviluppate;
Rilevato che il primo ed il secondo motivo del ricorso – con cui il ricorrente denunzia mancata assunzione di prove e vizio di motivazione in relazione al travisamento delle prove non sono consentiti dCOGNOME legge in sede di legittimità perché costituiti da mere doglianze punto di fatto e sono aspecifici in COGNOME il ricorrente ha mancata di adeguarsi all’attu disposto di cui all’art. 581 cod. proc. pen., seguendo un proprio approccio critico omettendo di esplicitare il ragionamento sulla cui base muoveva censure COGNOME decisione avversata. A questo riguardo, va altresì ricordato che Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli Rv. 268823, ha ribadito un principio già noto nella giurisprudenza di legittim secondo cui i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili non solo quando risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugNOME e che le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l’atto di impugnazione risiedono nel fatto ch quest’ultimo non può ignorare le ragioni del provvedimento censurato;
Considerato che gli stessi motivi di ricorso sono altresì manifestamente infondati perché i Collegio accede all’esegesi, fatta propria anche dalle Sezioni Unite, secondo cui, nel giudizio legittimità, non è consentito invocare una valutazione o rivalutazione degli elementi probato al fine di trarne proprie conclusioni in contrasto con quelle del giudice del merito, chiede COGNOME Corte di legittimità un giudizio di fatto che non le compete. Esula, infatti, dai poter Corte di cassazione quello di una “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento de decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che po integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorre adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, COGNOME, Rv. 249651, in motivazione; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, COGNOME, Rv. 216260);
Considerato che il preteso travisamento della prova dell’esame di COGNOME COGNOME COGNOME causale della somma elargita a COGNOME COGNOME, posto che quello che si lamenta è non già un errore percettivo, ma la valutazione che la Corte di merito ha svolto circa la direzio
distrattiva dell’erogazione della somma nelle dinamiche tra la fallita e la nuova società, sen alcun travisamento di COGNOME sostenuto dall’imputato, che la Corte territoriale ha be compreso; la manifesta infondatezza della doglianza è evidente laddove si ponga mente al fatto che tale vizio si configura quando il Giudice utilizzi un’informazione inesistente o om la valutazione di una prova e sempre che il dato probatorio, travisato od omesso, abbia i carattere della decisività nella motivazione; si ricorda altresì che tale vizio, intanto può e dedotto, in COGNOME siano indicate in maniera specifica ed inequivoca le prove che si pretende essere state travisate e sempre che il ricorrente non le abbia solo parzialmente considerate a sostegno delle sue ragioni e non ne abbia adottato una lettura atomistica, scevra da un inquadramento di insieme (Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, COGNOME, Rv. 270071; Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015, COGNOME, Rv. 265053; Sez. 2, n. 26725 del 01/03/2013, COGNOME e altri, Rv. 256723; Sez. 5, n. 11910 del 22/01/2010, Casucci, Rv. 246552).
Considerato, COGNOME al preteso travisamento della deposizione COGNOME, che la doglianza non riveste i caratteri del travisamento della prova sopra descritto, ma si risolve una pretesa di ottenere una riedizione del giudizio di merito;
Rilevato che il terzo motivo del ricorso – con cui il ricorrente lamenta violazione di le in relazione all’erronea qualificazione giuridica del fatto quale bancarotta fraudolenta distrat piuttosto che preferenziale (con conseguente prescrizione del reato) – è manifestamente infondato poiché, per consolidata giurisprudenza di legittimità (cui la Corte di appello p essersi ispirata), configura il delitto di bancarotta per distrazione, e non quello di banca preferenziale, la condotta del socio amministratore di una società di persone che prelevi dall casse sociali somme asseritamente corrispondenti a crediti dal medesimo vantati per il lavoro prestato nell’interesse della società, senza l’indicazione di elementi che ne consentano un’adeguata valutazione, atteso che il rapporto di immedesimazione organica che si instaura tra amministratore e società, segnatamente di persone (oltreché di capitali, COGNOME luce di Sez. Civ. n. 1545 del 2017, Rv. 642004-03), non è assimilabile né ad un contratto d’opera né ad un rapporto di lavoro subordiNOME o parasubordiNOME che giustifichino di per sé il credito pe lavoro prestato, dovendo invece l’eventuale COGNOMEnza, autonoma e parallela, di un tale rapporto essere verificata in concreto attraverso l’accertamento dell’oggettivo svolgimento di attività estranee alle funzioni inerenti all’immedesimazione organica (Sez. 5 , Sentenza n. 14010 del 12/02/2020 Rv. 279103);
Considerato – COGNOME al medesimo motivo di ricorso ed COGNOME quota parte del distratto che si pretende riferita allo svolgimento del ruolo di Responsabile del servizio di prevenzione protezione della società fallita da parte di NOME – che l’impugnativa è aspecifica laddov manca di confrontarsi criticamente con la circostanza evidenziata dCOGNOME Corte di appello, vale
dire che non risultava che COGNOME avesse effettivamente svolto tale attività e che la fatt acquisita riguardava solo il 2013;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2023.